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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Giulia Camilleri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1931/2025 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
1. (C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
Brasile il 18/06/1967, luogo di nascita Andirá - (PR) - Brasile, numero di Passaporto: CPF: ; Numer_1 NumeroDiCart_2
2. (C.F. ), nata in [...] Parte_2 C.F._2 il 13/09/2000, luogo di nascita São José Dos Campos - (SP) - Brasile, numero di Passaporto: CPF: ; Numer_3 C.F._3
3. (C.F. ), nato in [...] il Parte_3 C.F._4
28/12/1991, luogo di nascita Santo André - (SP) - Brasile, numero di Passaporto: GB877867 CPF: ; C.F._5
4. (C.F. ), nata in [...] il Parte_4 C.F._6
06/10/2002, luogo di nascita São Bernardo Do Campo - (SP) - Brasile, numero di Passaporto: GI875223 CPF: 11. C.F._7
I ricorrenti sono tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avvocato Stefano Belardini (C.F. ) e C.F._8 dall'Avv. Giovanni Caridi (C.F. ), entrambi del Foro di C.F._9
Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Stefano Belardini sito in Roma, Via Antonio Mordini 14.
RICORRENTI CONTRO
(CF ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le parti ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato a [...] in data [...], Persona_1 emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione.
Il si costituiva in giudizio e preliminarmente premetteva, nel merito, di non CP_1 volere contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo. Chiedeva, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di: • Dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva;
• In subordine, nel merito, valutare la domanda alla luce degli elementi probatori offerti da controparte;
• Conseguentemente, in caso di declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, condannare alle spese del presente grado, che, in conformità ai parametri del D.M. 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi;
• nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, compensare le spese del procedimento”.
I P.M. letti gli atti del procedimento, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza fissata, la causa veniva posta in decisione .
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo, si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano,
o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..." (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
. Controparte_1
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Nella specie, tramite la consultazione del sito web del , si osserva che Parte_5 questo ha in corso di evasione le richieste pervenute diversi anni prima.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni. Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno, quindi, per l'evasione, tempi di attesa molto lunghi , che difficilmente potranno essere ridotto.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c.d. grande naturalizzazione del 1889, nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25318/2022 ha stabilito i seguenti principi:“ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Argentina/Brasile/America alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto da parte ricorrente il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato , né è stata fornita prova in senso diverso.
Dalla ricostruzione storica emerge la linea diretta iure sanguinis dall'avo italiano
, il quale mai perse la cittadinanza italiana e, conseguentemente, Persona_1 la trasferiva a tutti i suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole, rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
In considerazione della novità e della peculiarità delle questioni trattate, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di causa tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le parti ricorrenti, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 09/11/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giulia Camilleri