Cass. pen., sez. I, sentenza 07/08/2019, n. 35793
CASS
Sentenza 7 agosto 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'accoglimento della richiesta difensiva di rinvio del procedimento per necessità di esame degli atti è idoneo a determinare la sospensione dei termini di efficacia della confisca, non versandosi in un'ipotesi di rinvio disposto per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa, contemplata come causa di esclusione della sospensione dei termini dall'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il cui contenuto è richiamato dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/08/2019, n. 35793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35793
    Data del deposito : 7 agosto 2019

    Testo completo