Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 125
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Regolarità della notifica dell'avviso di liquidazione

    La Corte ritiene la notifica inesistente a causa di molteplici errori nell'indirizzo (omissione 'San', assenza civico/interno, CAP errato) che rendono l'atto insufficiente e incongruente, escludendo una consegna positiva. L'attestazione di immissione in cassetta postale su duplicato CAD è considerata inattendibile.

  • Accolto
    Inesistenza della notifica per indirizzo errato/incompleto e uso del servizio postale anziché PEC

    La Corte accoglie la tesi della contribuente, ritenendo che gli errori nell'indirizzo (omissione 'San', assenza civico/interno, CAP errato) rendano la notifica inesistente. La Corte evidenzia che l'imposta resta definitiva in quanto non contestata, ma sanzioni e interessi sono esclusi per mancata intimazione valida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 125
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 125
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo