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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2014/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
FINAMORE FABRIZIO, TO
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18343/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154652636801 IRAP 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154652636802 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1878/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento delle cartelle esattoriali n. 07120240154652636801 notificatale il 10.7.2025 e n. 07120240154652636802, notificatale in data 15.7.2025, entrambe in materia di Irap anno 2021 ed entrambe per l'importo pari ad euro 5.602,97.
2. Deduceva, a fondamento delle sue doglianze:
- La violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis dpr n. 600/73; la violazione del 'beneficium excussionis'; l'illegittimità del ruolo esattoriale ai coobbligati della snc prima dell'escussione dei beni della società; la violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; la violazione dell'art. 6 co. 5 e 7 bis della L.
n. 212/00 per mancata notifica della prodromica comunicazione di irregolarità; la carenza di motivazione delle cartelle in violazione dell'art. 7 L. n. 212/00, anche in punto di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
la mancanza di sottoscrizione delle cartelle di pagamento.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli domandando il rigetto del ricorso ed eccependo la previa notifica delle cartelle di pagamento alla società; la mancanza della violazione del
'beneficium excussionis', atteso che lo stesso vale solo in fase esecutiva e non impedisce, dunque, la notifica ai singoli coobbligati di atti della riscossione, che non attengono ancora alla fase esecutiva, propriamente detta;
con riguardo agli altri motivi di impugnazione, eccepiva la loro infondatezza in quanto legittimata ad avanzare tali contestazioni era solo la società Società_1. Società_1, obbligata principale al pagamento dell'imposta: ai soci la cartella è stata notificata solo al fine di evitare la decadenza per l'Agente della Riscossione dell'azione esecutiva nei loro confronti in caso di incapienza del patrimonio della società; eccepiva, poi, che l'articolo 6-bis., nella nuova formulazione, al comma 1, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giustizia tributaria sono preceduti, a pena di nullità, da contraddittorio informato ed effettivo, prevedendo, tuttavia, lo stesso articolo una deroga alla disposizione generale, escludendo, al comma 2, da tale obbligo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, esclusi anche i casi motivati a rischio riscossione;
eccepiva, a tal proposito, che il decreto Mef del 24 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024 ,elenca nel dettaglio le ipotesi di esclusione e tra questi appunto i Controlli automatizzati e sostanzialmente automatizzati, tra cui le comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati effettuati secondo la procedura prevista dall'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 per quanto riguarda le imposte dirette e le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del Dpr n. 633/1972 ai fini Iva;
eccepiva, ancora, che non esisteva alcun obbligo di invio di comunicazione di irregolarità: sulla questione dell'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, si ricorda che lo stesso è necessario soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” oppure dai controlli effettuati dall'ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione) emerga “un'imposta o una maggiore imposta”, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori e... consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”; secondo la Cassazione, si tratta di un adempimento rivolto esclusivamente a orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento: pertanto, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, nessun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente;
nel caso di specie non c'è stata alcuna rettifica della dichiarazione ma solo un recupero di omessi versamenti autodichiarati;
eccepiva infine parte resistente la compiuta motivazione delle cartelle, sia in punto di fatto che di calcolo degli interessi e la valida sottoscrizione delle stesse, attesa la diretta riferibilità delle cartelle all'amministrazione finanziaria, che le ha emesse.
4. Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, restando contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata escussione del patrimonio della società
'Società_1', con conseguente violazione del 'beneficium excussionis'.
3. Ed infatti, la concettualizzazione della giurisprudenza di legittimità in materia è nel senso che in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulta da un avviso di accertamento o da un altro atto impositivo, notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo, tra l'altro, proprio la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (cfr., sul punto,
Cass., Sez. Un., Sent. n. 9904 del 20.10.2020).
4. Orbene, nel caso di specie risulta violato il predetto 'beneficium excussionis', atteso che non è stato
'aggredito' previamente il patrimonio sociale prima di procedere alla notifica ai singoli coobbligati di atti della riscossione.
5. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido fra loro alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 1600,00 in favore di parte ricorrente oltre spese documentate ed accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
FINAMORE FABRIZIO, TO
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18343/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154652636801 IRAP 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240154652636802 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1878/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento delle cartelle esattoriali n. 07120240154652636801 notificatale il 10.7.2025 e n. 07120240154652636802, notificatale in data 15.7.2025, entrambe in materia di Irap anno 2021 ed entrambe per l'importo pari ad euro 5.602,97.
2. Deduceva, a fondamento delle sue doglianze:
- La violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis dpr n. 600/73; la violazione del 'beneficium excussionis'; l'illegittimità del ruolo esattoriale ai coobbligati della snc prima dell'escussione dei beni della società; la violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; la violazione dell'art. 6 co. 5 e 7 bis della L.
n. 212/00 per mancata notifica della prodromica comunicazione di irregolarità; la carenza di motivazione delle cartelle in violazione dell'art. 7 L. n. 212/00, anche in punto di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
la mancanza di sottoscrizione delle cartelle di pagamento.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli domandando il rigetto del ricorso ed eccependo la previa notifica delle cartelle di pagamento alla società; la mancanza della violazione del
'beneficium excussionis', atteso che lo stesso vale solo in fase esecutiva e non impedisce, dunque, la notifica ai singoli coobbligati di atti della riscossione, che non attengono ancora alla fase esecutiva, propriamente detta;
con riguardo agli altri motivi di impugnazione, eccepiva la loro infondatezza in quanto legittimata ad avanzare tali contestazioni era solo la società Società_1. Società_1, obbligata principale al pagamento dell'imposta: ai soci la cartella è stata notificata solo al fine di evitare la decadenza per l'Agente della Riscossione dell'azione esecutiva nei loro confronti in caso di incapienza del patrimonio della società; eccepiva, poi, che l'articolo 6-bis., nella nuova formulazione, al comma 1, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giustizia tributaria sono preceduti, a pena di nullità, da contraddittorio informato ed effettivo, prevedendo, tuttavia, lo stesso articolo una deroga alla disposizione generale, escludendo, al comma 2, da tale obbligo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, esclusi anche i casi motivati a rischio riscossione;
eccepiva, a tal proposito, che il decreto Mef del 24 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024 ,elenca nel dettaglio le ipotesi di esclusione e tra questi appunto i Controlli automatizzati e sostanzialmente automatizzati, tra cui le comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati effettuati secondo la procedura prevista dall'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 per quanto riguarda le imposte dirette e le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del Dpr n. 633/1972 ai fini Iva;
eccepiva, ancora, che non esisteva alcun obbligo di invio di comunicazione di irregolarità: sulla questione dell'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, si ricorda che lo stesso è necessario soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” oppure dai controlli effettuati dall'ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione) emerga “un'imposta o una maggiore imposta”, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori e... consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”; secondo la Cassazione, si tratta di un adempimento rivolto esclusivamente a orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento: pertanto, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, nessun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente;
nel caso di specie non c'è stata alcuna rettifica della dichiarazione ma solo un recupero di omessi versamenti autodichiarati;
eccepiva infine parte resistente la compiuta motivazione delle cartelle, sia in punto di fatto che di calcolo degli interessi e la valida sottoscrizione delle stesse, attesa la diretta riferibilità delle cartelle all'amministrazione finanziaria, che le ha emesse.
4. Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, restando contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata escussione del patrimonio della società
'Società_1', con conseguente violazione del 'beneficium excussionis'.
3. Ed infatti, la concettualizzazione della giurisprudenza di legittimità in materia è nel senso che in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulta da un avviso di accertamento o da un altro atto impositivo, notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo, tra l'altro, proprio la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (cfr., sul punto,
Cass., Sez. Un., Sent. n. 9904 del 20.10.2020).
4. Orbene, nel caso di specie risulta violato il predetto 'beneficium excussionis', atteso che non è stato
'aggredito' previamente il patrimonio sociale prima di procedere alla notifica ai singoli coobbligati di atti della riscossione.
5. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido fra loro alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 1600,00 in favore di parte ricorrente oltre spese documentate ed accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario