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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/07/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 100/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 22 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Camilla Gargini per parte resistente l'avv. Muzzi Antonio i quali rendono la dichiarazione ex art 196duodecies secondo comma disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GARGINI Parte_1 P.IVA_1 CAMILLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZZI ANTONIO Controparte_1 C.F._1 e dell'avv. DI STEFANO MARIA ROSARIA
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha convenuto in giudizio per vederlo condannare alla restituzione, Controparte_2 Controparte_1 ex art. 2033 c.c. di € 9.392,50, oltre al pagamento di € 328,93 a titolo di rimborso delle somme pagate per le violazioni al Codice della strada poste in essere dal medesimo alla guida delle auto aziendali, targate
GE053KR e GE052KR in data 14/07/2021 e in data 18/05/2021.
2. La ricorrente ha allegato che: nei primi sei mesi dell'anno 2021 (da febbraio-marzo fino a luglio) ha intrattenuto un rapporto di collaborazione finalizzato al procacciamento d'affari con Controparte_1 titolare della omonima ditta individuale con sede in Pisa;
secondo gli accordi verbali intercorsi con il legale rappresentante lo avrebbe dovuto procacciare clienti nella zona del litorale Controparte_3 CP_1 tirrenico della Toscana, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e avvalendosi anche di collaboratori da lui diretti in modo esclusivo;
il compenso concordato per tale attività era:
- pari a 5 mensilità della differenza tra il vecchio ed il nuovo canone più alto nel caso di stipula di contratti che prevedevano aumenti e adeguamenti a collegamenti di allarme di clienti già esistenti;
- pari a 5 mensilità di canone previsto nel contratto nel caso di stipula di un nuovo contratto di durata minima triennale;
- pari a 3 mensilità di canone, in caso di stipula di un nuovo contratto di durata minima annuale;
- pari a 3 mensilità di canone in caso di recupero di contratto per il quale era stata inviata disdetta;
1 - pari a 1 mensilità nel caso di stipula di un nuovo contratto pari a quello precedentemente istituito con l'Istituto;
- inoltre nel caso di stipula con addebito RID era previsto un compenso aggiuntivo di 40 euro;
era stata inoltre prevista la possibilità di per la società di stornare gli importi pagati allo nel caso di
CP_1 mancata esecuzione di contratti annuali e/o triennali, tenendo conto della effettiva durata del contratto di vigilanza;
tali accordi erano peraltro pienamente corrispondenti a quelli sottoscritti con altri procacciatori;
allo era inoltre concessa in uso un'auto aziendale tra quelle del parco macchine aziendale;
nel
CP_1 corso del rapporto di lavoro lo ha emesso solo due fatture per € 8500,00 oltre accessori (per un
CP_1 totale di € 9392,50) saldata in data 7.4.2021 e per € 5855,00 oltre accessori (per un totale di € 6469,77) in data 31.5.2021; tale seconda fattura, pur riferita ad aprile 2021, è stata pagata perché di importo corrispondente ai compensi effettivamente dovuti per il periodo da marzo a maggio 2021; dopo la cessazione della collaborazione con lo da un più approfondito controllo contabile, è emerso che
CP_1 la fattura del 1.4.2021 era stata emessa senza titolo, non avendo lo concluso contratti nel mese
CP_1 di marzo 2021; inoltre lo è debitore delle sanzioni amministrative (per € 196,58 ed € 132,35)
CP_1 irrogate alle autovetture in uso al medesimo nelle giornate del 14.7.2021 e 18.5.2021.
3. Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che: non Controparte_1 si è mai rapportato con ma solo con l'allora direttore e responsabile della , Controparte_3 Pt_1
i compensi e le clausole pattuiti non corrispondono a quelli dedotti da parte Controparte_4 controparte, né corrisponde al vero che gli sia stata assegnata un'auto aziendale;
in particolare il CP_3 alla presenza del a seguito di un incontro del 14.1.2021, gli riconosceva le condizioni CP_4 contrattuali pressoché identiche a quelle che il medesimo aveva allora in essere con CP_5
, ovvero: esclusiva di zona, compenso fisso mensile di € 2500,00 per sé ed € 500,00 per
[...] ciascuno dei suoi tre collaboratori ( e ), una Persona_1 Persona_2 Persona_3 provvigione pari a cinque mensilità sull'importo totale di ogni contratto procacciato alla , auto Pt_1 aziendale, telepass, carta carburante e utilizzo degli uffici;
nel corso del mese di marzo 2021 stipulava dieci contratti, tanto che il lo autorizzava a emettere la fattura del 1 aprile 2021, fattura CP_4 regolarmente pagata dalla società in data 7 aprile 2021, con successivo versamento delle ritenuta d'acconto e invio della relativa certificazione;
successivamente lo inviava la distinta di ulteriori CP_1 contratti conclusi nel mese di aprile 2021 e forieri di provvigioni per € 15.365,00 oltre IVA;
la società di sua iniziativa e senza alcun preventivo accordo in tal senso corrispondeva la minor somma di € 5855,00 ; risulta peraltro debitore di € 45.111,31, somma per il cui pagamento ha formulato espressa domanda riconvenzionale.
2 4. Parte ricorrente, nonostante lo spostamento dell'udienza ex art 418 cpc, depositava tardivamente (ovvero solo due giorni prima della nuova udienza), nota di replica a seguito di domanda riconvenzionale chiedendone il rigetto.
5. La causa, istruita per documenti e prove orali, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
7. Giova in primo luogo rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al contratto di procacciatore di affari quale quello di cui è causa – che difetta del carattere di stabilità che caratterizza invece il rapporto di agenzia (cfr ex multis Cass. sez. Lav. n. 23214/2024) – si applicano in via analogica le disposizioni, quali quelle in materia di provvigioni, che non presuppongono un carattere stabile e permanente del rapporto (cfr. Cass. sez. Lav. n. 13629/2005 e n. 19828/2013).
8. In tema, poi, di indebito oggettivo grava sulla committente che alleghi di aver corrisposto provvigioni in eccesso dimostrare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria, ovvero nel caso di specie gli accordi intercorsi con il procacciatore e l'effettivo volume di affari dal medesimo procurati.
9. Ebbene, premesso che gli accordi tra le parti pacificamente non sono stati oggetto di pattuizione scritta, secondo parte ricorrente lo avrebbe concordato con il legale rappresentante della società CP_1
e non con il le condizioni contrattuali nei termini già sopra ricordati. Controparte_3 CP_4
10. Nessuno dei testi indotti da parte ricorrente (cfr in particolare deposizione di ) è stato Testimone_1 tuttavia in grado di confermare la circostanza.
11. Per contro il teste direttore generale e amministratore delegato della società ricorrente dal CP_4
2018 al 2021,– sentito ai sensi dell'art 257 cpc non solo quale teste di riferimento ma anche perché indicato quale testimone da parte resistente che pure si è opposta alla sua escussione all'udienza del 14 maggio 2024 – ha riferito: me per svolgere attività commerciale per l'azienda per iniziare una collaborazione commerciale che poi iniziò credo a fine 2020, collaborazione che è proseguita almeno finché c'ero io, ovvero fino a luglio 2021.
Ho fatto un contratto orale con il ricorrente e abbiamo concordato un periodo di prova con applicazione delle previsioni applicate con tutti i collaboratori, ovvero 5 mensilità sul delta dell'incremento del valore contrattuale sul collegamento d'allarme, oppure l'intero valore del canone per 5 mensilità in caso di nuovi clienti. Il servizio ispettivo era invece pagato in misura inferiore (credo tre mensilità) rispetto al collegamento. Lo faceva quasi tutto collegamento. CP_1
Gli incontri per il contratto sono stati fatti a più riprese. Una volta c'era il ricorrente con la sorella, non c'è mai stato nessuno per l'azienda. Conosco ma con lui non ho mai avuto rapporti di CP_6
3 lavoro. Non era presente il agli incontri con lo Il non ricordo che abbia CP_6 CP_1 CP_3 partecipato agli stessi>>.
12. Con specifico riferimento ai capitoli di prova di parte resistente (erroneamente indicati come formulati da parte ricorrente a verbale di udienza del 3 luglio 2024, ma con tutta evidenza non riferibili alla società in quanto la capitolazione si ferma al n. 7), il teste ha negato la presenza del all'incontro del CP_3
14.1.2021 (“Non ricordo che il abbia partecipato alle riunioni, che sia entrato e uscito dall'ufficio CP_3 può darsi…) e con riferimento all'accordo raggiunto ha confermato l'attribuzione di provvigioni pari a 5 mensilità per ogni contratto procurato, oltre ai benefit quali auto aziendale, telepass, carta carburante, utilizzo degli uffici, negando tuttavia il riconoscimento di un compenso fisso mensile per lo e per i CP_1 suoi collaboratori, perché “non lo davamo a nessuno”. Infine, in punto di storno delle provvigioni, il ha chiarito che “Nel caso in cui il contratto non venisse eseguito (ovvero il servizio non veniva CP_4 reso perché il cliente ci ripensava o non confermava) o il cliente non lo confermasse al momento ad esempio dell'installazione, le provvigioni venivano stornate”.
13. Ora, alla luce di tali dichiarazioni della cui attendibilità non sussistono motivi per dubitare in quanto rese da un soggetto estraneo alla società e non in causa con la medesima al momento dell'escussione e perché non perfettamente aderenti alle allegazioni di nessuna delle due parti, deve ritenersi provato l'accordo tra le parti in causa in punto di provvigioni nei termini riferiti dal ovvero: CP_4
- nella misura di 5 mensilità sul delta dell'incremento del valore contrattuale sul collegamento d'allarme per i clienti della società;
- nella misura dell'intero valore del canone per 5 mensilità in caso di nuovi clienti;
- nella misura di 3 mensilità di canone per il procacciamento del solo servizio di vigilanza/controllo
(senza collegamento d'allarme).
14. Scarsamente attendibili per contro sono le dichiarazioni rese del teste di cui in memoria di CP_6 costituzione parte resistente non ha neanche allegato la presenza all'incontro del 14.1.2021 e con il quale il teste ha negato di avere avuto alcun contatto con riferimento agli accordi di cui è causa. CP_4
15. Per gli stessi motivi inattendibile è anche la deposizione del teste che, contrariamente a Per_2 quanto riferito dal e in difetto di allegazione in memoria di costituzione della circostanza, ha CP_4 dichiarato di aver partecipato assieme agli altri collaboratori dello all'incontro del gennaio 2021 CP_1 in cui sarebbero state definite le condizioni del rapporto di collaborazione con . CP_7
16. Quanto allo storno delle provvigioni, l'art 1748 c.c. “…..Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
4 prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente…”
17. Sul punto il teste in risposta ad una domanda a chiarimenti e non ad un capitolo CP_4 specificatamente formulato da parte ricorrente (in ogni caso inammissibile stante il tardivo deposito della memoria di replica a riconvenzionale), ha genericamente affermato che “nel caso in cui il contratto non venisse eseguito (ovvero il servizio non veniva reso perché il cliente ci ripensava o non confermava) o il cliente non lo confermasse ad esempio dell'installazione, le provvigioni venivano stornate”.
18. Premesso che una simile generica affermazione non pare specificamente riferita e riferibile agli accordi stipulati con lo si tratterebbe in ogni caso di una clausola nulla ai sensi dell'art 1748 c.c, che si è CP_1 detto applicabile in via analogica anche al procacciamento di affari.
19. Peraltro inammissibile perché tardivamente versata in atti è la documentazione allegata sul punto da parte resistente, di talché devono essere riconosciute allo anche le provvigioni relative ai CP_1 contratti Cave Lazzereschi e Parte_2
20. Tanto chiarito, il CTU sulla base dei parametri sopra accertati e della documentazione in atti ha quantificato le differenze provvigionali maturate dal ricorrente in € 1245,00.
21. Rispetto alle conclusioni cui è giunto l'ausiliario e ai dubbi dal medesimo prospettati, giova chiarire che:
- quanto ai clienti già acquisiti dalla società che abbiano acquistato un nuovo servizio - ipotesi rispetto alla quale non si riviene nessuna specifica allegazione nella memoria dello – dirimente CP_1 appare il fatto che la consulente “con la documentazione depositata in atti può verificare se il contratto intestato al cliente procacciato è un nuovo cliente oppure no, ma è assolutamente impossibile verificare se il servizio fornito è un nuovo servizio oppure no, poiché manca nei contratti depositati il dettaglio del servizio fornito, dato specifico e necessario per poter confrontare il vecchio contratto con il nuovo”;
- del tutto nuova è la circostanza – rilevata dal CTU in sede di operazioni peritali – secondo cui “se non vi è delta tra nuovo e vecchio contratto il quesito del giudice non prevede altro compenso, in ogni caso si segnala che in fase di operazioni peritali è emerso che l'azienda in questa ipotesi eroga €
80,00, a contratto”;
5 - il contratto di non è stato versato in atti da parte resistente, di talché la relativa Parte_3 provvigione non può essere riconosciuta in difetto di allegazione e prova di uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria;
dalla differenza creditoria calcolata a favore dello da parte del CTU CP_1
(€ 1245,00) deve dunque detrarsi l'importo di € 750,00, calcolato dallo stesso ausiliario (cfr. Tabella
A)
22. In definitiva, dunque, deve riconoscersi il diritto dello al pagamento di € 495,00 (€ 1245-€ 750), CP_1 oltre accessori di legge.
23. In assenza della prova di una pattuizione in tal senso, non possono invece essere riconosciuti al procacciatore né il rimborso spese né il compenso fisso mensile richiesti per sé e per i collaboratori.
24. Né, d'altro canto, sussistono elementi sufficienti per ritenere lo responsabile delle sanzioni CP_1 irrogate ai veicoli del parco macchine della , veicoli che secondo il teste (cfr. Pt_1 Testimone_2 verbale di udienza del 14.4.2024) “potevano anche cambiare, non erano sempre le stesse”.
25. La reciproca soccombenza tra le parti consente di compensare le spese di lite ad eccezione di quelle per la CTU che, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte Controparte_8 Controparte_1 motiva di € 495,00 oltre accessori di legge;
- respinge per il resto le domande formulate dalle parti;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
Controparte_8
- compensa per il resto le spese di lite fra le partii.
Livorno, 22 luglio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 100/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 22 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Camilla Gargini per parte resistente l'avv. Muzzi Antonio i quali rendono la dichiarazione ex art 196duodecies secondo comma disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GARGINI Parte_1 P.IVA_1 CAMILLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZZI ANTONIO Controparte_1 C.F._1 e dell'avv. DI STEFANO MARIA ROSARIA
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha convenuto in giudizio per vederlo condannare alla restituzione, Controparte_2 Controparte_1 ex art. 2033 c.c. di € 9.392,50, oltre al pagamento di € 328,93 a titolo di rimborso delle somme pagate per le violazioni al Codice della strada poste in essere dal medesimo alla guida delle auto aziendali, targate
GE053KR e GE052KR in data 14/07/2021 e in data 18/05/2021.
2. La ricorrente ha allegato che: nei primi sei mesi dell'anno 2021 (da febbraio-marzo fino a luglio) ha intrattenuto un rapporto di collaborazione finalizzato al procacciamento d'affari con Controparte_1 titolare della omonima ditta individuale con sede in Pisa;
secondo gli accordi verbali intercorsi con il legale rappresentante lo avrebbe dovuto procacciare clienti nella zona del litorale Controparte_3 CP_1 tirrenico della Toscana, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e avvalendosi anche di collaboratori da lui diretti in modo esclusivo;
il compenso concordato per tale attività era:
- pari a 5 mensilità della differenza tra il vecchio ed il nuovo canone più alto nel caso di stipula di contratti che prevedevano aumenti e adeguamenti a collegamenti di allarme di clienti già esistenti;
- pari a 5 mensilità di canone previsto nel contratto nel caso di stipula di un nuovo contratto di durata minima triennale;
- pari a 3 mensilità di canone, in caso di stipula di un nuovo contratto di durata minima annuale;
- pari a 3 mensilità di canone in caso di recupero di contratto per il quale era stata inviata disdetta;
1 - pari a 1 mensilità nel caso di stipula di un nuovo contratto pari a quello precedentemente istituito con l'Istituto;
- inoltre nel caso di stipula con addebito RID era previsto un compenso aggiuntivo di 40 euro;
era stata inoltre prevista la possibilità di per la società di stornare gli importi pagati allo nel caso di
CP_1 mancata esecuzione di contratti annuali e/o triennali, tenendo conto della effettiva durata del contratto di vigilanza;
tali accordi erano peraltro pienamente corrispondenti a quelli sottoscritti con altri procacciatori;
allo era inoltre concessa in uso un'auto aziendale tra quelle del parco macchine aziendale;
nel
CP_1 corso del rapporto di lavoro lo ha emesso solo due fatture per € 8500,00 oltre accessori (per un
CP_1 totale di € 9392,50) saldata in data 7.4.2021 e per € 5855,00 oltre accessori (per un totale di € 6469,77) in data 31.5.2021; tale seconda fattura, pur riferita ad aprile 2021, è stata pagata perché di importo corrispondente ai compensi effettivamente dovuti per il periodo da marzo a maggio 2021; dopo la cessazione della collaborazione con lo da un più approfondito controllo contabile, è emerso che
CP_1 la fattura del 1.4.2021 era stata emessa senza titolo, non avendo lo concluso contratti nel mese
CP_1 di marzo 2021; inoltre lo è debitore delle sanzioni amministrative (per € 196,58 ed € 132,35)
CP_1 irrogate alle autovetture in uso al medesimo nelle giornate del 14.7.2021 e 18.5.2021.
3. Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che: non Controparte_1 si è mai rapportato con ma solo con l'allora direttore e responsabile della , Controparte_3 Pt_1
i compensi e le clausole pattuiti non corrispondono a quelli dedotti da parte Controparte_4 controparte, né corrisponde al vero che gli sia stata assegnata un'auto aziendale;
in particolare il CP_3 alla presenza del a seguito di un incontro del 14.1.2021, gli riconosceva le condizioni CP_4 contrattuali pressoché identiche a quelle che il medesimo aveva allora in essere con CP_5
, ovvero: esclusiva di zona, compenso fisso mensile di € 2500,00 per sé ed € 500,00 per
[...] ciascuno dei suoi tre collaboratori ( e ), una Persona_1 Persona_2 Persona_3 provvigione pari a cinque mensilità sull'importo totale di ogni contratto procacciato alla , auto Pt_1 aziendale, telepass, carta carburante e utilizzo degli uffici;
nel corso del mese di marzo 2021 stipulava dieci contratti, tanto che il lo autorizzava a emettere la fattura del 1 aprile 2021, fattura CP_4 regolarmente pagata dalla società in data 7 aprile 2021, con successivo versamento delle ritenuta d'acconto e invio della relativa certificazione;
successivamente lo inviava la distinta di ulteriori CP_1 contratti conclusi nel mese di aprile 2021 e forieri di provvigioni per € 15.365,00 oltre IVA;
la società di sua iniziativa e senza alcun preventivo accordo in tal senso corrispondeva la minor somma di € 5855,00 ; risulta peraltro debitore di € 45.111,31, somma per il cui pagamento ha formulato espressa domanda riconvenzionale.
2 4. Parte ricorrente, nonostante lo spostamento dell'udienza ex art 418 cpc, depositava tardivamente (ovvero solo due giorni prima della nuova udienza), nota di replica a seguito di domanda riconvenzionale chiedendone il rigetto.
5. La causa, istruita per documenti e prove orali, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
7. Giova in primo luogo rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al contratto di procacciatore di affari quale quello di cui è causa – che difetta del carattere di stabilità che caratterizza invece il rapporto di agenzia (cfr ex multis Cass. sez. Lav. n. 23214/2024) – si applicano in via analogica le disposizioni, quali quelle in materia di provvigioni, che non presuppongono un carattere stabile e permanente del rapporto (cfr. Cass. sez. Lav. n. 13629/2005 e n. 19828/2013).
8. In tema, poi, di indebito oggettivo grava sulla committente che alleghi di aver corrisposto provvigioni in eccesso dimostrare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria, ovvero nel caso di specie gli accordi intercorsi con il procacciatore e l'effettivo volume di affari dal medesimo procurati.
9. Ebbene, premesso che gli accordi tra le parti pacificamente non sono stati oggetto di pattuizione scritta, secondo parte ricorrente lo avrebbe concordato con il legale rappresentante della società CP_1
e non con il le condizioni contrattuali nei termini già sopra ricordati. Controparte_3 CP_4
10. Nessuno dei testi indotti da parte ricorrente (cfr in particolare deposizione di ) è stato Testimone_1 tuttavia in grado di confermare la circostanza.
11. Per contro il teste direttore generale e amministratore delegato della società ricorrente dal CP_4
2018 al 2021,– sentito ai sensi dell'art 257 cpc non solo quale teste di riferimento ma anche perché indicato quale testimone da parte resistente che pure si è opposta alla sua escussione all'udienza del 14 maggio 2024 – ha riferito: me per svolgere attività commerciale per l'azienda per iniziare una collaborazione commerciale che poi iniziò credo a fine 2020, collaborazione che è proseguita almeno finché c'ero io, ovvero fino a luglio 2021.
Ho fatto un contratto orale con il ricorrente e abbiamo concordato un periodo di prova con applicazione delle previsioni applicate con tutti i collaboratori, ovvero 5 mensilità sul delta dell'incremento del valore contrattuale sul collegamento d'allarme, oppure l'intero valore del canone per 5 mensilità in caso di nuovi clienti. Il servizio ispettivo era invece pagato in misura inferiore (credo tre mensilità) rispetto al collegamento. Lo faceva quasi tutto collegamento. CP_1
Gli incontri per il contratto sono stati fatti a più riprese. Una volta c'era il ricorrente con la sorella, non c'è mai stato nessuno per l'azienda. Conosco ma con lui non ho mai avuto rapporti di CP_6
3 lavoro. Non era presente il agli incontri con lo Il non ricordo che abbia CP_6 CP_1 CP_3 partecipato agli stessi>>.
12. Con specifico riferimento ai capitoli di prova di parte resistente (erroneamente indicati come formulati da parte ricorrente a verbale di udienza del 3 luglio 2024, ma con tutta evidenza non riferibili alla società in quanto la capitolazione si ferma al n. 7), il teste ha negato la presenza del all'incontro del CP_3
14.1.2021 (“Non ricordo che il abbia partecipato alle riunioni, che sia entrato e uscito dall'ufficio CP_3 può darsi…) e con riferimento all'accordo raggiunto ha confermato l'attribuzione di provvigioni pari a 5 mensilità per ogni contratto procurato, oltre ai benefit quali auto aziendale, telepass, carta carburante, utilizzo degli uffici, negando tuttavia il riconoscimento di un compenso fisso mensile per lo e per i CP_1 suoi collaboratori, perché “non lo davamo a nessuno”. Infine, in punto di storno delle provvigioni, il ha chiarito che “Nel caso in cui il contratto non venisse eseguito (ovvero il servizio non veniva CP_4 reso perché il cliente ci ripensava o non confermava) o il cliente non lo confermasse al momento ad esempio dell'installazione, le provvigioni venivano stornate”.
13. Ora, alla luce di tali dichiarazioni della cui attendibilità non sussistono motivi per dubitare in quanto rese da un soggetto estraneo alla società e non in causa con la medesima al momento dell'escussione e perché non perfettamente aderenti alle allegazioni di nessuna delle due parti, deve ritenersi provato l'accordo tra le parti in causa in punto di provvigioni nei termini riferiti dal ovvero: CP_4
- nella misura di 5 mensilità sul delta dell'incremento del valore contrattuale sul collegamento d'allarme per i clienti della società;
- nella misura dell'intero valore del canone per 5 mensilità in caso di nuovi clienti;
- nella misura di 3 mensilità di canone per il procacciamento del solo servizio di vigilanza/controllo
(senza collegamento d'allarme).
14. Scarsamente attendibili per contro sono le dichiarazioni rese del teste di cui in memoria di CP_6 costituzione parte resistente non ha neanche allegato la presenza all'incontro del 14.1.2021 e con il quale il teste ha negato di avere avuto alcun contatto con riferimento agli accordi di cui è causa. CP_4
15. Per gli stessi motivi inattendibile è anche la deposizione del teste che, contrariamente a Per_2 quanto riferito dal e in difetto di allegazione in memoria di costituzione della circostanza, ha CP_4 dichiarato di aver partecipato assieme agli altri collaboratori dello all'incontro del gennaio 2021 CP_1 in cui sarebbero state definite le condizioni del rapporto di collaborazione con . CP_7
16. Quanto allo storno delle provvigioni, l'art 1748 c.c. “…..Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
4 prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente…”
17. Sul punto il teste in risposta ad una domanda a chiarimenti e non ad un capitolo CP_4 specificatamente formulato da parte ricorrente (in ogni caso inammissibile stante il tardivo deposito della memoria di replica a riconvenzionale), ha genericamente affermato che “nel caso in cui il contratto non venisse eseguito (ovvero il servizio non veniva reso perché il cliente ci ripensava o non confermava) o il cliente non lo confermasse ad esempio dell'installazione, le provvigioni venivano stornate”.
18. Premesso che una simile generica affermazione non pare specificamente riferita e riferibile agli accordi stipulati con lo si tratterebbe in ogni caso di una clausola nulla ai sensi dell'art 1748 c.c, che si è CP_1 detto applicabile in via analogica anche al procacciamento di affari.
19. Peraltro inammissibile perché tardivamente versata in atti è la documentazione allegata sul punto da parte resistente, di talché devono essere riconosciute allo anche le provvigioni relative ai CP_1 contratti Cave Lazzereschi e Parte_2
20. Tanto chiarito, il CTU sulla base dei parametri sopra accertati e della documentazione in atti ha quantificato le differenze provvigionali maturate dal ricorrente in € 1245,00.
21. Rispetto alle conclusioni cui è giunto l'ausiliario e ai dubbi dal medesimo prospettati, giova chiarire che:
- quanto ai clienti già acquisiti dalla società che abbiano acquistato un nuovo servizio - ipotesi rispetto alla quale non si riviene nessuna specifica allegazione nella memoria dello – dirimente CP_1 appare il fatto che la consulente “con la documentazione depositata in atti può verificare se il contratto intestato al cliente procacciato è un nuovo cliente oppure no, ma è assolutamente impossibile verificare se il servizio fornito è un nuovo servizio oppure no, poiché manca nei contratti depositati il dettaglio del servizio fornito, dato specifico e necessario per poter confrontare il vecchio contratto con il nuovo”;
- del tutto nuova è la circostanza – rilevata dal CTU in sede di operazioni peritali – secondo cui “se non vi è delta tra nuovo e vecchio contratto il quesito del giudice non prevede altro compenso, in ogni caso si segnala che in fase di operazioni peritali è emerso che l'azienda in questa ipotesi eroga €
80,00, a contratto”;
5 - il contratto di non è stato versato in atti da parte resistente, di talché la relativa Parte_3 provvigione non può essere riconosciuta in difetto di allegazione e prova di uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria;
dalla differenza creditoria calcolata a favore dello da parte del CTU CP_1
(€ 1245,00) deve dunque detrarsi l'importo di € 750,00, calcolato dallo stesso ausiliario (cfr. Tabella
A)
22. In definitiva, dunque, deve riconoscersi il diritto dello al pagamento di € 495,00 (€ 1245-€ 750), CP_1 oltre accessori di legge.
23. In assenza della prova di una pattuizione in tal senso, non possono invece essere riconosciuti al procacciatore né il rimborso spese né il compenso fisso mensile richiesti per sé e per i collaboratori.
24. Né, d'altro canto, sussistono elementi sufficienti per ritenere lo responsabile delle sanzioni CP_1 irrogate ai veicoli del parco macchine della , veicoli che secondo il teste (cfr. Pt_1 Testimone_2 verbale di udienza del 14.4.2024) “potevano anche cambiare, non erano sempre le stesse”.
25. La reciproca soccombenza tra le parti consente di compensare le spese di lite ad eccezione di quelle per la CTU che, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte Controparte_8 Controparte_1 motiva di € 495,00 oltre accessori di legge;
- respinge per il resto le domande formulate dalle parti;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
Controparte_8
- compensa per il resto le spese di lite fra le partii.
Livorno, 22 luglio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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