Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 24/04/2026, n. 7451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7451 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07451/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03304/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3304 del 2026, proposto da
Prati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Di Stasio e BI Arigoni, con domicilio eletto presso il loro studio in OM, via Dardanelli n. 46;
contro
OM LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
della comunicazione Prot. CA/7117 del 16.01.2026, inviata dal Municipio ROMA I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - SUAP Ambito Prati - Ufficio OSP, notificata il 16.01.2026, con la quale veniva rappresentata l'improcedibilità in ordine alla domanda di nuova concessione per variazione occupazione di suolo pubblico permanente Prot. CA/249461 del 24.12.2025 a servizio del locale ubicato in Via BI SI n. 75-77 - OM (RM),
e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali, comunque connessi al predetto provvedimento impugnato in via principale, ovvero:
- della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di OM LE", concretamente lesiva della ricorrente ed a questa opposta solo con la notificazione del provvedimento impugnato, Deliberazione impugnata nella parte in cui inserisce Via BI SI nell' "elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere" (pag. 170 della Deliberazione), nella parte in cui statuisce che "In particolare con il termine “viabilità o rete principale” si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995) l'insieme di tutte le strade non a carattere locale" (pag. 18 della Deliberazione); nella parte in cui prevede che "L'insieme delle strade di tipo a), b), c), e), f), g) secondo quanto già rilevato viene denominato come viabilità principale"(pag.20 della Deliberazione); nella parte richiamata nell'atto impugnato, secondo la quale, in ambito urbano, per questo tipo di strade, sarebbero ammessi i pedoni solo sui marciapiedi - per cui non sarebbe consentito lo stazionamento dei pedoni nella porzione di sede stradale ove è stata richiesta l'osp in esame -, e nella Parte IX - punto 2 ove non consente, sulle sedi stradali della viabilità principale, nuove occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, ed in generale in ogni sua parte per l'effetto della quale Via BI SI è equiparata alla viabilità principale, il tutto nei limiti di esclusivo interesse
della sola parte ricorrente;
- del Decreto Ministeriale del 05.11.2001 nella parte in cui si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada quale normativa sovraordinata per le ragioni che si esporranno meglio in seguito e, in ogni caso, nelle parti in cui presenta motivi ostativi all'istanza osp de qua presentata dalla ricorrente, ovvero laddove è previsto che in ambito urbano, per questo tipo di strade, sarebbero ammessi i pedoni solo sui marciapiedi, con le conseguenze sopra richiamate, anche in virtù di come è stato espressamente richiamato ed interpretato da controparte nell'atto impugnato;
- di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza di nuova concessione per variazione dell'osp permanente in questione, presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa UC RI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di OM LE del 16.1.2026, con il quale è stata dichiarata manifestamente improcedibile, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990 la sua istanza di occupazione di suolo pubblico.
2. La richiesta non ha trovato accoglimento in quanto l’occupazione era richiesta su di un’area di sosta della viabilità principale (strada classificata di tipo E), e segnatamente su via BI SI.
3. Parte ricorrente lamenta in primo luogo l’assenza di attività istruttoria, prevista come “necessaria” dall’art. 7 del Nuovo Regolamento osp (D.A.C. n. 118/2025), e la mancata adozione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevista dall’art. 10 bis della legge n. 241/90.
Il provvedimento impugnato sarebbe anche affatto da assenza di motivazione o, comunque, da una motivazione eccessivamente carente e contraddittoria e illogica.
4. Sostiene, poi, errato il riferimento operato nella motivazione al Codice della Strada (art. 20 comma 3), alla normativa derivata (D.M. 05/11/2001) e al PGTU -Regolamento Viario (DAC 21/2015), in quanto da queste norme non si potrebbe ricavare il presunto divieto di stazionamento dei pedoni sulla sede stradale ove è richiesta l’osp in questione, ovvero la fascia di sosta laterale, né il principio che essi siano “ammessi” solo sui marciapiedi.
Le conclusioni dell’amministrazione sarebbero anche in contrasto con quanto previsto nella DAC n. 118 del 2025, le quali consentirebbero, anche sui tratti individuati dal PGTU come strade a “viabilità principale”, il posizionamento di un osp sul marciapiede e sulla fascia di sosta laterale, seppur a determinate condizioni.
5. La ricorrente, richiamato l’art. 36, comma 5, del Codice della strada, secondo il quale il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni, fa presente che il piano generale del traffico urbano (PGTU) di OM LE è stato adottato con la delibera n. 21 del 2015 e non sarebbe più attuale e attendibile. Aggiunge che via BI SI, ove è richiesta l’OSP, è dotata di parcheggi per la sosta veicolare e, per questo, non potrebbe essere ricompresa nell’elenco delle strade a viabilità principale, che sarebbero caratterizzate per definizione dall’esclusione dalla sosta veicolare. Secondo la ricorrente, via BI SI, per le sue caratteristiche intrinseche, sarebbe priva degli elementi tipici delle strade di quartiere, essendo priva della doppia corsia, delle banchine pavimentate e delle aree separate attrezzate per la sosta e sarebbe assimilabile a una strada interzonale, avendo caratteristiche intermedie tra strade urbane di quartiere (tipo E) e strade locali (tipo F).
La ricorrente richiama la sentenza di questa Sezione n. 14714 del 2025, che ha annullato, oltre al provvedimento di diniego relativo a una OSP Covid-19 richiesta dalla ricorrente sempre su via BI SI, anche il PGTU di OM LE nella parte in cui annovera tale via nella “viabilità principale”.
6. Infine, censura il provvedimento anche sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ad altre attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano sulla medesima via BI SI.
7. OM LE si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
8. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare presentata unitamente al ricorso, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendone le condizioni di legge.
9. Il ricorso non è fondato.
10. In primo luogo, vanno disattese le censure di carattere procedimentale, relative alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in quanto ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta la annullabilità del provvedimento quando, come nel caso in esame, per la natura vincolata dello stesso sia palese che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto in ogni caso incidere sul suo contenuto. Per il medesimo motivo, non colgono nel segno le censure di difetto di istruttoria e carenza di motivazione: l’insussistenza dei requisiti previsti dalla DAC n. 118 del 2025 per accogliere l’istanza presentata giustificavano l’adozione di un provvedimento succintamente motivato con il quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, OM LE ha dichiarato la manifesta improcedibilità della richiesta.
11. Parte ricorrente sostiene, poi, che il provvedimento sarebbe contraddittorio rispetto alle fonti normative richiamate, che non conterrebbero alcun ostacolo all’assentibilità della osp richiesta.
Anche queste deduzioni non sono condivisibili.
Va premesso che dalla documentazione depositata da OM LE si evince che via BI SI presenta degli stalli di sosta, non affiancati dalla corsia di manovra.
In proposito, questa Sezione ha già avuto modo di osservare che l’art. 9 della DAC n. 118/2025 non permette l’occupazione là dove, come nel caso in esame, si è in presenza di un mero stallo di sosta, che non è assimilabile a una “fascia di sosta laterale”, come definita dall’art. 3, comma 1, del Codice della Strada, «data l’assenza della corsia di manovra e della separazione con la carreggiata mediante striscia di margine discontinua» (sent. n. 6035 del 1° aprile 2026; cfr. anche sent. n. 3371 del 23 febbraio 2026).
Dunque, non vi è nessuna contraddittorietà nella nota impugnata che, richiamando la disciplina dell’art. 9 della DAC n. 118 del 2025, ha dichiarato improcedibile l’istanza della ricorrente, poiché l’occupazione richiesta prevedeva il posizionamento di una «pedana sulla sede stradale al di fuori del marciapiede, su stalli destinati alla sosta veicolare», e, dunque, in un’area non consentita.
12. Non possono essere accolte neppure le doglianze relative alla asserita disparità di trattamento rispetto ad altri locali presenti sulla stessa via, tenuto conto che tale vizio, ai fini della illegittimità provvedimentale, presuppone la perfetta identità delle fattispecie, non dimostrata nel caso di specie, e che, comunque, l’eventuale illegittimità commessa dall’amministrazione in un altro frangente non può divenire valida ragione a sostegno delle proprie pretese (così., tra le tante, Cons. Stato, sezione quinta, 29 gennaio 2026, n. 786).
13. Infine, la ricorrente censura il “Piano Generale del Traffico Urbano” - PGTU. di OM LE, nella parte in cui ha inserito via BI SI tra le strade a viabilità principale.
In proposito, va richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. la sentenza n. 5014 del 2025) la quale ha osservato che «ai sensi dell’art. 38 della D.A.C. n. 21/2021 (di adozione del “Piano Generale del Traffico Urbano” - P.G.T.U. di OM LE), la concedibilità della OSP incontra il limite della sicurezza dettato al codice della strada (cfr. Cons. Stato, V, n. 1 settembre 2023, n. 8120, 8 gennaio 2024, n. 262 e 20 marzo 2024, n. 2728)»; ha anche rilevato che «l’elezione a viabilità principale operata dal PGTU è volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati, perché operi il divieto alla OSP commerciale ed è pienamente coerente con le previsioni di cui all’art. 20, comma 3 del codice della strada, dettate per le occupazioni commerciali nei centri abitati con chioschi o installazioni e tavolini, le quali possono essere assentite sui marciapiedi, alle condizioni ivi dettate; le vie indicate nell’allegato D al citato P.G.T.U. di OM LE sono tutte ascrivibili a viabilità principale» (in termini, si veda anche la sentenza di questa Sezione n. 1206 del 21 gennaio 2026).
Parte ricorrente contesta la classificazione di BI SI operata dal PGTU di OM LE, che presenterebbe caratteristiche incompatibili con un simile inquadramento.
Le doglianze non possono essere condivise.
Le strade ricomprese nella categoria di “viabilità principale” sono quelle, ai sensi del PGTU di cui alla delibera n. 21 del 2015, che «assolvono la funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per le aree di più vaste dimensioni, di collegamento tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento)». La relazione generale al vigente PGTU chiarisce quali sono i criteri adoperati per la classificazione delle strade, tra i quali è annoverata l’esigenza di «assicurare l’equilibrio con la domanda di mobilità (nelle ore di punta)».
Va aggiunto che la classificazione delle strade operata nel PGTU è il frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di travisamenti fattuali o palese illogicità.
In tale contesto, questa Sezione ha già ritenuto ragionevole, nella richiamata sentenza n. 6035 del 2026, l’inserimento di via BI SI nell’elenco della viabilità principale, avuto riguardo ai flussi di traffico del quartiere Prati, caratterizzati - come rilevato dall’amministrazione comunale, da un’alta intensità di traffico veicolare e pedonale - e al ruolo di via BI SI, di connessione alla circostante rete viaria principale (via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare, via Terenzio).
Pertanto, anche le contestazioni riguardanti, in parte qua, al PGTU di OM LE non possono essere condivise.
14. Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla parziale novità delle questioni affrontate con riferimento al PGTU di OM LE.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
UC RI LI, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| UC RI LI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO