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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2793/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 2793/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 8 ottobre 2025 che di seguito si riproducono:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca libertà di residenza e domicilio, impegnandosi ciascuno a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza anagrafica;
2. la signora continuerà ad abitare, unitamente alla figlia appena maggiorenne, presso la propria abitazione sita Parte_2
a Venezia (VE) in Sestiere Cannaregio n. 1076 (cfr. docc. 03, 04) che viene assegnata alla stessa. Per_ 3. A titolo di contributo di mantenimento ordinario della figlia il Sig. corrisponderà alla moglie, a mezzo Pt_1 bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, entro il giorno 10 di ogni mese, a far tempo dal mese di febbraio
2025 la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), importo soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici nazionali Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati.
4. Oltre a tale importo le parti hanno concordato che, visti gli importi arretrati dovuti dal signor , lo stesso Pt_1 corrisponderà alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima la somma Parte_2 omnicomprensiva di € 4.000,00 in 26 rate mensili consecutive a far data dal mese di marzo 2025; la prima rata ammonterà ad € 250,00 e le restanti 25 ad € 150,00 cadauna. Per_ 5. Le spese straordinarie di mantenimento di previste nel protocollo per il processo di famiglia in uso presso il
Tribunale di Venezia, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, saranno ripartite al 50% tra i genitori.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione dovrà avvenire entro 15 giorni dal giorno dell'esibizione di detta documentazione.
6. Gli assegni familiari e/o l'assegno unico saranno percepiti interamente dalla signora Parte_2
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti senza nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.”
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 congiuntisi in matrimonio in data 25/10/2008, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 187, parte I, Uff. 1, dell'anno 2008;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2793/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 2793/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 8 ottobre 2025 che di seguito si riproducono:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca libertà di residenza e domicilio, impegnandosi ciascuno a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza anagrafica;
2. la signora continuerà ad abitare, unitamente alla figlia appena maggiorenne, presso la propria abitazione sita Parte_2
a Venezia (VE) in Sestiere Cannaregio n. 1076 (cfr. docc. 03, 04) che viene assegnata alla stessa. Per_ 3. A titolo di contributo di mantenimento ordinario della figlia il Sig. corrisponderà alla moglie, a mezzo Pt_1 bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato, entro il giorno 10 di ogni mese, a far tempo dal mese di febbraio
2025 la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), importo soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici nazionali Istat di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati.
4. Oltre a tale importo le parti hanno concordato che, visti gli importi arretrati dovuti dal signor , lo stesso Pt_1 corrisponderà alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima la somma Parte_2 omnicomprensiva di € 4.000,00 in 26 rate mensili consecutive a far data dal mese di marzo 2025; la prima rata ammonterà ad € 250,00 e le restanti 25 ad € 150,00 cadauna. Per_ 5. Le spese straordinarie di mantenimento di previste nel protocollo per il processo di famiglia in uso presso il
Tribunale di Venezia, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, saranno ripartite al 50% tra i genitori.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione dovrà avvenire entro 15 giorni dal giorno dell'esibizione di detta documentazione.
6. Gli assegni familiari e/o l'assegno unico saranno percepiti interamente dalla signora Parte_2
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti senza nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.”
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 congiuntisi in matrimonio in data 25/10/2008, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, al n. 187, parte I, Uff. 1, dell'anno 2008;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca