CASS
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2025, n. 13536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13536 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 13536 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. MA RG veniva arrestato in data 21/05/2012 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, perché ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con il ruolo di organizzatore, commesso nella seconda metà del 2008 e fino al 12/11/2008. 1.2. La Corte di cassazione annullava il provvedimento con cui il Tribunale dei riesame aveva confermato l'ordinanza cautelare in ordine al profilo della possibile retrodatazione della custodia cautelare, ma il Tribunale di Catania, in sede di rinvio, confermava il provvedimento cautelare. All'esito del giudizio di primo grado, l'imputato era condannato per il delitto associativo e per alcuni reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. In particolare, egli veniva ritenuto partecipe della consorteria criminale insieme a GR OC, IN RG, AL MI (coimputati nel medesimo processo) e US TO (per il quale si procedeva separatamente). L'affermazione di responsabilità per il delitto associativo era confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza resa il 19/04/2016, la quale, tuttavia, riteneva la partecipazione all'associazione di AL MI fino al 27/06/2008, mentre escludeva la partecipazione al sodalizio di IN RG. Non affrontava inoltre la questione della partecipazione all'associazione di US TO. La pronuncia della Corte di appello veniva annullata dalla Suprema Corte con sentenza del 06/12/2017, in considerazione del fatto che la contestazione riguardava la partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, a decorrere dalla seconda metà del 2008 e, dunque, dal 1 luglio 2008, cosicché la ritenuta partecipazione di AL MI fino al 27/06/2008 doveva ritenersi estranea alla contestazione;
inoltre, essendo stata esclusa anche la partecipazione di IN RG, occorreva accertare se sussistesse il requisito del numero minimo di partecipanti in relazione al periodo in contestazione ("nella seconda metà del 2008 e fino al 12/11/2008"). La Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, in data 21/10/2020 assolveva MA RG dal reato associativo per mancanza del requisito del numero minimo di partecipanti, determinando l'aumento di pena per il reato fine ex art. 73 d.P.R. 309/90, da calcolare in continuazione su pena già inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in data 02/10/2009. Proposto dall'imputato nuovo ricorso per Cassazione in relazione alla pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, la Suprema Corte, con sentenza del 01/06/2022, annullava senza rinvio la pronuncia della Corte di appello di Catania 2 del 21/10/2020, sul rilievo che i fatti oggetto della contestazione erano oggetto di separati giudizi. 2. Decidendo sulla domanda di riparazione proposta da MA RG, in relazione alla detenzione sofferta prima in carcere (per 789 giorni), poi agli arresti domiciliari (per 1248 giorni), la Corte di appello di Catania ha ritenuto che la domanda non potesse essere integralmente accolta per avere l'istante tenuto una condotta, dolosa e colposa, tale da indurre l'Autorità giudiziaria a disporre e a mantenere la carcerazione. Sul punto, ha ricordato che le sentenze di merito hanno accertato che egli, nel corso del 2008, aveva realizzato una pluralità di condotte ricadenti nell'ambito dell'art. 73 d.P.R. 309/90, aventi ad oggetto quantità rilevanti di sostanze stupefacenti del tipo pesante, in concorso con GR OC, IN RG, AL MI, US TO. Il Giudice della riparazione ha altresì valorizzato, in senso ostativo all'invocato indennizzo, anche i contatti con i fornitori nel territorio lombardo, il possesso di armi di provenienza illecita, l'esistenza di basi logistiche, individuate dagli inquirenti anche nella sua villetta. Ha poi evidenziato che le dichiarazioni rese da MA RG nel corso del procedimento, pur essendo ammìssive, sono risultate per la maggior parte reticenti e mendaci. 2.1. Tanto premesso, il Giudice della riparazione ha osservato che, all'esito del giudizio di appello (conclusosi con la sentenza del 19/04/2016), la Corte territoriale - che aveva ritenuto AL MI partecipe dell'associazione fino ad una data antecedente alla contestazione e che aveva invece escluso la partecipazione di IN RG - avrebbe dovuto porsi il problema della partecipazione al sodalizio criminale di US TO, al fine di verificare la sussistenza del requisito del numero minimo di partecipi. Ha pertanto concluso nel senso che a far data dall'anzidetta sentenza di appello erano venuti meno i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, così che non avrebbe potuto mantenersi la custodia cautelare alla quale MA RG era sottoposto. Ha quindi affermato che la detenzione dell'istante può ritenersi ingiusta a decorrere dal 19/04/2016 e fino al 19/12/2017, data della scarcerazione per complessivi 610 giorni, trascorsi dall'istante in regime di arresti domiciliari. Ha così liquidato in favore dell'RG la somma complessiva di euro 71.925,10, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso il difensore che articola un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Rileva che gli elementi menzionati nel provvedimento impugnato come ostativi alla riparazione erano conosciuti dagli inquirenti e dai giudici sin dal 2008 e non erano 3 stati idonei a determinare la misura custodiale per il reato associativo, l'unico per cui è stata emessa l'ordinanza restrittiva che reca la data del 18/05/2012. La difesa evidenzia che le indagini si fermarono al 12/11/2008 e, sulla scorta dei risultati acquisiti, fu presentata richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli anzidetti episodi elencati nell'ordinanza di riparazione (p.4) - escluso l'episodio TO, mai contestato al ricorrente - e per le armi, con procedimento che si definì in udienza preliminare con applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. A seguito della sentenza di patteggiamento, l'odierno ricorrente continuò ad essere ristretto in carcere ed agli arresti domiciliari dal 12/11/2008 fino alla data di notificazione dell'ordinanza di custodia cautelare (18/21 maggio 2012), con ciò escludendosi ogni possibilità per lui di influire negativamente sull'emissione e sul mantenimento della misura cautelare per il reato associativo. Né è dato comprendere perché siano state ritenute mendaci le dichiarazioni del ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia sui motivi di un suo viaggio a Milano, atteso che in atti non si rinvengono fatti idonei a smentire il narrato. E, comunque, l'asserito mendacio non ha avuto alcuna incidenza causale sulla privazione della libertà per il reato associativo. Il difensore sostiene pertanto che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo invocato anche per il periodo precedente la sentenza della Corte di appello, e quindi per tutto il periodo richiesto con la domanda di equa riparazione. 4. In data 31/10/2024, è pervenuta, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 6. In data 14/11/2024 è pervenuta memoria del difensore del ricorrente, avv. RA RE di replica alla memoria dell'Avvocatura dello Stato e delle conclusioni del PG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La valorizzazione da parte del Giudice della riparazione di tutti gli episodi oggetto delle precedenti condanne passate in giudicato è corretta, atteso che la successiva contestazione associativa è scaturita proprio dai predetti episodi che, singolarmente considerati, hanno trovato il loro esito processuale in condanne poi 4 passate in giudicato. L'ordinanza impugnata richiama la pluralità degli episodi di detenzione, trasporto e spaccio di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti del tipo pesante, consumati dall'istante in concorso con una pluralità di soggetti;
i suoi contatti con i fornitori in territorio lombardo;
il possesso di armi di provenienza illecita;
l'utilizzazione della sua villetta come base logistica. In particolare, il Giudice della riparazione ha ritenuto che gli elementi probatori raccolti, in specie i continui contatti dell'istante con OC, MI, TO ed il fratello IN per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti, nelle quantità e qualità evidenziate, costituiscano elementi ostativi alla riparazione perché tali da creare, unitamente all'errore dell'Autorità giudiziaria sul punto, la falsa apparenza dell'inserimento dell'istante in un contesto associativo. L'assunto difensivo secondo cui l'odierno ricorrente, poiché ristretto in carcere e agli arresti domiciliari dal 12 novembre 2008 fino al 18/21 maggio 2012 (data di notificazione dell'ordinanza di custodia cautelare per il reato associativo), non avrebbe avuto possibilità di influire negativamente sull'emissione e sul mantenimento della misura cautelare per il reato associativo, è infondato perché parte dall'erroneo presupposto secondo cui il Giudice della riparazione non avrebbe dovuto considerare gli episodi oggetto dei reati per cui glstilak, egli è stato già condannato e che, invece, rappresentavano i fatti storici sulla base dei quali era stata elevata la contestazione associativa. Generica appare poi la doglianza per cui la Corte di appello si sarebbe riferita a condotte di altri soggetti, non quindi del ricorrente e che avrebbe ritenuto sussistenti fatti esclusi dal Giudice della cognizione. Il ricorrente, invero, non fornisce alcuna indicazione di queste circostanze. Ciò detto, il Collegio reputa che, nel caso di specie, venga in rilevo l'entità dell'indennizzo, non il periodo cui esso è riferito. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata emerge che, in ordine al quantum della liquidazione, su cui la difesa appunta le sue critiche, la Corte territoriale, ritenendo sussistente un profilo colposo nella condotta serbata dal ricorrente, attese le precedenti condanne in materia di stupefacenti e le frequentazioni nell'ambito del contesto delinquenziale da cui è scaturita l'accusa del reato associativo, ha quantificato l'indennizzo in modo corrispondente alla specificità del caso. Di contro, le doglianze espresse sul punto dalla difesa appaiono generiche, limitandosi essa a sostenere che l'indennizzo da liquidare avrebbe dovuto essere maggiore (perché riferito a tutto il periodo, con decorrenza dall'esecuzione dell'ordinanza di misura cautelare per il reato associativo). Tale doglianza, tuttavia, trascura di considerare che il quantum dell'indennizzo è rimesso alla discrezionalità del giudice, che la esercita secondo un criterio di ragionevolezza. Nel caso di specie, vale il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel 5 liquidare con criterio equitativo il quantum dell'indennizzo dovuto, è sufficiente che il giudice dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo, determinazione sindacabile sotto l'aspetto della motivazione solo sotito proho della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta (cfr. Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo Marco, Rv. 281513 03; Sez. 4, n. 6282 del 02/12/2005, dep. 2006, De Gennaro ed altro, Rv. 233531). Nel caso in esame, tenuto conto del contesto in cui sono maturati i fatti, l'entità della liquidazione non appare di certo irragionevole. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 24 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Prektnte
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 13536 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. MA RG veniva arrestato in data 21/05/2012 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, perché ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con il ruolo di organizzatore, commesso nella seconda metà del 2008 e fino al 12/11/2008. 1.2. La Corte di cassazione annullava il provvedimento con cui il Tribunale dei riesame aveva confermato l'ordinanza cautelare in ordine al profilo della possibile retrodatazione della custodia cautelare, ma il Tribunale di Catania, in sede di rinvio, confermava il provvedimento cautelare. All'esito del giudizio di primo grado, l'imputato era condannato per il delitto associativo e per alcuni reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. In particolare, egli veniva ritenuto partecipe della consorteria criminale insieme a GR OC, IN RG, AL MI (coimputati nel medesimo processo) e US TO (per il quale si procedeva separatamente). L'affermazione di responsabilità per il delitto associativo era confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza resa il 19/04/2016, la quale, tuttavia, riteneva la partecipazione all'associazione di AL MI fino al 27/06/2008, mentre escludeva la partecipazione al sodalizio di IN RG. Non affrontava inoltre la questione della partecipazione all'associazione di US TO. La pronuncia della Corte di appello veniva annullata dalla Suprema Corte con sentenza del 06/12/2017, in considerazione del fatto che la contestazione riguardava la partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, a decorrere dalla seconda metà del 2008 e, dunque, dal 1 luglio 2008, cosicché la ritenuta partecipazione di AL MI fino al 27/06/2008 doveva ritenersi estranea alla contestazione;
inoltre, essendo stata esclusa anche la partecipazione di IN RG, occorreva accertare se sussistesse il requisito del numero minimo di partecipanti in relazione al periodo in contestazione ("nella seconda metà del 2008 e fino al 12/11/2008"). La Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, in data 21/10/2020 assolveva MA RG dal reato associativo per mancanza del requisito del numero minimo di partecipanti, determinando l'aumento di pena per il reato fine ex art. 73 d.P.R. 309/90, da calcolare in continuazione su pena già inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in data 02/10/2009. Proposto dall'imputato nuovo ricorso per Cassazione in relazione alla pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, la Suprema Corte, con sentenza del 01/06/2022, annullava senza rinvio la pronuncia della Corte di appello di Catania 2 del 21/10/2020, sul rilievo che i fatti oggetto della contestazione erano oggetto di separati giudizi. 2. Decidendo sulla domanda di riparazione proposta da MA RG, in relazione alla detenzione sofferta prima in carcere (per 789 giorni), poi agli arresti domiciliari (per 1248 giorni), la Corte di appello di Catania ha ritenuto che la domanda non potesse essere integralmente accolta per avere l'istante tenuto una condotta, dolosa e colposa, tale da indurre l'Autorità giudiziaria a disporre e a mantenere la carcerazione. Sul punto, ha ricordato che le sentenze di merito hanno accertato che egli, nel corso del 2008, aveva realizzato una pluralità di condotte ricadenti nell'ambito dell'art. 73 d.P.R. 309/90, aventi ad oggetto quantità rilevanti di sostanze stupefacenti del tipo pesante, in concorso con GR OC, IN RG, AL MI, US TO. Il Giudice della riparazione ha altresì valorizzato, in senso ostativo all'invocato indennizzo, anche i contatti con i fornitori nel territorio lombardo, il possesso di armi di provenienza illecita, l'esistenza di basi logistiche, individuate dagli inquirenti anche nella sua villetta. Ha poi evidenziato che le dichiarazioni rese da MA RG nel corso del procedimento, pur essendo ammìssive, sono risultate per la maggior parte reticenti e mendaci. 2.1. Tanto premesso, il Giudice della riparazione ha osservato che, all'esito del giudizio di appello (conclusosi con la sentenza del 19/04/2016), la Corte territoriale - che aveva ritenuto AL MI partecipe dell'associazione fino ad una data antecedente alla contestazione e che aveva invece escluso la partecipazione di IN RG - avrebbe dovuto porsi il problema della partecipazione al sodalizio criminale di US TO, al fine di verificare la sussistenza del requisito del numero minimo di partecipi. Ha pertanto concluso nel senso che a far data dall'anzidetta sentenza di appello erano venuti meno i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, così che non avrebbe potuto mantenersi la custodia cautelare alla quale MA RG era sottoposto. Ha quindi affermato che la detenzione dell'istante può ritenersi ingiusta a decorrere dal 19/04/2016 e fino al 19/12/2017, data della scarcerazione per complessivi 610 giorni, trascorsi dall'istante in regime di arresti domiciliari. Ha così liquidato in favore dell'RG la somma complessiva di euro 71.925,10, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso il difensore che articola un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Rileva che gli elementi menzionati nel provvedimento impugnato come ostativi alla riparazione erano conosciuti dagli inquirenti e dai giudici sin dal 2008 e non erano 3 stati idonei a determinare la misura custodiale per il reato associativo, l'unico per cui è stata emessa l'ordinanza restrittiva che reca la data del 18/05/2012. La difesa evidenzia che le indagini si fermarono al 12/11/2008 e, sulla scorta dei risultati acquisiti, fu presentata richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli anzidetti episodi elencati nell'ordinanza di riparazione (p.4) - escluso l'episodio TO, mai contestato al ricorrente - e per le armi, con procedimento che si definì in udienza preliminare con applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. A seguito della sentenza di patteggiamento, l'odierno ricorrente continuò ad essere ristretto in carcere ed agli arresti domiciliari dal 12/11/2008 fino alla data di notificazione dell'ordinanza di custodia cautelare (18/21 maggio 2012), con ciò escludendosi ogni possibilità per lui di influire negativamente sull'emissione e sul mantenimento della misura cautelare per il reato associativo. Né è dato comprendere perché siano state ritenute mendaci le dichiarazioni del ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia sui motivi di un suo viaggio a Milano, atteso che in atti non si rinvengono fatti idonei a smentire il narrato. E, comunque, l'asserito mendacio non ha avuto alcuna incidenza causale sulla privazione della libertà per il reato associativo. Il difensore sostiene pertanto che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo invocato anche per il periodo precedente la sentenza della Corte di appello, e quindi per tutto il periodo richiesto con la domanda di equa riparazione. 4. In data 31/10/2024, è pervenuta, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 6. In data 14/11/2024 è pervenuta memoria del difensore del ricorrente, avv. RA RE di replica alla memoria dell'Avvocatura dello Stato e delle conclusioni del PG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La valorizzazione da parte del Giudice della riparazione di tutti gli episodi oggetto delle precedenti condanne passate in giudicato è corretta, atteso che la successiva contestazione associativa è scaturita proprio dai predetti episodi che, singolarmente considerati, hanno trovato il loro esito processuale in condanne poi 4 passate in giudicato. L'ordinanza impugnata richiama la pluralità degli episodi di detenzione, trasporto e spaccio di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti del tipo pesante, consumati dall'istante in concorso con una pluralità di soggetti;
i suoi contatti con i fornitori in territorio lombardo;
il possesso di armi di provenienza illecita;
l'utilizzazione della sua villetta come base logistica. In particolare, il Giudice della riparazione ha ritenuto che gli elementi probatori raccolti, in specie i continui contatti dell'istante con OC, MI, TO ed il fratello IN per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti, nelle quantità e qualità evidenziate, costituiscano elementi ostativi alla riparazione perché tali da creare, unitamente all'errore dell'Autorità giudiziaria sul punto, la falsa apparenza dell'inserimento dell'istante in un contesto associativo. L'assunto difensivo secondo cui l'odierno ricorrente, poiché ristretto in carcere e agli arresti domiciliari dal 12 novembre 2008 fino al 18/21 maggio 2012 (data di notificazione dell'ordinanza di custodia cautelare per il reato associativo), non avrebbe avuto possibilità di influire negativamente sull'emissione e sul mantenimento della misura cautelare per il reato associativo, è infondato perché parte dall'erroneo presupposto secondo cui il Giudice della riparazione non avrebbe dovuto considerare gli episodi oggetto dei reati per cui glstilak, egli è stato già condannato e che, invece, rappresentavano i fatti storici sulla base dei quali era stata elevata la contestazione associativa. Generica appare poi la doglianza per cui la Corte di appello si sarebbe riferita a condotte di altri soggetti, non quindi del ricorrente e che avrebbe ritenuto sussistenti fatti esclusi dal Giudice della cognizione. Il ricorrente, invero, non fornisce alcuna indicazione di queste circostanze. Ciò detto, il Collegio reputa che, nel caso di specie, venga in rilevo l'entità dell'indennizzo, non il periodo cui esso è riferito. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata emerge che, in ordine al quantum della liquidazione, su cui la difesa appunta le sue critiche, la Corte territoriale, ritenendo sussistente un profilo colposo nella condotta serbata dal ricorrente, attese le precedenti condanne in materia di stupefacenti e le frequentazioni nell'ambito del contesto delinquenziale da cui è scaturita l'accusa del reato associativo, ha quantificato l'indennizzo in modo corrispondente alla specificità del caso. Di contro, le doglianze espresse sul punto dalla difesa appaiono generiche, limitandosi essa a sostenere che l'indennizzo da liquidare avrebbe dovuto essere maggiore (perché riferito a tutto il periodo, con decorrenza dall'esecuzione dell'ordinanza di misura cautelare per il reato associativo). Tale doglianza, tuttavia, trascura di considerare che il quantum dell'indennizzo è rimesso alla discrezionalità del giudice, che la esercita secondo un criterio di ragionevolezza. Nel caso di specie, vale il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel 5 liquidare con criterio equitativo il quantum dell'indennizzo dovuto, è sufficiente che il giudice dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo, determinazione sindacabile sotto l'aspetto della motivazione solo sotito proho della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta (cfr. Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo Marco, Rv. 281513 03; Sez. 4, n. 6282 del 02/12/2005, dep. 2006, De Gennaro ed altro, Rv. 233531). Nel caso in esame, tenuto conto del contesto in cui sono maturati i fatti, l'entità della liquidazione non appare di certo irragionevole. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 24 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Prektnte