Sentenza 5 giugno 2024
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2026
Improcedibile
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03068/2026REG.PROV.COLL.
N. 00531/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2025, proposto dalla ditta DI PI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Gaetano Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della ditta Pdl Invest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Stigliano, NC Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della ditta Meridiana Agri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Colella, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, n. 287 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e delle ditte Pdl Invest s.r.l. e Meridiana Agri s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 la Cons. NU LO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado, è stato impugnato il provvedimento di decadenza dell’assegnazione di aree censite in catasto al Foglio di Mappa 8, particelle nn. 1147, 1148 e 1149 ricadenti nell'agglomerato industriale di Jesce sito nel territorio del Comune di Matera, emesso dal Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e adottato con determina n.155 dell'8 maggio 2023.
2. Con la sentenza impugnata n. 287 del 2024 è stato respinto il ricorso della Ditta Di EO, dichiarato inammissibile l’intervento di Meridiana Agri s.r.l. e la ricorrente Di EO è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore del Consorzio.
3. Con memoria depositata il 3 novembre 2025, l’appellante ha proposto istanza motivata di rinvio della trattazione della causa in considerazione del fatto che sarebbero state raggiunte intese tra le parti in relazione a una satisfattiva e legittima suddivisione dei lotti da assegnare e che le “intese raggiunte devono essere soltanto formalizzate” .
4. Con ordinanza n. 776 del 29 gennaio 2026, la Sezione ha disposto il rinvio per l’udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026, ravvisando le eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis c.p.a.
5. Con memoria depositata in data 30 marzo 2026 l’avvocato di parte appellante ha depositato istanza per la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse – con domanda di compensazione delle spese di giudizio - in considerazione del fatto che fra le Società controinteressate si è sostanzialmente raggiunto “un accordo che consente a tutti i soggetti interessati all'insediamento idonea allocazione e sviluppo dei programmi nella stessa area, ed in considerazione che tale situazione (preconizzata dal Consorzio delle Aree Industriali) consente di soddisfare tutti gli interessi che hanno condotto al contenzioso in corso ”.
6. La causa è stata spedita in decisione alla udienza pubblica del 31 marzo 2026.
7. Il Collegio osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
6. Pertanto, nel caso all’esame, in relazione al contenuto della nota sopra indicata, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Le spese del grado di giudizio possano essere compensate tra le parti, in considerazione dell’esito in rito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC AT, Presidente
NU LO, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU LO | NC AT |
IL SEGRETARIO