Art. 3.
Dalla data indicata all'articolo 1 della presente legge sono abrogate le norme concernenti il personale municipale ex coloniale non di ruolo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224 .
Dalla data indicata all'articolo 1 della presente legge sono abrogate le norme concernenti il personale municipale ex coloniale non di ruolo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224 .