TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 24/04/2026, n. 7451
TAR
Sentenza breve 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Assenza di attività istruttoria e mancata comunicazione dei motivi ostativi

    Il giudice ritiene che l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporti l'annullabilità del provvedimento ex art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, poiché, data la natura vincolata del provvedimento, l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto incidere sul suo contenuto. Per lo stesso motivo, le censure di difetto di istruttoria e carenza di motivazione sono infondate.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    Il giudice ritiene che l'insussistenza dei requisiti previsti dalla DAC n. 118 del 2025 per accogliere l'istanza giustificasse l'adozione di un provvedimento succintamente motivato con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione ha dichiarato la manifesta improcedibilità della richiesta.

  • Rigettato
    Errato riferimento normativo e contrarietà delle norme richiamate

    Il giudice rileva che via BI SI presenta stalli di sosta privi di corsia di manovra. L'art. 9 della DAC n. 118/2025 non permette l'occupazione in presenza di un mero stallo di sosta, non assimilabile a una "fascia di sosta laterale". Non vi è contraddittorietà nella nota impugnata, poiché l'occupazione richiesta prevedeva il posizionamento di una pedana sulla sede stradale su stalli destinati alla sosta veicolare, area non consentita.

  • Rigettato
    Obsoleta attualità del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)

    La classificazione delle strade operata nel PGTU è una scelta discrezionale dell'amministrazione, sindacabile solo in presenza di travisamenti fattuali o palese illogicità. Il Tribunale ha già ritenuto ragionevole l'inserimento di via BI SI nella viabilità principale, avuto riguardo ai flussi di traffico del quartiere Prati e al suo ruolo di connessione alla rete viaria principale.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento

    Il vizio di disparità di trattamento presuppone la perfetta identità delle fattispecie, non dimostrata nel caso di specie. Inoltre, l'eventuale illegittimità commessa dall'amministrazione in un altro frangente non può costituire valida ragione a sostegno delle proprie pretese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 24/04/2026, n. 7451
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7451
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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