Art. 2.
Per i pagamenti del servizio razionamento consumi alimentari e' analogamente autorizzata fino al termine di cui al precedente art. 1, la emissione di aperture di credito per un importo non superiore a L. 25.000.000.
Per i pagamenti del servizio razionamento consumi alimentari e' analogamente autorizzata fino al termine di cui al precedente art. 1, la emissione di aperture di credito per un importo non superiore a L. 25.000.000.