Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 570
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del tributo

    La Corte ritiene che l'intimazione emessa dall'ente titolare del credito tributario sia un atto atipico, non ricompreso nell'elenco degli atti impugnabili obbligatoriamente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92. Pertanto, la mancata impugnazione di tale atto non preclude al contribuente la possibilità di far valere la prescrizione maturata all'epoca della sua notifica, in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 570
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 570
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo