Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2025, proposto da:
RE RU, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza:
- della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, 6 febbraio 2025, n. 247 e notificata il 18 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Antonio SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro 6 febbraio 2025, n. 247, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna ricorrente per il riconoscimento del proprio diritto al riconoscimento e pagamento della “Retribuzione professionale docente” prevista dall’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 gennaio 2001 e dall’art. 25 del CCNI del 3 agosto 1999, relativamente allo svolgimento di incarichi di supplenza negli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli le relative somme, per l’importo totale di euro 3.668,13, oltre a interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.314,00 oltre agli accessori di legge (con distrazione in favore dei difensori antistatari);
- la citata sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18 febbraio 2025, per cui risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
- con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza della sopra citata sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti;
- all’odierna camera di consiglio la difesa erariale non ha fornito utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia;
- pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva deve essere accolta e ai fini dell’esecuzione dell’incarico può essere nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del predetto giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento;
- trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta;
- le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della Sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 247/2025, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Antonio SA, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio SA | TO RU |
IL SEGRETARIO