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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 1919/2024
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 25.11.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cpc;
verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 8 N. R.G. 1919/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1919/2024 promossa da:
(P.IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
al Corso Gelone n. 17, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Pt_1
difesa dall'avv. ANTONINA SCIFO,
OPPONENTE
Contro
P.IVA ), con sede legale in Milano al Largo Augusto 1/A, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del proprio procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. EZIO PUGLIESE
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 379/2024, emesso dal Tribunale di Siracusa il 25/03/2024, con cui la aveva ingiunto il pagamento di € 31.859,54 oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura monitoria siccome dovuti a titolo di corrispettivo per la fornitura di medicinali e/o materiale sanitario eseguita dalla società del cui credito l'opposta si sarebbe resa cessionaria. CP_2
A sostegno della spiegata opposizione, contestava l'inidoneità delle fatture a provare adeguatamente il credito di cui eccepiva comunque l'errata quantificazione, siccome effettuata senza tener conto dei pagamenti già effettuati.
Eccepiva poi che la cessione del credito, stipulata tra la società cedente e la cessionaria con scrittura privata del 25.05.2022 e notificata alla debitrice ceduta era stata dalla stessa rifiutata. Sul punto, infatti,
deduceva la specialità della disciplina in materia di cessioni dei crediti vantati verso la PA, per le quali gli artt. 69 e 70 del RD 2440/1923 prevederebbero l'obbligo di stipulare la cessione nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con conseguente inefficacia ed inopponibilità al debitore della cessione realizzata in altre forme ed effetto liberatorio dei pagamenti eventualmente effettuati in favore del cessionario. Argomentava poi che, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 2248/1865, all.
E, l'opponibilità delle cessioni del prezzo dei contratti di somministrazioni, forniture e appalti in corso di esecuzione richiedesse l'espressa accettazione dell'amministrazione ceduta, dovendo l'eventuale silenzio dell'amministrazione qualificarsi come silenzio-rifiuto.
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare non dovuti gli importi richiesti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la resistendo alla domanda. Confermava che le cessioni avrebbero Controparte_1
Cont avuto ad oggetto i corrispettivi dovuti dall' per la fornitura di medicinali e/o materiale sanitario eseguita dalla oltre agli interessi moratori e rilevava la genericità e contraddittorietà CP_2
pagina 3 di 8 delle difese spiegate da controparte, la quale, nel contestare l'insufficiente prova del credito, aveva comunque eccepito il pagamento delle fatture.
Deduceva che le cessioni dei crediti sarebbero state realizzate tramite scritture private autenticate del
11.05.2021 e del 24.05.2022, rispettivamente notificate in data 13.05.2021 e 27.05.2022, chiarendo comunque che il debitore ceduto non avrebbe contestato l'avvenuta cessione, quanto piuttosto la sua opponibilità. In punto di opponibilità, deduceva, appunto, l'inapplicabilità della disciplina speciale invocata da parte opponente, atteso che la stessa risulterebbe applicabile esclusivamente all'amministrazione statale e insuscettibile di applicazione per via analogica alle aziende sanitarie locali.
Ad ogni modo, preso atto dei pagamenti effettuati in corso di causa e della conseguente estinzione del
Cont credito per sorte capitale, instava per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell' al pagamento di € 3.084,33 per interessi moratori ex d.lgs.231.2002 oltre a € 4.960,00 per risarcimento ex art. 6 d.lgs.231/2002.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata ex art 281-sexies c.p.c. all'udienza del
25.11.2025, disponendo che la stessa si celebrasse con modalità cartolare.
Occorrendo innanzitutto delimitare il thema decidendum, è il caso di rilevare come la parte opponente si sia limitata a censurare la cessione sotto il profilo della disciplina ad esse applicabile, al fine di contestarne l'opponibilità. Nel fare ciò, ha comunque eccepito l'avvenuto pagamento delle fatture corrispondenti al credito ceduto, circostanza questa rimasta incontestata dalla parte opposta, la quale ha preso atto dei pagamenti intervenuti. Tali difese, si rivelano dunque incompatibili con una puntuale e specifica contestazione del credito oggetto di cessione, la cui esistenza risulta provata per tabulas oltre che incontestata (cfr. ricevute di pagamento allegate da parte opponete).
Tanto premesso, va innanzitutto disattesa l'eccezione di inefficacia/inopponibilità della cessione nei pagina 4 di 8 Cont confronti dell' debitrice ceduta.
Invero, nelle ipotesi in cui il debitore ceduto sia non già un privato, bensì un soggetto pubblico, la cessione dei crediti è disciplinata dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923, i quali, pur riferendosi espressamente ai soli crediti verso lo Stato, secondo l'orientamento dominante della Suprema Corte,
sono applicabili alla Pubblica Amministrazione nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono (cfr. Cass. n. 981/2002; Cass. n.
11041/1996). In dettaglio, l'art. 69 prevede che la cessione debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che debba essere notificata all'ente, mentre, l'art. 70 prevede che con riferimento alle somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti debba applicarsi l'art. 9, allegato E della L. 2248/1865, a norma del quale sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.
Pertanto, nell'ipotesi di mancato rispetto dei suddetti presupposti la cessione, pur valida, resterebbe inefficace e inopponibile nei confronti dell'Ente pubblico, debitore ceduto.
Tuttavia, la normativa speciale appena richiamata, pur contemplando il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, risulta applicabile alla sola amministrazione statale, ed
è, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali, poiché la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento (cfr. Cass. n. 29420/2023; Cass. 32788/2019). Ne consegue che, in caso di cessione ritualmente notificata, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non ha effetto sulla validità della stessa e la cessione è opponibile all'ente ceduto (cfr.
Trib. Milano n. 7130/2020).
pagina 5 di 8 Si osservi comunque che la normativa de qua, non potrebbe trovare applicazione al caso di specie, oltre che per ragioni di carattere soggettivo, anche per ragioni di carattere oggettivo, atteso che i crediti ceduti derivano, pacificamente, da rapporti di fornitura di farmaci/ materiale sanitario, i quali non hanno la caratteristica del rapporto di durata, ma si esauriscono al momento della consegna dei farmaci acquistati, anche se trattasi di prestazioni ripetute nel tempo (cfr. Cass. n. 24758/2021; Cass. n.
18339/2014).
Dunque, risultando applicabili al caso in esame le norme generali dettate dal Codice Civile, il rifiuto dedotto da parte opponente non risulta idoneo a incidere sull'efficacia delle cessioni, senz'altro opponibili all'ASP debitrice ceduta (cfr. notifica cessioni datate 13/05/2021 e 27/05/2022).
Alla luce delle superiori considerazioni, la cessione deve ritenersi opponibile al debitore ceduto, così
come deve ritenersi provato il credito oggetto di cessione.
Considerato comunque che il creditore opposto ha preso atto dei pagamenti pur tardivamente intervenuti, riconoscendo l'estinzione del debito riferito alla sorte capitale, la pretesa creditoria limitatamente agli interessi moratori ed al risarcimento del danno deve riconoscersi fondata.
Cont Sul punto l'avvento pagamento della sorte capitale da parte dell' (cfr. ordinativi di pagamento allegati all'opposizione) è stato pacificamente riconosciuto dal cessionario, seppur effettuato nei confronti del creditore cedente. La tempestività di tali pagamenti è tuttavia rimasta indimostrata, atteso che le deduzioni di parte opponente sul punto sono assolutamente generiche.
Sul riparto dell'onere della prova, il Supremo Collegio ha infatti chiarito che, qualora venga proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto allorché questi dimostri il titolo fatto valere e alleghi in giudizio l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. pagina 6 di 8 30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, la fonte contrattuale della pretesa azionata dal creditore cessionario può dirsi pienamente dimostrata e, avendo quest'ultimo dedotto l'inesatto adempimento da parte del debitore (rectius tardivo pagamento), sarebbe gravato sul debitore l'onere di dimostrare,
attraverso deduzioni e allegazioni precise e puntuali, la tempestività dei pagamenti, sì da neutralizzare l'avversa pretesa. Tale onere, non può dirsi correttamente e puntualmente adempiuto da parte del debitore opponente, il quale, si è limitato a versare in atti documentazione abbondante ma disordinata,
del tutto inidonea a individuare in modo puntuale e intellegibile i documenti rilevanti a fondamento delle proprie difese, né ha illustrato la rilevanza dei documenti prodotti rispetto ai fatti costitutivi dell'opposizione, né ha provveduto a ricollegarli puntualmente alle allegazioni difensive, in violazione dell'art. 163, co. 3, n. 5, c.p.c.
Pertanto, la richiesta di interessi moratori avanzata dal cessionario risulta fondata oltre che nell'an,
anche nel quantum, posto che la misura degli interessi determinata in domanda, non è stata oggetto di puntale contestazione. Data dunque la tardività dei pagamenti, anche la richiesta risarcitoria si qualifica fondata. Ricorre, a tal riguardo, una forma di risarcimento “automatico” (tale da non richiedere alcuna costituzione in mora) e “forfettario”, da ritenersi collegato ad ogni singola fattura inadempiuta, come sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale - chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., sull'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7/UE
(del quale l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 costituisce norma di recepimento), sulla premessa che la direttiva 2011/7 stabilisca un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'art. 6, paragrafo 1, e ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento - ha chiarito che l'importo forfettario minimo di €. 40,00 “è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (cfr.
pagina 7 di 8 C.G.U.E., Sent. 20.10.2022, BFF Finance Iberia SAU c. de Controparte_4
Castilla y León, Causa C-585/2020; v., per la legittimità del superiore addebito, Trib. Siracusa Sez. II
29.4.2024, n. 1046).
Considerata la peculiarità dei fatti di cui è causa, ovvero l'avvenuto pagamento della sorte capitale in epoca anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, si reputano sussistere gisti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto
- Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta di complessivi € 7.724,33
oltre interessi ex art. 1284 c.c.
- Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 17.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 1919/2024
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 25.11.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cpc;
verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 8 N. R.G. 1919/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1919/2024 promossa da:
(P.IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
al Corso Gelone n. 17, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Pt_1
difesa dall'avv. ANTONINA SCIFO,
OPPONENTE
Contro
P.IVA ), con sede legale in Milano al Largo Augusto 1/A, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del proprio procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. EZIO PUGLIESE
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 379/2024, emesso dal Tribunale di Siracusa il 25/03/2024, con cui la aveva ingiunto il pagamento di € 31.859,54 oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura monitoria siccome dovuti a titolo di corrispettivo per la fornitura di medicinali e/o materiale sanitario eseguita dalla società del cui credito l'opposta si sarebbe resa cessionaria. CP_2
A sostegno della spiegata opposizione, contestava l'inidoneità delle fatture a provare adeguatamente il credito di cui eccepiva comunque l'errata quantificazione, siccome effettuata senza tener conto dei pagamenti già effettuati.
Eccepiva poi che la cessione del credito, stipulata tra la società cedente e la cessionaria con scrittura privata del 25.05.2022 e notificata alla debitrice ceduta era stata dalla stessa rifiutata. Sul punto, infatti,
deduceva la specialità della disciplina in materia di cessioni dei crediti vantati verso la PA, per le quali gli artt. 69 e 70 del RD 2440/1923 prevederebbero l'obbligo di stipulare la cessione nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con conseguente inefficacia ed inopponibilità al debitore della cessione realizzata in altre forme ed effetto liberatorio dei pagamenti eventualmente effettuati in favore del cessionario. Argomentava poi che, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 2248/1865, all.
E, l'opponibilità delle cessioni del prezzo dei contratti di somministrazioni, forniture e appalti in corso di esecuzione richiedesse l'espressa accettazione dell'amministrazione ceduta, dovendo l'eventuale silenzio dell'amministrazione qualificarsi come silenzio-rifiuto.
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare non dovuti gli importi richiesti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la resistendo alla domanda. Confermava che le cessioni avrebbero Controparte_1
Cont avuto ad oggetto i corrispettivi dovuti dall' per la fornitura di medicinali e/o materiale sanitario eseguita dalla oltre agli interessi moratori e rilevava la genericità e contraddittorietà CP_2
pagina 3 di 8 delle difese spiegate da controparte, la quale, nel contestare l'insufficiente prova del credito, aveva comunque eccepito il pagamento delle fatture.
Deduceva che le cessioni dei crediti sarebbero state realizzate tramite scritture private autenticate del
11.05.2021 e del 24.05.2022, rispettivamente notificate in data 13.05.2021 e 27.05.2022, chiarendo comunque che il debitore ceduto non avrebbe contestato l'avvenuta cessione, quanto piuttosto la sua opponibilità. In punto di opponibilità, deduceva, appunto, l'inapplicabilità della disciplina speciale invocata da parte opponente, atteso che la stessa risulterebbe applicabile esclusivamente all'amministrazione statale e insuscettibile di applicazione per via analogica alle aziende sanitarie locali.
Ad ogni modo, preso atto dei pagamenti effettuati in corso di causa e della conseguente estinzione del
Cont credito per sorte capitale, instava per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell' al pagamento di € 3.084,33 per interessi moratori ex d.lgs.231.2002 oltre a € 4.960,00 per risarcimento ex art. 6 d.lgs.231/2002.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata ex art 281-sexies c.p.c. all'udienza del
25.11.2025, disponendo che la stessa si celebrasse con modalità cartolare.
Occorrendo innanzitutto delimitare il thema decidendum, è il caso di rilevare come la parte opponente si sia limitata a censurare la cessione sotto il profilo della disciplina ad esse applicabile, al fine di contestarne l'opponibilità. Nel fare ciò, ha comunque eccepito l'avvenuto pagamento delle fatture corrispondenti al credito ceduto, circostanza questa rimasta incontestata dalla parte opposta, la quale ha preso atto dei pagamenti intervenuti. Tali difese, si rivelano dunque incompatibili con una puntuale e specifica contestazione del credito oggetto di cessione, la cui esistenza risulta provata per tabulas oltre che incontestata (cfr. ricevute di pagamento allegate da parte opponete).
Tanto premesso, va innanzitutto disattesa l'eccezione di inefficacia/inopponibilità della cessione nei pagina 4 di 8 Cont confronti dell' debitrice ceduta.
Invero, nelle ipotesi in cui il debitore ceduto sia non già un privato, bensì un soggetto pubblico, la cessione dei crediti è disciplinata dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923, i quali, pur riferendosi espressamente ai soli crediti verso lo Stato, secondo l'orientamento dominante della Suprema Corte,
sono applicabili alla Pubblica Amministrazione nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono (cfr. Cass. n. 981/2002; Cass. n.
11041/1996). In dettaglio, l'art. 69 prevede che la cessione debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che debba essere notificata all'ente, mentre, l'art. 70 prevede che con riferimento alle somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti debba applicarsi l'art. 9, allegato E della L. 2248/1865, a norma del quale sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.
Pertanto, nell'ipotesi di mancato rispetto dei suddetti presupposti la cessione, pur valida, resterebbe inefficace e inopponibile nei confronti dell'Ente pubblico, debitore ceduto.
Tuttavia, la normativa speciale appena richiamata, pur contemplando il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, risulta applicabile alla sola amministrazione statale, ed
è, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali, poiché la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento (cfr. Cass. n. 29420/2023; Cass. 32788/2019). Ne consegue che, in caso di cessione ritualmente notificata, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non ha effetto sulla validità della stessa e la cessione è opponibile all'ente ceduto (cfr.
Trib. Milano n. 7130/2020).
pagina 5 di 8 Si osservi comunque che la normativa de qua, non potrebbe trovare applicazione al caso di specie, oltre che per ragioni di carattere soggettivo, anche per ragioni di carattere oggettivo, atteso che i crediti ceduti derivano, pacificamente, da rapporti di fornitura di farmaci/ materiale sanitario, i quali non hanno la caratteristica del rapporto di durata, ma si esauriscono al momento della consegna dei farmaci acquistati, anche se trattasi di prestazioni ripetute nel tempo (cfr. Cass. n. 24758/2021; Cass. n.
18339/2014).
Dunque, risultando applicabili al caso in esame le norme generali dettate dal Codice Civile, il rifiuto dedotto da parte opponente non risulta idoneo a incidere sull'efficacia delle cessioni, senz'altro opponibili all'ASP debitrice ceduta (cfr. notifica cessioni datate 13/05/2021 e 27/05/2022).
Alla luce delle superiori considerazioni, la cessione deve ritenersi opponibile al debitore ceduto, così
come deve ritenersi provato il credito oggetto di cessione.
Considerato comunque che il creditore opposto ha preso atto dei pagamenti pur tardivamente intervenuti, riconoscendo l'estinzione del debito riferito alla sorte capitale, la pretesa creditoria limitatamente agli interessi moratori ed al risarcimento del danno deve riconoscersi fondata.
Cont Sul punto l'avvento pagamento della sorte capitale da parte dell' (cfr. ordinativi di pagamento allegati all'opposizione) è stato pacificamente riconosciuto dal cessionario, seppur effettuato nei confronti del creditore cedente. La tempestività di tali pagamenti è tuttavia rimasta indimostrata, atteso che le deduzioni di parte opponente sul punto sono assolutamente generiche.
Sul riparto dell'onere della prova, il Supremo Collegio ha infatti chiarito che, qualora venga proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto allorché questi dimostri il titolo fatto valere e alleghi in giudizio l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. pagina 6 di 8 30.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie, la fonte contrattuale della pretesa azionata dal creditore cessionario può dirsi pienamente dimostrata e, avendo quest'ultimo dedotto l'inesatto adempimento da parte del debitore (rectius tardivo pagamento), sarebbe gravato sul debitore l'onere di dimostrare,
attraverso deduzioni e allegazioni precise e puntuali, la tempestività dei pagamenti, sì da neutralizzare l'avversa pretesa. Tale onere, non può dirsi correttamente e puntualmente adempiuto da parte del debitore opponente, il quale, si è limitato a versare in atti documentazione abbondante ma disordinata,
del tutto inidonea a individuare in modo puntuale e intellegibile i documenti rilevanti a fondamento delle proprie difese, né ha illustrato la rilevanza dei documenti prodotti rispetto ai fatti costitutivi dell'opposizione, né ha provveduto a ricollegarli puntualmente alle allegazioni difensive, in violazione dell'art. 163, co. 3, n. 5, c.p.c.
Pertanto, la richiesta di interessi moratori avanzata dal cessionario risulta fondata oltre che nell'an,
anche nel quantum, posto che la misura degli interessi determinata in domanda, non è stata oggetto di puntale contestazione. Data dunque la tardività dei pagamenti, anche la richiesta risarcitoria si qualifica fondata. Ricorre, a tal riguardo, una forma di risarcimento “automatico” (tale da non richiedere alcuna costituzione in mora) e “forfettario”, da ritenersi collegato ad ogni singola fattura inadempiuta, come sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale - chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., sull'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7/UE
(del quale l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 costituisce norma di recepimento), sulla premessa che la direttiva 2011/7 stabilisca un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'art. 6, paragrafo 1, e ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento - ha chiarito che l'importo forfettario minimo di €. 40,00 “è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (cfr.
pagina 7 di 8 C.G.U.E., Sent. 20.10.2022, BFF Finance Iberia SAU c. de Controparte_4
Castilla y León, Causa C-585/2020; v., per la legittimità del superiore addebito, Trib. Siracusa Sez. II
29.4.2024, n. 1046).
Considerata la peculiarità dei fatti di cui è causa, ovvero l'avvenuto pagamento della sorte capitale in epoca anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, si reputano sussistere gisti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto
- Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta di complessivi € 7.724,33
oltre interessi ex art. 1284 c.c.
- Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 17.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
pagina 8 di 8