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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9804 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NA
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13970/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
04.11.1967, C.F. , nata a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
tutte residenti a[...], in Melito di NA (NA) nonché ,
[...] Parte_4 nato a [...], il [...], C.F: residente a[...], in Vasto (CH), CodiceFiscale_4 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura che si deposita unitamente al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luca Supino di Lorenzo [C.F. ], dall'Avv. CodiceFiscale_5
PI TO [C.F. ], dall'avv. Alessandra Iacono [C.F. CodiceFiscale_6 C.F._7
] e dall'Avv. Pasquale Antonacci [C.F. ) presso il primo elettivamente
[...] C.F._8 domiciliati, in Caserta, alla Via F. Turati, 34.
ATTORE/I
Contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale, dr. nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
), nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell' C.F._9 [...]
(c.f. , nominato in virtù di Decreto del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 106 del 04.08.2022, in esecuzione della DGRC 326 del
21/06/2022, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Manzi (C.F.= ) C.F._10
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., convenivano in Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 giudizio l' di NA;
ciò al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del lamentato comportamento negligente, imprudente ed imperito dei sanitari della struttura convenuta rispetto alla posizione della congiunta Parte_1
In particolare, a fronte di lesioni riportate a causa di una caduta dal secondo piano dello stabile ove ubicata la abitazione dell'istante, deduceva di essere stata trasportata – tramite ambulanza – presso il Parte_1
P.S. dell' di NA, ove i sanitari riscontravano: “Traumatismi di sedi multiple. Controparte_4
Politrauma da precipitazione con trauma cranico e trauma toracoaddominale da precipitazione”.
Ricoverata in data 24.07.2018 presso il reparto di chirurgia d'urgenza della suddetta struttura sanitaria a causa dei politraumi riportati, veniva sottoposta a diversi interventi chirurgici e, Parte_1 specificamente, ad un primo intervento di embolizzazione ipogastrica dei rami sacrali a destra, cui seguiva un intervento di riduzione della frattura dell'olecrano al terzo prossimale dell'ulna a destra con stabilizzazione con placca a stabilità angolare, un intervento di riduzione di frattura chiusa dell'estremo distale di radio e ulna, con applicazione di fissatore esterno, un intervento di fasciotomia anteriore e posteriore dell'avambraccio destro, un intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura del femore con fissazione interna, nonché un intervento chirurgico di riduzione incruenta a cielo chiuso sotto scopia per la frattura del calcagno a sinistra e, in data 13.08.2018, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione asportativa di ferita/infezione per perdita dell'epidermide e del derma (terzo grado SAI) all'avambraccio destro.
L'istante asseriva, altresì, di essere stata sottoposta ad ulteriori interventi riparativi al gomito destro, lamentando perdita di funzionalità e dismorfismo dell'arto, nonché infezioni recidivanti all'arto superiore destro con gemizio di siero e pus.
Più precisamente, parte ricorrente individua la sussistenza di un nesso eziologico tra l'insorgenza di infezioni ad eziopatogenesi nosocomiali ed il periodo di ricovero presso l di NA (dal Controparte_3
24.07.2018 al 20.09.2018), lamentando, dunque, la negligenza ed imperizia dei sanitari nella prestazione assistenziale fornita, ritenuta inadeguata, anche a fronte dei postumi di osteomelite che le sono residuati.
Dunque, la difesa di parte ricorrente agiva al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti e subendi da e stimati in Euro Parte_1
774.498,00, ovvero, in subordine, in Euro 314.405,00 a mente delle conclusioni cui giungeva il Collegio peritale in sede di ATP, cui va aggiunto il risarcimento del danno morale da deterioramento della qualità della vita e degli ulteriori danni patrimoniali che la avrebbe subito per sostenere le spese Parte_1
pagina 2 di 18 mediche quantificati in Euro 1.000,00; agiva, altresì, al fine di ottenere a favore dei congiunti
[...]
, e il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale da lesione del Pt_4 Parte_2 Parte_3 rapporto parentale, quantificato in Euro 168.250,00 per ciascun genitore ed in Euro €59.909,20 in favore di ovvero in quella diversa misura ritenuta equa in giustizia. Parte_3
Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore con maggiorazione del 30% ex art. 4 DM 55/2014.
Si costituiva la di NA che, negando qualsivoglia responsabilità dei sanitari e della Controparte_5 struttura, deduceva la manifesta infondatezza della domanda di cui chiedeva, pertanto, il rigetto;
chiedeva, altresì, la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Con ordinanza del 12.10.2023 il Giudice istruttore formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; proposta che veniva accettata da parte ricorrente ma non da parte resistente la quale, al contrario, chiedeva disporre la modifica del rito ritenendo necessaria una più approfondita attività istruttoria.
Il Giudice, letta la sentenza della Corte di Cassazione n. 6386/2023, disponeva il mutamento del rito fissando all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. e, all'esito, valutando necessario l'espletamento di chiarimenti integrativi alla consulenza già svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., chiedeva al Collegio peritale di valutare – in base alla documentazione in atti – se la struttura avesse garantito le condizioni di cui alle sentenze nn. 5808 e 6323 del 2023 della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza del 24.06.2024).
All'udienza del 18.11.2024 il Giudice rinviava all'udienza del 20.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
La decisione della causa in epigrafe richiede il preliminare inquadramento del regime applicabile in materia di responsabilità sanitaria, per fatti successivi all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24. La legge
“Gelli”, mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario, salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, rispetto agli approdi delle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo
1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio
1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233;
Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492;
Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass.
14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). Infatti, ex art. 7, I comma, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. Tale previsione si pone in prospettiva di continuità con i richiamati orientamenti giurisprudenziali, incentrati sulla responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati, oltre che dai pagina 3 di 18 propri dipendenti, più in generale, da quanti operassero nella struttura al fine di assicurare l'erogazione delle relative prestazioni istituzionali. La responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, era infatti argomentata ex art.1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio connesso all'attività degli operatori impiegati per l'esecuzione della prestazione. Ciò, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive
Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il pagina 4 di 18 risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n.
22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto pagina 5 di 18 e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n.
9471, rel. , secondo cui si è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e Parte_5 della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente.
La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi:
a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente.
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la
Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta
(attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta pagina 6 di 18 di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore: ha Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass.
19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass.
20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n. 13533; Cass. 26/07/2017,
n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577. Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla pagina 7 di 18 produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18392 del 26/07/2017, Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n.
26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018,
n.29853 e Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886). pagina 8 di 18 Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III
- 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. pagina 9 di 18 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, n.
25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass.
Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre
2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Premessa la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte ricorrente trovino conferma nella documentazione clinica agli atti, alla luce delle valutazioni tecniche demandate ai CTTUU.
Dunque, a mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria.
Ebbene, nel corso del giudizio di ATP, recante RG. 26933/2021, il Giudice conferiva l'incarico al Collegio peritale composto dal Prof. – specialista in malattie infettive – e dalla dott.ssa Persona_1 Per_2
– medico chirurgo e specialista in medicina legale – che depositava la relazione di consulenza
[...] tecnica infettivologica ed a cui questo Giudice, con ordinanza del 24.06.2024, chiedeva, in ottica integrativa, di valutare – in base alla documentazione in atti – se la struttura avesse garantito le condizioni di cui alle sentenze nn. 5808 e 6323 del 2023 della Corte di Cassazione.
Ebbene, la perizia del Collegio, da ritenersi attendibile e, dunque, condivisibile negli esiti in quanto dotata di completezza argomentativa e linearità logica, ha chiarito quanto segue:
- In via preliminare i ccttuu hanno evidenziato che le infezioni nosocomiali costituiscono la complicanza più frequente e grave dell'assistenza sanitaria;
sono tali le infezioni insorte durante il ricovero in ospedale oppure dopo la dimissione del paziente allorchè, non presenti al momento dell'ingresso né in incubazione, si rendono evidenti dopo 48 ore o più dal ricovero.
Tali infezioni possono essere correlate all'assistenza sanitaria (ICA) ovvero all'intervento chirurgico
(ISC) manifestandosi, queste ultime, dopo la procedura ed a livello della sede di incisione o degli spazi e organi interessati;
pagina 10 di 18 - Con riferimento al caso di specie, i consulenti hanno ravvisato “un danno all'arto superiore destro” riportato dalla valutandolo “– con qualificata probabilità - parzialmente riconducibile Parte_1 ad una osteomielite, quale conseguenza di un processo infettivo di origine nosocomiale da genesi batterica, contratto nel corso della degenza – dal 24.07.2018 al 20.09.2018 – presso l
[...] di NA”. Il tutto nella consapevolezza che, come chiarito dai periti, l'osteomielite è “il CP_3 processo infiammatorio del tessuto osseo, nella maggior parte dei casi dovuto ad una infezione, che porta alla sua distruzione”. Diverse sono le forme di osteomielite che possono generarsi, distinguendosi tra forme di origine ematogena o traumatica, acute o croniche, isolate o coinvolgenti una pluralità di zone ossee e di diversi stadi (dallo stadio 1 allo stadio 4”. Ebbene, nel caso che qui occupa, i periti, sulla base degli elementi documentali disponibili, hanno potuto constatare che “il processo osteomielitico patito dalla paziente è stato conseguenza di una contaminazione batterica contratta durante la degenza presso il nosocomio dell' ; ciò anche in Controparte_3 considerazione “delle abituali tempistiche di incubazione dei germi (specificamente Enterococcus
Faecalis, EU Aeruginosa e Staphyloccocus aureus) sia della loro predominanza tra i patogeni di origine nosocomiale”.
- Dunque, concludono i periti, “nel caso oggetto di valutazione risulta essersi realizzato un peggioramento delle condizioni cliniche della paziente successivamente alle prestazioni assistenziali ricevute nel corso del predetto ricovero per l'insorgenza di un processo infettivo, evoluto in osteomielite, prevedibile ed evitabile, non risultando dimostrato nel contempo da parte della struttura ospedaliera di aver adottato tutte le cautele dovute nel caso concreto per prevenire le infezioni nosocomiali. Difatti non vi è alcuna traccia nella documentazione disponibile che siano state poste in essere le misure preventive raccomandate in letteratura scientifica necessarie per prevenire possibili infezioni nosocomiali. Risultano, invece, documentati esami colturali positivi per patogeni”.
In particolare, all'uopo, i consulenti, chiamati a chiarimenti da questo Giudice, hanno ulteriormente specificato che la durante il periodo di degenza, ha manifestato segni e sintomi Parte_1 indicativi di infezione batterica poi confermata dalla positività degli esami microbiologici;
infezione valutata eziologicamente connessa a difetti di condotta assistenziale da parte della struttura ospedaliera di NA per inadeguata prevenzione della insorta infezione CP_3 CP_1 ospedaliera responsabile di una infezione di natura batterica, evoluta in una condizione di osteomielite. La struttura, cioè, “non ha correttamente adempiuto alle procedure profilattiche identificate dalla letteratura scientifica al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione ad infezione ospedaliera, dovendosi all'uopo indicare i protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali, le modalità di raccolta, lavaggio e pagina 11 di 18 disinfezione della biancheria, le forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami, le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande, le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti, la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento, l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica, l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori, le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali, il rapporto numerico tra personale e degenti, la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio, l'orario dell'effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio”. Ebbene, dalla documentazione allegata, osserva il Collegio peritale, “non vi è alcuna traccia che siano state effettivamente poste in essere le suddette misure preventive raccomandate dalla letteratura scientifica internazionale e dalla giurisprudenza, fondamentali per prevenire le infezioni nosocomiali”. In termini più espliciti, chiariscono i periti,
“la struttura sanitaria deve dimostrare di aver messo in atto tutto quanto la scienza del settore ha finora escogitato per evitare o quanto meno ridurre al massimo il rischio infettivo. In fattispecie, in base alla documentazione sanitaria disponibile in atti, non risulta che siano stati attuati specifici protocolli diretti all'applicazione, monitoraggio, aggiornamento e verifica dei risultati delle pratiche rivolte ad evitare o contenere le infezioni nosocomiali. Una diversa condotta assistenziale, nel rispetto di quanto contemplato dalla letteratura specialistica circa le raccomandazioni in materia di prevenzione per evitare e/o contenere le infezioni nosocomiali, avrebbe, indipendentemente dalle condizioni di salute della sig.ra evitato la complicanza infettiva e cioè l'osteomielite”. Parte_1
Di tal che, conclude il Collegio, “non vi è alcuna prova per poter ammettere e superare la presunzione di responsabilità e, quindi, deve convenirsi che l'insorta complicanza vada causalmente ascritta, con qualificata probabilità, ad una inadeguata condotta assistenziale ricevuta presso l' di NA”. Controparte_5
Il tutto nella consapevolezza che “non può asserirsi che il danno sia diretta conseguenze della malpractice medica, ma si può senza alcun dubbio, con il criterio del più probabile che non, affermare che la inadeguata gestione clinica assistenziale riservata alla abbia avuto un Parte_1 ruolo concausale nel determinismo degli attuali esiti presentati dalla paziente”.
Pertanto, in relazione a tale quadro diagnostico e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il
Collegio peritale ha ritenuto di poter concludere che si rileva “un danno biologico permanente globalmente valutato nella misura del 45% e, di tale complesso menomativo, può ragionevolmente affermarsi che la quota parte riconducibile all'osteomielite nosocomiale, possa essere valutata nella misura del 15%, da liquidarsi nel range che va dal 30% al 45% di danno biologico, quale danno iatrogeno differenziale”. Quale inabilità temporanea differenziale, il Collegio ha indicato “una ITT di 70 giorni comprendente la degenza pagina 12 di 18 successiva al ricovero presso la ed una ITP di 120 giorni al 75% corrispondenti al Controparte_3 periodo necessario alla stabilizzazione dei postumi”.
Ebbene, come chiarito dai Giudici di Legittimità, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento ovvero subisca conseguenze mediche che, a causa della cattiva esecuzione ovvero di carenza assistenziale, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ciò che rileva – ai fini della liquidazione – è il c.d. danno iatrogeno differenziale, quale species del danno biologico, che può essere definito come pregiudizio alla salute collegato all'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente
(ascrivibile alla colpa di un terzo od a cause naturali) e derivato dal comportamento colposo di un sanitario
(cfr. Cass. civ., sent. n. 6341/2014; da ultimo, Cass. civ., sez. III, 11/11/2019, n. 28990). In particolare, gli hanno evidenziato – già con sentenza del 15 gennaio 2020, n. 514 e confermato con sentenza Parte_6
Cassazione Civile, sez. VI, del 29 settembre 2022, n. 28327 – che in fattispecie come quella in esame occorre verificare la natura concorrente o coesistente delle lesioni iatrogene rispetto a quelle pregresse. Ed infatti, per valutare l'incidenza di lesioni o malattie pregresse sul grado di invalidità permanente cagionato dal fatto illecito occorre distinguere a seconda che le lesioni preesistenti: a) colpiscano organi diversi e non funzionalmente integrati (cd. "lesioni coesistenti"), ovvero b) interessino – come nel caso di specie - il medesimo organo oppure organi funzionalmente integrati (cd. "lesioni concorrenti"). Nel primo caso, al grado di invalidità permanente "ordinario", va applicato un coefficiente di riduzione, in quanto il danno ha colpito un individuo non perfettamente sano, la cui malattia preesistente non è stata però aggravata dall'evento dannoso. Nel secondo caso, invece, al grado di invalidità permanente risultante dall'impiego degli ordinari criteri valutativi va applicato un coefficiente di maggiorazione, in quanto il concorso di lesioni policrone amplifica il danno disfunzionale cagionato dall'atto illecito.
Dunque, come precisato dalla Corte di Cassazione, in caso di menomazioni concorrenti è dovuto solo il danno differenziale;
ossia la liquidazione della lesione deve avvenire sottraendo alla percentuale di invalidità complessiva quella preesistente. Infatti, il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi è pari alla differenza tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima (i postumi complessivi) e le più lievi conseguenze dannose che avrebbe patito a causa della sua patologia pregressa, se l'illecito non si fosse verificato (Cass. 28986/2019). Pertanto, deve ascriversi al nosocomio la percentuale di responsabilità relativa al solo aggravamento della situazione preesistente (danno differenziale) e non dell'intero danno (cfr., Cass. civ., sent. del 15 gennaio 2020, n. 514 nonché Cassazione Civile, sez. VI, del
29 settembre 2022, n. 28327).
Ebbene, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, esaminate le risultanze della CTU, accertato l'errore medico-assistenziale, rilevato che trattasi di lesioni c.d. concorrenti, si deve procedere alla pagina 13 di 18 liquidazione del danno c.d. iatrogeno differenziale con il metodo innanzi indicato ed in applicazione delle
Tabelle di Milano 2024, tenuto altresì conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (21 anni); a ciò consegue che devono riconoscersi a Parte_1
- € 215.936,00 a titolo di biologico differenziale. Tale importo è stato calcolato in misura differenziale tra il danno complessivo residuato alla (I.P. al 45 %, pari ad Parte_1
€413.316,00) e quello dovuto a condizioni pregresse della stessa (I.P. al 30 %, pari ad €197.380,00), in modo da ottenere la componente di danno di origine iatrogena;
- € 8.050,00 a titolo di danno da invalidità temporanea totale (70 giorni per 115€);
- € 10.350,00 a titolo di invalidità temporanea parziale (120 giorni al 75% per 115€);
- €142,60 per le spese mediche, in quanto le uniche documentate e aventi corrispondenza oggettiva e temporale con le lesioni accertate (cfr. produzione di parte ricorrente).
Tali somme concorrono a determinare un ammontare risarcitorio complessivo pari ad € 234.478,60.
In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente
(cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto di allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale aggiuntivo lamentato, la relativa domanda non può che essere rigettata.
La personalizzazione invece risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto pagina 14 di 18 previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Tuttavia, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a tale titolo non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dal paziente. Ed infatti, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez.
III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale
(Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento allegatorio e probatorio di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico tabellare. Difatti, considerata l'entità del danno subito (%) l'età della paziente (21 anni), valutate le conseguenze individuate dal CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano
'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal Collegio peritale del differenziale.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tali voci di danno.
Sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (24.07.2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Con riferimento alla domanda relativa al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale avanzata dai congiunti della e, precisamente, dal (in qualità di padre), dalla Parte_1 Parte_4 Pt_2
(in qualità di madre) e dalla (in qualità di sorella), si osserva quanto di seguito.
[...] Parte_3
La giurisprudenza ha da tempo chiarito come ai prossimi congiunti della persona che abbia subito lesioni personali spetti anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 C.C., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile (cfr. Cass. S.S.U.U., 22 maggio 2002, n. 9556). Per la risarcibilità della lesione del rapporto parentale è, tuttavia, necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, pagina 15 di 18 tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse;
conseguenze che è onere dell'attore allegare e provare, attraverso la enunciazione di circostanze precise e non generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass.
05/12/2014 n° 25729). Più precisamente, i Giudici di Legittimità hanno sì valutato risarcibile il danno da
“compromissione” del rapporto parentale, ma hanno altresì specificato che, ai fini del risarcimento, il danno de quo deve tradursi in un patema d'animo e in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del prossimo congiunto di un soggetto che, a causa di un fatto illecito, ha subito gravissime lesioni;
lesioni, cioè, tali da determinare nei congiunti uno sconvolgimento delle quotidiane relazioni familiari ed una conseguente intensa sofferenza morale.
Tale tipologia di danno, non essendo sempre accertabile tramite metodi scientifici, può essere provata anche tramite presunzioni ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta: il parente della vittima ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, di aver subito un danno a seguito della condizione fisica in cui si trova il familiare (cfr.
Cass. civ., ord. n. 11212/19; cfr. Cass. civ. sentenza n. 2788/2019, nonché, da ultimo, Cass. civ., ord. n.
13540/2023).
Dunque, in ordine al pregiudizio derivante da lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n.
28989 del 11/11/2019). Ancora, il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019). Il tutto, cioè, ad oggi, sulla base delle Tabelle a punti e delle voci ivi specificamente indicate con riferimento ai danni riflessi (cfr., da ultimo, Cass. civ., ord. n.
13540/2023).
Ebbene, a mente delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, con riferimento al caso di specie deve escludersi la risarcibilità del danno da compromissione del rapporto parentale, pur a fronte della accertata presenza di una macrolesione. Ciò sulla base della considerazione che:
- da un lato la lesione sibi già avrebbe determinato autonomamente effetti gravemente pregiudizievoli sul rapporto familiare ( 30% di biologico); pagina 16 di 18 - dall'altro, che parte ricorrente non ha in questa sede allegato e dimostrato la ricorrenza di un pregiudizio attuale e concreto il cui perimetro è stato innanzi delineato. In particolare, i congiunti di non hanno né allegato né provato quali fossero le abitudini familiari prima Parte_1 dell'intervento, né quale sia stato l'asserito mutamento delle relative condizioni e, dunque, della qualità della vita delle vittime secondarie;
né i congiunti della lesa hanno documentato ovvero descritto uno stato di sofferenza soggettiva né hanno chiarito il grado di assistenza che di fatto necessita la situazione specifica
Non è pertanto riconoscibile alcuna posta risarcitoria per i danni “riflessi” asseritamente subiti dai genitori e dalla sorella della paziente.
In ordine alle spese, tra e la convenuta si statuisce come segue secondo la soccombenza, in Parte_1 applicazione della quarta fascia della tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014, comprensiva di tutte le fasi, nonché in applicazione della quinta fascia della tabella n.2 (Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, comprensiva della fase di studio della controversia, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria non essendo essa stata espletata in questa sede.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno parentale da macrolesione del congiunto fonda la soccombenza dei familiari della paziente lesa in questa sede. Si applicano i medesimi criteri di calcolo richiamati innanzi con un aumento percentuale del 30% essendosi la struttura difesa rispetto alla posizione di più soggetti aventi la medesima posizione processuale. In particolare, con riguardo alla difesa svolta per più parti l' art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile nei termini sopra detti, dispone che l'aumento in questione può 'di regola' essere concesso anche nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Come chiarito già da Cass., Sez. 3, 31/1/2024, n. 2956,
l'aumento in questione ha lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un lato remunerare l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno;
dall'altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria.
Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l'impegno del professionista). Tale ratio sussiste dunque tanto nell'ipotesi in cui il difensore assista una sola parte contro più soggetti, quanto nell'ipotesi in cui assista più parti contro più soggetti, e varrà la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio, sicché trovano applicazione, anche in questa evenienza, i medesimi principi (cfr Cass.
n. 12777/25).
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: pagina 17 di 18 - Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e condanna la Controparte_4 al pagamento della somma di € 234.478,60 in favore di sulle somme
[...] Parte_1 riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (24/07/2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna la Controparte_1
(c.f. , in persona del Direttore Generale al pagamento delle spese di lite in favore del P.IVA_1 legale di parte ricorrente per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 12.260,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
le spese di CU sono dovute solo a fronte di prova di avvenuto versamento;
- Rigetta le domande come proposte da , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
- Condanna , e in solido tra loro al pagamento delle spese di Parte_4 Parte_2 Parte_3 lite in favore di parte resistente;
spese che liquida complessivamente in € 15.938,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
- spese di CTU definitivamente a carico della resiste Controparte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT
NA, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NA
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13970/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
04.11.1967, C.F. , nata a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
tutte residenti a[...], in Melito di NA (NA) nonché ,
[...] Parte_4 nato a [...], il [...], C.F: residente a[...], in Vasto (CH), CodiceFiscale_4 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura che si deposita unitamente al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luca Supino di Lorenzo [C.F. ], dall'Avv. CodiceFiscale_5
PI TO [C.F. ], dall'avv. Alessandra Iacono [C.F. CodiceFiscale_6 C.F._7
] e dall'Avv. Pasquale Antonacci [C.F. ) presso il primo elettivamente
[...] C.F._8 domiciliati, in Caserta, alla Via F. Turati, 34.
ATTORE/I
Contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale, dr. nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
), nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell' C.F._9 [...]
(c.f. , nominato in virtù di Decreto del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 106 del 04.08.2022, in esecuzione della DGRC 326 del
21/06/2022, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Manzi (C.F.= ) C.F._10
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., convenivano in Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 giudizio l' di NA;
ciò al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del lamentato comportamento negligente, imprudente ed imperito dei sanitari della struttura convenuta rispetto alla posizione della congiunta Parte_1
In particolare, a fronte di lesioni riportate a causa di una caduta dal secondo piano dello stabile ove ubicata la abitazione dell'istante, deduceva di essere stata trasportata – tramite ambulanza – presso il Parte_1
P.S. dell' di NA, ove i sanitari riscontravano: “Traumatismi di sedi multiple. Controparte_4
Politrauma da precipitazione con trauma cranico e trauma toracoaddominale da precipitazione”.
Ricoverata in data 24.07.2018 presso il reparto di chirurgia d'urgenza della suddetta struttura sanitaria a causa dei politraumi riportati, veniva sottoposta a diversi interventi chirurgici e, Parte_1 specificamente, ad un primo intervento di embolizzazione ipogastrica dei rami sacrali a destra, cui seguiva un intervento di riduzione della frattura dell'olecrano al terzo prossimale dell'ulna a destra con stabilizzazione con placca a stabilità angolare, un intervento di riduzione di frattura chiusa dell'estremo distale di radio e ulna, con applicazione di fissatore esterno, un intervento di fasciotomia anteriore e posteriore dell'avambraccio destro, un intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura del femore con fissazione interna, nonché un intervento chirurgico di riduzione incruenta a cielo chiuso sotto scopia per la frattura del calcagno a sinistra e, in data 13.08.2018, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione asportativa di ferita/infezione per perdita dell'epidermide e del derma (terzo grado SAI) all'avambraccio destro.
L'istante asseriva, altresì, di essere stata sottoposta ad ulteriori interventi riparativi al gomito destro, lamentando perdita di funzionalità e dismorfismo dell'arto, nonché infezioni recidivanti all'arto superiore destro con gemizio di siero e pus.
Più precisamente, parte ricorrente individua la sussistenza di un nesso eziologico tra l'insorgenza di infezioni ad eziopatogenesi nosocomiali ed il periodo di ricovero presso l di NA (dal Controparte_3
24.07.2018 al 20.09.2018), lamentando, dunque, la negligenza ed imperizia dei sanitari nella prestazione assistenziale fornita, ritenuta inadeguata, anche a fronte dei postumi di osteomelite che le sono residuati.
Dunque, la difesa di parte ricorrente agiva al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti e subendi da e stimati in Euro Parte_1
774.498,00, ovvero, in subordine, in Euro 314.405,00 a mente delle conclusioni cui giungeva il Collegio peritale in sede di ATP, cui va aggiunto il risarcimento del danno morale da deterioramento della qualità della vita e degli ulteriori danni patrimoniali che la avrebbe subito per sostenere le spese Parte_1
pagina 2 di 18 mediche quantificati in Euro 1.000,00; agiva, altresì, al fine di ottenere a favore dei congiunti
[...]
, e il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale da lesione del Pt_4 Parte_2 Parte_3 rapporto parentale, quantificato in Euro 168.250,00 per ciascun genitore ed in Euro €59.909,20 in favore di ovvero in quella diversa misura ritenuta equa in giustizia. Parte_3
Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore con maggiorazione del 30% ex art. 4 DM 55/2014.
Si costituiva la di NA che, negando qualsivoglia responsabilità dei sanitari e della Controparte_5 struttura, deduceva la manifesta infondatezza della domanda di cui chiedeva, pertanto, il rigetto;
chiedeva, altresì, la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Con ordinanza del 12.10.2023 il Giudice istruttore formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; proposta che veniva accettata da parte ricorrente ma non da parte resistente la quale, al contrario, chiedeva disporre la modifica del rito ritenendo necessaria una più approfondita attività istruttoria.
Il Giudice, letta la sentenza della Corte di Cassazione n. 6386/2023, disponeva il mutamento del rito fissando all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. e, all'esito, valutando necessario l'espletamento di chiarimenti integrativi alla consulenza già svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., chiedeva al Collegio peritale di valutare – in base alla documentazione in atti – se la struttura avesse garantito le condizioni di cui alle sentenze nn. 5808 e 6323 del 2023 della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza del 24.06.2024).
All'udienza del 18.11.2024 il Giudice rinviava all'udienza del 20.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
La decisione della causa in epigrafe richiede il preliminare inquadramento del regime applicabile in materia di responsabilità sanitaria, per fatti successivi all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24. La legge
“Gelli”, mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario, salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, rispetto agli approdi delle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo
1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio
1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233;
Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492;
Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass.
14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). Infatti, ex art. 7, I comma, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. Tale previsione si pone in prospettiva di continuità con i richiamati orientamenti giurisprudenziali, incentrati sulla responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati, oltre che dai pagina 3 di 18 propri dipendenti, più in generale, da quanti operassero nella struttura al fine di assicurare l'erogazione delle relative prestazioni istituzionali. La responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, era infatti argomentata ex art.1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio connesso all'attività degli operatori impiegati per l'esecuzione della prestazione. Ciò, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive
Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il pagina 4 di 18 risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n.
22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto pagina 5 di 18 e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n.
9471, rel. , secondo cui si è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e Parte_5 della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente.
La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi:
a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente.
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la
Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta
(attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta pagina 6 di 18 di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore: ha Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass.
19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass.
20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n. 13533; Cass. 26/07/2017,
n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577. Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla pagina 7 di 18 produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18392 del 26/07/2017, Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n.
26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018,
n.29853 e Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886). pagina 8 di 18 Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III
- 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. pagina 9 di 18 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, n.
25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass.
Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre
2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Premessa la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte ricorrente trovino conferma nella documentazione clinica agli atti, alla luce delle valutazioni tecniche demandate ai CTTUU.
Dunque, a mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria.
Ebbene, nel corso del giudizio di ATP, recante RG. 26933/2021, il Giudice conferiva l'incarico al Collegio peritale composto dal Prof. – specialista in malattie infettive – e dalla dott.ssa Persona_1 Per_2
– medico chirurgo e specialista in medicina legale – che depositava la relazione di consulenza
[...] tecnica infettivologica ed a cui questo Giudice, con ordinanza del 24.06.2024, chiedeva, in ottica integrativa, di valutare – in base alla documentazione in atti – se la struttura avesse garantito le condizioni di cui alle sentenze nn. 5808 e 6323 del 2023 della Corte di Cassazione.
Ebbene, la perizia del Collegio, da ritenersi attendibile e, dunque, condivisibile negli esiti in quanto dotata di completezza argomentativa e linearità logica, ha chiarito quanto segue:
- In via preliminare i ccttuu hanno evidenziato che le infezioni nosocomiali costituiscono la complicanza più frequente e grave dell'assistenza sanitaria;
sono tali le infezioni insorte durante il ricovero in ospedale oppure dopo la dimissione del paziente allorchè, non presenti al momento dell'ingresso né in incubazione, si rendono evidenti dopo 48 ore o più dal ricovero.
Tali infezioni possono essere correlate all'assistenza sanitaria (ICA) ovvero all'intervento chirurgico
(ISC) manifestandosi, queste ultime, dopo la procedura ed a livello della sede di incisione o degli spazi e organi interessati;
pagina 10 di 18 - Con riferimento al caso di specie, i consulenti hanno ravvisato “un danno all'arto superiore destro” riportato dalla valutandolo “– con qualificata probabilità - parzialmente riconducibile Parte_1 ad una osteomielite, quale conseguenza di un processo infettivo di origine nosocomiale da genesi batterica, contratto nel corso della degenza – dal 24.07.2018 al 20.09.2018 – presso l
[...] di NA”. Il tutto nella consapevolezza che, come chiarito dai periti, l'osteomielite è “il CP_3 processo infiammatorio del tessuto osseo, nella maggior parte dei casi dovuto ad una infezione, che porta alla sua distruzione”. Diverse sono le forme di osteomielite che possono generarsi, distinguendosi tra forme di origine ematogena o traumatica, acute o croniche, isolate o coinvolgenti una pluralità di zone ossee e di diversi stadi (dallo stadio 1 allo stadio 4”. Ebbene, nel caso che qui occupa, i periti, sulla base degli elementi documentali disponibili, hanno potuto constatare che “il processo osteomielitico patito dalla paziente è stato conseguenza di una contaminazione batterica contratta durante la degenza presso il nosocomio dell' ; ciò anche in Controparte_3 considerazione “delle abituali tempistiche di incubazione dei germi (specificamente Enterococcus
Faecalis, EU Aeruginosa e Staphyloccocus aureus) sia della loro predominanza tra i patogeni di origine nosocomiale”.
- Dunque, concludono i periti, “nel caso oggetto di valutazione risulta essersi realizzato un peggioramento delle condizioni cliniche della paziente successivamente alle prestazioni assistenziali ricevute nel corso del predetto ricovero per l'insorgenza di un processo infettivo, evoluto in osteomielite, prevedibile ed evitabile, non risultando dimostrato nel contempo da parte della struttura ospedaliera di aver adottato tutte le cautele dovute nel caso concreto per prevenire le infezioni nosocomiali. Difatti non vi è alcuna traccia nella documentazione disponibile che siano state poste in essere le misure preventive raccomandate in letteratura scientifica necessarie per prevenire possibili infezioni nosocomiali. Risultano, invece, documentati esami colturali positivi per patogeni”.
In particolare, all'uopo, i consulenti, chiamati a chiarimenti da questo Giudice, hanno ulteriormente specificato che la durante il periodo di degenza, ha manifestato segni e sintomi Parte_1 indicativi di infezione batterica poi confermata dalla positività degli esami microbiologici;
infezione valutata eziologicamente connessa a difetti di condotta assistenziale da parte della struttura ospedaliera di NA per inadeguata prevenzione della insorta infezione CP_3 CP_1 ospedaliera responsabile di una infezione di natura batterica, evoluta in una condizione di osteomielite. La struttura, cioè, “non ha correttamente adempiuto alle procedure profilattiche identificate dalla letteratura scientifica al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione ad infezione ospedaliera, dovendosi all'uopo indicare i protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali, le modalità di raccolta, lavaggio e pagina 11 di 18 disinfezione della biancheria, le forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami, le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande, le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti, la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento, l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica, l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori, le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali, il rapporto numerico tra personale e degenti, la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio, l'orario dell'effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio”. Ebbene, dalla documentazione allegata, osserva il Collegio peritale, “non vi è alcuna traccia che siano state effettivamente poste in essere le suddette misure preventive raccomandate dalla letteratura scientifica internazionale e dalla giurisprudenza, fondamentali per prevenire le infezioni nosocomiali”. In termini più espliciti, chiariscono i periti,
“la struttura sanitaria deve dimostrare di aver messo in atto tutto quanto la scienza del settore ha finora escogitato per evitare o quanto meno ridurre al massimo il rischio infettivo. In fattispecie, in base alla documentazione sanitaria disponibile in atti, non risulta che siano stati attuati specifici protocolli diretti all'applicazione, monitoraggio, aggiornamento e verifica dei risultati delle pratiche rivolte ad evitare o contenere le infezioni nosocomiali. Una diversa condotta assistenziale, nel rispetto di quanto contemplato dalla letteratura specialistica circa le raccomandazioni in materia di prevenzione per evitare e/o contenere le infezioni nosocomiali, avrebbe, indipendentemente dalle condizioni di salute della sig.ra evitato la complicanza infettiva e cioè l'osteomielite”. Parte_1
Di tal che, conclude il Collegio, “non vi è alcuna prova per poter ammettere e superare la presunzione di responsabilità e, quindi, deve convenirsi che l'insorta complicanza vada causalmente ascritta, con qualificata probabilità, ad una inadeguata condotta assistenziale ricevuta presso l' di NA”. Controparte_5
Il tutto nella consapevolezza che “non può asserirsi che il danno sia diretta conseguenze della malpractice medica, ma si può senza alcun dubbio, con il criterio del più probabile che non, affermare che la inadeguata gestione clinica assistenziale riservata alla abbia avuto un Parte_1 ruolo concausale nel determinismo degli attuali esiti presentati dalla paziente”.
Pertanto, in relazione a tale quadro diagnostico e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, il
Collegio peritale ha ritenuto di poter concludere che si rileva “un danno biologico permanente globalmente valutato nella misura del 45% e, di tale complesso menomativo, può ragionevolmente affermarsi che la quota parte riconducibile all'osteomielite nosocomiale, possa essere valutata nella misura del 15%, da liquidarsi nel range che va dal 30% al 45% di danno biologico, quale danno iatrogeno differenziale”. Quale inabilità temporanea differenziale, il Collegio ha indicato “una ITT di 70 giorni comprendente la degenza pagina 12 di 18 successiva al ricovero presso la ed una ITP di 120 giorni al 75% corrispondenti al Controparte_3 periodo necessario alla stabilizzazione dei postumi”.
Ebbene, come chiarito dai Giudici di Legittimità, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento ovvero subisca conseguenze mediche che, a causa della cattiva esecuzione ovvero di carenza assistenziale, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ciò che rileva – ai fini della liquidazione – è il c.d. danno iatrogeno differenziale, quale species del danno biologico, che può essere definito come pregiudizio alla salute collegato all'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente
(ascrivibile alla colpa di un terzo od a cause naturali) e derivato dal comportamento colposo di un sanitario
(cfr. Cass. civ., sent. n. 6341/2014; da ultimo, Cass. civ., sez. III, 11/11/2019, n. 28990). In particolare, gli hanno evidenziato – già con sentenza del 15 gennaio 2020, n. 514 e confermato con sentenza Parte_6
Cassazione Civile, sez. VI, del 29 settembre 2022, n. 28327 – che in fattispecie come quella in esame occorre verificare la natura concorrente o coesistente delle lesioni iatrogene rispetto a quelle pregresse. Ed infatti, per valutare l'incidenza di lesioni o malattie pregresse sul grado di invalidità permanente cagionato dal fatto illecito occorre distinguere a seconda che le lesioni preesistenti: a) colpiscano organi diversi e non funzionalmente integrati (cd. "lesioni coesistenti"), ovvero b) interessino – come nel caso di specie - il medesimo organo oppure organi funzionalmente integrati (cd. "lesioni concorrenti"). Nel primo caso, al grado di invalidità permanente "ordinario", va applicato un coefficiente di riduzione, in quanto il danno ha colpito un individuo non perfettamente sano, la cui malattia preesistente non è stata però aggravata dall'evento dannoso. Nel secondo caso, invece, al grado di invalidità permanente risultante dall'impiego degli ordinari criteri valutativi va applicato un coefficiente di maggiorazione, in quanto il concorso di lesioni policrone amplifica il danno disfunzionale cagionato dall'atto illecito.
Dunque, come precisato dalla Corte di Cassazione, in caso di menomazioni concorrenti è dovuto solo il danno differenziale;
ossia la liquidazione della lesione deve avvenire sottraendo alla percentuale di invalidità complessiva quella preesistente. Infatti, il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi è pari alla differenza tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima (i postumi complessivi) e le più lievi conseguenze dannose che avrebbe patito a causa della sua patologia pregressa, se l'illecito non si fosse verificato (Cass. 28986/2019). Pertanto, deve ascriversi al nosocomio la percentuale di responsabilità relativa al solo aggravamento della situazione preesistente (danno differenziale) e non dell'intero danno (cfr., Cass. civ., sent. del 15 gennaio 2020, n. 514 nonché Cassazione Civile, sez. VI, del
29 settembre 2022, n. 28327).
Ebbene, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, esaminate le risultanze della CTU, accertato l'errore medico-assistenziale, rilevato che trattasi di lesioni c.d. concorrenti, si deve procedere alla pagina 13 di 18 liquidazione del danno c.d. iatrogeno differenziale con il metodo innanzi indicato ed in applicazione delle
Tabelle di Milano 2024, tenuto altresì conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (21 anni); a ciò consegue che devono riconoscersi a Parte_1
- € 215.936,00 a titolo di biologico differenziale. Tale importo è stato calcolato in misura differenziale tra il danno complessivo residuato alla (I.P. al 45 %, pari ad Parte_1
€413.316,00) e quello dovuto a condizioni pregresse della stessa (I.P. al 30 %, pari ad €197.380,00), in modo da ottenere la componente di danno di origine iatrogena;
- € 8.050,00 a titolo di danno da invalidità temporanea totale (70 giorni per 115€);
- € 10.350,00 a titolo di invalidità temporanea parziale (120 giorni al 75% per 115€);
- €142,60 per le spese mediche, in quanto le uniche documentate e aventi corrispondenza oggettiva e temporale con le lesioni accertate (cfr. produzione di parte ricorrente).
Tali somme concorrono a determinare un ammontare risarcitorio complessivo pari ad € 234.478,60.
In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente
(cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto di allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale aggiuntivo lamentato, la relativa domanda non può che essere rigettata.
La personalizzazione invece risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto pagina 14 di 18 previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Tuttavia, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a tale titolo non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dal paziente. Ed infatti, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez.
III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale
(Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento allegatorio e probatorio di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico tabellare. Difatti, considerata l'entità del danno subito (%) l'età della paziente (21 anni), valutate le conseguenze individuate dal CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano
'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal Collegio peritale del differenziale.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tali voci di danno.
Sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (24.07.2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Con riferimento alla domanda relativa al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale avanzata dai congiunti della e, precisamente, dal (in qualità di padre), dalla Parte_1 Parte_4 Pt_2
(in qualità di madre) e dalla (in qualità di sorella), si osserva quanto di seguito.
[...] Parte_3
La giurisprudenza ha da tempo chiarito come ai prossimi congiunti della persona che abbia subito lesioni personali spetti anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 C.C., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile (cfr. Cass. S.S.U.U., 22 maggio 2002, n. 9556). Per la risarcibilità della lesione del rapporto parentale è, tuttavia, necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, pagina 15 di 18 tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse;
conseguenze che è onere dell'attore allegare e provare, attraverso la enunciazione di circostanze precise e non generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass.
05/12/2014 n° 25729). Più precisamente, i Giudici di Legittimità hanno sì valutato risarcibile il danno da
“compromissione” del rapporto parentale, ma hanno altresì specificato che, ai fini del risarcimento, il danno de quo deve tradursi in un patema d'animo e in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del prossimo congiunto di un soggetto che, a causa di un fatto illecito, ha subito gravissime lesioni;
lesioni, cioè, tali da determinare nei congiunti uno sconvolgimento delle quotidiane relazioni familiari ed una conseguente intensa sofferenza morale.
Tale tipologia di danno, non essendo sempre accertabile tramite metodi scientifici, può essere provata anche tramite presunzioni ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta: il parente della vittima ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, di aver subito un danno a seguito della condizione fisica in cui si trova il familiare (cfr.
Cass. civ., ord. n. 11212/19; cfr. Cass. civ. sentenza n. 2788/2019, nonché, da ultimo, Cass. civ., ord. n.
13540/2023).
Dunque, in ordine al pregiudizio derivante da lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n.
28989 del 11/11/2019). Ancora, il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019). Il tutto, cioè, ad oggi, sulla base delle Tabelle a punti e delle voci ivi specificamente indicate con riferimento ai danni riflessi (cfr., da ultimo, Cass. civ., ord. n.
13540/2023).
Ebbene, a mente delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, con riferimento al caso di specie deve escludersi la risarcibilità del danno da compromissione del rapporto parentale, pur a fronte della accertata presenza di una macrolesione. Ciò sulla base della considerazione che:
- da un lato la lesione sibi già avrebbe determinato autonomamente effetti gravemente pregiudizievoli sul rapporto familiare ( 30% di biologico); pagina 16 di 18 - dall'altro, che parte ricorrente non ha in questa sede allegato e dimostrato la ricorrenza di un pregiudizio attuale e concreto il cui perimetro è stato innanzi delineato. In particolare, i congiunti di non hanno né allegato né provato quali fossero le abitudini familiari prima Parte_1 dell'intervento, né quale sia stato l'asserito mutamento delle relative condizioni e, dunque, della qualità della vita delle vittime secondarie;
né i congiunti della lesa hanno documentato ovvero descritto uno stato di sofferenza soggettiva né hanno chiarito il grado di assistenza che di fatto necessita la situazione specifica
Non è pertanto riconoscibile alcuna posta risarcitoria per i danni “riflessi” asseritamente subiti dai genitori e dalla sorella della paziente.
In ordine alle spese, tra e la convenuta si statuisce come segue secondo la soccombenza, in Parte_1 applicazione della quarta fascia della tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014, comprensiva di tutte le fasi, nonché in applicazione della quinta fascia della tabella n.2 (Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, comprensiva della fase di studio della controversia, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria non essendo essa stata espletata in questa sede.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno parentale da macrolesione del congiunto fonda la soccombenza dei familiari della paziente lesa in questa sede. Si applicano i medesimi criteri di calcolo richiamati innanzi con un aumento percentuale del 30% essendosi la struttura difesa rispetto alla posizione di più soggetti aventi la medesima posizione processuale. In particolare, con riguardo alla difesa svolta per più parti l' art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile nei termini sopra detti, dispone che l'aumento in questione può 'di regola' essere concesso anche nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Come chiarito già da Cass., Sez. 3, 31/1/2024, n. 2956,
l'aumento in questione ha lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un lato remunerare l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno;
dall'altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria.
Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l'impegno del professionista). Tale ratio sussiste dunque tanto nell'ipotesi in cui il difensore assista una sola parte contro più soggetti, quanto nell'ipotesi in cui assista più parti contro più soggetti, e varrà la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio, sicché trovano applicazione, anche in questa evenienza, i medesimi principi (cfr Cass.
n. 12777/25).
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: pagina 17 di 18 - Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e condanna la Controparte_4 al pagamento della somma di € 234.478,60 in favore di sulle somme
[...] Parte_1 riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (24/07/2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna la Controparte_1
(c.f. , in persona del Direttore Generale al pagamento delle spese di lite in favore del P.IVA_1 legale di parte ricorrente per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 12.260,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
le spese di CU sono dovute solo a fronte di prova di avvenuto versamento;
- Rigetta le domande come proposte da , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
- Condanna , e in solido tra loro al pagamento delle spese di Parte_4 Parte_2 Parte_3 lite in favore di parte resistente;
spese che liquida complessivamente in € 15.938,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
- spese di CTU definitivamente a carico della resiste Controparte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT
NA, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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