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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 593/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6041/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12557/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 14/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021001DI0000052370001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate emise nei confronti della srl Ricorrente_1 l'avviso avviso di liquidazione dell'imposta di registro e di applicazione delle sanzioni n. 2021/001/DI/000005237/0/001 di euro 3.342,00 sul decreto ingiuntivo n. 5237/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti della srl AL GR su richiesta della Ricorrente_1.
Il decreto era stato emesso perché la Nominativo_1 che aveva stipulato con la Ricorrente_1 un contratto di somministrazione di caffè con comodato di macchinari da bar, si era resa inadempiente al pagamento di tre fatture e all'obbligo di acquisto di un quantitativo minimo di caffè e di acquisto solo dalla Ricorrente_1. Con il decreto era stato ingiunto il pagamento del corrispettivo delle tre fatture e della penale prevista dall'articolo 4 del contratto.
L'imposta di registro era stata così calcolata:
imposta fissa di 200,00 euro in relazione al pagamento delle somme sottoposte ad IVA, contratto di fornitura, contratto di comodato e clausola penale in esso presente per il totale di 600,00 euro;
imposta al 3% su 23.496,00 euro dovuti per la clausola penale.
La società impugnò l'avviso del quale chiese l'annullamento, eccependone:
carenza di motivazione;
erronea e/o falsa interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 21, comma 1
omessa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 21, comma 2
nullità totale dell'atto anche laddove venisse accertata la nullità parziale.
Si costituì l'agenzia delle entrate la quale chiese il rigetto del ricorso.
La CGT di primo grado di Napoli in composizione monocratica con sentenza n. 12557 pronunciata all'udienza dell'11.7.2025 e depositata il 14.7.2025 rigettò il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in 700,00 euro.
La decisione è stata impugnata dalla Ricorrente_1 la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
dichiararsi la nullità / inefficacia dell' avviso di liquidazione;
in via gradata, in ipotesi di annullamento parziale dell'atto impugnato, provvedersi alla rideterminazione delle somme dovute ovvero ordinarsi alla resistente la rideterminazione delle predette somme;
in via ancora più gradata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnativa proposta, compensarsi tra le parti le spese del giudizio.
Intervenuta in giudizio, l'agenzia delle entrate ha chiesto in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 53 del decreto legislativo 546/92 e, nel merito, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dall'agenzia in quanto l'impugnazione non è priva di specifici motivi, ma contiene una esaustiva indicazione delle ragioni per le quali l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza.
L'appellante, a sostegno della asseritra illegittimità dell'atto impugnato, lamenta la violazione dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 131/1986, norma la quale stabilisce che "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa". Nel caso in esame il contratto di somministrazione sarebbe soggetto alla sola tassa fissa di 200 euro.
Appare opportuno precisare che in questo giudizio non si controverte sulla autonoma tassabilità della clausola penale, ma sulla tassabilità dell'importo per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo e che corrispondeva alla clausola penale.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, la clausola penale è una pattuizione con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione;
essa ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta, quindi, indipendentemente dalla prova del danno.
In sede di registrazione del contratto il collegio ritiene che la clausola penale non sia tassabile autonomamente in quanto tra la clausola penale e le altre disposizioni contenute nel contratto vi è un rapporto di connessione necessaria ed inscindibile, con la conseguenza che la clausola non è autonomamente tassabile.
Tra le varie considerazioni a sostegno della non autonomia della clausola penale basta pensare alla sorte della clausola penale in presenza di invalidità dell'obbligazione principale: orbene non può non convenirsi che la clausola penale finirebbe con l'essere travolta dalla caduta, quale ne sia la ragione, del contratto principale. E se, per effetto di una causa decadenziale, il debitore è liberato dall'obbligo di adempimento della prestazione oggetto del contratto, il creditore non può conservare il diritto a pretendere la prestazione risarcitoria prevista dalla clausola penale. Non si può negare, in sostanza, che qualora venga meno l'obbligazione principale, la clausola accessoria non può che seguirne le sorti. Anche la Cassazione si è pronunciata, affermando la natura di patto accessorio della clausola penale e la sua inidoneità a vivere di vita autonoma rispetto al contratto principale.
Nel caso in esame, invece, la tassazione è stata applicata non sulla clausola, ma sulla registrazione del decreto ingiuntivo di pagamento della penale.
La tassazione degli atti giudiziari è disciplinata dall'art. 37 del dpr 131/86, in base al quale sono soggetti ad imposta "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere".
La misura della imposizione è quella prevista dall'art. 8, Tariffa, parte I in relazione a categorie omogenee di atti giudiziari:… b) provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (aliquota del 3%).
E' pertanto corretta la tassazione della somma della quale era stato ingiunto il pagamento.
Con l'atto impugnato sono state liquidate le imposte anche per gli atti enunciati nel decreto ingiuntivo. Attraverso la norma di cui all'art. 22 T.U.R. il legislatore fiscale ha inteso evitare potenziali elusioni di imposta, che avrebbero potuto verificarsi laddove all'interno di un atto presentato per la registrazione fossero state inserite disposizioni contenute in altri atti scritti o contratti verbali mai registrati in precedenza e stipulati tra le stesse parti intervenute nell'atto contenente l'enunciazione. La regola si applica anche agli atti giudiziari ed ha una particolare incidenza nel settore dei decreti ingiuntivi, trattandosi di provvedimenti tipicamente emessi dal giudice sulla base di una prova scritta. A fronte della scrittura privata o delle fatture commerciali
(presupponenti comunque un rapporto contrattuale) spesso azionate quali "titoli" per l'ottenimento del provvedimento monitorio, l'ufficio finanziario liquida l'imposta anche in relazione a tali atti applicando altresì eventuali sanzioni nel caso in cui emerga l'enunciazione di atti che avrebbero dovuto essere registrati in termine fisso.
Quindi è legittima l'applicazione della tassa fissa sugli atti enunciati.
L'agenzia ha applicato l'imposta fissa anche per la registrazione della clausola penale prevista nel contratto, che ad avviso del collegio non poteva essere applicata, essendo stato tassato il pagamento delle somme versate in conseguenza dell'inadempimento.
L'atto impugnato, in parziale accoglimento dell'appello, va annullato nella parte in cui è stata applicata l'imposta di registro fissa di 200,00 euro per la clausola penale.
Le spese del doppio grado, per la parziale fondatezza della impugnazione, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente appello e compensa spese doppio grado
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6041/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12557/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 14/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021001DI0000052370001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate emise nei confronti della srl Ricorrente_1 l'avviso avviso di liquidazione dell'imposta di registro e di applicazione delle sanzioni n. 2021/001/DI/000005237/0/001 di euro 3.342,00 sul decreto ingiuntivo n. 5237/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti della srl AL GR su richiesta della Ricorrente_1.
Il decreto era stato emesso perché la Nominativo_1 che aveva stipulato con la Ricorrente_1 un contratto di somministrazione di caffè con comodato di macchinari da bar, si era resa inadempiente al pagamento di tre fatture e all'obbligo di acquisto di un quantitativo minimo di caffè e di acquisto solo dalla Ricorrente_1. Con il decreto era stato ingiunto il pagamento del corrispettivo delle tre fatture e della penale prevista dall'articolo 4 del contratto.
L'imposta di registro era stata così calcolata:
imposta fissa di 200,00 euro in relazione al pagamento delle somme sottoposte ad IVA, contratto di fornitura, contratto di comodato e clausola penale in esso presente per il totale di 600,00 euro;
imposta al 3% su 23.496,00 euro dovuti per la clausola penale.
La società impugnò l'avviso del quale chiese l'annullamento, eccependone:
carenza di motivazione;
erronea e/o falsa interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 21, comma 1
omessa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 21, comma 2
nullità totale dell'atto anche laddove venisse accertata la nullità parziale.
Si costituì l'agenzia delle entrate la quale chiese il rigetto del ricorso.
La CGT di primo grado di Napoli in composizione monocratica con sentenza n. 12557 pronunciata all'udienza dell'11.7.2025 e depositata il 14.7.2025 rigettò il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in 700,00 euro.
La decisione è stata impugnata dalla Ricorrente_1 la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
dichiararsi la nullità / inefficacia dell' avviso di liquidazione;
in via gradata, in ipotesi di annullamento parziale dell'atto impugnato, provvedersi alla rideterminazione delle somme dovute ovvero ordinarsi alla resistente la rideterminazione delle predette somme;
in via ancora più gradata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnativa proposta, compensarsi tra le parti le spese del giudizio.
Intervenuta in giudizio, l'agenzia delle entrate ha chiesto in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 53 del decreto legislativo 546/92 e, nel merito, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dall'agenzia in quanto l'impugnazione non è priva di specifici motivi, ma contiene una esaustiva indicazione delle ragioni per le quali l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza.
L'appellante, a sostegno della asseritra illegittimità dell'atto impugnato, lamenta la violazione dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 131/1986, norma la quale stabilisce che "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa". Nel caso in esame il contratto di somministrazione sarebbe soggetto alla sola tassa fissa di 200 euro.
Appare opportuno precisare che in questo giudizio non si controverte sulla autonoma tassabilità della clausola penale, ma sulla tassabilità dell'importo per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo e che corrispondeva alla clausola penale.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, la clausola penale è una pattuizione con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione;
essa ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta, quindi, indipendentemente dalla prova del danno.
In sede di registrazione del contratto il collegio ritiene che la clausola penale non sia tassabile autonomamente in quanto tra la clausola penale e le altre disposizioni contenute nel contratto vi è un rapporto di connessione necessaria ed inscindibile, con la conseguenza che la clausola non è autonomamente tassabile.
Tra le varie considerazioni a sostegno della non autonomia della clausola penale basta pensare alla sorte della clausola penale in presenza di invalidità dell'obbligazione principale: orbene non può non convenirsi che la clausola penale finirebbe con l'essere travolta dalla caduta, quale ne sia la ragione, del contratto principale. E se, per effetto di una causa decadenziale, il debitore è liberato dall'obbligo di adempimento della prestazione oggetto del contratto, il creditore non può conservare il diritto a pretendere la prestazione risarcitoria prevista dalla clausola penale. Non si può negare, in sostanza, che qualora venga meno l'obbligazione principale, la clausola accessoria non può che seguirne le sorti. Anche la Cassazione si è pronunciata, affermando la natura di patto accessorio della clausola penale e la sua inidoneità a vivere di vita autonoma rispetto al contratto principale.
Nel caso in esame, invece, la tassazione è stata applicata non sulla clausola, ma sulla registrazione del decreto ingiuntivo di pagamento della penale.
La tassazione degli atti giudiziari è disciplinata dall'art. 37 del dpr 131/86, in base al quale sono soggetti ad imposta "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere".
La misura della imposizione è quella prevista dall'art. 8, Tariffa, parte I in relazione a categorie omogenee di atti giudiziari:… b) provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (aliquota del 3%).
E' pertanto corretta la tassazione della somma della quale era stato ingiunto il pagamento.
Con l'atto impugnato sono state liquidate le imposte anche per gli atti enunciati nel decreto ingiuntivo. Attraverso la norma di cui all'art. 22 T.U.R. il legislatore fiscale ha inteso evitare potenziali elusioni di imposta, che avrebbero potuto verificarsi laddove all'interno di un atto presentato per la registrazione fossero state inserite disposizioni contenute in altri atti scritti o contratti verbali mai registrati in precedenza e stipulati tra le stesse parti intervenute nell'atto contenente l'enunciazione. La regola si applica anche agli atti giudiziari ed ha una particolare incidenza nel settore dei decreti ingiuntivi, trattandosi di provvedimenti tipicamente emessi dal giudice sulla base di una prova scritta. A fronte della scrittura privata o delle fatture commerciali
(presupponenti comunque un rapporto contrattuale) spesso azionate quali "titoli" per l'ottenimento del provvedimento monitorio, l'ufficio finanziario liquida l'imposta anche in relazione a tali atti applicando altresì eventuali sanzioni nel caso in cui emerga l'enunciazione di atti che avrebbero dovuto essere registrati in termine fisso.
Quindi è legittima l'applicazione della tassa fissa sugli atti enunciati.
L'agenzia ha applicato l'imposta fissa anche per la registrazione della clausola penale prevista nel contratto, che ad avviso del collegio non poteva essere applicata, essendo stato tassato il pagamento delle somme versate in conseguenza dell'inadempimento.
L'atto impugnato, in parziale accoglimento dell'appello, va annullato nella parte in cui è stata applicata l'imposta di registro fissa di 200,00 euro per la clausola penale.
Le spese del doppio grado, per la parziale fondatezza della impugnazione, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente appello e compensa spese doppio grado