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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 152/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 col proc. avv.ti Silvio e Giulia Monticelli
- ricorrente -
contro
CP_1 col proc. avv.to Sergio Aprile
- resistente - in punto: indennità di malattia;
decisa all' udienza 7.1.2025
FATTO
Con ricorso depositato il 25.1.2024 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia Parte_1 CP_ ha agito nei confronti dell' per ottenere il pagamento di euro 1.462,55 a titolo di indennità di malattia, allegando:
➢ di avere lavorato dal 21.9.2017 al 16.5.2022 come operaia addetta alle pulizie inquadrata al VII livello CCNL Pubblici Esercizi alle dipendenze della on sede legale in Controparte_2
(30032) Fiesso d'Artico (VE), successivamente dal Tribunale di Venezia in data 7.7.2023, su istanza della stessa ricorrente, dichiarata fallita (posta in liquidazione giudiziale);
➢ di essere rimasta in credito alla data di cessazione del rapporto di lavoro della busta paga di agosto
2021 per complessivi euro 14.674,35, azionati con ricorso monitorio accolto dal TL di Venezia con ingiunzione n. 42/2023 in RG 93/2023;
➢ di avere per tale credito presentato la domanda di pagamento in sede concorsuale, ottenendo l'ammissione allo stato passivo dichiarato esecutivo in data 8.11.2023 ;
➢ di non avere ricevuto dalla datrice di lavoro neppure l'anticipo dell' indennità di malattia maturata nei mesi di novembre 2021 + gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022, per complessivi euro 1.462,55, ma di non avere ricompreso il relativo credito nella domanda di ammissione al passivo trattandosi CP_ di prestazione a carico dell' e non già della datrice di lavoro;
CP_
➢ di avere dunque - anche tenuto conto di messaggio in tal senso n. 28997 del 18.11.2010 - CP_ presentato il 5.9.2023 via pec tramite i propri legali domanda di pagamento diretto alla sede territorialmente competente;
CP_
➢ di non avere ricevuto alcuna riposta dall' rimasto inerte, da cui la necessità di ricorrere in sede giudiziale.
CP_ L si è costituito eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per mancata presentazione, avverso il diniego della prestazione, di ricorso amministrativo, e contestando la pretesa nel merito per intervenuta prescrizione.
CP_ Sanato il difetto di procedibilità eccepito dall' mediante presentazione da parte della ricorrente del ricorso amministrativo nel termine concesso con ordinanza 3.4.2024 ex art 443 comma 2 cpc, la causa all' esito di odierna discussione in udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
E' documentale è pacifico che l' azionato pagamento diretto dell' indennità di malattia, oggetto di domanda presentata all il 05.09.2023, riguarda i tre periodi A1808237 dal 29/10/2021 al CP_1
05/11/2021, A1808268 dal 28/01/2022 al 26/02/2022 e A1808272 dal 08/03/2022 al 19/04/2022
e sulla scorta delle buste paga allegate al ricorso l' importo complessivo della prestazione è pari ad euro
1.462,55.
La domanda è stata respinta il 21.11.2023 per ritenuta prescrizione della pretesa atteso il decorso del termine di un anno dalla cessazione dell'evento morboso ai sensi della Legge n. 138 dell' 11/01/1943, CP_ art. 6, ultimo comma, con richiamo da parte dell' della propria Circolare n. 134368 A.G.O./14 del
28/01/1981, par. 21.
A monte è pacifico che a seguito liquidazione giudiziale della datrice di lavoro Controparte_2 dichiarata dal Tribunale di Venezia con sentenza 7.7.2023, il pagamento dell' indennità in
[...] CP_ questione, dalla stessa datrice di lavoro non anticipata, è a carico dell'
E infatti:
- per consolidata giurisprudenza della SC ai sensi dell'art. 1 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, (conv. con l.
29 febbraio 1980 n. 33, il datore di lavoro è obbligato ad anticipare l'indennità di maternità (come CP_ anche quella di malattia) quale semplice incaricato al pagamento per conto dell' che è e rimane l'unico debitore effettivo della prestazione (Cass. civ., Sez. lavoro, n. 639/1997), e dunque, in caso di omesso anticipo da parte del datore di lavoro, legittimato passivo nel giudizio promosso dal lavoratore per ottenere il pagamento;
CP_
- nel messaggio n. 28997 del 18.11.2010 è evidenziato che, comprovata la mancata anticipazione dell' indennità di malattia da parte del datore di lavoro, in caso di assoggettamento del datore di lavoro stesso a procedura concorsuale è possibile ottenere il pagamento diretto della prestazione CP_ secondo le regole ordinarie a carico della struttura territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore interessato. In tal caso il lavoratore, unitamente alla richiesta di pagamento diretto, deve rilasciare dichiarazione di responsabilità attestante la mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare dell'indennità richiesta;
nel caso in cui l'insinuazione al passivo sia stata già operata, il lavoratore dovrà presentare all' la richiesta CP_3 di stralcio del credito insinuato onde evitare il doppio pagamento della prestazione.
Il messaggio in questione, appunto n. 28997 del 18 novembre 2010, prevede le seguenti cinque ipotesi di pagamento diretto:
1. ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria); CP_
2. ipotesi in cui l stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga;
3. ipotesi in cui la Direzione provinciale del lavoro, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, abbia disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inp
4. ipotesi in cui l'omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso dell'attività di azienda successivamente cessata;
5. ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto
Ferma la necessità di comprovata mancata anticipazione delle indennità da parte del datore di lavoro, unicamente rispetto all' ultima ipotesi, di datore ancora in attività, è previsto il tempestivo pagamento diretto a fronte di vano decorso del termine di 30 giorni da diffida formale al datore di lavoro.
Costituendo, d' altro canto, l' assoggettamento a procedura concorsuale uno dei possibili casi di pagamento diretto (ipotesi n. 1), è evidente che in tal caso il termine di prescrizione deve essere giocoforza ad esso collegato.
Ciò posto, il ricorso va accolto risultando l' eccepito rilievo di prescrizione infondato. CP_ E infatti il termine annuale per azionare la pretesa nei confronti dell' decorre dalla pubblicazione della sentenza di fallimento e prescinde dall' ammissione del credito al passivo, ed anzi presuppone la non ammissione.
Come visto, in base al sopra menzionato messaggio 18/11/2010 n. 28997, qualora il datore di lavoro sia sottoposto a procedura fallimentare il lavoratore, unitamente alla richiesta di pagamento diretto, deve rilasciare dichiarazione di responsabilità attestante la mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare dell'indennità richiesta;
nel caso in cui l'insinuazione al passivo sia stata già operata, il lavoratore stesso deve presentare all' la richiesta di stralcio del credito CP_3 insinuato onde evitare il doppio pagamento della prestazione.
Il pagamento diretto presuppone dunque la mancata presentazione di domanda di ammissione del credito al passivo.
Quanto a durata e decorrenza del termine di prescrizione, è ben vero che l' art. 6 ultimo comma della L.
138/1943 prevede che: “[…] l'azione per conseguire le prestazioni di cui alla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute”.
E tuttavia – come da condivisibile argomentazione svolta dal TL di Busto Arsizio nella sentenza 8 aprile CP_ 2019 invocata dalla ricorrente – il diritto all'indennità di malattia nei confronti dell' si prescrive in un anno dalla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.
Il dies a quo per il decorso del termine annuale di prescrizione quanto alla richiesta di corresponsione CP_ all' dell' indennità non versata dal datore di lavoro fallito va individuato nella pubblicazione della sentenza di fallimento del datore di lavoro in quanto tale evento è previsto quale ipotesi specifica di pagamento diretto: rispetto a tale caso la sentenza costituisce condizione necessaria in base alla quale CP_ il lavoratore può avanzare l'istanza nei confronti dell' non potendo esperirla prima.
La cessazione dell'evento morboso, quale termine iniziale di prescrizione, vale dunque soltanto allorché CP_ la prestazione venga richiesta direttamente al datore di lavoro, mentre nei confronti dell' il termine decorre, appunto, il caso di assoggettamento del datore a procedura concorsuale dalla relativa sentenza quale momento in cui si realizza la condizione per l' esercizio della pretesa.
Tale termine nel caso di specie è stato ampiamente rispettato in quanto la liquidazione giudiziale della
è stata dichiarata con sentenza 7.7.2023 del Tribunale di Venezia e la Controparte_2
CP_ domanda di pagamento diretto all' è stata presentata il 5.9.2023.
Il ricorso va dunque accolto con rifusione delle spese di lite in base a soccombenza.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede: CP_
1. condanna l a corrispondere alla ricorrente per il titolo oggetto di causa (pagamento diretto dell' indennità di malattia) euro 1.462,55 oltre a interessi legali dalla maturazione al saldo;
CP_
2. condanna il medesimo alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 1.350,00 oltre al rimborso del CU versato, con distrazione a favore del difensore ancipatario avv.to Giulia Monticelli.
Così deciso in Venezia – udienza 7.1.2025
Il Giudice