Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03826/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14718/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14718 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, CO Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma – Prefettura di Roma - Area I Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica – Antimafia - Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2022 recante interdittiva antimafia ai sensi del D.L.gs. n. -OMISSIS- nei confronti di IE Guidonia s.r.l., notificato in data 28 ottobre 2022;
del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del 21 giugno 2022;
della nota di comunicazione dell'interdittiva antimafia Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2022; della comunicazione ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del d.lgs. n. -OMISSIS- Prot. Uscita n. 0242944 del 27 giugno 2022;
del decreto del Prefetto della Provincia di Roma – Prefettura di Roma - Area I Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica – Antimafia - Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2022 con il quale è stata disposta la “straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e s.m.i., della società -OMISSIS-., con sede in Roma, Via del Poggio Fiorito n. 63, limitatamente ai servizi che attengono il conferimento della quantità di rifiuti urbani non differenziati all'impianto T.M.B., sito in Guidonia Montecelio, loc. Inviolata, attraverso la nomina di due amministratori…fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza del contratto stipulato tra AMA S.p.A. e -OMISSIS-. in data 12 ottobre 2022” ;
delle linee guida 2015 del Ministero dell'interno e dell'ANAC per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia;
delle circolari del Ministero dell'Interno n. -OMISSIS- del 29 aprile 2016, n. -OMISSIS- del 27 marzo 2018, n. -OMISSIS- del 8 febbraio 2019;
delle annotazioni A.N.A.C. Prot. Uscita n. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 17 ottobre 2022;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Anac Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “-OMISSIS-.” ha domandato l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, segnatamente, del provvedimento, adottato dal Prefetto di Roma il 14 ottobre 2022, con cui l’Amministrazione ha ritenuto sussistente a suo carico “la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159” .
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che l’Amministrazione, all’esito dell’istruttoria, ha rilevato che l'assetto societario della ricorrente “[…] risulta composto, per il 99%, da società destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia; nello specifico: PONTINA AMBIENTE S.R.L., ECO ITALIA 87 S.R.L. ed CO S.R.L.; nei confronti di ST LO, Amministratore Unico delle società PONTINA AMBIENTE S.R.L. ed ECOITALIA 87 S.R.L., risultano pendenti tre procedimenti penali per il reato di cui all'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 (ora 452 quaterdecies c.p.), ritenuto reato "spia" del condizionamento mafioso, in quanto rientrante tra i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., menzionati dall'art. 84, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. -OMISSIS- tra i reati che danno luogo alla adozione dell'informazione antimafia interdittiva; - NA CO, sindaco attuale della AMBIENTE GUIDONIA S.R.L., riveste al contempo la carica di presidente del collegio sindacale nella PONTINA AMBIENTE S.R.L., carica quest'ultima rivestita sia nella PONTINA AMBIENTE S.R.L. che nella ECO ITALIA 87 S.R.L. nel periodo in cui nei confronti di tali società sono stati adottati i provvedimenti interdittivi sopra menzionati” . In questo quadro, richiamato il principio del “più probabile che non” , l’Amministrazione ha ritenuto sussistenti indizi gravi, obiettivamente significativi, idonei a supportare il giudizio prognostico di permeabilità dell'impresa agli interessi della criminalità organizzata, non ritenendo neanche applicabile l’art. 94 del d.lgs. n. -OMISSIS-, e le misure alternative ivi previste, in ragione dell’assenza del carattere dell’occasionalità.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione dell’art. 92, comma 2 bis, del d.lgs. n. -OMISSIS-, degli articoli 7 e 10 bis della legge n. 241/1990, nonché la violazione del diritto di difesa. In sintesi, la ricorrente ha lamentato la violazione del contraddittorio procedimentale, atteso che nel preavviso la Prefettura ha indicato soltanto due delle circostanze poste a fondamente dell’interdittiva;
II. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84 del d.lgs. n. -OMISSIS-, il travisamento dei fatti e il difetto dei presupposti, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. A giudizio della ricorrente, le sue caratteristiche soggettive e il dato inconfutabile di aver sempre agito nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge rendevano obbligatoria, in capo all’Amministrazione, l’adozione di un iter logico motivazionale trasparente e rafforzato, dal quale far discendere l’eventuale rischio di infiltrazione mafiosa nella sua struttura alla luce degli effettivi rapporti con le imprese già colpite dall’interdittiva. In questo quadro, la ricorrente ha osservato che nessuna delle tre società detiene una percentuale di quote in IE Guidonia sufficiente per esercitarne il controllo e compiere scelte gestionali e direttive in maniera unilaterale. Inoltre, il provvedimento prefettizio (così come l’istruttoria svolta) non allega la benché minima operazione illecita da cui si ricaverebbe (anche alla stregua del “più probabile che non”) il tentativo delle tre società di operare illecitamente per il tramite di IE Guidonia. Da ultimo, la ricorrente ha osservato come le interdittive riferibili alle società che detengono il suo capitale sociale sarebbero relative a fatti risalenti nel tempo e tuttora sub iudice.
Infine, la ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità reso dalla Prefettura sulle misure di self cleaning da essa proposte, rappresentando di aver già sostituito il Granata con dott. Mauro Ruperto, soggetto in possesso dei necessari requisiti di professionalità e onorabilità;
III. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 94 bis del d.lgs. n. -OMISSIS-, l’illogicità e la violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente ha contestato la decisione della Prefettura di non ammetterla alla c.d. partecipazione collaborativa, quale misura alternativa, in ragione dell’assenza del carattere dell’occasionalità richiesto dalle Linee Guida del 2015. In realtà, la Prefettura avrebbe dovuto applicare l’art. 94 bis del d.lgs. n. -OMISSIS-, come modificato dalla legge n. 233/2021, istituto che si ispira maggiormente al favor rei per le imprese e, in ogni caso, avrebbe male esercitato la propria discrezionalità, atteso che tutti i fatti in rilievo sono risalenti nel tempo e che non essendo l’impianto mai entrato in esercizio (dal 2010 e sino ad ottobre 2012) e, quindi, non avendo la ricorrente maturato il diritto ad alcun corrispettivo, non è ravvisabile neppure la causa del tentativo di infiltrazione mafiosa;
IV. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 114/2014, degli articoli 94 e 94 bis del d.lgs. n. -OMISSIS-, l’illogicità, la violazione del principio di proporzionalità e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Relativamente al decreto prefettizio che ha disposto a suo carico, la “straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90” , la ricorrente ha evidenziato, oltre alla sua invalidità derivata. come si trattasse dell ’extrema ratio, da non disporre a fronte della possibilità di adottare misure collaborative e rispetto alla quale non era stata disposta la comunicazione di avvio del procedimento.
3. L’UTG di Roma e il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio, in data 29/29 dicembre 2022, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale soltanto la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente con la nota depositata il 3 febbraio 2026. Depone in senso contrario il tenore letterale dell’art. 73, comma 1 bis, del cod. proc. amm., che consente il rinvio della trattazione soltanto a fronte di situazioni eccezionali, non ravvisabili a fronte della presentazione, da parte della ricorrente, di un’istanza di aggiornamento dell’informativa prefettizia, dato che ciò non incide sulla legittimità o meno del provvedimento oggetto dell’odierno giudizio.
1.1. Ciò chiarito, il ricorso non è fondato.
1.1.1. Appare opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l'esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha già più volte osservato che la ratio della normativa è quella di evitare il "rischio" di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell'operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose.
In questo quadro, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell'informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell'impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985). Nello svolgimento di tale valutazione sintetica, deve essere tenuta presente l'autonomia tra la sfera dell'indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ribadite recentemente anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5836/2025, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito quanto segue:
"3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di "eventuali tentativi" di infiltrazione mafiosa "tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate".
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell'impresa sono all'evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo - anche quello di infiltrazione mafiosa - è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l'elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto "evento" si realizzi" (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
E ciò pur nella consapevolezza che "il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, "non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, "a condotta libera", sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, che "può" - si badi: può - desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali "unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6105/2019).
2. Nel quadro complessivo che precede, il Collegio ritiene che il primo motivo di impugnazione, mediante il quale la ricorrente ha contestato la violazione del suo diritto al contraddittorio procedimentale, sia da rigettare in virtù di due rilievi.
Da un lato, le ragioni indicate nel preavviso di diniego emesso il 27 giugno 2022 erano autonomamente sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato, a prescindere dalle circostanze ulteriormente enucleate dall’Amministrazione in quest’ultimo. Dall’altro, l’interdittiva che ha interessato la società CO S.R.L. (altro socio al 19,8% di -OMISSIS-.), è stata emessa in data 12.07.2022 dalla Prefettura di Latina per tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. -OMISSIS- e, pertanto, successivamente al preavviso di diniego del 27 giugno 2022 adottato dalla Prefettura di Roma nei confronti della ricorrente. Conseguentemente, il preavviso di diniego non avrebbe potuto disvelare anche le circostanze relative al procedimento ancora in corso di definizione dalla Prefettura di Latina, atteso che ciò è espressamente escluso dal comma 2 bis dell’art. 92 del d.lgs. n. -OMISSIS-.
2.1. In ordine al secondo motivo di impugnazione, il Collegio osserva che l’Amministrazione ha dato rilievo al fatto che la proprietà della ricorrente, per il 99% è detenuta dalle società PONTINA AMBIENTE, ECO ITALIA 87 ed CO, tutte società già interdette dalla Prefettura di Roma o dalla Prefettura di Latina, oltre che dalle vicende penali che coinvolgono l’amministratore unico delle prime due, LO LL, rinviato a giudizio tre volte per violazione dell’art. 260 del D.lgs. 152/06 (ora previsto dall’art. 452 quaterdecies c.p.). Si tratta di circostanze fattuali attuali, riferibili alla società ricorrente (per il tramite dei suoi soci) e idonee a integrare la previsione di cui all’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. -OMISSIS- che dà rilievo sintomatico, ai fini dell’adozione dell’interdittiva, anche ai provvedimenti che dispongono il giudizio con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, considerati delitti spia della possibile infiltrazione mafiosa.
Quanto alla posizione del dott. Granata, sindaco della ricorrente ma presidente del collegio sindacale della NA IE (e anche della ECO Italia 87), è sufficiente osservare come la sua sostituzione sia stata disposta dalla ricorrente soltanto in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato. Ne consegue che si tratta di circostanza inidonea a inficiare la legittimità di quest’ultimo.
In ordine poi alle misure di self cleaning , riconducibili alla possibile fuoriuscita dalla compagina societaria di LO LL, è sufficiente osservare come si sia trattato di una possibilità che in alcun modo avrebbe potuto attestare il definitivo dissociarsi della ricorrente dal soggetto in questione, apparendo al più funzionale ad una provvisoria elusione del provvedimento interdittivo. Quest’ultimo, peraltro, appare sorretto da idonei elementi indiziari anche prescindendo dalla rilevanza sintomatica delle cariche ricoperte dallo stesso LL nelle diverse società coinvolte nella vicenda, con la conseguenza che le valutazioni compiute sul punto dall’Amministratore, non avrebbero comunque alterato l’esito finale del procedimento.
2.2. In ordine al terzo motivo di impugnazione, mediante il quale la ricorrente ha contestato la mancata applicazione dell’art. 94 bis del d.lgs. n. -OMISSIS-, deve essere ribadito il principio più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa in base al quale “ Le misure di prevenzione collaborativa, previste dall'art. 94-bis del D.Lgs. n. 159 del 2011, richiedono che l'agevolazione di soggetti indiziati appartenenti a organizzazioni mafiose risulti occasionale. La non occasionalità dell'agevolazione può essere valutata in base alla continuità dei legami societari e familiari con contesti mafiosi, che confermano la difficoltà nell'applicazione delle misure meno afflittive di prevenzione collaborativa” (v. ex multis , T.A.R. Napoli, sentenza n. 6508/2018). Nella fattispecie in esame, pertanto, l’Amministrazione ha correttamente escluso il carattere dell’occasionalità dell’agevolazione (tuttora richiesto dalla norma, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente), in virtù del fatto che la proprietà della ricorrente è risultata per la quasi totalità colpita da misure che evidenziano il coinvolgimento in ambito mafioso, circostanza che di per sé depone in senso contrario rispetto all’occasionalità di tale coinvolgimento.
2.3. In ordine al quarto motivo di impugnazione, mediante il quale la ricorrente ha censurato la legittimità del decreto che ha disposto a suo carico la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dell’art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90/2014, si osserva quanto segue.
In primo luogo, il decreto stesso contiene una esplicita motivazione in ordine alle ragioni di necessità che hanno indotto ad omettere la comunicazione di avvio del procedimento, individuate “nell’urgenza di assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale e indifferibile, quale è quello di igiene urbana e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e di scongiurare il grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell’ambiente”, dando, nel contempo, atto, espressamente, che “sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, riconducibili alle ragioni di urgenza da ultimo indicate nell’ordinanza del Sindaco Metropolitano di Roma Capitale n. 117669 del 20 luglio 2022, per cui non è necessaria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990, la comunicazione agli amministratori della società -OMISSIS-., con sede legale a Roma, di avvio del procedimento” .
Ne consegue che la censura della ricorrente sotto il profilo della mancata comunicazione di avvio del procedimento deve essere disattesa, avendo l’Amministrazione dato pienamente conto delle ragioni a supporto della sua decisione.
Ciò posto, il Collegio non condivide la censura per la quale la mancata ammissione alle misure collaborative di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. -OMISSIS- renderebbe illegittima la straordinaria e temporanea gestione della società, disposta dal Prefetto ai sensi dell’art. 32 comma 10, del d.l. n. 90/2014.
Si tratta, invero, di istituti radicalmente differenti: ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90 del 2014, infatti, il potere del Prefetto di ordinare la straordinaria, temporanea, gestione dell'impresa appaltatrice, non costituisce un obbligo ma una facoltà ampliamente discrezionale che è funzionalmente collegata alla necessaria valutazione di interessi pubblici generali connessi con il contratto. L'autorità deve cioè valutare se sussiste l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione, al precipuo fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94 comma 3, D.Lgs. l6 settembre 2011, n. 159. La norma in questione è volta a evitare che vicende connesse con indagini penali o interdittive possano impedire o rallentare la conclusione delle opere e favorire indebiti profitti (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 6110/2024). Ciò significa che non vi è alcuna alternatività tra le misure in questione ma che, al contrario, la straordinaria amministrazione presuppone che sia stata applicata l’interdittiva nei confronti della società che ne è oggetto, essendo volta a scongiurarne gli effetti per la conclusione delle opere e dei contratti stipulati.
3. Per tutte le ragioni sinora esposte, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e gli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AL, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IA AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.