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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1296/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TA VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9409/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 06679251006
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1, nella qualità di Presidente dell' Associazione_1 ha impugnato nei confronti della Resistente_1, concessionaria del Comune di Velletri, l'avviso di accertamento n. 84 del 27/01/2025, emesso per omesso versamento della Ta.Ri e TEFA per l' anno 2019 per complessivi € 1.865,00 e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese.
Il ricorrente ad unico motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione della pretesa, essendo decorso il relativo termine quinquennale. Ha evidenziato che nel caso di specie non solo la notifica dell'avviso di accertamento è successivo al quinquennio in quanto avvenuta il 01/04/2025 ma anche lo stesso avviso di accertamento porta una data nella quale la pretesa impositiva era già prescritta dato che è stato emesso il 27/01/2025
Non si è costituito il Comune di Resistente_1 SpA, pur avendo ricevuto ritualmente la notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza del 27-01-26 il Giudice ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
L'eccepita prescrizione (rectius decadenza) della pretesa risulta essersi maturata alla data della notifica dell'avviso avvenuta il 1-04-25. L'omesso versamento della TARI e della TEFA relativa all'anno 2019 doveva essere, infatti, accertato dal Comune entro il termine del 26 marzo 2025. Al termine quinquennale previsto dall'art. 1 , comma 161, Legge n. 296/2006 deve aggiungersi il periodo di sospensione dei termini di 86 giorni per la notifica dell'avviso di accertamento prevista dalla normativa emergenziale emanata durante la pandemia Covid.
Al riguardo, l'articolo 67 del Dl 18/2020, in piena emergenza Covid, ha, infatti, stabilito la sospensione, dal
8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 del medesimo articolo ha, altresì, stabilito che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 212/2000,
l'articolo 12, commi 1 e 3 del Dlgs 159/2015. Quest'ultima norma, al comma 1, ha previsto che le disposizioni di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo –
31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell'articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all'articolo 12 del Dlgs 159/2015.
Alla stregua di tanto l'avviso notificato il 1-4-25 deve ritenersi, come già evidenziato, intempestivo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso;
b) condanna la Resistente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante “pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 350,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 27/01/2026.
Il Giudice mon.
IN TA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TA VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9409/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 06679251006
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1, nella qualità di Presidente dell' Associazione_1 ha impugnato nei confronti della Resistente_1, concessionaria del Comune di Velletri, l'avviso di accertamento n. 84 del 27/01/2025, emesso per omesso versamento della Ta.Ri e TEFA per l' anno 2019 per complessivi € 1.865,00 e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese.
Il ricorrente ad unico motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione della pretesa, essendo decorso il relativo termine quinquennale. Ha evidenziato che nel caso di specie non solo la notifica dell'avviso di accertamento è successivo al quinquennio in quanto avvenuta il 01/04/2025 ma anche lo stesso avviso di accertamento porta una data nella quale la pretesa impositiva era già prescritta dato che è stato emesso il 27/01/2025
Non si è costituito il Comune di Resistente_1 SpA, pur avendo ricevuto ritualmente la notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza del 27-01-26 il Giudice ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
L'eccepita prescrizione (rectius decadenza) della pretesa risulta essersi maturata alla data della notifica dell'avviso avvenuta il 1-04-25. L'omesso versamento della TARI e della TEFA relativa all'anno 2019 doveva essere, infatti, accertato dal Comune entro il termine del 26 marzo 2025. Al termine quinquennale previsto dall'art. 1 , comma 161, Legge n. 296/2006 deve aggiungersi il periodo di sospensione dei termini di 86 giorni per la notifica dell'avviso di accertamento prevista dalla normativa emergenziale emanata durante la pandemia Covid.
Al riguardo, l'articolo 67 del Dl 18/2020, in piena emergenza Covid, ha, infatti, stabilito la sospensione, dal
8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 del medesimo articolo ha, altresì, stabilito che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 212/2000,
l'articolo 12, commi 1 e 3 del Dlgs 159/2015. Quest'ultima norma, al comma 1, ha previsto che le disposizioni di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo –
31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell'articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all'articolo 12 del Dlgs 159/2015.
Alla stregua di tanto l'avviso notificato il 1-4-25 deve ritenersi, come già evidenziato, intempestivo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso;
b) condanna la Resistente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante “pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 350,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 27/01/2026.
Il Giudice mon.
IN TA