Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00753/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2025, proposto dalla società Erp 7 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato CO Muscettola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Gavino Monreale, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
nei confronti
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, del Comando Militare Esercito Sardegna - Ufficio personale Logistica e Servitù Militari, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare:
a) del provvedimento del 9 aprile 2025, con cui il Comune di San Gavino Monreale ha confermato il parere negativo rispetto all’istanza di procedura abilitativa semplificata (di seguito "PAS") presentata dalla ricorrente in data 5 novembre 2024;
b) della Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del Comune di San Gavino Monreale, n. 2 del 24 febbraio 2025 prot. 4386, con cui il Comune ha concluso negativamente la conferenza di servizi relativa alla realizzazione dell’impianto oggetto dell’istanza di PAS con conseguente rigetto dell’istanza ai sensi dell'art. 10- bis della L. n. 241/1990;
c) del parere negativo dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Gavino Monreale del 23 gennaio 2025 prot. AEP4444;
d) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Gavino Monreale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. La ricorrente, società attiva nel campo della progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, premesso di avere presentato in data 5 novembre 2024 un’istanza ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per l’avvio della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per l’autorizzazione di un progetto di impianto agrivoltaico e relative opere di rete di potenza pari a 9282,42 kWp, da realizzarsi su terreni agricoli nel Comune di San Gavino Monreale in “Contrada Nuraxi Scrocca”, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui il Comune di San Gavino Monreale, all’esito della relativa conferenza di servizi, ha rigettato l’istanza.
In particolare il Comune, con la nota del 9 aprile 2025, ha confermato il parere negativo già in precedenza adottato rispetto all’istanza di PAS presentata dalla ricorrente, ritenendo che le osservazioni presentate dalla società non fossero idonee a superare le criticità riscontrate e, in particolare, osservando che la l.r. n. 20/2024 porrebbe dei “vincoli inderogabili a tutela del territorio regionale”.
Avverso tali atti la ricorrente ha quindi dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 1- bis e comma 8, del D.lgs. 199/2021. Violazione delle Linee Guida ministeriali in materia di Impianti Agrivoltaici di Luglio 2022. Violazione art. 6 del D.lgs. 28/2011. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità e irragionevolezza manifesta e carenza dei presupposti normativi, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2- bis , della L. n. 241 del 1990. Violazione del principio del legittimo affidamento e dei doveri di collaborazione e correttezza e proporzionalità ”, in quanto: i) l’impianto progettato dalla società sarebbe situato in un’area idonea per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (c.d. “impianti FER”) e, in particolare, si tratterebbe di un’area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- quater , del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, poiché non rientra “ nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto” e non ricade “nella fascia di rispetto [pari a 500 metri] dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo ”; ii) nel caso di specie le norme della l.r. n. 20/2024 richiamate dal Comune non potrebbero trovare applicazione, poiché impongono requisiti particolarmente stringenti, assolutamente non previsti dalla normativa nazionale, che finirebbero per ostacolare ingiustificatamente lo sviluppo delle energie rinnovabili, in aperto contrasto con i principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili sanciti dalla normativa nazionale ed europea;
2) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Decreto Agricoltura, delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici di Luglio 2022. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità e irragionevolezza manifesta e carenza dei presupposti normativi, difetto di istruttoria e difetto di motivazione ”, in quanto il Comune avrebbe completamente omesso di considerare che il progetto della società consiste in un impianto agrivoltaico progettato e concepito per preservare l’utilizzo dei suoli per lo svolgimento di eventuali attività agricole o zootecniche, sebbene le concrete caratteristiche del progetto fossero descritte approfonditamente nella Relazione tecnica dell’impianto;
3) “ Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità costituzionale degli artt. 1, co. 2, 5, 7 nonché degli allegati A, B, C, D e G c. 2 della L.R. 20/2024 per violazione degli art. 3, 9, 11, 41, 97, 117 Costituzione, art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948, violazione del diritto di stabilimento ex art. 49 e di libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 TFUE, del principio di accelerazione e massima diffusione degli impianti FER di cui al Regolamento UE 2022/2577, Direttiva (UE) 2018/2001, Regolamento (UE) 2018/1999, Regolamento (UE) 2021/1119, dei principi costituzionali della libera iniziativa economica, di ragionevolezza e proporzionalità, di uguaglianza, certezza del diritto e del legittimo affidamento; violazione art. 11 TFUE e all’art. 37 della Carta di Nizza ”, in quanto le procedure di autorizzazione all’installazione di impianti di produzione FER, ivi compresi gli agrivoltaici, non possono essere subordinate dalla Regione a vincoli o condizioni non previsti dalla normativa statale (cfr. Corte Cost.,
27/10/2022, n. 221; Corte Cost., 21/10/2022, n. 216): la suindicata disciplina regionale presenta diversi profili di incompatibilità con i canoni costituzionali, con particolare riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97, 117 Cost., nonché all’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948, e contrasta anche con il principio di integrazione di cui all’art. 11 TFUE e all’art. 37 della Carta di Nizza.
La ricorrente chiede quindi l’annullamento degli atti impugnati, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5, 7 nonché degli allegati A, B, C, D e G comma 2 della L.R. n. 20/2024 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117 Costituzione, dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e degli artt. 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948, per violazione del diritto di stabilimento ex art. 49 e di libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 TFUE, del principio di accelerazione e massima diffusione degli impianti FER di cui al Regolamento UE 2022/2577, alla Direttiva (UE) 2018/2001, al Regolamento (UE) 2018/1999 e al Regolamento (UE) 2021/1119, dei principi costituzionali della libera iniziativa economica, di ragionevolezza e proporzionalità, di uguaglianza, certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché per violazione dell’art. 11 TFUE e dell’art. 37 della Carta di Nizza.
1.1. Si è costituito per resistere il Comune di San Gavino Monreale.
1.2. Alla camera di consiglio del 16 luglio 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha dichiarato assorbita dal merito la fase cautelare.
1.3. In vista dell’udienza di discussione il Comune ha depositato una memoria con la quale ha rappresentato che:
- con la sentenza n. 184/2025, pubblicata il 17.12.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi, per contrasto con l’art 117 della Costituzione, gli artt. 1, commi 2°, 5°, 7°, 8° e 9° e 3, commi 1°, 2°, 4° e 5° della legge della Regione Sardegna 5.12.2024, n. 20, recante “ Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi ”;
- in buona sostanza, la Corte ha dichiarato illegittime le norme su cui il Comune ha basato la propria decisione e che l’Amministrazione non poteva rifiutarsi di applicare anche in presenza di una normativa nazionale specifica sul punto;
- di conseguenza, l’Amministrazione non intende sottrarsi ad una rivalutazione della pratica alla luce delle conseguenze della predetta sentenza della Corte costituzionale.
La ricorrente ha depositato una memoria di replica, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento degli atti impugnati, in ragione del fatto che, “ pur prendendo atto dell’orientamento espresso dal Comune, allo stato i provvedimenti impugnati permangono pienamente efficaci e lesivi, né risulta ancora intervenuta l’adozione di atti consequenziali idonei a rimuovere in autotutela gli effetti del diniego e a rideterminare l’esito del procedimento ”.
1.4. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, in considerazione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20 del 2024, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, richiamata dallo stesso Comune resistente nella memoria da ultimo depositata.
2.1. Con la predetta sentenza, infatti, la Corte costituzionale, pronunciandosi sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l’incostituzionalità, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione, degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9 e 3, commi 1, 2, 4 e 5 della l.r. Sardegna n. 20/2024.
Le implicazioni di tale pronuncia sono state riconosciute dalla stessa difesa comunale: dall’illegittimità costituzionale delle norme su cui il Comune ha basato la propria decisione deriva in via derivata l’illegittimità del gravato diniego.
2.2. Il ricorso va dunque accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e l’obbligo per il Comune di rideterminarsi sull’istanza di PAS presentata dalla ricorrente entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
2.3. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate. Nulla deve disporsi sulle spese, peraltro, per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con gli effetti di cui al par. 2.2 della parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO UR, Presidente
CA AR, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| CA AR | CO UR |
IL SEGRETARIO