TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 274
TAR
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità esclusione per non conformità offerta economica

    Il Collegio ha ritenuto che l'art. 17 del disciplinare prevedesse a pena di esclusione l'indicazione del ribasso percentuale, rendendo illegittima la presentazione dell'offerta in valore assoluto. Inoltre, la discrasia tra il ribasso percentuale calcolato e il valore assoluto offerto, emersa dopo il soccorso istruttorio, ha violato il principio di immodificabilità dell'offerta.

  • Rigettato
    Interpretazione clausola limitazione ribassi

    La Corte ha ritenuto che la previsione di considerare i ribassi fino a tre cifre decimali fosse parte di una scansione procedimentale puntuale e che l'indicazione di cifre decimali superiori a tre, o comunque un ribasso che non fosse riconducibile a tale limite, fosse una causa di esclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 274
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 274
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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