TAR
Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
>
TAR
Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
>
CS
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
>
CS
Improcedibile
Sentenza 12 gennaio 2026
Improcedibile
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04994/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00244 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04994/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4994 del 2025, proposto dal
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli
Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
dr.ssa Mariana Cunsolo, non costituita in giudizio;
per la riforma, previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione
Terza Bis, n. 23145/2024 del 20 dicembre 2024, resa tra le parti sul ricorso R.G. n.
5384/2024. N. 04994/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dal Ministero appellante;
Vista l'ordinanza n. 2850/2025 del 31 luglio 2025, con cui l'istanza cautelare è stata abbinata al merito e per la trattazione di quest'ultimo è stata fissata l'udienza pubblica del 16 dicembre 2025;
Vista l'istanza del Ministero appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. IE De
AR e viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 23145/2024 del 20 dicembre 2024, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia.
1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dalla dr.ssa Mariana Cunsolo contro il provvedimento del predetto Ministero prot. n. U.0014923 del 16 aprile 2024, che ha rigettato l'istanza della ricorrente volta a ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione da lei conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione di insegnante nelle classi di concorso “Filosofia e Scienze Umane – A018” e “Filosofia
e Storia – A019”.
2. Il diniego emesso dal Ministero si è fondato su una triplice motivazione: a) assenza della “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno attestante la disciplina che la docente può insegnare e la fascia d'età degli alunni; b) assenza della documentazione N. 04994/2025 REG.RIC.
attestante la durata legale dei percorsi formativi “Nivel I” e “Nivel II”; c) assenza di apostille (timbrature) sulle certificazioni prodotte.
2.1. L'aspirante docente ha impugnato il diniego ministeriale innanzi al T.A.R. Lazio
e quest'ultimo, in sede cautelare, con ordinanza n. 2311/2024 del 5 giugno 2024 ha accolto l'istanza di sospensiva ai fini di un riesame della fattispecie ad opera della P.A. alla luce dei documenti prodotti in atti (v. infra).
2.2. In sede di merito, il T.A.R. ha accolto le censure dedotte nel ricorso sotto i seguenti profili: I) la non indispensabilità della “Adeverinta” richiesta dalla P.A.; II) la mancata assegnazione alla dr.ssa Cunsolo, da parte del Ministero, di un congruo termine per la produzione dei documenti richiesti (e ciò tanto più che nel caso di specie l'interessata ha poi ottenuto dalle Autorità romene il rilascio della “Adeverinta”; III)
l'illegittimità per molteplici profili della motivazione del diniego fondata sulla mancata produzione di documentazione attestante la durata legale del “Nivel I” e del
“Nivel II”. L'ordinanza cautelare n. 2311/2024 (riportata nella sentenza appellata) aveva già osservato come la direttiva n. 2005/36/CE (sul riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri dell'UE) non indichi esplicitamente alcuna necessità di apostille, dichiarazioni di valore od altre formalità.
Per l'effetto, il primo giudice ha annullato il diniego impugnato.
3. Nell'appello il Ministero ha contestato l'iter logico giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 45
e 49 del TFUE, perché il primo giudice sarebbe incorso in errore nell'affermare che la posizione della richiedente debba essere valutata alla luce non solo della direttiva n.
2005/36/CE, ma anche degli artt. 45 e 49 TFUE;
II) erroneità della sentenza impugnata per omessa considerazione delle differenze tra le normative nazionali italiana e romena e del valore della laurea in Italia (quale titolo non abilitante); N. 04994/2025 REG.RIC.
III) erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 51 della citata direttiva n. 2005/36/CE e degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007, perché il T.A.R. non avrebbe considerato che l'interessata non si sarebbe premurata di produrre la documentazione completa a sostegno della propria istanza e che in materia di riconoscimento dei titoli esteri vigerebbe il principio di autoresponsabilità del privato.
3.1. L'appellata, pur evocata, non si è costituita in giudizio.
3.2. Con ordinanza n. 2850/2025 del 31 luglio 2025, resa all'esito della discussione dell'istanza cautelare, la Sezione ha disposto l'abbinamento di detta istanza al merito della causa, fissando per quest'ultimo l'udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
3.3. In vista dell'udienza di merito la difesa erariale ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
3.4. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, dando atto, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di improcedibilità dell'appello, per essere pervenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento, come può evincersi dal provvedimento prot. DPIT n.
2477 del 2 settembre 2025 depositato dal Ministero all'interno del fascicolo telematico del giudizio di primo grado (v. infra).
4. L'appello è improcedibile.
4.1. Dalla verifica del fascicolo digitale di primo grado emerge che in data 9 settembre
2025 il Ministero ha provveduto a depositare il provvedimento prot. n. R.0002477 del
2 settembre 2025 con cui, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. che aveva accolto l'istanza cautelare (n. 2311/2024), ha riesaminato la fattispecie. Detto riesame, svolto sulla base del deposito, da parte della ricorrente, della “Adeverinta” rilasciatale dalle competenti Autorità romene, ha condotto il Ministero ad accogliere la domanda di riconoscimento del titolo presentata della dr.ssa Cunsolo per la classe di concorso A-
19 (Filosofia e Storia), rigettandola, invece, per la classe di concorso A-18 (Filosofia
e Scienze Umane). N. 04994/2025 REG.RIC.
4.2. Va sottolineato al riguardo che il nuovo provvedimento del 2 settembre 2025 dichiara esplicitamente di annullare e sostituire il precedente provvedimento del 16 aprile 2024, che era stato impugnato in primo grado dalla ricorrente e che il T.A.R. ha annullato con la sentenza appellata.
4.3. Da quanto esposto emerge la sopravvenuta carenza di interesse del Ministero alla decisione dell'appello da esso proposto, essendo venuto meno il provvedimento che aveva formato oggetto d'impugnazione, ormai definitivamente sostituito da quello del
2 settembre 2025.
4.4. Per parte sua, la dr.ssa Cunsolo, neppure costituitasi in giudizio, conserva in linea di principio l'interesse a dolersi del mancato riconoscimento del titolo estero per la classe di concorso A-18, che era stata anch'essa da lei richiesta, ma a questo fine dovrà eventualmente concentrare le proprie doglianze sull'impugnazione del provvedimento del 2 settembre 2025, che ha regolato ex novo il rapporto amministrativo intercorrente tra la docente e l'Amministrazione scolastica. Non ha più interesse, invece, a dolersi del provvedimento del 16 aprile 2024, da lei impugnato, perché questo è stato ormai definitivamente rimosso e sostituito dalla P.A., e per la medesima ragione il Ministero, come detto, non ha ormai più alcun interesse a insistere nell'appello.
5. Si ricorda, sul punto, che per giurisprudenza costante nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa deve essere oggetto di un accertamento particolarmente rigoroso, per evitare sostanziali dinieghi di giustizia, con conseguente violazione dei principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost.: in tale ottica, la sussistenza di una ragione di improcedibilità è ravvisabile solo allorché, per effetto di una modifica sopraggiunta della situazione di fatto o di diritto, il ricorrente non possa più ricavare, dall'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, alcuna utilità, non essendo ormai configurabile in capo allo stesso un interesse pur solo strumentale o morale alla decisione (C.d.S., Sez. VII, 26 novembre 2025, n. 9301), ovvero essendo N. 04994/2025 REG.RIC.
ormai chiara e certa l'inutilità di una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato
(C.d.S., Sez. VI, 31 ottobre 2025, n. 8483).
5.1. Orbene, nel caso di specie le suesposte ragioni di improcedibilità sono senz'altro ravvisabili, essendo ormai chiara e certa l'inutilità di una pronuncia sull'appello, per essere venuto meno il provvedimento oggetto d'impugnazione, che è stato sostituito da quello sopravvenuto.
6. In definitiva, pertanto, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
7. La peculiare natura della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
BE HI, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IE De AR, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere N. 04994/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IE De AR
IL PRESIDENTE
BE HI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00244 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04994/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4994 del 2025, proposto dal
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli
Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
dr.ssa Mariana Cunsolo, non costituita in giudizio;
per la riforma, previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione
Terza Bis, n. 23145/2024 del 20 dicembre 2024, resa tra le parti sul ricorso R.G. n.
5384/2024. N. 04994/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dal Ministero appellante;
Vista l'ordinanza n. 2850/2025 del 31 luglio 2025, con cui l'istanza cautelare è stata abbinata al merito e per la trattazione di quest'ultimo è stata fissata l'udienza pubblica del 16 dicembre 2025;
Vista l'istanza del Ministero appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. IE De
AR e viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 23145/2024 del 20 dicembre 2024, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia.
1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dalla dr.ssa Mariana Cunsolo contro il provvedimento del predetto Ministero prot. n. U.0014923 del 16 aprile 2024, che ha rigettato l'istanza della ricorrente volta a ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione da lei conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione di insegnante nelle classi di concorso “Filosofia e Scienze Umane – A018” e “Filosofia
e Storia – A019”.
2. Il diniego emesso dal Ministero si è fondato su una triplice motivazione: a) assenza della “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno attestante la disciplina che la docente può insegnare e la fascia d'età degli alunni; b) assenza della documentazione N. 04994/2025 REG.RIC.
attestante la durata legale dei percorsi formativi “Nivel I” e “Nivel II”; c) assenza di apostille (timbrature) sulle certificazioni prodotte.
2.1. L'aspirante docente ha impugnato il diniego ministeriale innanzi al T.A.R. Lazio
e quest'ultimo, in sede cautelare, con ordinanza n. 2311/2024 del 5 giugno 2024 ha accolto l'istanza di sospensiva ai fini di un riesame della fattispecie ad opera della P.A. alla luce dei documenti prodotti in atti (v. infra).
2.2. In sede di merito, il T.A.R. ha accolto le censure dedotte nel ricorso sotto i seguenti profili: I) la non indispensabilità della “Adeverinta” richiesta dalla P.A.; II) la mancata assegnazione alla dr.ssa Cunsolo, da parte del Ministero, di un congruo termine per la produzione dei documenti richiesti (e ciò tanto più che nel caso di specie l'interessata ha poi ottenuto dalle Autorità romene il rilascio della “Adeverinta”; III)
l'illegittimità per molteplici profili della motivazione del diniego fondata sulla mancata produzione di documentazione attestante la durata legale del “Nivel I” e del
“Nivel II”. L'ordinanza cautelare n. 2311/2024 (riportata nella sentenza appellata) aveva già osservato come la direttiva n. 2005/36/CE (sul riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri dell'UE) non indichi esplicitamente alcuna necessità di apostille, dichiarazioni di valore od altre formalità.
Per l'effetto, il primo giudice ha annullato il diniego impugnato.
3. Nell'appello il Ministero ha contestato l'iter logico giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 45
e 49 del TFUE, perché il primo giudice sarebbe incorso in errore nell'affermare che la posizione della richiedente debba essere valutata alla luce non solo della direttiva n.
2005/36/CE, ma anche degli artt. 45 e 49 TFUE;
II) erroneità della sentenza impugnata per omessa considerazione delle differenze tra le normative nazionali italiana e romena e del valore della laurea in Italia (quale titolo non abilitante); N. 04994/2025 REG.RIC.
III) erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 51 della citata direttiva n. 2005/36/CE e degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007, perché il T.A.R. non avrebbe considerato che l'interessata non si sarebbe premurata di produrre la documentazione completa a sostegno della propria istanza e che in materia di riconoscimento dei titoli esteri vigerebbe il principio di autoresponsabilità del privato.
3.1. L'appellata, pur evocata, non si è costituita in giudizio.
3.2. Con ordinanza n. 2850/2025 del 31 luglio 2025, resa all'esito della discussione dell'istanza cautelare, la Sezione ha disposto l'abbinamento di detta istanza al merito della causa, fissando per quest'ultimo l'udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
3.3. In vista dell'udienza di merito la difesa erariale ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
3.4. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, dando atto, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di improcedibilità dell'appello, per essere pervenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento, come può evincersi dal provvedimento prot. DPIT n.
2477 del 2 settembre 2025 depositato dal Ministero all'interno del fascicolo telematico del giudizio di primo grado (v. infra).
4. L'appello è improcedibile.
4.1. Dalla verifica del fascicolo digitale di primo grado emerge che in data 9 settembre
2025 il Ministero ha provveduto a depositare il provvedimento prot. n. R.0002477 del
2 settembre 2025 con cui, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. che aveva accolto l'istanza cautelare (n. 2311/2024), ha riesaminato la fattispecie. Detto riesame, svolto sulla base del deposito, da parte della ricorrente, della “Adeverinta” rilasciatale dalle competenti Autorità romene, ha condotto il Ministero ad accogliere la domanda di riconoscimento del titolo presentata della dr.ssa Cunsolo per la classe di concorso A-
19 (Filosofia e Storia), rigettandola, invece, per la classe di concorso A-18 (Filosofia
e Scienze Umane). N. 04994/2025 REG.RIC.
4.2. Va sottolineato al riguardo che il nuovo provvedimento del 2 settembre 2025 dichiara esplicitamente di annullare e sostituire il precedente provvedimento del 16 aprile 2024, che era stato impugnato in primo grado dalla ricorrente e che il T.A.R. ha annullato con la sentenza appellata.
4.3. Da quanto esposto emerge la sopravvenuta carenza di interesse del Ministero alla decisione dell'appello da esso proposto, essendo venuto meno il provvedimento che aveva formato oggetto d'impugnazione, ormai definitivamente sostituito da quello del
2 settembre 2025.
4.4. Per parte sua, la dr.ssa Cunsolo, neppure costituitasi in giudizio, conserva in linea di principio l'interesse a dolersi del mancato riconoscimento del titolo estero per la classe di concorso A-18, che era stata anch'essa da lei richiesta, ma a questo fine dovrà eventualmente concentrare le proprie doglianze sull'impugnazione del provvedimento del 2 settembre 2025, che ha regolato ex novo il rapporto amministrativo intercorrente tra la docente e l'Amministrazione scolastica. Non ha più interesse, invece, a dolersi del provvedimento del 16 aprile 2024, da lei impugnato, perché questo è stato ormai definitivamente rimosso e sostituito dalla P.A., e per la medesima ragione il Ministero, come detto, non ha ormai più alcun interesse a insistere nell'appello.
5. Si ricorda, sul punto, che per giurisprudenza costante nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa deve essere oggetto di un accertamento particolarmente rigoroso, per evitare sostanziali dinieghi di giustizia, con conseguente violazione dei principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost.: in tale ottica, la sussistenza di una ragione di improcedibilità è ravvisabile solo allorché, per effetto di una modifica sopraggiunta della situazione di fatto o di diritto, il ricorrente non possa più ricavare, dall'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, alcuna utilità, non essendo ormai configurabile in capo allo stesso un interesse pur solo strumentale o morale alla decisione (C.d.S., Sez. VII, 26 novembre 2025, n. 9301), ovvero essendo N. 04994/2025 REG.RIC.
ormai chiara e certa l'inutilità di una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato
(C.d.S., Sez. VI, 31 ottobre 2025, n. 8483).
5.1. Orbene, nel caso di specie le suesposte ragioni di improcedibilità sono senz'altro ravvisabili, essendo ormai chiara e certa l'inutilità di una pronuncia sull'appello, per essere venuto meno il provvedimento oggetto d'impugnazione, che è stato sostituito da quello sopravvenuto.
6. In definitiva, pertanto, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
7. La peculiare natura della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
BE HI, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IE De AR, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere N. 04994/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IE De AR
IL PRESIDENTE
BE HI
IL SEGRETARIO