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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
MB UN, LA
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 584/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1 e pubblicata il 23/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240008356559000 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: "CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- la conferma integrale della pretesa, anche in punto sanzioni ed interessi. Con condanna della parte appellata alle spese di giudizio di primo e secondo grado." Resistente/Appellato: "Voglia codesta on.le Corte adita, rigettare il proposto appello e confermare la sentenza di primo grado n. 60/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Genova sezione 1, accertata l'erroneità dell'indirizzo sulla cartolina e altresì l'utilizzo errato del mezzo di notifica della liquidazione dell'imposta di successione e/o per ogni altra meglio vista ragione di giustizia, annullare e privare di ogni sia giuridica efficacia, i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi, in toto o in parte qua e cioè relativamente alla sanzione di € 4.535,69 e agli interessi di € 452,53 ed a ogni altro accessorio conseguente al preteso tardivo pagamento della imposta principale. Con vittoria di competenze e spese di primo e secondo grado nonché di contributo unificato ai sensi del novellato art. 15, d.lgs. 546 del 1992, anche in considerazione della possibilità che l'esponente ha richiesto all'Amministrazione di annullare in autotutela il provvedimento impugnato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 4 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intimava alla contribuente il pagamento della cartella n. 04820240008356559000, per un totale di € 20.121,81, così composta: imposta di successione € 15.118,96; sanzione pecuniaria € 4.535,69; interessi € 452,53; costi di notifica € 8,75. Tale cartella scaturiva dall'iscrizione a ruolo n. 2024/000098, resa esecutiva il 4 gennaio 2024, a seguito del mancato versamento spontaneo dell'imposta di successione dichiarata in data 28 marzo 2023, quantificata con avviso di liquidazione n. TLR/01142092376.
Detto avviso, secondo l'Ufficio, era stato notificato il 28 marzo 2023 a mezzo raccomandata A.R. n. AG 78847247764-0, all'indirizzo risultante in anagrafe tributaria (Indirizzo_1 nero int. 10, Genova), con tentativo di consegna datato 13 marzo 2023 (relata: "immessa nella cassetta postale"). Per temporanea assenza del destinatario, era stata spedita CAD in data 17 marzo 2023 (raccomandata n. 668943976808), non ritirata entro 10 giorni e rispedita al mittente il 28 marzo 2023. Non avendo la contribuente versato l'imposta entro 60 giorni, l'Ufficio aveva iscritto a ruolo imposta, interessi e sanzioni per omesso pagamento spontaneo, con consegna del ruolo all'agente della riscossione il 10 febbraio 2024.
Sostenendo di non aver ricevuto l'avviso di liquidazione, con PEC del 27 maggio 2024 la contribuente chiedeva all'Ufficio le modalità di notifica dello stesso e, successivamente, l'annullamento di sanzioni e interessi per mancata ricezione e per asserito obbligo di notifica via PEC. L'Ufficio, con PEC del 6 maggio
2024, confermava la notifica ex art. 140 c.p.c., allegando duplicato scansionato della cartolina A.R. (con indirizzo "Indirizzo_1" o "16123", privo di civico e interno) e, con risposta del 6 giugno 2024 (prot. 136215), rigettava l'istanza, precisando la correttezza dell'indirizzo anagrafico e la natura facoltativa della PEC per atti impositivi (art. 60, co. 7, D.P.R. 600/1973).
Il 31 maggio 2024 la contribuente presentava ricorso alla C.G.T. di primo grado di Genova (depositato il 18 giugno 2024, R.G. n. 779/2024), contestando l'inesistenza della notifica per indirizzo errato/incompleto (CAP non corrispondente alla zona di residenza) e per uso del servizio postale anziché PEC, con richiesta di annullamento in toto o in parte (limitatamente a sanzioni e interessi) della cartella, dichiarandosi disponibile a versare solo il capitale. L'Agenzia si costituiva con controdeduzioni, chiedendo la definitività dell'imposta
(non contestata) e il rigetto del ricorso, allegando relata e cartolina A.R., e invocando la regolarità della notifica postale.
La C.G.T. di Genova, con sentenza n. 60/1/25 depositata il 23 gennaio 2025, accoglieva parzialmente il ricorso: dichiarava la definitività dell'imposta; escludeva sanzioni e interessi per inesistenza della notifica
(indirizzo "Indirizzo_1 /16123" vs. corretto "Indirizzo_1 , 16128", con incertezza sul luogo di deposito e mancata consegna effettiva, configurando non irregolarità sanabile ma nullità ab origine); compensava le spese.
Avverso tale sentenza appella l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma integrale per regolarità della notifica (indirizzo conforme all'anagrafe, prova documentale via duplicato CAD, assenza di querela di falso ex art. 2702 c.c. e giurisprudenza Cass. nn. 22348/2020 e 14574/2018), con contestazione della definitività dell'imposta e richiesta di condanna alle spese.
La contribuente si costituiva con controdeduzioni, resistendo per conferma della sentenza: ribadiva l'inesistenza della notifica per indirizzo errato/incompleto (CAP 16129/16123 non corrispondente alla zona, omissione di "San", civico e interno, con CAD persa e duplicato inattendibile); escludeva necessità di querela di falso (attestazione non "falsa" ma "inesistente" per incertezza totale); distingueva le citate pronunce cassazionali (riferite a CAD ritirati/sottoscritti, non a errori materiali su duplicati); confermava la disponibilità al pagamento del solo capitale e chiedeva conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è manifestamente infondato.
In materia di notifiche tributarie a mezzo posta (ex art. 60 D.P.R. 600/1973 e art. 26 D.P.R. 602/1973 per cartelle), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in seguito alla sentenza a SS.UU. n. 14916/2016) ha sviluppato un consolidato orientamento sulla distinzione tra “inesistenza”, “nullità” e “irregolarità” della notifica, con particolare attenzione agli errori nell'indicazione dell'indirizzo (civico, toponimo, CAP).
Sostiene la Suprema Corte che l'errore nell'indirizzo non attiene agli elementi costitutivi essenziali, ma lo rende generalmente nullo se impedisce la consegna effettiva. Tuttavia, se l'errore è radicale (es. CAP o toponimo che indicano un'altra zona, rendendo impossibile il deposito), prevale l'inesistenza, in quanto manca il collegamento soggettivo tra atto e destinatario.
Nel caso di specie si sommano nell'indirizzo riportato nell'avviso di liquidazione n. TLR/01142092376 ben tre errori: 1) l'omissione di "San" nel toponimo, 2) l'assenza di civico (3/10) e interno, 3) CAP errato (16129/16123, corrispondente a zone diverse da 16128 - Centro Storico Genova); ciò configura un indirizzo insufficiente e incongruente che esclude una consegna positiva.
L'attestazione "immessa nella cassetta postale" su duplicato CAD (ex art. 8 D.P.R. 655/1982) è inattendibile, non "falsa" (richiedente querela di falso ex art. 2702 c.c.), ma priva di efficacia probatoria per incertezza totale sul luogo.
Discende dalle suddette considerazioni il rigetto dell'appello, l'esclusione di sanzioni e interessi dalla cartella, stante l'assenza di "omesso pagamento spontaneo" per mancata intimazione valida. L'imposta resta definitiva in quanto non contestata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del grado che liquida in €uro 1.900,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
MB UN, LA
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 584/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1 e pubblicata il 23/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240008356559000 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: "CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- la conferma integrale della pretesa, anche in punto sanzioni ed interessi. Con condanna della parte appellata alle spese di giudizio di primo e secondo grado." Resistente/Appellato: "Voglia codesta on.le Corte adita, rigettare il proposto appello e confermare la sentenza di primo grado n. 60/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Genova sezione 1, accertata l'erroneità dell'indirizzo sulla cartolina e altresì l'utilizzo errato del mezzo di notifica della liquidazione dell'imposta di successione e/o per ogni altra meglio vista ragione di giustizia, annullare e privare di ogni sia giuridica efficacia, i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi, in toto o in parte qua e cioè relativamente alla sanzione di € 4.535,69 e agli interessi di € 452,53 ed a ogni altro accessorio conseguente al preteso tardivo pagamento della imposta principale. Con vittoria di competenze e spese di primo e secondo grado nonché di contributo unificato ai sensi del novellato art. 15, d.lgs. 546 del 1992, anche in considerazione della possibilità che l'esponente ha richiesto all'Amministrazione di annullare in autotutela il provvedimento impugnato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 4 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intimava alla contribuente il pagamento della cartella n. 04820240008356559000, per un totale di € 20.121,81, così composta: imposta di successione € 15.118,96; sanzione pecuniaria € 4.535,69; interessi € 452,53; costi di notifica € 8,75. Tale cartella scaturiva dall'iscrizione a ruolo n. 2024/000098, resa esecutiva il 4 gennaio 2024, a seguito del mancato versamento spontaneo dell'imposta di successione dichiarata in data 28 marzo 2023, quantificata con avviso di liquidazione n. TLR/01142092376.
Detto avviso, secondo l'Ufficio, era stato notificato il 28 marzo 2023 a mezzo raccomandata A.R. n. AG 78847247764-0, all'indirizzo risultante in anagrafe tributaria (Indirizzo_1 nero int. 10, Genova), con tentativo di consegna datato 13 marzo 2023 (relata: "immessa nella cassetta postale"). Per temporanea assenza del destinatario, era stata spedita CAD in data 17 marzo 2023 (raccomandata n. 668943976808), non ritirata entro 10 giorni e rispedita al mittente il 28 marzo 2023. Non avendo la contribuente versato l'imposta entro 60 giorni, l'Ufficio aveva iscritto a ruolo imposta, interessi e sanzioni per omesso pagamento spontaneo, con consegna del ruolo all'agente della riscossione il 10 febbraio 2024.
Sostenendo di non aver ricevuto l'avviso di liquidazione, con PEC del 27 maggio 2024 la contribuente chiedeva all'Ufficio le modalità di notifica dello stesso e, successivamente, l'annullamento di sanzioni e interessi per mancata ricezione e per asserito obbligo di notifica via PEC. L'Ufficio, con PEC del 6 maggio
2024, confermava la notifica ex art. 140 c.p.c., allegando duplicato scansionato della cartolina A.R. (con indirizzo "Indirizzo_1" o "16123", privo di civico e interno) e, con risposta del 6 giugno 2024 (prot. 136215), rigettava l'istanza, precisando la correttezza dell'indirizzo anagrafico e la natura facoltativa della PEC per atti impositivi (art. 60, co. 7, D.P.R. 600/1973).
Il 31 maggio 2024 la contribuente presentava ricorso alla C.G.T. di primo grado di Genova (depositato il 18 giugno 2024, R.G. n. 779/2024), contestando l'inesistenza della notifica per indirizzo errato/incompleto (CAP non corrispondente alla zona di residenza) e per uso del servizio postale anziché PEC, con richiesta di annullamento in toto o in parte (limitatamente a sanzioni e interessi) della cartella, dichiarandosi disponibile a versare solo il capitale. L'Agenzia si costituiva con controdeduzioni, chiedendo la definitività dell'imposta
(non contestata) e il rigetto del ricorso, allegando relata e cartolina A.R., e invocando la regolarità della notifica postale.
La C.G.T. di Genova, con sentenza n. 60/1/25 depositata il 23 gennaio 2025, accoglieva parzialmente il ricorso: dichiarava la definitività dell'imposta; escludeva sanzioni e interessi per inesistenza della notifica
(indirizzo "Indirizzo_1 /16123" vs. corretto "Indirizzo_1 , 16128", con incertezza sul luogo di deposito e mancata consegna effettiva, configurando non irregolarità sanabile ma nullità ab origine); compensava le spese.
Avverso tale sentenza appella l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma integrale per regolarità della notifica (indirizzo conforme all'anagrafe, prova documentale via duplicato CAD, assenza di querela di falso ex art. 2702 c.c. e giurisprudenza Cass. nn. 22348/2020 e 14574/2018), con contestazione della definitività dell'imposta e richiesta di condanna alle spese.
La contribuente si costituiva con controdeduzioni, resistendo per conferma della sentenza: ribadiva l'inesistenza della notifica per indirizzo errato/incompleto (CAP 16129/16123 non corrispondente alla zona, omissione di "San", civico e interno, con CAD persa e duplicato inattendibile); escludeva necessità di querela di falso (attestazione non "falsa" ma "inesistente" per incertezza totale); distingueva le citate pronunce cassazionali (riferite a CAD ritirati/sottoscritti, non a errori materiali su duplicati); confermava la disponibilità al pagamento del solo capitale e chiedeva conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è manifestamente infondato.
In materia di notifiche tributarie a mezzo posta (ex art. 60 D.P.R. 600/1973 e art. 26 D.P.R. 602/1973 per cartelle), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in seguito alla sentenza a SS.UU. n. 14916/2016) ha sviluppato un consolidato orientamento sulla distinzione tra “inesistenza”, “nullità” e “irregolarità” della notifica, con particolare attenzione agli errori nell'indicazione dell'indirizzo (civico, toponimo, CAP).
Sostiene la Suprema Corte che l'errore nell'indirizzo non attiene agli elementi costitutivi essenziali, ma lo rende generalmente nullo se impedisce la consegna effettiva. Tuttavia, se l'errore è radicale (es. CAP o toponimo che indicano un'altra zona, rendendo impossibile il deposito), prevale l'inesistenza, in quanto manca il collegamento soggettivo tra atto e destinatario.
Nel caso di specie si sommano nell'indirizzo riportato nell'avviso di liquidazione n. TLR/01142092376 ben tre errori: 1) l'omissione di "San" nel toponimo, 2) l'assenza di civico (3/10) e interno, 3) CAP errato (16129/16123, corrispondente a zone diverse da 16128 - Centro Storico Genova); ciò configura un indirizzo insufficiente e incongruente che esclude una consegna positiva.
L'attestazione "immessa nella cassetta postale" su duplicato CAD (ex art. 8 D.P.R. 655/1982) è inattendibile, non "falsa" (richiedente querela di falso ex art. 2702 c.c.), ma priva di efficacia probatoria per incertezza totale sul luogo.
Discende dalle suddette considerazioni il rigetto dell'appello, l'esclusione di sanzioni e interessi dalla cartella, stante l'assenza di "omesso pagamento spontaneo" per mancata intimazione valida. L'imposta resta definitiva in quanto non contestata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del grado che liquida in €uro 1.900,00 oltre accessori di legge.