Sentenza 7 agosto 2019
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'accoglimento della richiesta difensiva di rinvio del procedimento per necessità di esame degli atti è idoneo a determinare la sospensione dei termini di efficacia della confisca, non versandosi in un'ipotesi di rinvio disposto per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa, contemplata come causa di esclusione della sospensione dei termini dall'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il cui contenuto è richiamato dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/08/2019, n. 35793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35793 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2019 |
Testo completo
35793-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 495/2019 ANGELA TARDIO CC 15/02/2019 FILIPPO CASA R.G.N. 29573/2018 ROBERTO BINENTI GAETANO DI GIURO -Relatore - CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EO EL nato a [...] il [...] US IA IA nato a [...] il [...] LL US nato a [...] il [...] RT DO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 17/01/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO lette/sentite le conclusioni del PG SIT. Pasquale Finiemi, udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
- e inanvisibilive The ho chiesto di dicmarazzi all impdidifetto o refillinagione are. puoli vidolar ole lle provedei corsi fev grazione dei riconensi, per essere legillimeve le seicué delle xeieué в топе Меде одані звісбегі. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, nel procedimento di prevenzione
contro
TO OL, con decreto del 17/01/18, ha rigettato l'appello, proposto dai terzi interessati EL OD, PE GI, AR IA CA e DI TI, avverso il decreto del Tribunale di Trapani del 4-18/12/13, col quale veniva disposta la confisca ex art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011 dell'intero compendio aziendale delle società S.M.G. NI s.r.l. e Il ME s.r.l.. 2. EL OD ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 548, comma 1, lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen. e inesistenza ovvero mera apparenza della motivazione in ordine alla disposta confisca, nonché violazione degli artt. 34, 16 e 24 d. lgs. n. 159 del 2011. Rileva il difensore che il provvedimento impugnato non mette in discussione la liceità delle risorse economiche investite da EL Q OD nella società Il ME s.r.l. e non riguarda la sua quota di partecipazione societaria nella misura del 25 %, non sequestrata né confiscata, ma si limita ad affermaria consapevolezza del ricorrente sulla qualità di socio occulto della società in questione del capomafia VI RG nel momento dell'acquisto da lui compiuto di detta partecipazione dalla "TO OL & C. s.r.l.". Sottolinea che tale consapevolezza, per i Giudici di merito, sarebbe dimostrata dal fatto che il reale acquirente della quota era il fratello del ricorrente, PE OD, che risulta avere patteggiato la pena per il reato di favoreggiamento continuato reale e personale nei confronti di RG;
OD, secondo detti Giudici, avrebbe, invero, contribuito, attraverso quella partecipazione all'iniziativa imprenditoriale, al raggiungimento delle finalità della consorteria. Non considerano, secondo la difesa, detti Giudici : che ME era costituita nel 1990 e già da quel momento il capitale sociale era partecipato per il 50% dalla "TO OL & C s.r.l."; che OD acquistava la quota relativa alla sua partecipazione societaria solo a dicembre 1995; che dal 1996 detta società era sostanzialmente inattiva;
che l'iniziativa imprenditoriale intrapresa nel 1990, quando OD ancora non faceva parte della compagine societaria, si realizzava attraverso la cessione dell'unico cespite aziendale, il c.d. "fondo Alberillo", in favore della S.M.G. s.r.l.; - che OD EL alla fine risulta avere perso tutto, rimanendo nella sua disponibilità solo il 25 % di una "scatola vuota"; che su tali circostanze dirimenti nel decreto impugnato vi è un- vuoto motivazionale;
che anche l'interposizione nell'affare "Il ME - s.r.l." di EL OD in favore del fratello PE è pura illazione, non argomentata;
che le dichiarazioni dei collaboratori OR, CE e NT nulla dicono su OD;
che TO OL, - titolare delle quote che incorporavano la partecipazione occulta di RG, riferisce di non avere informato GI e OD della presenza occulta di RG neli ME, ma di non escludere che gli stessi siano stati informati da SI;
che con tale affermazione non si confronta il - decreto impugnato;
che nel verbale di interrogatorio in data 14.11.96, - riportato solo per stralcio nel decreto, SI riferisce di non sapere se OD fosse informato del fatto che RG era socio de "Il ME s.r.l.", di non averne mai parlato con lo stesso, che non "era chiamato in nessuna riunione dove era presente RG". Ne consegue, secondo la difesa, il travisamento manifesto dei Giudici di merito, laddove affermano che le dichiarazioni di SI accrediterebbero la consapevolezza di OD della presenza di RG nella suddetta società. Errano ancora Ar detti Giudici laddove affermano che il ricorrente non dimostri la propria incolpevolezza, addossando alla difesa un onere dimostrativo che non le spetta. Il difensore lamenta la violazione del disposto dell'art. 34, comma 7 (ora comma 6, dopo le modifiche della I. n. 161 del 2017), in forza del quale la confisca può attingere soltanto quei "beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite e ne costituiscano reimpiego". Rileva, invero, non solo che nel caso in esame è stato confiscato un bene inesistente, come definito dalla stessa Corte di appello, una "scatola vuota", ma anche che, proprio perché il bene è inesistente, non è sospettabile di illecita derivazione.
3. PE GI ha proposto, tramite i propri difensori, ricorso per cassazione.
3.1. Col primo motivo di impugnazione viene lamentata violazione degli artt. 24, comma 2, 27, comma 6, e 34, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen.. La difesa rileva che dagli atti emerge che la Corte di appello si è pronunciata oltre i termini di legge previsti dai suddetti articoli del d.lgs. n. 159 del 2011, risultando all'evidenza illegittimamente emessi i provvedimenti del 6.6.2016, del 1.3.2017 e del 19.4.2017, con i quali è stata disposta la sospensione della decisione. E ciò in quanto il Procuratore generale, in quelle udienze, aveva prodotto copiosa 2 4 documentazione, chiedendone l'acquisizione, con conseguente diritto della difesa di fruire di un termine per controdedurre, che, essendo termine a difesa, non poteva essere sospeso, pena la violazione dell'art. 304 del codice di rito (che, richiamato dall'art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011, al comma 1 lett. a) esclude dalle sospensioni i rinvii per la concessione di termini a difesa). Osservano i difensori che, avendo GI depositato il ricorso in appello avverso il decreto del Tribunale di Trapani in data 15.3.2014, il termine per il deposito del decreto d'appello, di un anno e mesi sei, maggiorato delle due proroghe di sei mesi e delle sole sospensioni legittime, ivi compresa quella per la perizia, sarebbe maturato il 5 gennaio 2018 e quindi prima sia dell'ultima data di udienza (17.1.2018) sia del deposito effettivo del decreto impugnato (10.5.2018).
3.2. Col secondo motivo di impugnazione viene lamentata violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.. Rilevano i difensori che il decreto ha fatto cattiva applicazione dell'articolo in ultimo menzionato, avendo ritenuto ammissibile la confisca di un bene sul quale era già intervenuta una pronuncia giurisdizionale ormai irrevocabile, in quanto il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva disposto con ordinanza del 20.10.2015 il dissequestro della società "Il ME s.r.l." e delle relative quote, e tale provvedimento non era impugnato nei termini di legge. Osserva la difesa che il decreto impugnato, pur riconoscendo che il principio del ne bis in idem è applicabile anche in sede di prevenzione, lo ha ritenuto non applicabile al caso in esame, escludendo la sussistenza di identità tra la summenzionata decisione del G.i.p. e quella portata alla cognizione della Corte di appello e, in particolare, deducendo che il nuovo procedimento atteneva a fatti anche in parte nuovi e non esaminati nel c.d. precedente giudicato. Rileva la difesa che il decreto emesso ai sensi dell'art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011 a conclusione del procedimento di primo grado si basava sul presupposto che la ME s.r.l. avesse svolto un'attività economica elusiva delle indagini in materia di prevenzione;
e che, pertanto, la Corte territoriale riteneva che il Giudice dell'esecuzione al momento del dissequestro non fosse a conoscenza del collegamento tra la suddetta società e la SMG NI s.r.l.. Osservano i difensori, invece, che la data di detto dissequestro esclude che il G.i.p. potesse ignorare le vicende relative alla vendita del terreno di Via Libica da parte dell'Amministrazione giudiziaria de Il ME s.r.l. e in particolare la proposta di acquisto di quel fondo da parte di GI 3 in data 13/02/13, sulla quale si era pronunciato lo stesso G.i.p., rigettandola, come anche il successivo atto di acquisto del terreno da parte della S.M.G. s.r.l., avvenuto in data 3.3.04. Rilevano i difensori, quanto alla mancata indagine patrimoniale nel procedimento penale, che secondo il decreto impugnato sarebbe dirimente ai fini dell'esclusione dell'identità tra le due situazioni, che la Corte di appello, attraverso la disposta perizia, ha accertato che la partecipazione di PE GI a Il ME s.r.l. era avvenuta mediante transazioni regolate mai per contante, ma sempre tramite il canale bancario e, quindi, documentalmente tracciabili, Venendosi, così, a colmare, secondo la difesa, la lacuna di cui si doleva il G.i.p., e dovendosi pertanto escludere elementi di novità rispetto alla situazione esistente al momento del dissequestro de Il ME s.r.l.. L'affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui GI sarebbe ritornato "in possesso del proprio affare di via Libica celandosi dietro una società priva di interessi in Sicilia", escluderebbe, sempre secondo i difensori, la continuità tra le due società, rendendo autonoma la vicenda SMG NI s.r.l. rispetto a quella de Il ME s.r.l.. Lamenta la difesa che il decreto impugnato non abbia tenuto conto del fatto che TI avesse corrisposto il valore reale delle quote all'atto di acquisto e non il solo loro valore nominale;
e ciò per un errore della valutazione compiuta dall'Ing. Mandina e confluita nella perizia. Rileva, invero, che quest'ultimo ha utilizzato un'immagine fotografica del complesso edilizio della SMG risalente al 3 agosto 2006, successiva all'ingresso del TI nell'assetto di detta società, avvenuto il 9.2.06, quando non erano state ancora realizzate come da consulenza di parte - le opere che la suddetta immagine fotografica mostra essere state eseguite. I difensori lamentano l'apparenza motivazionale del decreto impugnato, laddove ha ritenuto di attribuire a TI il ruolo di prestanome di OL, sulla base del solo utilizzo da parte del primo in relazione alla vendita immobiliare posta in essere dalla SMG dell'utenza telefonica della COGETA s.r.1., dato in alcun modo significativo della partecipazione occulta di OL.
3.3. Col terzo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell'art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione. Il difensore lamenta che il decreto impugnato, appiattendosi su quello di primo grado, sia incorso in errore, non facendo buona applicazione del disposto del summenzionato articolo. Nel caso in esame, 4 invero, difetterebbe una delle condizioni previste da detto articolo e cioè l'avere posto in essere una condotta agevolatrice a favore di soggetti proposti o sottoposti a misura di prevenzione o di soggetti sottoposti a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 lett. a) eb) d. lgs. n.159 del 2011. La difesa rileva che la perizia ha provato che GI apprestava personalmente e interamente gli strumenti finanziari per l'acquisto del terreno di via Libica. Lamenta che il decreto ometta ostinatamente di rilevare che la somma di euro 600.000,00 euro versata dalla CA sul conto corrente intestato alla SMG NI s.r.l. derivi dalla monetizzazione di titoli bancari emessi da GI a favore della suddetta, come documentato dalla perizia;
e, invece, affermi che il versamento in parola fu in denaro contante. Rilevano i difensori che, solo ove il denaro utilizzato a favore della SMG NI s.r.l. non avesse trovato origine nei conti di GI e costui non avesse emesso, utilizzando i medesimi conti, assegni per un valore di euro 600.000,00 a favore di AR IA CA, si sarebbe potuta ipotizzare una condotta di riciclaggio tale da integrare la fattispecie tipica di cui all'art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011. Sottolineano come la circostanza che si è trattato di un affare proprio di GI sia estranea a detta fattispecie, mentre avrebbe rilevato ove si fosse ipotizzata la violazione dell'art. 24 d. lgs. n.159 del 2011. Rilevano, sempre i difensori, che l'estraneità di VI RG a Il ME s.r.l. dopo il sequestro preventivo è comprovata dalla stessa nota del Questore di Trapani del 1.4.03, che nell'individuare l'interessamento del suddetto a delle società non contiene alcun riferimento alla suddetta società; e che corollario di tale estraneità è l'assenza di condotte riferibili a GI.
3.4. Col quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost... La difesa propone questione di legittimità costituzionale in relazione al suddetto art. 34, laddove consente allo stesso Tribunale, che ha disposto l'amministrazione giudiziaria, anticipando il giudizio circa l'esistenza di elementi sufficienti per ritenere che l'esercizio di un'attività economica agevoli l'attività di associazioni mafiose о di persone sottoposte a misura di prevenzione o a procedimento penale, di adottare provvedimenti ablatori sugli stessi beni e non lo ritiene incompatibile con la pronuncia decisoria finale.
4. AR IA CA, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 34, comma 6, d. 5 lgs. n. 159 del 2011 e mancanza di motivazione in ordine alla provenienza illecita del patrimonio aziendale confiscato alla SMG s.r.l.. Rileva la difesa che i Giudici di merito hanno fondato la confisca dell'intero compendio aziendale di detta società, da un lato, sulla cessione del 33 % delle quote del socio GI a TI al fine di agevolare OL e, dall'altro, sulle pretese ingerenze poste in essere dalla ricorrente presso l'istituto di credito che ha parzialmente finanziato l'operazione immobiliare. Ci si duole che la Corte di appello ignorando i presupposti della confisca di specie riassunti nello stesso provvedimento impugnato abbia identificato il requisito della provenienza illecita dei beni confiscati nel diverso e concorrente presupposto della agevolazione mafiosa, incorrendo in un evidente errore di diritto. Si rileva che detta autorità giudiziaria, travalicando i limiti del devolutum non ha giudicato l'appello sulla confisca disposta, bensì disposto ex novo l'ablazione di beni ritenuti strumentali ad un'attività di impresa considerata strutturalmente illecita perché volta ad agevolare presunti interessi mafiosi: Ipotesi neppure prospettata nel giudizio di merito, oltre che svincolata da circostanze fattuali. Sottolinea, inoltre, il difensore che la ricorrente aveva fornito prova della sua buona fede, evidenziando il proprio autonomo e risalente profilo imprenditoriale, l'assenza di qualsiasi pregressa conoscenza o rapporto con OL, RG e gli altri soggetti coinvolti nel procedimento di prevenzione, e, infine, le ragioni personali, in virtù della risalente relazione sentimentale con GI, che l'avevano determinata a costituire la società SMG e a partecipare all'investimento di via Libica. Lamenta il difensore che anche sotto il profilo soggettivo sia carente la motivazione dei decreti di primo e di secondo grado. Il difensore rileva che la motivazione del decreto impugnato è del tutto apparente anche in ordine alla ricostruzione delle vicende inerenti alla costituzione delle società Il ME e SMG, all'acquisto del fondo Alberillo e al ruolo di GI, presupposti fattuali dell'erronea statuizione. Il riferimento a quest'ultimo, quale "portatore della speculazione immobiliare del terreno di via Libica", non ha, secondo la difesa, alcuna correlazione né letterale né logica con le dichiarazioni di PE SI e tantomeno con quelle di OR. Nel provvedimento, sempre secondo la difesa, si addiviene ad una conclusione del tutto svincolata dalle risultanze processuali, laddove si afferma che l'acquisto da parte di GI e di OD di quote de Il ME, 6 originariamente nella formale titolarità della TO OL & Co. s.r.l., comprendenti anche la partecipazione occulta di VI RG, non può che ricomprendere l'acquisto fittizio di quote in realtà riconducibili a RG. Osserva il difensore che dalle dichiarazioni dei suddetti collaboratori (oltre che di NT) non si evince che la quota di GI neli ME fosse il frutto di intestazione fittizia e che ne fosse l'effettivo titolare OL e tramite lui RG, né tantomeno che le risorse economiche investite per l'acquisto della partecipazione societaria, che la Corte palermitana confonde con quelle utilizzate successivamente per l'acquisto e l'edificazione del fondo Alberillo di via Libica, fossero di provenienza illecita. Lamenta la difesa che la Corte territoriale abbia di fatto ritenuto che l'originaria presenza di RG quale socio occulto de Il ME avesse globalmente e definitivamente reso di provenienza illecita tutti i beni acquisiti dalla stessa società, anche quelli,cocome il fondo Alberillo, ceduti successivamente dietro congruo corrispettivo ad altra e diversa compagine;
e ciò in contraddizione col fatto che le partecipazioni societarie, comprese quelle asseritamente riferibili al RG, non sono state confiscate. Osserva il difensore come non si comprenda l'affermazione secondo cui l'entrata nella compagine sociale di GI costituirebbe l'ulteriore accorgimento per celare la partecipazione di RG alla realizzazione del progetto edificatorio;
Affermazione che trascura, in violazione di legge, secondo la difesa, che i consistenti capitali apportati dal ricorrente sono di provenienza lecita. Rileva il difensore che in ogni caso la Corte territoriale ha ricostruito le modalità con cui RR NI e SMG, con la partecipazione maggioritaria di GI, hanno successivamente perfezionato l'acquisto del fondo Alberillo, utilizzando strumenti bancariamente tracciati, senza l'impiego di denaro contante, senza profili di illiceità per riciclaggio e con capitali riferibili allo stesso GI, che sarebbe stato socio occulto e sostanziale dominus della SMG. Osserva che, secondo i Giudici dell'appello, si tratterebbe di un'operazione fraudolenta volta ad eludere il divieto di cessione nei suoi confronti di quel fondo e ciò nonostante a GI fosse stata comunicata solo la mancata autorizzazione all'acquisto, priva di qualsiasi motivazione, Rileva, sempre la difesa, che GI ha, infine, palesato i propri interessi nella SMG s.r.l., rilevando quote di capitale sociale dalla CA e ricevendo dalla medesima procura institoria per la gestione dell'impresa, che la sua presenza non è mai rimasta occulta e che la CA, estranea a tutte le 7 vicende, mai ha avuto modo di sospettare che l'offerta di acquisto eludesse un diniego dell'autorità giudiziaria. Sottolinea come, in nessun caso, i rilievi (infondati) della Banca d'Italia sulle modalità equivoche dell'operazione, consentano di ritenere che i capitali utilizzati per l'acquisto del fondo di via Libica fossero di provenienza illecita. Lamenta il difensore la valorizzazione da parte della Corte di appello palermitana del decreto di archiviazione emesso nei confronti di GI sull'erroneo presupposto del suo decesso, quando tale archiviazione risulta intervenuta ben prima delle vicende oggetto dei procedimenti in questione, che sono partiti dal presupposto che GI fosse in vita. La difesa si duole anche della illegittima valorizzazione del decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Trapani nei confronti dei beni di GI per effetto della presunta sproporzione tra il suo patrimonio e il suo reddito. Rileva che tale sproporzione è ancora sub iudice nel procedimento di prevenzione di primo grado pendente a Trapani, ed è Ah comunque estranea alla finalità della confisca disposta ex art. 34 cod. antimafia, come individuata dal decreto impugnato. Osserva il difensore che, in luogo della confisca ai sensi dell'articolo in ultimo menzionato, la Corte palermitana ha disposto una vera e propria confisca di prevenzione ex art. 24 cod. antimafia, se non ex art. 240 cod. pen., affermando che il progetto edilizio fosse sin dall'inizio "sorto con capitali illeciti ed ideato da Cosa TR", di tal che "la stessa res sulla quale si sono realizzate tutte queste condotte criminose, ha finito per avere impressa su di sé una indelebile natura illecita, che solo la confisca di prevenzione può esautorare", e coinvolgendo tutti coloro che hanno in qualche modo partecipato nel corso del tempo alla stessa operazione economica, fra cui la società SMG e l'incolpevole e ignara CA;
e ciò nonostante la diversità dei presupposti degli istituti e la considerazione che né a Trapani né altrove i beni e le attività della ricorrente sono stati oggetto di misura di prevenzione o di indagini di qualsiasi sorta. Evidenzia, infine, la difesa che la tracciabilità delle risorse economiche investite nella società SMG NI s.r.l. è dirimente al fine di escluderne la provenienza illecita, che oltretutto avrebbe dovuto essere allegata e dimostrata, almeno sul piano indiziario, dall'Accusa.
5. Ha proposto, infine, ricorso, tramite il proprio difensore, DI TI. 8 5.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 24, comma 2, 27, comma 6, 34, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011. Il difensore ripercorre gli stessi argomenti del primo motivo del ricorso di GI, da intendersi, pertanto, qui integralmente richiamati, dolendosi della mancata dichiarazione, da parte della Corte territoriale, della perdita di efficacia della confisca disposta in primo grado, e chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la revoca della confisca.
5.2. Col secondo motivo di ricorso ci si duole che sia stato violato l'art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011, essendo stata disposta la confisca ai sensi del medesimo in assenza del presupposto che possa legittimare tale misura ablatoria, cioè che il bene risulti essere "frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego". Rileva il difensore che la Corte palermitana nel provvedimento fa proprie le considerazioni del Gip del Tribunale di Palermo, il quale, nell'ambito del procedimento penale a carico di PE SI, а accusato di avere fatto da prestanome al capomafia VI RG in una serie di attività imprenditoriali, disponeva, il 10 luglio 1998, il sequestro preventivo della società Il ME s.r.l., proprietaria del terreno edificabile sito a Trapani in via Libica, ritenendolo riconducibile per l'appunto a RG. Osserva come la ricostruzione operata dalla Corte territoriale non si confronti col dato documentale secondo cui OL e NT nel 1995 uscirono dalle società cedendo le loro quote e che pertanto non potevano essere prestanomi di alcuno;
e come detta Corte sul punto si limiti a rilevare che l'aspetto preminente fosse l'interesse di RG alla società in oggetto, tanto che della stessa veniva disposto sequestro da parte del G.i.p. nel 1998. Rileva il difensore che, secondo la Corte di appello, dietro al successivo passaggio decisivo dell'acquisto da parte della SMG NI s.r.l. del terreno di via Libica, vi era, quale socio di fatto della società acquirente, GI, il quale, in tal modo, avrebbe aggirato il diniego all'acquisto oppostogli per due volte dal G.i.p.. Trascura, però, la Corte territoriale, secondo la difesa, che l'acquisto da parte della SMG, di cui all'epoca la CA era socio unico e amministratore unico, del terreno nel 2004 era avvenuto tramite operazioni tracciabili, come evidenziato dalla perizia da essa Corte disposta, a partire dalla corresponsione di assegni in favore della CA, che li versava sul conto corrente della SMG, per l'importo di euro 600.000,00 da parte di GI, il quale il 27 maggio 2005 palesava la propria qualità di socio, acquistando dalla CA una quota di capitale sociale della SMG pari ad euro 47.500,00 su un totale di euro 50.000,00. Evidenzia il difensore come il fatto che GI sia entrato nell'affare con un escamotage non incida sulla lecita provenienza del denaro consegnato dalla CA all'amministratore giudiziario per l'acquisto. Rileva la difesa come non sia provato l'unico dato rilevante quanto al proprio assistito, ossia che l'acquisto della quota di capitale sociale della SMG costruzioni da parte di TI in data 9 febbraio 2006, nella misura del 33,7 %, per un valore nominale di euro 16.650,00, avveniva con denaro di provenienza illecita, A nulla rilevando, secondo la difesa, la coincidenza tra tale valore e quello effettivo. Sottolinea, sempre la difesa, che nessun pregio hanno le considerazioni svolte dalla Corte territoriale, richiamando le dichiarazioni del collaboratore LO AN, circa il fatto che OL sarebbe stato interessato, unitamente a TI e GI, alla SGM e che, come utenza telefonica per l'acquisto degli immobili di detta società, sarebbe stata indicata quella della COGETA s.r.l. a cui era interessato OL. Rileva, invero, il difensore che per la legittimità della confisca andava provato che la società fosse frutto di illecito o ne costituisse il reimpiego. Osserva, infine, che di nessun rilievo sono le considerazioni della Corte di appello, laddove dà per accertate la appartenenza mafiosa di GI e la sproporzione tra i redditi suoi e dei suoi familiari con gli acquisti effettuati fino al 2013, concernendo invero accertamenti in corso nel procedimento di prevenzione e in vista di una confisca ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011, che ha presupposti del tutto diversi da quella in esame. I difensori, alla luce dei motivi di cui ai rispettivi ricorsi, insistono per l'annullamento del decreto impugnato.
6. I difensori di GI, di TI e della CA hanno depositato memorie di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa sede, con cui era prospettato il difetto di legittimazione ad impugnare dei ricorrenti, quali titolari delle quote delle società SMG NI s.r.l. e Il ME s.r.l., ed era rilevata la legittimazione esclusiva degli organi societari. In dette memorie le difese insistono sulla legittimazione dei propri assistiti, rilevando che il procedimento in esame è stato originariamente instaurato e si è sempre svolto nei confronti dei medesimi, quali "parti 10 interessate" ai sensi dell'art. 23, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011, dotate di un diritto autonomo all'impugnazione, incidendo, invero, gli effetti della confisca disposta ai sensi del codice antimafia sulla loro sfera patrimoniale (la difesa di AR IA CA indica come paradigma normativo di riferimento l'art. 20 di detto codice). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
1.1. In via preliminare, va detto che l'eccezione sollevata dal Procuratore generale presso questa sede relativa al difetto di legittimazione all'impugnazione dei ricorrenti non è fondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte più recente (rispetto a quella menzionata nella requisitoria del suddetto), da cui non ci si intende discostare e secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale (Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017 - dep. 15/09/2017, Mancuso e altri, Rv. 270973).
1.2. Tanto precisato sulla legittimazione dei ricorrenti, passando, quindi, alla valutazione della questione preliminare sollevata dalle difese di PE GI e di DI TI, al primo motivo dei rispettivi ricorsi, va rilevato che, diversamente da quanto lamentato, la Corte di appello di Palermo risulta essersi pronunciata entro il termine di cui all'art. 27, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011, richiamato dall'art. 34, comma 6, dello stesso decreto, come prorogato e sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto. La Corte territoriale alle pagine 20 e 21 del decreto impugnato dà atto : a) che per l'effettuazione della perizia d'ufficio sono trascorsi 252 giorni;
b) che sono state disposte due proroghe del termine di efficacia della confisca per un totale di un anno in considerazione "della complessità della procedura e dell'entità dei beni in confisca e del numero di parti in causa"; c) che sono state disposte sospensioni del termine di efficacia della confisca pari a giorni 708, con motivazioni indicate a verbale, che "risiedono essenzialmente nelle richieste di rinvio dei difensori per astensione dalle udienze ovvero per la produzione di documentazione da allegare agli atti di appello ovvero per controdedurre a quella versata in atti dal Procuratore 11 Generale"; d) che in definitiva "tenuto conto del termine accordato dalla legge alla Corte dal combinato disposto degli artt. 24 e 27 del D.L.vo n. 159/2011, nonché dei periodi di proroga e dei rinvii per sospensione, avuto riguardo alla data più antica di deposito degli appelli, il termine di efficacia della disposta confisca verrà a scadere solo il 14 settembre 2018". A fronte di tali argomentazioni, i difensori non pongono in discussione il calcolo effettuato dalla Corte a qua, ma si limitano a rilevare che l'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - applicabile al caso in esame, per il richiamo contenuto nell'art. 24, al comma 2, del summenzionato decreto legislativo contempla la sospensione dei - termini "sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa"; e che, conseguentemente, nel caso in esame, le ordinanze di sospensione dei termini per la decisione in appello sulla confisca ex art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011 in data 6.6.16, 1.3.17 e 19.4.17 vanno considerate illegittime, in quanto emesse in contrasto con la norma क suddetta, venendo la sospensione disposta a fronte della richiesta di termini a difesa. Orbene dalla verifica dei relativi verbali emerge : che in data 6 giugno 2016 "i difensori si riservano di dedurre in ordine alla documentazione del PG e chiedono un rinvio per l'esame di detta documentazione", e che "la Corte accogliendo la richiesta dei difensori rinvia all'udienza del 12/10/2016, sospendendo i termini di efficacia del sequestro e della confisca"; che in data 1 marzo 2017 "l'Avv. Sbacchi chiede un rinvio per verificare se la selezione degli atti operata dal PG sia completa", che "il PG fa presente che i difensori possono consultare il fascicolo che è collocato nella sua stanza alla Procura Generale", che "i difensori prendono atto di quanto esposto dal PG" e che "la Corte rinvia al 19-4-17 per il parere dei difensori e l'eventuale discussione con sospensione dei termini di efficacia del sequestro e della confisca"; - che in data 19 aprile 2017 "i difensori si oppongono all'acquisizione della documentazione offerta dal PG perché irrilevante, chiedono termine per controdedurre nel caso in cui sia acquisita e chiedono sospensione in attesa di definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Trapani". E' di tutta evidenza che in tutti e tre i casi non solo non si tratti di rinvii per esigenze di acquisizione della prova, ma neppure di termini 12 concessi per la difesa, come invece dedotto dai suddetti ricorrenti. Invero, tali termini sono previsti nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa e della necessità per il nuovo difensore, di fiducia o d'ufficio, di un termine congruo per prendere cognizione degli atti e informarsi sui fatti oggetto del procedimento, o comunque in tutti i casi in cui necessiti la preparazione della difesa (nei casi di giudizio direttissimo, di modifica dell'imputazione, di nuove contestazioni e via dicendo). Nel caso in esame il rinvio non era finalizzato a detta preparazione e non viene richiesto a tal fine dalle difese (libere di consultare anche in udienza la documentazione, che peraltro risultava depositata e a disposizione delle parti, come specificato dal Procuratore generale presso la Corte di appello, presso l' ufficio di quest'ultimo), le quali non si sono opposte in alcun modo alla sospensione del termine per la decisione. Ne deriva l'infondatezza delle censure di cui al primo motivo del ricorso di GI e al primo motivo del ricorso di TI.
1.3. Infondato è anche il secondo motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse di GI, relativo alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto possibile la confisca ai sensi dell'art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011, nonostante l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, disponeva in data 20/10/2015 il dissequestro della società Il ME s.r.l.; ordinanza divenuta irrevocabile in quanto non impugnata. Sul punto, invero, il decreto impugnato ha motivato con argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici. Ha osservato che il dissequestro è stato operato, non ritenendo il Giudice dell'esecuzione che fossero ravvisabili i presupposti di una confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., ovvero le condizioni di una confisca ai sensi dell'art. 12 sexies d. I. n. 306 del 1992, per la quale difettava una specifica richiesta del PM e una qualsiasi indagine, soprattutto patrimoniale, diretta a verificare i presupposti della mancata giustificazione della provenienza delle cose da sottoporre a misura di sicurezza e del loro valore sproporzionato rispetto al reddito del condannato, peraltro persona diversa da chi rivendicava l'appartenenza del bene. Ha, quindi, rilevato che nel caso in esame la decisione sulla confisca ex art. 34 codice antimafia non integri una violazione del divieto del ne bis in idem, operante anche in sede di prevenzione, pur con la 13 condizione del rebus sic stantibus, riguardando il presente procedimento "fatti anche in parte nuovi e non esaminati dal c.d. precedente giudicato". Ha sottolineato come la confisca de Il ME s.r.l. sia stata disposta dal decreto del Tribunale della prevenzione di Trapani in quanto si è ritenuto che detta società svolgesse un'attività economica elusiva delle indagini in materia di prevenzione patrimoniale, in quanto "agevolatrice di mire illecite della cosca mafiosa, che aveva utilizzato i beni originariamente acquistati per scopi formalmente leciti ma con provviste illecite ed in seguito strumentalmente adoperati al fine di superare gli ostacoli che erano derivati dal sequestro preventivo sugli stessi disposto". Ha evidenziato : -che si tratta di "fattispecie ben differente da quella decisa dal Giudice dell'Esecuzione, che non era certamente a conoscenza del collegamento esistente tra la ME s.r.l. e la SMG NI s.r.l. attuato attraverso la partecipazione fraudolenta del GI, la cui originaria offerta d'acquisto non era stata accolta dal G.i.p."; che "d'altro verso anche la partecipazione dell'OD, prima nella ME s.r.l. e del TI poi nella SMG, che curavano interessi economici di soci occulti, rispettivamente individuabili nel fratellastro PE e nel OL, al fine di non rendere rintracciabile l'originaria composizione del gruppo societario che da sempre aveva investito proprie risorse destinandole alla realizzazione della speculazione edilizia su via Libica, non costituiva di certo una specifica analisi che quel Giudice dell'Esecuzione aveva fatto e poteva fare prima di disporre il dissequestro della Il ME s.r.l."; che "anche solo soffermandosi sulla presenza del TI in quel progetto, tale emergenza costituisce certamente un fatto nuovo solo che si consideri l'epoca in cui costui entrò nella compagine sociale della SMG costruzioni s.r.l. e cioè l'anno 2006". A fronte di tali argomentazioni alle quali va aggiunta la considerazione, contenuta nel decreto impugnato, circa l'ulteriore elemento di novità rappresentato dal fatto che nelle more, come da documentazione acquisita dalla Corte di appello, risulta essere stato emesso, nell'ambito di un procedimento di prevenzione nei confronti di GI, decreto di sequestro preventivo del suo patrimonio da parte del Tribunale di Trapani, per la sussistenza di un grave compendio indiziario di appartenenza mafiosa e di una notevole sproporzione del patrimonio nella sua disponibilità rispetto ai redditi dichiarati e l'attività economica svolta dal medesimo e dai suoi familiari i rilievi difensivi di - cui al suddetto motivo di ricorso, che si limitano a contestare l'ignoranza 14 delle suddette circostanze da parte del Giudice dell'esecuzione, il quale ha, comunque, valutato un profilo assolutamente diverso, o che insistono sul fatto che l'indagine patrimoniale disposta in questa sede avrebbe riscontrato l'identità di situazioni, quando, invece, tale indagine ha, invero, confermato la sussistenza dei presupposti per una confisca ex art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011, diversi da quelli di una confisca ordinaria o allargata, ovvero sull'autonomia delle vicende della SMG NI s.r.l. rispetto a quelle de Il ME s.r.l., o, infine, sulla partecipazione societaria di TI e sull'esclusione di un'interposizione fittizia rispetto a OL, manifestano la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità, invitando, in parte, ad una rivalutazione di elementi fattuali e peccando anche di aspecificità.
1.4. Infondata è, poi, la questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori di GI col quarto motivo di ricorso. Su tale questione ha, invero, già risposto la Corte territoriale alle pagine 24 e 25 del decreto impugnato, rilevando come analoga questione sia già stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità Sez. 5, n. - 38458 del 18/07/2012, Garruzzo e altro, Rv. 253570 e Sez. 6, n. 49254 del 14/10/2016, Bianco e altro, Rv. 268169 laddove ha affermato la - manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di prevenzione patrimoniale del giudice che abbia in precedenza adottato un provvedimento di sequestro, avendo quest'ultimo carattere interinale e provvisorio, inserito in procedimento destinato a concludersi in una pronuncia decisoria finale. Rileva il decreto impugnato come tale ipotesi sia equiparabile a quella del provvedimento, pur provvisorio, col quale si dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni societari ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. n. 159 del 2011, dovendosi escludere allo stesso contenuto pregiudicante, tenuto conto della sua funzione endoprocessuale, trattandosi, al pari dell'altro, di atto interno del procedimento e, tuttavia, non riferibile ad una fase antecedente ed autonoma. Sottolinea come tale lettura sia in linea con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l'incompatibilità per atti compiuti nel procedimento è determinata da provvedimenti adottati in base alla valutazione di elementi inerenti alle responsabilità penali dell'imputato in fase antecedente a quella in cui il giudice è investito e non si estende a tutti i provvedimenti con contenuto valutativo aventi natura meramente 15 interinale e provvisoria, inseriti in un procedimento destinato a concludersi in una pronuncia decisoria finale che di questa costituiscono, quindi, un segmento essendo l'uno prodromico all'altro. Osserva che, "in definitiva, la questione di asserita incompatibilità dei giudici che hanno deciso il merito del procedimento di prevenzione per aver fatto parte del collegio in sede di adozione del decreto col quale è stata disposta la temporanea sospensione dell'amministrazione societaria non può essere ritenuta fondata, in quanto i giudici del procedimento anticipatorio del merito hanno conosciuto solo un segmento delle questioni prospettate in proposta e la successiva decisione sul merito di questa (con la confisca) precludeva l'analisi di elementi di prova che non erano conosciuti all'atto in cui espressero il giudizio che comportò l'adozione del provvedimento interinale". A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, le doglianze di illegittimità costituzionale del suddetto articolo, reiterate in questa sede, manifestano la loro infondatezza.
1.5. Infondati, ai limiti dell'inammissibilità, sono i restanti rilievi di cui al terzo motivo del ricorso di GI e al secondo motivo di quello di TI e di cui ai ricorsi di EL OD e AR IA CA. Va, invero, premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata sul tema dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo 16 del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887). Nel caso di specie le doglianze esposte dai ricorrenti e, ancor prima, l'esame del decreto impugnato non evidenziano profili di vera e propria apparenza» motivazionale, anzi il decreto rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter dimostrativo dei presupposti della confisca ai sensi dell'art. 34, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011, e della necessità di disporla all'esito dell'amministrazione giudiziaria delle suddette società. La Corte di appello di Palermo evidenzia come correttamente il Tribunale di Trapani, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di TO OL, abbia ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'inquadramento normativo previsto dall'art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011, avuto riguardo all'attività agevolativa fornita dalle predette società al progetto originariamente concepito dal capomafia VI RG, che si avvaleva di OL e di altri soggetti, in funzione di prestanome, per la realizzazione di una rilevante iniziativa edilizia su un'area acquistata da Il ME s.r.l. e poi rivenduta da detta società, mentre si trovava sottoposta ad amministrazione giudiziaria in seguito a sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, alla SMG NI s.r.l.. Rileva detta Corte, ripercorrendo le argomentazioni del decreto di confisca del Tribunale: che la società Il ME era stata sequestrata - il 10/07/1998, in quanto ricondotta al boss RG, sulla base in particolare delle dichiarazioni del suo commercialista PE SI (riscontrate come si vedrà dalle dichiarazioni di altri collaboranti, oltre che dall'acquisizione documentale reperita), divenuto collaboratore di giustizia dopo essere stato attinto, a luglio 1996, dalla misura della custodia cautelare in carcere per concorso in associazione mafiosa, il quale riferiva che RG, pur non apparendo nel contesto societario, aveva seguito le vicende della società sin dalla sua costituzione e poteva contare su soggetti a lui legati, quali OL, lo stesso SI, GI NT e RT NT e successivamente anche su PE GI e PE OD, in quanto "portati" da OL, ma con il placet del capomafia;
che, secondo le dichiarazioni di SI, in tale società, - originariamente costituita dalla Sicania s.r.l. (compartecipata da SI e da NT), e dalla TO OL & Co. s.r.l. (compartecipata da OL e NT), RG era socio occulto per la quota del 20 %, per 17 -effetto di accordi con tutti i soci palesi;
che, sempre secondo dette dichiarazioni, nel 1996, quando nella compagine sociale era già entrato GI con la GI Coastruzioni s.r.I., acquistando le quote nel 1992 dalla Sicania s.r.l. e nel 1995 dalla TO OL & Co. nella misura del 50 % della sua partecipazione societaria, nonché OD EL quale prestanome del fratellastro PE, acquistando l'altro 50 % della partecipazione societaria di quest'ultima società, permaneva all'interno de Il ME s.r.l. la partecipazione occulta degli originari soci RG (nel pacchetto di quote originariamente nella formale titolarità della TO OL & Co.), SI e NT;
- che, sempre secondo SI, la costituzione di detta società con la regia occulta di RG era avvenuta proprio in vista della speculazione edilizia summenzionata, che aveva avuto inizio con l'acquisto del terreno edificabile di via Libica nel 1994 da alcune persone di Palermo, nel quale RG aveva voluto che fossero coinvolti, oltre a lui stesso e a SI, i due costruttori OL Q e NT, ai quali si sarebbe aggiunto NT;
- che, sempre secondo dette dichiarazioni, GI si rendeva successivamente "portatore" di tale speculazione edilizia;
che le dichiarazioni di SI trovavano - riscontro nelle dichiarazioni rese nel 1996 dall'altro collaboratore di giustizia VI OR, il quale riferiva degli interessi occulti di RG nelle società gestite da GE, OL, NT e SI, tra cui Il ME s.r.l., e in quelle rese dall'altro collaboratore PE CE, professionista trapanese particolarmente vicino a RG, circa il rapporto fiduciario e di cointeressenze economiche tra quest'ultimo, SI, OL e NT, col coinvolgimento anche di GI;
che l'acquisto di quote della suddetta società da parte di GI e di OD integrava pertanto fattispecie tipica di intestazione fittizia ricomprendendo anche l'acquisto di quote in realtà riferibili a RG e a OL, quest'ultimo in veste di prestanome a sua volta del capomafia;
- che dal decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 12/05/1997, confermato quasi integralmente dalla Corte di appello e divenuto definitivo in data 3/02/2000, di sottoposizione di VI RG a misura di prevenzione personale e reale, risulta tracciata la capacità del proposto di servirsi in modo capillare di prestanome al fine di mantenere un potere economico, che potesse restare indenne dalle azioni di prevenzione patrimoniali;
che all'epoca della proposta di tali misure, nel 1994, la - figura di OL, quale prestanome di RG, non si era ancora palesata, restando, così, escluso da quell'ablazione patrimoniale Il 18 ME s.r.l; che gli elementi di conoscenza appresi da SI e - comunque il compendio indiziario che aveva già determinato l'applicazione del summenzionato sequestro preventivo, trovavano ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese da RT NT nel 2002, che in particolare nell'interrogatorio del 22/05/02 trattava specificamente dell'affare di via Libica e della riunione tenutasi presso lo studio del commercialista SI, alla presenza, oltre che di GI e di OL, di VI RG, ove si convenne, al fine di portare a compimento la speculazione edilizia, una maggiorazione del capitale sociale de Il ME s.r.l., ripartita tra tutti i soci, sia quelli reali che quelli occulti;
che la stessa composizione societaria de Il ME - s.r.l. manifestava in modo non equivoco la partecipazione alla stessa di soggetti legati ad esponenti mafiosi, posto che con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 17/05/2004, irrevocabile il 17/06/2004, erano applicate pene a OL, NT e PE OD, per i delitti continuati di favoreggiamento personale e reale nei confronti di VI RG, commessi fino al 14 luglio 1998; che la SMG NI s.r.l. - veniva, invece, costituita nel gennaio del 2004, fuori dalla Sicilia, in territorio pugliese, da AR IA CA, legata sentimentalmente a GI, con la regia di quest'ultimo (il quale aveva alle spalle sempre RG), prima socio occulto e poi dichiaratosi, con l'acquisto di quote in data 27 maggio 2005 per un valore nominale di euro 47.500,00 su un totale di euro 50.000,00 da AR IA CA, la quale gli conferiva poi, il 7 ottobre 2005, il potere di agire in forza di procura notarile institoria;
che, attraverso detta società, GI riusciva a mantenere la disponibilità del fondo oggetto del progetto edilizio ispirato e finanziato da RG, acquistandolo e così superando l'ostacolo del sequestro penale nelle more intervenuto e ponendo in essere, con la complicità della CA, una strategia di chiara matrice fraudolenta finalizzata a porre nel nulla il divieto di cessione nei suoi confronti di quel fondo reso evidente dalla mancata autorizzazione all'acquisto a fronte di una reiterata offerta d'acquisto, debitamente comunicata al medesimo, che, pertanto, non poteva ritenersi in buona fede quanto alle successive operazioni;
che quest'ultimo in effetti pagava il prezzo dell'acquisto del fondo, posto in essere da detta società, apparentemente estranea ad interessi mafiosi in quanto gravitante in zona diversa dalla Sicilia, effettuando cospicui versamenti in denaro per ripianare le scoperture bancarie generate dall'esposizione dovuta a detto pagamento;
che a detti versamenti in 19 contante sul conto della SMG, come ricostruito dalle autorità di vigilanza antiriciclaggio della Banca d'Italia, corrispondenti alla somma di euro 600.000,00, giustificati come "finanziamento soci" anche se compiuti da GI, quest'ultimo faceva corrispondere, in perfetta coincidenza temporale, il rilascio di assegni circolari, per un importo corrispondente, della Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, istituto di credito nel cui consiglio di amministrazione peraltro sedeva la CA;
che, quindi, fin dalla sua costituzione GI era socio occulto e sostanziale dominus di detta società, il quale, acquisito il terreno edificabile dall'Amministrazione giudiziaria de Il ME s.r.l. e quindi neutralizzate le iniziative giudiziarie che avevano colpito detta società, vi avrebbe realizzato varie costruzioni destinate alla rivendita;
che in data- 9 febbraio 2006 GI cedeva quote di detta società, per il valore nominale di euro 16.650,00, pari al 33,33 % del capitale sociale, a DI TI;
che, a parte il modesto valore nominale della cessione, tale da destare sospetti considerato che la società aveva già nel proprio patrimonio il fondo edificabile su cui frattanto già erano state realizzate unità abitative di pregio, il cessionario risultava persona, come accertato in vari procedimenti collegati ( nell'ambito del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale, invero, si evidenziava che TI, SC e LO AN, lungi dall'essere soci della COGETA s.r.l. erano meri prestanomi di OL;
nell'ambito di procedimento penale LO AN riferiva che nel 2004- 2005 OL aveva partecipato occultamente all'iniziativa edilizia relativa all'acquisto del terreno edificabile di via Libica, unitamente a TI e GI, che facevano parte della SGM ), che aveva rivestito la qualifica di prestanome di OL in diverse iniziative imprenditoriali, prima fra tutte la COGETA s.r.l.; che le dichiarazioni di AN circa una cointeressenza di OL nella speculazione edilizia in esame risultano, peraltro, riscontrate dagli accertamenti eseguiti dal Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza che verificava che nei pressi dei lotti di via Libica vi era un cartello pubblicitario che individuava, tra le due utenze telefoniche indicate come riconducibili alla SMG venditrice, l'utenza fissa della COGETA, riconducibile a OL;
che l'interposizione di TI era dettata dall'esigenza del socio occulto OL di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, anche considerato l'accertamento irrevocabile del favoreggiamento di RG già intervenuto;
- che, pertanto, la condotta di GI, sussumibile quanto al 2 020 trasferimento delle quote a TI, che consentivano la partecipazione occulta di OL, nel trasferimento fraudolento di beni, va letta come attuazione del progetto speculativo intrapreso con i soci reali e occulti de Il ME s.r.l., ivi compreso RG;
che in tal modo Cosa TR si è servita delle due società, Il ME s.r.l. e SMG NI s.r.l., per realizzare la summenzionata speculazione edilizia, cercando di occultare attraverso l'apparente composizione sociale delle stesse la reale investitura mafiosa di quel progetto. La Corte territoriale, come si è appena avuto modo di vedere, ripercorre tutte le circostanze da essa ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 34 del codice antimafia, già evidenziate dal decreto del Tribunale e approfondite dall'integrazione istruttoria dalla stessa Corte svolta, a cominciare dalla perizia contabile disposta per finire all'acquisizione del singolare decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palermo il 7/07/1997 nei confronti di GI, in ordine alla partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, per un decesso mai avvenuto, che si riteneva avere influenzato il corso dei successivi procedimenti giudiziari. Evidenzia detta Corte come la stessa giurisprudenza di legittimità individui la funzione della misura della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni prevista dall'art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011 nell'impedire che una determinata attività economica, che presenti connotazioni agevolative del fenomeno mafioso e che quindi operi in una posizione di contiguità rispetto a soggetti indiziati di appartenere a pericolose cosche locali, possa contribuire a realizzare un utile strumento di appoggio per l'attività di quei sodalizi, sia sul piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole controllo del territorio e del mercato, con inevitabili riflessi espansivi della infiltrazione mafiosa in settori ed attività in sé leciti. Rileva come sia intervenuta sull'istituto anche la Corte costituzionale che ha osservato : a) come la posizione dei titolari delle attività economiche agevolanti non possa inquadrarsi in quella tipica di un soggetto "terzo" rispetto alla realizzazione degli interessi coltivati dall'agevolato, in quanto proprio attraverso la libera gestione dei beni "viene ineluttabilmente a realizzarsi quel circuito e commistione di posizioni dominanti e rendite che contribuisce a rafforzare la presenza, anche economica, delle cosusul territorio", b) come da ciò derivi che, se all'esito della temporanea sospensione dell'amministrazione dei beni emergano elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto 21 di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si palesi, quindi, una obiettiva commistione di interessi tra attività dell'impresa ed attività mafiosa, allora non può che conseguirne una valutazione soggettiva che non può inquadrare il titolare di quei beni quale soggetto "sostanzialmente incolpevole", ma piuttosto costui deve essere considerato quale "soggetto certamente non estraneo nel quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso" e che, anche se non pericoloso, deve essere privato della disponibilità di quel bene, in quanto costituente un bene "oggettivamente pericoloso", da espungere dal panorama economico esistente in quel territorio, secondo uno schema normativo già esistente in altre fattispecie riconducibili alla confisca di prevenzione. Rileva, quindi, come ciò si sia verificato nel caso di specie, ove l'attività favoreggiatrice è stata posta in essere prima da Il ME s.r.l. e dopo dalla SMG NI s.r.l., al fine di portare a compimento, dopo aver superato ostacoli non di poco conto, connessi al sequestro penale del bene, il progetto dell'edificazione del terreno sito in via Libica, che tanto interessava RG e di riflesso i personaggi a lui collegati, quali OL e GI, ove il bene da espungere è proprio detto terreno e comunque le unità abitative sullo stesso edificate oggetto dei compendi aziendali, la cui connotazione come frutto di attività illecita ovvero di reimpiego di proventi illeciti deriva sia dalla dimostrata partecipazione all'acquisto del bene immobile del capo mafia VI RG, che provvide ad investire nel prezzo di acquisto (superiore ai due milardi delle vecchie lire) capitali derivanti dalle attività illecite della cosca da lui capeggiata, sia dal successivo reimpiego di tali capitali attraverso l'immissione di risorse economiche apparentemente lecite, sia da tutta l'attività illecita profusa, dapprima per nascondere la reale partecipazione al progetto degli stessi soggetti che avevano dato avvio al programma di intervento edilizio attraverso l'iniziale acquisto del terreno (RG e OL) ed in seguito al fine di mantenere sotto l'egida mafiosa quell'originario progetto edilizio, superando fraudolentemente gli ostacoli derivanti dall'intervenuto sequestro penale. Rileva la Corte territoriale come le censure sulla tracciabilità delle risorse economiche investite nelle società di cui si tratta e utilizzate per l'acquisizione immobiliare siano irrilevanti sotto un duplice profilo. Sia perché tali censure non possono ridursi ad una mera dimostrazione di una lecita disponibilità del bene avulsa dalla partecipazione attiva del 22 soggetto mafioso, essendo indispensabile la prova di un'effettiva buona fede del soggetto portatore di un interesse economico rientrante nella sfera di interesse del fenomeno mafioso, che possa dimostrare la realizzazione di condotte non agevolative nel senso dell'adozione di comportamenti incolpevoli che non possono essere interpretati come adesione ad una strumentalizzazione che di quel bene, rientrante nella propria disponibilità, venisse in concreto attuata dal soggetto agevolato mediante il reimpiego del bene medesimo al soddisfacimento dell'interesse economico. Sia perché la tesi della tracciabilità delle risorse economiche è incompatibile con quanto accertato nel corso delle audizioni effettuate dal Tribunale di Trapani in sede di istruttoria della proposta di misura preventiva personale e patrimoniale avanzata nei confronti di OL in particolare nel corso dell'esame di LO AN è stata accertata l'utilizzazione di un sistema finalizzato non solo a celare la reale provenienza delle risorse economiche investite nell'acquisto di quote societarie, ma anche a predisporre un paravento di tracciabilità che mostrava immediatamente la sua vacuità allorché i diretti interessati provvedevano a regolare altrimenti (attraverso procedure di rimborso di somme di denaro in contanti) le loro reciproche poste di dare/avere (come documentato, quanto a GI, anche dalle modalità di finanziamento enucleate dagli accertamenti sopra descritti). E, quindi, ritiene la Corte a qua come siano terzi non incolpevoli, essendosi prestati alla sopra specificata strumentalizzazione, oltre alla coppia GI-CA prodigatasi per portare a termine il progetto edilizio su via Libica, anche TI, che con la sua partecipazione societaria copriva la partecipazione effettiva di OL, di cui era stato prestanome in altre occasioni, e OD EL. Rileva la Corte territoriale, quanto a quest'ultimo, come lo stesso non abbia preso posizione sulla questione che maggiormente evidenziava la sua posizione di terzo non incolpevole, e piuttosto fortemente inserito in quel contesto mafioso del quale il fratellastro PE faceva parte ( essendo risultato con sentenza passata in giudicato il suo coinvolgimento in un'attività continuata di favoreggiamento reale e personale nei confronti di RG). Sottolinea come ci si riferisca a quanto rilevato dal Tribunale del riesame quando nel 1998 rigettò la richiesta di annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. nei confronti de Il ME s.r.l., chiarendo che il ruolo di EL OD era all'evidenza subalterno a quello del fratellastro PE, costituendo riprova di ciò che fu 23 3 2 quest'ultimo ad avanzare richiesta di dissequestro della suddetta società per conto e nell'interesse del fratellastro EL. Rileva, infine, come non sposti i termini della disposta confisca la circostanza che nessun ruolo svolse nella SMG l'OD, "atteso che il filo conduttore che lega le due società è inequivocabile e l'una è servita all'altra per portare a compimento l'originario progetto curato da Cosa TR". E' evidente che, a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi all'orientamento giurisprudenziale sull'istituto in esame come correttamente delineato, anche con riferimento all'intervento della Corte costituzionale, dal decreto impugnato (si vedano Sez. 1, n. 1112 del 08/02/1999, Proc. gen. in proc. Galuppo ed altri, Rv. 212790, Sez. 2, n. 7616 del 16/02/2006, Catalano ed altri, Rv. 234748, Sez. 5, n. 33617 del 14/06/2007, Pesto, Rv. 236968, Sez. 5, n. 7449 del 16/10/2013 dep. 17/02/2014, Casarubea, Rv. 259525, che si soffermano sulle finalità dell'istituto in esame, seppure riferendosi allo schema procedimentale dell'amministrazione giudiziaria seguita dalla confisca di cui agli artt. 3 quater e 3 quinquies della legge n. 575 del 1975, oggi trasfuso nell'art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011), manifestano la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità, non individuando violazioni di legge, neppure come apparenza e/o inidoneità motivazionale, i restanti rilievi di cui al terzo motivo del ricorso di GI, laddove si ritorna ad insistere sulla tracciabilità delle risorse economiche utilizzate da GI, in particolare per l'acquisto del terreno, sul carattere di "affare proprio" di detto acquisto e sull'estraneità di RG e degli interessi mafiosi ai compendi aziendali oggetto di sequestro, e al secondo motivo del ricorso di TI, laddove si insiste sulla fuoriuscita di OL e NT dalle società, sulla tracciabilità delle operazioni di acquisto del fondo edificabile, sulla lecita provenienza del denaro utilizzato per lo stesso, sulla lecita provenienza del denaro versato da TI per l'acquisto della quota di capitale sociale della SMG NI s.r.l., sull'irrilevanza della superiorità del valore effettivo di detta quota su quello nominale, sulla mancanza della prova che la società fosse frutto di illecito o ne costituisse il reimpiego e sull'irrilevanza degli accertamenti nei confronti di GI in vista di una confisca preventiva, connotata da diversi presupposti. Egualmente infondato è il ricorso proposto nell'interesse di OD, in cui si insiste nuovamente sulla liceità delle risorse economiche investite, sulla quasi inattività de Il ME s.r.l. al momento dell'acquisto da parte dell'OD, sul fatto che l'interposizione 24 di quest'ultimo in favore del fratellastro sarebbe pura illazione, e sulla mancata conoscenza della partecipazione occulta di RG alla suddetta società. Al pari infondato è il ricorso di AR IA CA, nel quale si insiste sull'erronea individuazione dei presupposti di detta confisca, sulla buona fede della ricorrente, sulla sua risalente esperienza imprenditoriale, sulla non conoscenza da parte della stessa di RG e OL, o ancora sul ruolo di GI, sulla liceità dei capitali dallo stesso investiti, sull'infondatezza dei rilievi svolti dalla Banca d'Italia, sull'erronea valorizzazione nel decreto di confisca del decreto di archiviazione, intervenuto ben prima delle vicende in esame, e sull'erronea valorizzazione sempre in detto decreto del decreto di sequestro nel procedimento di prevenzione personale e patrimoniale a carico di GI.
2. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Gaetano Di Giuro Gereno Egi Angel Barb CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Pensle Depositata in Cancelleria oggi Roma, li Z AGO... 2019. Il Funzionario C ANCELLIERE Rose COZZOLINO Rose Co zobus 25