Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2021, proposto da OS AN EO, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Brighina, Giovanni Francesco Fidone, e OS Giommarresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, Centro Navale Guardia di Finanza, Comando Aeronavale Guardia di Finanza, Gruppo Aeronavale Taranto Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento:
- del diniego prot. 0076067 del 02/08/2021, notificato il 31/08/2021, con il quale il Centro Navale della Guardia di Finanza ha rigettato la richiesta di conguaglio come ore di straordinario di tutte le ore eccedenti l'orario d'obbligo calcolate come maggiorazione oraria, codice “MISS V”, ma non liquidate poiché non compatibili con il c.d. forfetario di missione, in relazione a tutte le missioni svolte dal ricorrente dal 2016;
- del provvedimento prot. 99800 del 07/10/2021, notificato nella stessa data, con il quale il Comando Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal Lgt. C.S. OS AN EO;
- ove occorra, della circolare n. 288000/6212 del 2001, della circolare n. 200615 del 08/07/2015 e del compendio n. 181845 del 16/07/2020 del Comando Generale, nell'ipotesi in cui venissero intesi come ostativi al riconoscimento del giusto diritto del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto ed anche di carattere istruttorio, collegato al diniego di riconoscimento del richiesto conguaglio delle ore di straordinario di cui si discute.
- per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al conguaglio come ore di straordinario di tutte le ore eccedenti l'orario d'obbligo calcolate come maggiorazione oraria, codice “MISS V”, ma non liquidate poiché non compatibili con il c.d. forfetario di missione, in relazione a tutte le missioni svolte dal 2016.
- per la condanna delle Amministrazioni resistenti, previo annullamento e/o disapplicazione di tutti gli eventuali e sconosciuti atti amministrativi ostativi ed anche previa disapplicazione della normativa statale interna contrastante con il diritto comunitario e con la Costituzione, al pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di ore di straordinario con riguardo a tutte le ore eccedenti l'orario d'obbligo, calcolate come maggiorazione oraria, codice “MISS V”, ma non liquidate poiché non compatibili con il c.d. forfetario di missione, in relazione a tutte le missioni svolte dal 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale Guardia di Finanza, del Centro Navale Guardia di Finanza, del Comando Aeronavale Guardia di Finanza, e del Gruppo Aeronavale Taranto Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. FA Di LO nell’udienza di smaltimento del giorno 12 marzo 2026, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato OS AN EO, militare in servizio nella Guardia di Finanza, ha impugnato il diniego prot. 0076067 del 02/08/2021, notificato il 31/08/2021, con il quale il Centro Navale della Guardia di Finanza ha rigettato la sua richiesta di conguaglio come ore di straordinario di tutte le ore eccedenti l’orario d’obbligo calcolate come maggiorazione oraria, codice “MISS V”, ma non liquidate poiché non compatibili con il c.d. forfetario di missione, in relazione a tutte le missioni svolte dal 2016, nonché il provvedimento prot. 99800 del 07/10/2021 con il quale il Comando Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal OS AN EO.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 12 marzo 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Con il primo motivo è lamentata l’illegittimità del provvedimento impugnato per vizio di istruttoria e di motivazione; parte ricorrente contesta il provvedimento nel punto in cui ha negato il suo diritto al pagamento delle ore di viaggio, eccedenti il turno giornaliero programmato, impiegate per il raggiungimento del luogo della missione, previa riqualificazione delle stesse quale lavoro straordinario in luogo della prevista “maggiorazione oraria di missione”.
Sul punto l’Amministrazione resistente ha replicato che:
- sin dal 2016 il ricorrente ha sempre chiesto e ottenuto, per sua scelta volontaria, il rimborso forfettario di 110,00 euro giornalieri di cui al citato art. 36, comma 12, del d.P.R. n. 51/2009 (il quale dispone che “ l'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio ”), in luogo dell’ordinario trattamento economico di missione, pur sapendo, o dovendo sapere, in primo luogo, che tale forma di rimborso era assorbente di ogni altra indennità legata alla trasferta, compresa l’eventuale maggiorazione oraria per le ore di viaggio eccedenti il turno di servizio giornaliero, e in secondo luogo che, essendo il ricorrente in missione e svolgendo il relativo viaggio nella veste di mero trasportato e senza prestare specifici compiti d'istituto (es. trasporto corrispondenza, autiere, ecc.), non avrebbe avuto diritto al pagamento di alcun compenso per lavoro straordinario in relazione alle predette ore di viaggio;
- egli negli anni ha continuato a richiedere la citata forma di rimborso alternativa, pur potendo e ove avesse voluto beneficiare della pretesa maggiorazione oraria, optare per l’ordinario trattamento economico di missione;
- peraltro, solo con l’istanza del 18 giugno 2021 il ricorrente ha lamentato una presunta disparità di trattamento rispetto al personale in missione che non opti per il citato rimborso forfetario ovvero che svolga il viaggio con mansioni di autiere anziché quale mero trasportato. Anche in tale occasione, comunque, l’interessato ha persistito nella scelta del rimborso forfettario.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
Risulta dagli atti e dalle difese delle parti che fin dal 2016 il ricorrente ha sempre richiesto e ottenuto, per propria scelta, il rimborso forfettario giornaliero di 110,00 euro previsto dall’art. 36, comma 12, del d.P.R. n. 51/2009, in alternativa al trattamento economico ordinario di missione. Tale rimborso forfettario ha natura assorbente rispetto a ogni altra indennità connessa alla trasferta, compresa l’eventuale maggiorazione oraria relativa alle ore di viaggio eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero.
Peraltro il ricorrente, trovandosi in missione e svolgendo il viaggio esclusivamente come passeggero, senza svolgere specifiche mansioni di servizio (ad esempio trasporto di corrispondenza, guida del mezzo o altre attività istituzionali), non avrebbe comunque avuto diritto al pagamento di compensi per lavoro straordinario con riferimento alle ore di viaggio.
Ne consegue che le ore di viaggio non riconducibili a un’effettiva prestazione lavorativa – come nel caso in esame, in cui il militare assume il ruolo di semplice trasportato (cosiddetto servizio passivo) – in base a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 del d.P.R. n. 51/2009 e 46 del d.P.R. n. 254/1999 (che prevede che al personale “ inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio ”), non possono dar luogo al riconoscimento del lavoro straordinario, ma esclusivamente alla maggiorazione dell’indennità oraria di missione, a condizione che il personale sia impiegato oltre l’orario del turno giornaliero e che non abbia optato per il rimborso forfettario.
Il suddetto rimborso forfettario, essendo alternativo al trattamento economico ordinario di missione, esclude automaticamente (perché la ricomprende) anche la maggiorazione dell’indennità di missione.
Occorre inoltre considerare che il ricorrente richiede il riconoscimento della cosiddetta “maggiorazione oraria di missione” per le ore di viaggio necessarie a raggiungere il luogo della missione, i cui presupposti giuridici e fattuali non risultano integrati nel caso in esame. Tale richiesta non può essere accolta per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, il trattamento economico di missione ordinario di riferimento è quello previsto dalla legge n. 836/1973, integrato dall’art. 46, comma 3, del d.P.R. n. 254/1999, il quale riconosce al militare, limitatamente alle ore di viaggio, la cosiddetta indennità oraria di missione maggiorata. Tale disposizione non ha introdotto una nuova indennità di missione, ma ha semplicemente previsto una quota più elevata della stessa per compensare le ore di viaggio; la maggiorazione è quindi strettamente collegata alla percezione del trattamento ordinario di missione e non può essere riconosciuta separatamente da esso. Il militare non può pertanto vantare il diritto a tale indennità, in quanto essa è prevista solo nell’ambito del trattamento ordinario di missione, al quale egli ha rinunciato scegliendo volontariamente il rimborso forfettario giornaliero di 110,00 euro previsto dall’art. 36, comma 12, del d.P.R. n. 51/2009. Tale rimborso, infatti, è comprensivo di ogni spesa e disagio sostenuto (salvo il rimborso del costo dei biglietti ferroviari o aerei autorizzati) e costituisce un emolumento alternativo al trattamento ordinario.
In alternativa a tale ultima richiesta, il ricorrente chiede che le ore di viaggio siano remunerate come lavoro straordinario. Anche questa richiesta però non può essere accolta, poiché il pagamento dello straordinario per le ore di viaggio necessarie a raggiungere il luogo della missione non è previsto dalla normativa e può essere riconosciuto solo quando, durante tali ore, il personale svolga effettivamente attività lavorativa (ad esempio servizio di corriere con custodia della corrispondenza, servizio di scorta, guida del mezzo, ecc.).
Peraltro, accogliere la richiesta del ricorrente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto al personale che ha optato per il trattamento ordinario di missione, per il quale il citato art. 46 del d.P.R. n. 254/1999 esclude espressamente la possibilità di corrispondere compensi per lavoro straordinario.
In definitiva, attribuire alle ore di viaggio eccedenti – come richiesto dal ricorrente – la qualificazione di lavoro straordinario, anziché quella di maggiorazione dell’indennità di missione, contrasterebbe con quanto stabilito dall’art. 46, comma 3, del d.P.R. n. 254/1999. Tale disposizione, infatti, prevede espressamente, per questi periodi di tempo in cui non viene svolta una vera e propria attività lavorativa, una specifica forma di remunerazione diversa e non sostituibile con il compenso per lavoro straordinario.
Il primo motivo è pertanto infondato.
3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha lamentato l’incostituzionalità delle norme poste a fondamento del provvedimento impugnato, nel punto in cui, interpretate nel senso di precludere la richiesta di rimborso formulata nel ricorso, realizzerebbero una disparità di trattamento tra i lavoratori che in missione svolgono il ruolo di autiere (con diritto al pagamento dello straordinario) e i lavoratori che si trovano nella condizione di mero trasportato (senza aver diritto al compenso in parola).
Il Collegio ritiene che non sussista la lamentata incostituzionalità.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 163 del 15.4.1993 ha espresso il seguente principio: « il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone; al contrario, ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono ».
Orbene, parte ricorrente pone a confronto due categorie di lavoratori tra loro non omogenee, cioè da un lato il personale che partecipa al viaggio in veste attiva con mansioni di autiere, e dall’altro il personale che vi partecipa in veste passiva di mero trasportato; trattandosi di due categorie eterogenee, la diversità di trattamento giuridico è giustificata sul piano del principio di eguaglianza, che impone di disciplinare in modo analogo situazioni analoghe, e non impone quindi di disciplinare in modo analogo situazioni eterogenee. Non sussiste quindi alcuna irragionevole disparità di trattamento.
Con il secondo motivo parte ricorrente ha altresì prospettato che, qualora si ritenga che la normativa applicabile alla fattispecie (art. 46 c. 9 del DPR 164/2002, art. 24 c. 11 del DPR 170/2007, art. 36 c. 12 del DPR 51/2009, art. 6 comma 3 del DPR 254/1999) sia preclusiva del riconoscimento del diritto prospettato nel ricorso, sussisterebbe la violazione del diritto eurounitario e, nello specifico, della direttiva 2003/88, in quanto sarebbero lese prerogative imprescindibili ed inviolabili del lavoratore.
Il Collegio ritiene che non sussista alcuna violazione del diritto eurounitario sotto il profilo della violazione dei prospettati diritti inviolabili del lavoratore. È stato infatti lo stesso ricorrente ad aver esercitato a monte l’opzione di avvalersi del rimborso forfettario, conoscendo, o comunque dovendo conoscere, il suo carattere onnicomprensivo e non cumulabile con altre forme di indennità o rimborso.
4. Con il terzo motivo è lamentata l’omissione del preavviso di rigetto.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
Trattandosi di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, trattandosi nel caso in esame di attività vincolata, che non richiede valutazioni discrezionali, né particolari valutazioni tecnico discrezionali, per le ragioni sopra illustrate è palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
5. In ragione della particolarità e della controvertibilità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede staccata di Lecce (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
FA Di LO, Primo Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| FA Di LO | AN CA |
IL SEGRETARIO