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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 570/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4754/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_2 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2190/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 2 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024938 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024938 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024938 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 19/01/2026
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I – Con sentenza n. 2190/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 nei confronti dell'ADER e dell'Resistente_1 in liquidazione (costituiti, in chiave antagonista alla ricorrente), avverso la cartella di pagamento n. 29520240038024938, relativa ad intimazione l'intimazione di pagamento n. 282242 emessa dall'Resistente_1 il 29.7.10, notificata il
3.10.19, relativa a n. 12 fatture TIA inerenti gli anni di imposta dal 2008 al 2011. Il giudice ha rilevato, segnatamente, che l'Resistente_1 aveva offerto la prova della notifica della predetta intimazione e che le eccezioni sollevate, riguardanti in specie la prescrizione, già maturata all'atto della notifica dell'intimazione, erano inammissibili, essendo impugnabile ciascun atto notificato soltanto per vizi propri.
II – Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, deducendo che, essendo l'intimazione emessa dallResistente_1 un atto facoltativamente impugnabile, essa parte era legittimata a far valere vizi riguardanti la pretesa sottostante.
Non si sono costituiti gli uffici appellati, restando contumaci.
Alla camera di consiglio del 18.8.25, è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata dal contribuente, apparendo sussistenti i relativi presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora).
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
Alla udienza odierna, il giudizio è stato introitato in decisione. III – L'appello è fondato.
Deve invero confermarsi la statuizione del primo decidente, tesa a rilevare che l'Resistente_1 ha prodotto documentazione relativa alla notifica della intimazione sottesa alla cartella, in relazione alla quale il ricorrente nulla ha eccepito, né con motivi aggiunti, né con memorie illustrative
Non è decorso il termine prescrizionale quinquennale, nelle more tra la notifica di essa intimazione e quella della cartella impugnata, viepiù in ragione della sospensione contemplata dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/20.
Occorre tuttavia chiedersi se il contribuente possa ritualmente far valere in questa sede l'eventuale prescrizione già maturata all'atto della notifica delle intimazioni.
La risposta a tale quesito dipende dalla possibilità o meno di ricondurre l'intimazione emessa dalla Resistente_1 al novero degli atti impositivi/riscossivi elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/92: infatti, qualora detta intimazione possa ritenersi ivi inclusa, la mancata impugnazione di tale intimazione nel termine perentorio ex art. 21 d.lgs. 546/92 darebbe luogo ad una preclusione processuale, sì che la cartella successiva risulterebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 co. 3 cit.; viceversa, ove si assuma che l'intimazione costituisca un atto “atipico”, non ricompreso in tale elencazione, dovrebbe opinarsi che esso, in quanto impugnabile in via meramente facoltativa (in ossequio alla granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
cfr. Sez. U,
Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente, Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del
08/04/2022), è inidoneo a far scattare l'anzidetta preclusione processuale.
Questa Corte – con riferimento alle intimazioni di pagamento emesse ex art. 50 co. 2
D.P.R. 602/73 dall'agente della riscossione, dopo la notifica delle cartelle di pagamento – ha, in più occasioni, ritenuto non condivisibile l'assunto secondo cui l'intimazione costituirebbe atto impugnabile soltanto in via facoltativa, poiché non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Difatti, l'opposta conclusione risulta avallata dalla presenza, in tale elencazione, alla lettera e), dell'avviso di mora, atto sostituito, nell'attuale sistema di riscossione, dall'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 DPR 602/73. La mancata eliminazione dell'avviso di mora dall'elencazione di cui all'art. 19 cit., allorché tale atto riscossivo è stato soppiantato dall'intimazione di pagamento, induce a ritenere che tale disposizione debba attualmente riferirsi all'intimazione di pagamento, avente una funzione del tutto equipollente al precedente atto di mora: ragionare diversamente equivarrebbe a fornire una non consentita interpretatio abrogans di una previsione normativa che il legislatore non ha mai inteso abrogare, neppure in via implicita. Pertanto, si ritiene che l'intimazione di pagamento costituisca un atto soggetto ad impugnazione necessaria e che la mancata impugnazione di tale atto non consenta al debitore di far valere, in sede di impugnazione di un atto successivo, la prescrizione maturata all'atto della notifica della precedente intimazione non impugnata.
L'intimazione de qua è ritenuta, del resto, obbligatoriamente impugnabile da Cass.
23832/07 e 31240/19 (secondo cui: “la contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini
l'intimazione di pagamento, con cui veniva resa edotta delle cartelle di pagamento, di cui sostiene non aver ricevuto alcuna notifica precedentemente”).
Una conferma circa la correttezza di queste conclusioni è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del
05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n.
31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez.
5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile (nello stesso senso leggasi, da ultimo, Cass. civ. ord. n.
35019/25, depositata il 31.12.25).
Orbene, con riferimento alla peculiare “intimazione” emessa dallResistente_1, di cui si discorre, questa Corte reputa che non sia predicabile una assimilazione agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo. La presente intimazione condivide, pertanto, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73 esclusivamente il nomen juris attribuitogli dall'emittente.
E neppure pare possa sostenersi che si sia di fronte ad un atto avente la natura giuridica di un avviso di accertamento, limitandosi quivi l'Resistente_1 a richiamare le precedenti fatture e ad ingiungere il pagamento al contribuente, senza compiere alcuna attività valutativa e senza alcun impegno motivazionale ulteriore rispetto al mero richiamo delle precedenti fatture. D'altro canto, assimilare tale intimazione all'avviso di accertamento non gioverebbe alle ragioni dell'Resistente_1 non essendo stato rispettato l'art. 1 co. 163 l. 296/06, che impone di notificare il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Né risulta rispettato il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia (v. Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024:
“In tema di TARSU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia, mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”).
In ultima analisi, concludendo la disamina relativa alla natura giuridica dell'intimazione quivi in esame, deve ritenersi che l'Resistente_1 non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d.lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06. D'altro canto, il testo dell'intimazione non richiama alcuno dei menzionati referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita. Trattasi, in buona sostanza, di un atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Ciò implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione – e questa conclusione si impone nel caso di specie, avendo riguardo all'anno di inerenza del tributo, in assenza della prova della notifica delle fatture o di altri atti interruttivi precedenti l'intimazione – il contribuente, che non abbia impugnato l'intimazione in via facoltativa, è pur sempre legittimato ad insorgere avverso la cartella, anche per far valere la prescrizione già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione.
Per tale assorbente ragione, si impone l'accoglimento dell'appello, con annullamento dell'atto impugnato, in integrale riforma della sentenza gravata.
Si giustifica la compensazione delle spese, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti la fattispecie in decisione, affrontata da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito, ed anche di questa stessa Sezione, di segno tutt'altro che univoco.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla la cartella di pagamento impugnata in primo grado.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
EA PA MA EL PO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4754/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 P.IVA_2 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2190/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 2 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024938 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024938 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024938 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 19/01/2026
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I – Con sentenza n. 2190/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 nei confronti dell'ADER e dell'Resistente_1 in liquidazione (costituiti, in chiave antagonista alla ricorrente), avverso la cartella di pagamento n. 29520240038024938, relativa ad intimazione l'intimazione di pagamento n. 282242 emessa dall'Resistente_1 il 29.7.10, notificata il
3.10.19, relativa a n. 12 fatture TIA inerenti gli anni di imposta dal 2008 al 2011. Il giudice ha rilevato, segnatamente, che l'Resistente_1 aveva offerto la prova della notifica della predetta intimazione e che le eccezioni sollevate, riguardanti in specie la prescrizione, già maturata all'atto della notifica dell'intimazione, erano inammissibili, essendo impugnabile ciascun atto notificato soltanto per vizi propri.
II – Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, deducendo che, essendo l'intimazione emessa dallResistente_1 un atto facoltativamente impugnabile, essa parte era legittimata a far valere vizi riguardanti la pretesa sottostante.
Non si sono costituiti gli uffici appellati, restando contumaci.
Alla camera di consiglio del 18.8.25, è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata dal contribuente, apparendo sussistenti i relativi presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora).
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
Alla udienza odierna, il giudizio è stato introitato in decisione. III – L'appello è fondato.
Deve invero confermarsi la statuizione del primo decidente, tesa a rilevare che l'Resistente_1 ha prodotto documentazione relativa alla notifica della intimazione sottesa alla cartella, in relazione alla quale il ricorrente nulla ha eccepito, né con motivi aggiunti, né con memorie illustrative
Non è decorso il termine prescrizionale quinquennale, nelle more tra la notifica di essa intimazione e quella della cartella impugnata, viepiù in ragione della sospensione contemplata dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/20.
Occorre tuttavia chiedersi se il contribuente possa ritualmente far valere in questa sede l'eventuale prescrizione già maturata all'atto della notifica delle intimazioni.
La risposta a tale quesito dipende dalla possibilità o meno di ricondurre l'intimazione emessa dalla Resistente_1 al novero degli atti impositivi/riscossivi elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/92: infatti, qualora detta intimazione possa ritenersi ivi inclusa, la mancata impugnazione di tale intimazione nel termine perentorio ex art. 21 d.lgs. 546/92 darebbe luogo ad una preclusione processuale, sì che la cartella successiva risulterebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 co. 3 cit.; viceversa, ove si assuma che l'intimazione costituisca un atto “atipico”, non ricompreso in tale elencazione, dovrebbe opinarsi che esso, in quanto impugnabile in via meramente facoltativa (in ossequio alla granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
cfr. Sez. U,
Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente, Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del
08/04/2022), è inidoneo a far scattare l'anzidetta preclusione processuale.
Questa Corte – con riferimento alle intimazioni di pagamento emesse ex art. 50 co. 2
D.P.R. 602/73 dall'agente della riscossione, dopo la notifica delle cartelle di pagamento – ha, in più occasioni, ritenuto non condivisibile l'assunto secondo cui l'intimazione costituirebbe atto impugnabile soltanto in via facoltativa, poiché non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Difatti, l'opposta conclusione risulta avallata dalla presenza, in tale elencazione, alla lettera e), dell'avviso di mora, atto sostituito, nell'attuale sistema di riscossione, dall'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 DPR 602/73. La mancata eliminazione dell'avviso di mora dall'elencazione di cui all'art. 19 cit., allorché tale atto riscossivo è stato soppiantato dall'intimazione di pagamento, induce a ritenere che tale disposizione debba attualmente riferirsi all'intimazione di pagamento, avente una funzione del tutto equipollente al precedente atto di mora: ragionare diversamente equivarrebbe a fornire una non consentita interpretatio abrogans di una previsione normativa che il legislatore non ha mai inteso abrogare, neppure in via implicita. Pertanto, si ritiene che l'intimazione di pagamento costituisca un atto soggetto ad impugnazione necessaria e che la mancata impugnazione di tale atto non consenta al debitore di far valere, in sede di impugnazione di un atto successivo, la prescrizione maturata all'atto della notifica della precedente intimazione non impugnata.
L'intimazione de qua è ritenuta, del resto, obbligatoriamente impugnabile da Cass.
23832/07 e 31240/19 (secondo cui: “la contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini
l'intimazione di pagamento, con cui veniva resa edotta delle cartelle di pagamento, di cui sostiene non aver ricevuto alcuna notifica precedentemente”).
Una conferma circa la correttezza di queste conclusioni è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del
05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n.
31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez.
5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile (nello stesso senso leggasi, da ultimo, Cass. civ. ord. n.
35019/25, depositata il 31.12.25).
Orbene, con riferimento alla peculiare “intimazione” emessa dallResistente_1, di cui si discorre, questa Corte reputa che non sia predicabile una assimilazione agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo. La presente intimazione condivide, pertanto, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73 esclusivamente il nomen juris attribuitogli dall'emittente.
E neppure pare possa sostenersi che si sia di fronte ad un atto avente la natura giuridica di un avviso di accertamento, limitandosi quivi l'Resistente_1 a richiamare le precedenti fatture e ad ingiungere il pagamento al contribuente, senza compiere alcuna attività valutativa e senza alcun impegno motivazionale ulteriore rispetto al mero richiamo delle precedenti fatture. D'altro canto, assimilare tale intimazione all'avviso di accertamento non gioverebbe alle ragioni dell'Resistente_1 non essendo stato rispettato l'art. 1 co. 163 l. 296/06, che impone di notificare il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Né risulta rispettato il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia (v. Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024:
“In tema di TARSU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia, mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”).
In ultima analisi, concludendo la disamina relativa alla natura giuridica dell'intimazione quivi in esame, deve ritenersi che l'Resistente_1 non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d.lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06. D'altro canto, il testo dell'intimazione non richiama alcuno dei menzionati referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita. Trattasi, in buona sostanza, di un atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Ciò implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione – e questa conclusione si impone nel caso di specie, avendo riguardo all'anno di inerenza del tributo, in assenza della prova della notifica delle fatture o di altri atti interruttivi precedenti l'intimazione – il contribuente, che non abbia impugnato l'intimazione in via facoltativa, è pur sempre legittimato ad insorgere avverso la cartella, anche per far valere la prescrizione già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione.
Per tale assorbente ragione, si impone l'accoglimento dell'appello, con annullamento dell'atto impugnato, in integrale riforma della sentenza gravata.
Si giustifica la compensazione delle spese, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti la fattispecie in decisione, affrontata da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito, ed anche di questa stessa Sezione, di segno tutt'altro che univoco.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla la cartella di pagamento impugnata in primo grado.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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