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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1409/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1039/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004302939000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060127446780000 IRPEF-ALTRO 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.2.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 1.08.2023 intimazione di pagamento n. 293 2023 9004302939 000, relativa ad una cartella di pagamento n. 293 2006 0127446780 000, attraverso le quali l'Ufficio, per il tramite del concessionario richiedeva il pagamento della somma di € 14.009,16, comprensiva di interessi di mora, sanzioni e spese di notifica, quale IRPEF, ADD. REG. ADD. COM. ALL'IRPEF, per l'annualità 2003.
Sollevava diversi motivi di doglianza.
Si costituiva AdE opponendosi.
Non si costituiva ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
In data 26.1.2026 il ricorrente ha aderito alla cd. rottamazione quinquies di cui alla legge 199/2025
(cfr. dichiarazione in atti), con espresso impegno a rinunciare ai giudizi in corso.
Con memoria del 26.01.2026 ha espressamente chiesto – in conseguenza della predetta adesione – che venisse dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Tale richiesta deve correttamente essere intesa come rinuncia al giudizio per carenza di interesse.
AdE non si è opposta.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tenuto conto della sopravvenuta disciplina agevolativa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro AdE e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia;
2. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1039/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004302939000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060127446780000 IRPEF-ALTRO 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.2.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 1.08.2023 intimazione di pagamento n. 293 2023 9004302939 000, relativa ad una cartella di pagamento n. 293 2006 0127446780 000, attraverso le quali l'Ufficio, per il tramite del concessionario richiedeva il pagamento della somma di € 14.009,16, comprensiva di interessi di mora, sanzioni e spese di notifica, quale IRPEF, ADD. REG. ADD. COM. ALL'IRPEF, per l'annualità 2003.
Sollevava diversi motivi di doglianza.
Si costituiva AdE opponendosi.
Non si costituiva ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
In data 26.1.2026 il ricorrente ha aderito alla cd. rottamazione quinquies di cui alla legge 199/2025
(cfr. dichiarazione in atti), con espresso impegno a rinunciare ai giudizi in corso.
Con memoria del 26.01.2026 ha espressamente chiesto – in conseguenza della predetta adesione – che venisse dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Tale richiesta deve correttamente essere intesa come rinuncia al giudizio per carenza di interesse.
AdE non si è opposta.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tenuto conto della sopravvenuta disciplina agevolativa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro AdE e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia;
2. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)