Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulia Salaris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento:
- del decreto emesso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., il divieto di detenzione di armi e munizioni e ritiro delle stesse, nonché della licenza di porto d’armi di cui il ricorrente è titolare;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. CO RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Nei confronti dell’odierno ricorrente il Sindaco di -OMISSIS-aveva adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-, comportante l’allontanamento ed il ricovero in luogo idoneo di cani che si trovavano nelle pertinenze di un immobile di sua proprietà.
1.1. Nel provvedimento si faceva menzione di esigenze di tutela igienico sanitaria, del benessere degli animali, e della quiete pubblica, alla luce degli esposti presentati dai vicini a causa di rumore e cattivo odore.
1.2. Il ricorso straordinario proposto dal ricorrente avverso detto provvedimento, in esito all’opposizione del Comune, è stato trasposto dinanzi a questo Tribunale, e tuttavia dichiarato inammissibile, in ragione della tardiva notificazione alla controparte dell’atto di riassunzione (sent. n. -OMISSIS-).
1.3. Dagli atti acquisiti al fascicolo processuale, si evince che in data -OMISSIS-, in sede di verifica dell’esecuzione della suddetta ordinanza, la Polizia Locale ha riscontrato che i cani, a distanza di molti mesi, non erano ancora stati sistemati altrove, e solo dopo una animata discussione il ricorrente ha spostato i cani in gabbie ubicate all’interno della propria autovettura. Nel rapporto di servizio redatto dalla Polizia Locale (prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS-) si afferma che il ricorrente ha pronunciato, nei confronti del Sindaco e del Comandante della Polizia locale, il quale aveva effettuato il predetto sopralluogo insieme a due agenti, frasi denigratorie (in quanto interpretabili come allusive ad una condotta non imparziale e finanche di stampo mafioso).
2. A causa di quanto accaduto, sottolineando che dalla condotta del ricorrente si evince “un’inaccettabile animosità che trascende in affermazioni riprovevoli e ingiuriose, caratterizzate da epiteti gravissimi rivolti a rappresentanti istituzionali e a ufficiali di polizia nell’esercizio delle loro funzioni ” e ritenendo, in particolare, che ciò “ denota un’insufficiente capacità di autocontrollo dei propri impulsi ed emozioni e, pertanto, risulta del tutto inconciliabile con una sicura detenzione delle armi …”, con provvedimento in data-OMISSIS-, la Prefettura di Perugia ha comminato al ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni.
3. Con il ricorso in esame, avverso il divieto, vengono dedotte le censure appresso sintetizzate (seguendo la partizione del ricorso).
(i) e (ii) – Il divieto è viziato da difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, nonché violazione del principio del contraddittorio procedimentale, ex artt. 7 e 10 bis della legge 241/1990, in quanto il provvedimento ha recepito acriticamente la segnalazione della Polizia Locale, senza valutare la documentazione e le memorie difensive depositati nel procedimento.
(iii) – Vi è anche violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per l’inidoneità delle espressioni verbali contestate a fondare un giudizio di pericolosità ex art. 39 T.U.L.P.S. Infatti, le mere intemperanze verbali, isolate e contestualizzate, le espressioni polemiche o i comportamenti scostanti nei confronti dell’Autorità, se non accompagnati da violenza, minacce o uso improprio delle armi, non possono ritenersi idonee ad integrare quel grado di pericolosità concreta ed attuale richiesto dalla norma e quindi a fondare il giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi, trattandosi al più di condotte rilevanti su piani diversi e comunque estranee all’uso delle stesse.
(iv) – Sussistono travisamento dei fatti, illogicità ed irragionevolezza manifesta. Il ricorrente non ha mai negato di aver manifestato, nella mattinata del -OMISSIS-, un atteggiamento scostante e polemico, spiegandone tuttavia le ragioni nel contesto di una vicenda amministrativa protrattasi nel tempo, caratterizzata da provvedimenti ritenuti illegittimi, mancato ascolto da parte dell’Amministrazione comunale e improvviso intervento volto al sequestro dei cani di sua proprietà.
(v) – Vi è violazione del principio di tipicità e del divieto di presunzioni generiche nel giudizio di pericolosità. L’assunto secondo il quale da un presunto atteggiamento ostile potrebbe discendere il pericolo di abuso delle armi si fonda su una inammissibile automatica consequenzialità. L’Amministrazione ha omesso qualsiasi valutazione concreta sulla condotta complessiva del ricorrente nel lungo arco temporale di legittima detenzione delle armi, sostituendola con una presunzione astratta sganciata dalla realtà fattuale. Nel caso di specie, le armi risultano regolarmente denunciate dal ricorrente e detenute da circa cinquant’anni, utilizzate esclusivamente per l’esercizio dell’attività venatoria, senza che sia mai stato contestato alcun episodio di uso improprio, negligente o pericoloso delle stesse.
(vi) - Irrilevanza ed inattualità del precedente del 2005, trattandosi di un abuso edilizio poi sanato, quindi privo di qualsiasi attitudine prognostica negativa.
(vii) - Omessa valutazione della nota favorevole dei Carabinieri. Nel decreto impugnato, viene richiamata la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, dalla quale emerge che il ricorrente “risulta privo di controindicazioni”.
(viii) – Vi è contraddittorietà ed illogicità, in quanto non emerge in alcun modo che nei confronti del ricorrente sia stata formalmente elevata una notizia di reato, né che egli risulti indagato o denunciato per la violazione dell’art. 650 c.p.. In assenza di una formale contestazione, il richiamo ad una mera e ipotetica rilevanza penale dei fatti si risolve in una affermazione congetturale priva di riscontri oggettivi e non idonea a sorreggere un giudizio di pericolosità ex art. 39, cit.
(ix) – Vi è difetto di attualità del pericolo, sviamento di funzione e illogicità manifesta.
Il provvedimento risulta oggettivamente carente di motivazione anche in ordine alla idoneità dei presupposti indicati ad integrare giudizio di attualità del pericolo di abuso delle armi.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha argomentato sul significato della condotta del ricorrente, anche sottolineando che l’inadempimento dell’ordinanza integrerebbe il reato di cui all’art. 650 c.p..
5. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, in mancanza di motivi ostativi rappresentati dalle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
6. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
6.1. I profili di censura, formalmente assai articolati, risultano sintetizzati nell’ultimo di quelli sopra elencati: il ricorrente lamenta che non siano stati indicati elementi idonei a concretizzare i presupposti che, secondo la giurisprudenza applicativa dell’art. 39 del TULPS, giustificano un giudizio prognostico di inaffidabilità nell’uso delle armi ai fini dell’adozione del divieto di detenzione. In particolare, l’episodio del -OMISSIS-, a suo dire, costituirebbe soltanto il comprensibile sfogo di un cittadino che si era sentito ingiustamente vessato dalle Istituzioni e non aveva potuto ottenere giustizia a causa della negligenza del proprio avvocato.
6.2. Occorre anzitutto precisare che non sussiste alcuno scarto motivazionale tra quanto prospettato dal ricorrente nelle memorie presentate nel corso del procedimento e quanto esternato a supporto del provvedimento impugnato. Infatti, non vi è nessun aspetto sostanziale delle osservazioni del ricorrente che non risulti considerato nella articolata motivazione del diniego. In ogni caso, se si eccettua la generica contestazione della veridicità di quanto affermato nel rapporto di servizio della Polizia Locale e nella nota sindacale in data -OMISSIS- contenente informazioni alla Prefettura di Perugia, la diversità nelle prospettazioni concerne non tanto la descrizione della vicenda culminata nell’episodio del -OMISSIS-, bensì il significato ad essa attribuibile.
6.3. Va aggiunto che il ricorrente afferma sì di aver presentato querela di falso contro le dichiarazioni del Sindaco e degli agenti della Polizia Locale, ma non precisa nulla al riguardo, né fornisce alcuna documentazione, e dunque non vi è motivo per mettere in discussione quanto si legge nel rapporto di servizio prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
6.4. Ad avviso del Collegio, non sono tanto le frasi denigratorie pronunciate nel corso del sopralluogo del -OMISSIS- a concretizzare una prognosi di inaffidabilità nella detenzione delle armi. Infatti, si tratta di frasi certamente offensive, che evidenziano sfiducia nelle istituzioni e nelle persone che in sede locale le rappresentano; tuttavia, rispetto al significato che possono assumere riguardo alla personalità del ricorrente, potrebbe anche ritenersi plausibile l’interpretazione da lui proposta, volta a minimizzarne la portata.
6.5. Piuttosto, è la consistenza oggettiva della condotta del ricorrente a supportare il giudizio di inaffidabilità.
L’inottemperanza all’ordine di ricollocazione degli animali, a distanza di mesi dall’esecutività del provvedimento, è incontestata; e dal rapporto di servizio emerge che la soluzione (seppur del tutto provvisoria e da verificare negli sviluppi) è stata dovuta all’atteggiamento comprensivo e volto a risolvere il problema tenuto dagli agenti della Polizia Locale, che ha consentito di superare un atteggiamento iniziale del ricorrente di ostile (e giuridicamente ingiustificata) intransigenza.
6.6. Quale che ne possano essere le eventuali conseguenze sul piano penale, è indubbio che si è trattato di una trasgressione riguardante regole sulla tenuta di cani da caccia, la cui osservanza era stata imposta, oltre che per la tutela del benessere degli animali, anche per assicurare il rispetto della quiete pubblica e del vivere civile. Ed è evidente che l’ordinanza n. -OMISSIS-, divenuta inoppugnabile, deve essere considerata alla stregua di un puntuale parametro di liceità della condotta, senza che in questa sede sia in alcun modo possibile rivalutarne la legittimità.
6.7. D’altra parte, la mancanza di “controindicazioni”, segnalata nella nota informativa trasmessa dai Carabinieri a seguito della proposta di divieto, indica semplicemente l’assenza, agli atti, di pregiudizi penali o di polizia, e non comporta un giudizio positivo sulla condotta o sulla personalità del ricorrente.
6.8. Sulla base di queste premesse, non appare affatto illogico o frutto di travisamenti supporre che chi abbia dimostrato di disattendere intenzionalmente e per lungo tempo prescrizioni della pubblica autorità volte alla salvaguardia di interessi pubblici rilevanti, ed anche indirettamente collegate con l’esercizio dell’attività venatoria, non sia del tutto affidabile ai fini dell’uso delle armi. Così che la valutazione della Prefettura, secondo la quale la condotta del ricorrente “ denota un’insufficiente capacità di autocontrollo dei propri impulsi ed emozioni e, pertanto, risulta del tutto inconciliabile con una sicura detenzione delle armi …” si sottrae alle censure dedotte. In altri termini, se si considera l’ampiezza con la quale la giurisprudenza connota la discrezionalità esercitabile ai fini del rilascio o del mantenimento del titolo autorizzatorio di p.s. concernenti le armi, la evidenziazione della descritta vicenda risulta idonea a sorreggere il divieto impugnato.
7. Considerata la peculiarità della vicenda, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO RI, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.