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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 899/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 752/2022 depositato il 10/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2891/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 10/08/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: si riporta aquanto deposistato
La causa viene posta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, avverso l'avviso di accertamento n.TY7012B00613/2017, notificato in data 13/06/2017, con il quale l'Agenzia Entrate- Direzione Provinciale di Siracusa, a seguito di omessa dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2011, aveva accertato un reddito di impresa di € 41.471,00, un volume di affari di € 158.620,00
e una produzione netta di € 74.461,00, recuperando le maggiori imposte dovute ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, in relazione al quale il ricorrente, deducendo di svolgere l'attività di ristorazione che a fine anno 2011 era stata ceduta ad altro acquirente, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese di giudizio:
- per decadenza dell'avviso, ex artt. 43 e 57 del DPR 60073 – difetto di motivazione;
- per inesistenza giuridica della notificazione in violazione dell'art. 60 del DPR 600/73 e per omessa sottoscrizione e delega in violazione dell'art. 42 del DPR 600/73 e art. 2 del D.Lgs. 82/2005;
- per omesso contraddittorio;
- per omesso riconoscimento dei costi e del principio di neutralità IVA, art.17 VI direttiva UE – per intervenuta prescrizione sulle sanzioni irrogate, la (ex) C.T.P. di Siracusa, con la sentenza n. 2891/04/2021 - pubblicata in data 10 agosto 2021, rigettati tutti i rilievi sollevati, ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza lì originario ricorrente, lamentando la “violazione dell'art. 36 del D.lgs 546/1992 in termini di motivazioni apparente, nonché l'art. 101, 112 e 115 del c.p.c.”.
L'appellante ha, inoltre, ribadito, nel resto, le contestazioni sollevate con il ricorso introduttivo, concludendo per la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei propri difensori.
3.- Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, con controdeduzioni con le quali ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
4.- All'udienza pubblica del 19 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
6.- Il Collegio osserva che, diversamente a quanto sostenuto dall'appellante e, come si rileva dalla motivazione della sentenza, i giudici si sono espressi nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 36, punto 3, del D.Lgs 546/92, pronunciandosi su tutte le richieste delle parti e motivando in fatto e in diritto la decisione emessa.
6.1.- L'appellante, nonostante i giudici abbiano dichiarato che, ai sensi dell'art.43 del DPR 600/73, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31/12 del quinto anno successivo e che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 13/06/2017, entro i termini stabiliti dalla legge, ribadisce il primo motivo di ricorso introduttivo, deducendo la decadenza dalla potestà impositiva asserendo che l'Ufficio avrebbe dovuto emettere l'avviso di accertamento impugnato entro il 31 dicembre 2016, essendo riferito al periodo d'imposta 2011.
Il Collegio rileva che l'Ufficio Controlli ha fatto puntuale applicazione della norma di legge che disciplina il termine per l'accertamento, anche in considerazione della circostanza che il ricorrente aveva omesso di presentare, nell'anno 2012, le dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, relative al periodo d'imposta
2011.
Ed invero, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, applicabile ratione temporis, gli avvisi di accertamento devono essere notificati “nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla… fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata” (art. 43, comma 2).
Come anticipato, il contribuente avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2011 nel corso dell'anno 2012.
Avendo omesso tale adempimento, la potestà impositiva poteva essere esercitata entro il 31 dicembre del
2017.
L'atto impositivo è stato notificato dall'Ufficio in data 13 giugno 2017. Nessuna decadenza si è pertanto verificata.
Non merita, peraltro, apprezzamento l'ulteriore censura del contribuente, secondo cui tale circostanza meritava una specifica motivazione.
In primo luogo perché la fonte d'innesco del controllo effettuato dall'Ufficio era già stata evidenziata nell'invito n. I01482/2016 notificato al contribuente, cui quest'ultimo ha ottemperato producendo la documentazione richiesta.
Nel citato invito l'Ufficio ha evidenziato che “dai dati in possesso di questa Amministrazione Finanziaria è emerso che la S.V. non ha presentato la dichiarazione Unico PF/2012 - anno d'imposta 2011”.
In secondo luogo, l'Ufficio ha evidenziato a pagina 14 dell'avviso di accertamento che il medesimo è stato emesso ex art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale “Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I” (art. 41, comma 1).
Va ribadito che l'atto impugnato in questa sede non soffre censura alcuna sotto il profilo della motivazione.
Ed invero, dall'esame del medesimo emerge, in maniera incontrovertibile, che l'Ufficio ha reso edotto il contribuente circa l'intero procedimento amministrativo-tributario che si è articolato in più fasi:
* selezione della posizione fiscale da sottoporre a controllo;
* richiesta di produzione della documentazione di natura contabile e fiscale relativa al periodo d'imposta oggetto d'esame; * valutazione della documentazione prodotta;
* individuazione di eventuali violazioni di natura tributaria;
* emanazione dell'atto impositivo;
che sono state rappresentate al contribuente con il citato invito e, successivamente, con la notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio in sede di istruttoria ha vagliato attentamente la documentazione acquisita, tenendo conto anche dei dati attinti attraverso il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Quanto sopra, è stato esposto in maniera esaustiva nell'avviso di accertamento censurato, la cui motivazione evidenzia le violazioni emerse dall'esame della documentazione fiscale sia per quel che concerne i componenti negativi sia per quanto riguarda i componenti positivi sottratti a tassazione.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la motivazione dell'avviso di accertamento è esaustiva ed è conforme alle prescrizioni dello Statuto del Contribuente.
Ed invero, l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, rubricato "Chiarezza e motivazione degli atti", mira ad assicurare al contribuente la conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, consentendogli di prendere atto dell'iter logico-giuridico che ha portato all'emanazione del provvedimento destinato ad incidere unilateralmente sulla sua sfera giuridica.
Nella fattispecie che ci occupa, l'avviso di accertamento espone chiaramente:
* i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui esso si fonda;
* una congrua motivazione che favorisce la comprensione degli stessi;
* il procedimento e i calcoli utilizzati;
* gli imponibili accertati, le aliquote applicate e le imposte liquidate;
* le norme ai sensi delle quali si è proceduto.
7.- Con il secondo motivo d'appello l'appellante deduce l'inesistenza giuridica della notifica e dello stesso avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione e di delega.
Il motivo, come affermato dai giudici è infondato e non merita di essere accolto “in quanto l'atto è stato notificato direttamente dall'Agenzia delle Entrate avvalendosi del servizio postale, modalità questa consentita a far tempo dal 15/05/1998 (data di entrata in vigore della legge 08/05/1998 n.146). Peraltro, nel corso degli ultimi anni, esistono una serie di Sentenze conformi della S.C. di Cass. (es. Sez.5 n.21762 del 14/10/2009) ove è scritto a chiare lettere che “In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, l'attività essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'Ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'Ufficio postale al quale è stato consegnato il plico. Pertanto la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art.3 della legge n.890/1982, non comporta l'inesistenza della notifica ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse. Mera irregolarità che, sottolinea la S.C. in altre sentenze
(n.12010 del 22/05/2006, n.23024 del 26/10/2006 n.835 del 19/01/2010), è priva di effetti invalidanti, specialmente quanto la notifica abbia raggiunto il suo scopo. Che nel caso in specie lo scopo sia stato raggiunto lo si evince dalla tempestiva proposizione del ricorso.” Ed invero, l'art. 40 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D.Lgs. n. 82/2005, prevede che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti in modo digitale, conformemente alle regole tecniche emanate con appositi decreti. Il D.P.C.M. 13 novembre 2014, fissando le predette regole tecniche, ha reso di fatto efficace l'obbligo contenuto nel citato art. 40 del CAD ed ha disposto che le pubbliche amministrazioni adeguino i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.
Pertanto, a partire dal 12 agosto 2016, anche l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a produrre i propri documenti originali esclusivamente in modalità digitale e a gestirne digitalmente l'intero ciclo di vita.
In buona sostanza, per espressa volontà del legislatore, la versione originale del documento dovrà essere prodotta e firmata digitalmente, fatta salva la possibilità di gestire, ove necessario, delle copie in formato cartaceo.
Il ciclo di vita del documento si compone di diverse fasi:
* redazione e sottoscrizione;
* registrazione di protocollo;
* archiviazione;
* trasmissione/ricezione;
* conservazione;
* scarto.
L'avviso di accertamento oggetto d'esame è stato redatto con l'ausilio degli applicativi informatici di cui l'Agenzia delle Entrate si avvale e, successivamente, è stato sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni delle norme di legge sopra sinteticamente esposte.
La sottoscrizione con firma digitale - e la contestuale memorizzazione nel Sistema di Gestione Documentale dell'Amministrazione in epigrafe, assistito da idonee politiche di sicurezza - è finalizzata a conferire caratteristiche di immodificabilità e di integrità all'avviso di accertamento impugnato.
La circostanza che nel Sistema di Gestione Documentale sia archiviato l'originale informatico dell'avviso di accertamento e che lo stesso sia stato firmato digitalmente da parte del Capo Team Controlli 2, emerge in maniera incontrovertibile dal report della firma digitale, estratti dal citato Sistema Documentale (allegato n.
4 alle controdeduzioni di primo grado).
Peraltro, la copia cartacea, estratta dal Sistema Documentale in uso all'Amministrazione in epigrafe e utilizzata per la notifica al Contribuente, reca nel frontespizio il Contrassegno Elettronico (GLIFO) che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa ed è sufficiente a soddisfare i requisiti di attestazione di conformità necessari per la validità della notifica del provvedimento amministrativo. Il predetto contrassegno contiene i dati identificativi del documento informatico e consente al Contribuente, accedendo alla pagina web del servizio:
* di verificare la corrispondenza all'originale della copia analogica notificata;
* di consultare i dati del protocollo;
* di visualizzare il documento originale;
* di consultare i dati della firma digitale.
A nulla rileva - ai fini del presente giudizio - la circostanza che successivamente all'apposizione della firma digitale, l'Ufficio abbia notificato al contribuente una copia dell'avviso di accertamento in formato cartaceo.
Sul punto, non è superfluo precisare che la giurisprudenza di legittimità “ha avuto modo a più riprese di rilevare la non essenzialità ontologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi” precisando che “l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere sicura la attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l'atto amministrativo” (Cass. Civ., Sez. lav., 10 giugno 2009, n. 13375).
7.1.- In merito alla censura relativa alla presunta carenza di delega del firmatario dell'atto impugnato, rilevato che è sufficiente che l'atto provenga e sia riferibile all'Ufficio che lo ha emanato, essendo questo l'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato e non il sottoscrittore che, pertanto, può anche non essere un dirigente, si osserva che, nella fattispecie, l'avviso di accertamento impugnato è stato firmato digitalmente dal Capo Team Controlli 2 - Funzionario di Terza Area, validamente delegato dal Direttore Provinciale pro tempore dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, con atto prot. n. 1244/RAI/2017 emanato il 28 febbraio 2017, applicabile ratione temporis, allegato alle difese di prima istanza dell'Agenzia.
L'esame dell'atto con il quale è stata conferita la delega di firma consente di riscontrare che:
* il citato funzionario appartiene alla terza area funzionale, nell'ambito della quale rientra, a seguito dell'abolizione della classificazione in qualifiche, la c.d. carriera direttiva;
* l'atto di conferimento è stato effettuato per iscritto e risulta essere datato, motivato, limitato ad un ben definito arco temporale;
* l'atto di conferimento contiene la chiara indicazione del destinatario della delega e delle attività delegate.
Ciò è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, in tempi recenti, la Corte di Cassazione - premesso che ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973,
l'accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato da lui delegato
- ha statuito che la delega “può essere conferita con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega…il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato” precisando che “sono perciò illegittime le deleghe impersonali… prive di indicazione nominativa del soggetto delegato” (Cass. Civ., Sez. V, 23 giugno 2017, n. 15781).
Nella fattispecie in esame, l'avviso di accertamento è stato sottoscritto da un funzionario delegato in virtù di un atto di delega che risponde ai parametri sopra declinati.
8.- Con il terzo motivo l'appellante deduce il difetto di contraddittorio preventivo, secondo i giudici di primo grado la mancata instaurazione del contraddittorio, ad opera dell'Ufficio, ex art.12, comma 7, della L.
n.212/2000, non determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto non esiste alcuna norma che sanzioni con la nullità l'atto impositivo per il mancato contradditorio preventivo, ad esclusione di particolari casi individuati dalla legge. L'obbligo di collaborazione e trasparenza di cui alla L. n. 212/2000, regola il principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente ma non detta regole per la validità dell'atto di accertamento.
L'avviso di accertamento impugnato contiene la chiara indicazione dell'iter logico - giuridico seguito dall'Ufficio per determinare il reddito, consentendo al ricorrente valida difesa mediante la tempestiva impugnazione dell'atto medesimo.
Inoltre, si rileva che, in data 14 febbraio 2017, dopo la notifica dell'invito n. I01482/2016, è stato celebrato un contraddittorio - di cui è stato redatto apposito RO LE (allegato alle difese di prima istanza dell'Agenzia) - nell'ambito del quale l'Ufficio ha evidenziato le lacune rilevate nella documentazione prodotta dal contribuente chiedendone l'integrazione e ha delineato il percorso che avrebbe intrapreso per determinare la capacità contributiva del medesimo.
In secondo luogo va ricordato che il Legislatore ha regolato l'istituto del contraddittorio prevedendone l'obbligatorietà solo in relazione ad un limitato numero di procedimenti istruttori avviati nei confronti dei contribuenti, tra i quali non rientra quello da cui è scaturito l'atto impugnato in questa sede.
Il contraddittorio preventivo è previsto:
* per gli accertamenti ex artt. 37 bis e 38 del D.P.R. n. 600/1973 che si riferiscono alle ipotesi di violazione delle disposizioni antielusive e all'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche;
* per gli accertamenti che si basano su indagini bancarie e finanziarie o sugli studi di settore.
La Corte di Cassazione in più riprese ha chiarito la portata del contraddittorio endoprocedimentale, affermandone la non obbligatorietà e, conseguentemente, la validità dei relativi atti emessi dagli Uffici
Finanziari.
“Le ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate. Nella prima ipotesi l'espansione della tutela del contraddittorio procedimentale è massima, in quanto tale tutela tende a bilanciare lo squilibrio tra contribuente e Amministrazione … Nella seconda ipotesi, per contro, la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto da imporre termini dilatori all'azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente” (Cass. Civ., Sez. V, 13 giugno 2014, n. 13588).
9.- Con il quarto motivo l'appellante deduce l'errata determinazione della capacità contributiva.
Il motivo per i primi giudici è infondato atteso che, come nel caso in specie, “qualora vi sia stata una omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Ufficio è abilitato a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e quindi a determinarlo anche con metodo induttivo, non escludendo l'utilizzazione, in deroga alla regola generale, di presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art.38, comma
3, del DPR 600/73. In particolare, a fronte dell'omessa dichiarazione dei redditi, il potere/dovere dell'Amministrazione, ex artt.41 e 41/bis del DPR 600/73 e art.55 del DPR 633/72, comporta che, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o conosciuti, l'ente impositore è abilitato a determinare il reddito complessivo del contribuente, con facoltà di fare ricorso a presunzioni cosiddette “supersemplici” comportanti l'inversione dell'onere della prova. Nel caso in esame, l'Ufficio nel determinare il reddito imponibile accertato al ricorrente ha considerato correttamente i componenti negativi e quelli positivi di reddito, valorizzando anche i dati del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria;
ha correttamente determinato la capacità contributiva del ricorrente, sia in tema di imposte dirette che di indirette.”
Ed invero la motivazione dell'avviso di accertamento fa emergere, in maniera chiara ed incontrovertibile, che l'Ufficio, partendo dall'esame della documentazione prodotta dal contribuente:
* ha considerato correttamente i componenti negativi e quelli positivi di reddito, valorizzando anche i dati del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria;
* ha correttamente determinato la capacità contributiva del Ricorrente, sia in tema di imposte dirette che di indirette.
Rimangono delle mere petizioni di principio, quelle espresse dall'odierno appellante circa la necessità di scomputare dal reddito eventuali costi extracontabili in merito ai quali non viene assolto l'onere della prova.
Le medesime considerazioni si ripropongono per quel che concerne il ricavo di € 20.000,00 che il contribuente ha percepito da “Società_1 S.a.s.” in virtù del contratto di affitto dell'impresa, stipulato in data 21 novembre 2011, con atto pubblico rogato dal Notaio Nominativo_1, registrato a Siracusa il successivo 23 novembre - Serie Numero_1.
E' stata sostenuta la tesi della risoluzione del predetto contratto cui avrebbe fatto seguito la restituzione della somma percepita. Di ciò, tuttavia, non è stata fornita idonea prova. Ad oggi, pertanto, l'importo sopra citato deve intendersi percepito e come tale soggetto a tassazione.
Tantomeno merita apprezzamento la censura secondo cui le quote di ammortamento riconosciute dall'Ufficio per l'acquisto di beni strumentali, effettuato nel corso dell'anno 2011, andrebbero ricalcolate in quanto:
* andrebbe applicata il coefficiente di ammortamento del 20% in luogo del 10%; * il corretto coefficiente di ammortamento non andrebbe ridotto di metà in quanto l'anno 2011 non sarebbe il primo anno di attività bensì il secondo.
In merito al primo aspetto l'Ufficio ha correttamente rilevato che i beni strumentali acquistati dal contribuente sono stati correttamente ricondotti, in sede di accertamento, nell'ambito della categoria di beni omogenei più appropriata prevista dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988.
Ed invero, sono stati qualificati ”Mobili e arredamenti”, che scontano un coefficiente di ammortamento del
10%, tenuto conto che il contribuente esercita un'attività riconducibile nell'ambito del Gruppo 19 relativo a
“Alberghi, Ristoranti, Bar”(allegato difese prime cure dell'Agenzia).
In merito al secondo aspetto, il Collegio ritiene che correttamente abbia operato l'Ufficio, dimezzando il coefficiente del 10% per determinare la quota di ammortamento dei predetti beni da riconoscere al contribuente nel primo anno, intendendosi per tale non il primo anno di attività d'impresa, bensì il primo anno di acquisto e di entrata in funzione dei beni strumentali in commento.
L'odierno appellante ha provveduto ad acquistarli nel corso dell'anno 2011 e, pertanto, limitatamente al citato anno ha diritto di dedurre un quota di ammortamento calcolata applicando un coefficiente del 5% piuttosto che del 10%.
Legittima e fondata è, pertanto, la pretesa impositiva fatta valere dall'Ufficio.
10.- Con l'ultimo motivo d'appello il contribuente ha contestato che i primi giudici non si sono pronunciati sulla illegittimità delle sanzioni, in quanto anch'esse prescritte.
Ma, al riguardo, i primi giudici, relativamente alla prescrizione dei termini della notifica dell'avviso di accertamento, notificato entro i termini stabiliti dalla legge, hanno, altresì, dichiarato che “l'Amministrazione finanziaria non è decaduta dall'applicazione delle sanzioni, in quanto lo stesso termine trova applicazione – ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.472/1997 - anche per l'emanazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni.”
Ed invero, la motivazione dell'atto impositivo è completa anche per quel che concerne il provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, chiaramente esposte nelle pagine 20, 21 e 22 dell'avviso di accertamento, ove sono state indicate, in maniera esaustiva:
* le singole violazioni commesse, con una breve descrizione delle stesse;
* le norme di riferimento del D.Lgs. n. 471/1997;
* l'ammontare minimo e massimo della sanzione prevista per ciascuna violazione;
* un prospetto di riepilogo delle sanzioni applicabili;
* l'esito dell'applicazione del cumulo giuridico e del cumulo materiale;
* l'ammontare della sanzione amministrativa irrogata.
Fuori luogo è, dunque, l'invocata prescrizione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni che discenderebbe dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997.
Ed invero, in primo luogo la norma citata statuisce che “l'atto di contestazione …ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi” (art. 20, comma 1).
Nella fattispecie, il contribuente ha omesso la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, IVA ed IRAP relativa al periodo d'imposta 2011, che avrebbe dovuto presentare nell'anno 2012.
L'accertamento, pertanto, poteva essere emesso dall'Ufficio Controlli entro il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973.
Questo diverso termine di accertamento trova applicazione - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 - anche per l'emanazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni. Nella fattispecie, l'avviso di accertamento e il congiunto atto di irrogazione delle sanzioni, sono stati notificati il 13 giugno 2017.
Pertanto, nessuna decadenza si è verificata.
Il termine di prescrizione quinquennale invocato dal contribuente attiene alla riscossione delle sanzioni, come testualmente recita l'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, ai sensi del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” (comma 3).
Pertanto, l'Amministrazione Finanziaria a decorrere dal 13 giugno 2017 - data in cui l'avviso di accertamento e il congiunto atto di irrogazione delle sanzioni, sono stati notificati - ha cinque anni di tempo per procedere alla riscossione della sanzione. Chiaro l'errore in cui è incorsa la difesa del contribuente, interpretando come termine di decadenza un termine che ha natura prescrittiva.
L'atto impugnato merita, pertanto, di essere confermato anche sotto il profilo sanzionatorio.
11.- Per quanto sopra esposto, ritenuta la legittimità e la correttezza della pretesa tributaria, l'appello del contribuente deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, respinge l'appello e conferma la decisione impugnata..
Condanna il contribuente appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 6.711,20 (seimilasettecentoundici/20), oltre accessori di legge. Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
GE MIRABELLI AU TREBASTONI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 752/2022 depositato il 10/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2891/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 10/08/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012B00613/2017 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: si riporta aquanto deposistato
La causa viene posta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, avverso l'avviso di accertamento n.TY7012B00613/2017, notificato in data 13/06/2017, con il quale l'Agenzia Entrate- Direzione Provinciale di Siracusa, a seguito di omessa dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2011, aveva accertato un reddito di impresa di € 41.471,00, un volume di affari di € 158.620,00
e una produzione netta di € 74.461,00, recuperando le maggiori imposte dovute ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, in relazione al quale il ricorrente, deducendo di svolgere l'attività di ristorazione che a fine anno 2011 era stata ceduta ad altro acquirente, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese di giudizio:
- per decadenza dell'avviso, ex artt. 43 e 57 del DPR 60073 – difetto di motivazione;
- per inesistenza giuridica della notificazione in violazione dell'art. 60 del DPR 600/73 e per omessa sottoscrizione e delega in violazione dell'art. 42 del DPR 600/73 e art. 2 del D.Lgs. 82/2005;
- per omesso contraddittorio;
- per omesso riconoscimento dei costi e del principio di neutralità IVA, art.17 VI direttiva UE – per intervenuta prescrizione sulle sanzioni irrogate, la (ex) C.T.P. di Siracusa, con la sentenza n. 2891/04/2021 - pubblicata in data 10 agosto 2021, rigettati tutti i rilievi sollevati, ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza lì originario ricorrente, lamentando la “violazione dell'art. 36 del D.lgs 546/1992 in termini di motivazioni apparente, nonché l'art. 101, 112 e 115 del c.p.c.”.
L'appellante ha, inoltre, ribadito, nel resto, le contestazioni sollevate con il ricorso introduttivo, concludendo per la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei propri difensori.
3.- Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, con controdeduzioni con le quali ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
4.- All'udienza pubblica del 19 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
6.- Il Collegio osserva che, diversamente a quanto sostenuto dall'appellante e, come si rileva dalla motivazione della sentenza, i giudici si sono espressi nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 36, punto 3, del D.Lgs 546/92, pronunciandosi su tutte le richieste delle parti e motivando in fatto e in diritto la decisione emessa.
6.1.- L'appellante, nonostante i giudici abbiano dichiarato che, ai sensi dell'art.43 del DPR 600/73, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31/12 del quinto anno successivo e che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 13/06/2017, entro i termini stabiliti dalla legge, ribadisce il primo motivo di ricorso introduttivo, deducendo la decadenza dalla potestà impositiva asserendo che l'Ufficio avrebbe dovuto emettere l'avviso di accertamento impugnato entro il 31 dicembre 2016, essendo riferito al periodo d'imposta 2011.
Il Collegio rileva che l'Ufficio Controlli ha fatto puntuale applicazione della norma di legge che disciplina il termine per l'accertamento, anche in considerazione della circostanza che il ricorrente aveva omesso di presentare, nell'anno 2012, le dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, relative al periodo d'imposta
2011.
Ed invero, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, applicabile ratione temporis, gli avvisi di accertamento devono essere notificati “nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla… fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata” (art. 43, comma 2).
Come anticipato, il contribuente avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2011 nel corso dell'anno 2012.
Avendo omesso tale adempimento, la potestà impositiva poteva essere esercitata entro il 31 dicembre del
2017.
L'atto impositivo è stato notificato dall'Ufficio in data 13 giugno 2017. Nessuna decadenza si è pertanto verificata.
Non merita, peraltro, apprezzamento l'ulteriore censura del contribuente, secondo cui tale circostanza meritava una specifica motivazione.
In primo luogo perché la fonte d'innesco del controllo effettuato dall'Ufficio era già stata evidenziata nell'invito n. I01482/2016 notificato al contribuente, cui quest'ultimo ha ottemperato producendo la documentazione richiesta.
Nel citato invito l'Ufficio ha evidenziato che “dai dati in possesso di questa Amministrazione Finanziaria è emerso che la S.V. non ha presentato la dichiarazione Unico PF/2012 - anno d'imposta 2011”.
In secondo luogo, l'Ufficio ha evidenziato a pagina 14 dell'avviso di accertamento che il medesimo è stato emesso ex art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale “Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I” (art. 41, comma 1).
Va ribadito che l'atto impugnato in questa sede non soffre censura alcuna sotto il profilo della motivazione.
Ed invero, dall'esame del medesimo emerge, in maniera incontrovertibile, che l'Ufficio ha reso edotto il contribuente circa l'intero procedimento amministrativo-tributario che si è articolato in più fasi:
* selezione della posizione fiscale da sottoporre a controllo;
* richiesta di produzione della documentazione di natura contabile e fiscale relativa al periodo d'imposta oggetto d'esame; * valutazione della documentazione prodotta;
* individuazione di eventuali violazioni di natura tributaria;
* emanazione dell'atto impositivo;
che sono state rappresentate al contribuente con il citato invito e, successivamente, con la notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio in sede di istruttoria ha vagliato attentamente la documentazione acquisita, tenendo conto anche dei dati attinti attraverso il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Quanto sopra, è stato esposto in maniera esaustiva nell'avviso di accertamento censurato, la cui motivazione evidenzia le violazioni emerse dall'esame della documentazione fiscale sia per quel che concerne i componenti negativi sia per quanto riguarda i componenti positivi sottratti a tassazione.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la motivazione dell'avviso di accertamento è esaustiva ed è conforme alle prescrizioni dello Statuto del Contribuente.
Ed invero, l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, rubricato "Chiarezza e motivazione degli atti", mira ad assicurare al contribuente la conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, consentendogli di prendere atto dell'iter logico-giuridico che ha portato all'emanazione del provvedimento destinato ad incidere unilateralmente sulla sua sfera giuridica.
Nella fattispecie che ci occupa, l'avviso di accertamento espone chiaramente:
* i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui esso si fonda;
* una congrua motivazione che favorisce la comprensione degli stessi;
* il procedimento e i calcoli utilizzati;
* gli imponibili accertati, le aliquote applicate e le imposte liquidate;
* le norme ai sensi delle quali si è proceduto.
7.- Con il secondo motivo d'appello l'appellante deduce l'inesistenza giuridica della notifica e dello stesso avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione e di delega.
Il motivo, come affermato dai giudici è infondato e non merita di essere accolto “in quanto l'atto è stato notificato direttamente dall'Agenzia delle Entrate avvalendosi del servizio postale, modalità questa consentita a far tempo dal 15/05/1998 (data di entrata in vigore della legge 08/05/1998 n.146). Peraltro, nel corso degli ultimi anni, esistono una serie di Sentenze conformi della S.C. di Cass. (es. Sez.5 n.21762 del 14/10/2009) ove è scritto a chiare lettere che “In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, l'attività essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'Ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'Ufficio postale al quale è stato consegnato il plico. Pertanto la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art.3 della legge n.890/1982, non comporta l'inesistenza della notifica ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse. Mera irregolarità che, sottolinea la S.C. in altre sentenze
(n.12010 del 22/05/2006, n.23024 del 26/10/2006 n.835 del 19/01/2010), è priva di effetti invalidanti, specialmente quanto la notifica abbia raggiunto il suo scopo. Che nel caso in specie lo scopo sia stato raggiunto lo si evince dalla tempestiva proposizione del ricorso.” Ed invero, l'art. 40 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D.Lgs. n. 82/2005, prevede che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti in modo digitale, conformemente alle regole tecniche emanate con appositi decreti. Il D.P.C.M. 13 novembre 2014, fissando le predette regole tecniche, ha reso di fatto efficace l'obbligo contenuto nel citato art. 40 del CAD ed ha disposto che le pubbliche amministrazioni adeguino i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.
Pertanto, a partire dal 12 agosto 2016, anche l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a produrre i propri documenti originali esclusivamente in modalità digitale e a gestirne digitalmente l'intero ciclo di vita.
In buona sostanza, per espressa volontà del legislatore, la versione originale del documento dovrà essere prodotta e firmata digitalmente, fatta salva la possibilità di gestire, ove necessario, delle copie in formato cartaceo.
Il ciclo di vita del documento si compone di diverse fasi:
* redazione e sottoscrizione;
* registrazione di protocollo;
* archiviazione;
* trasmissione/ricezione;
* conservazione;
* scarto.
L'avviso di accertamento oggetto d'esame è stato redatto con l'ausilio degli applicativi informatici di cui l'Agenzia delle Entrate si avvale e, successivamente, è stato sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni delle norme di legge sopra sinteticamente esposte.
La sottoscrizione con firma digitale - e la contestuale memorizzazione nel Sistema di Gestione Documentale dell'Amministrazione in epigrafe, assistito da idonee politiche di sicurezza - è finalizzata a conferire caratteristiche di immodificabilità e di integrità all'avviso di accertamento impugnato.
La circostanza che nel Sistema di Gestione Documentale sia archiviato l'originale informatico dell'avviso di accertamento e che lo stesso sia stato firmato digitalmente da parte del Capo Team Controlli 2, emerge in maniera incontrovertibile dal report della firma digitale, estratti dal citato Sistema Documentale (allegato n.
4 alle controdeduzioni di primo grado).
Peraltro, la copia cartacea, estratta dal Sistema Documentale in uso all'Amministrazione in epigrafe e utilizzata per la notifica al Contribuente, reca nel frontespizio il Contrassegno Elettronico (GLIFO) che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa ed è sufficiente a soddisfare i requisiti di attestazione di conformità necessari per la validità della notifica del provvedimento amministrativo. Il predetto contrassegno contiene i dati identificativi del documento informatico e consente al Contribuente, accedendo alla pagina web del servizio:
* di verificare la corrispondenza all'originale della copia analogica notificata;
* di consultare i dati del protocollo;
* di visualizzare il documento originale;
* di consultare i dati della firma digitale.
A nulla rileva - ai fini del presente giudizio - la circostanza che successivamente all'apposizione della firma digitale, l'Ufficio abbia notificato al contribuente una copia dell'avviso di accertamento in formato cartaceo.
Sul punto, non è superfluo precisare che la giurisprudenza di legittimità “ha avuto modo a più riprese di rilevare la non essenzialità ontologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi” precisando che “l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere sicura la attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l'atto amministrativo” (Cass. Civ., Sez. lav., 10 giugno 2009, n. 13375).
7.1.- In merito alla censura relativa alla presunta carenza di delega del firmatario dell'atto impugnato, rilevato che è sufficiente che l'atto provenga e sia riferibile all'Ufficio che lo ha emanato, essendo questo l'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato e non il sottoscrittore che, pertanto, può anche non essere un dirigente, si osserva che, nella fattispecie, l'avviso di accertamento impugnato è stato firmato digitalmente dal Capo Team Controlli 2 - Funzionario di Terza Area, validamente delegato dal Direttore Provinciale pro tempore dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, con atto prot. n. 1244/RAI/2017 emanato il 28 febbraio 2017, applicabile ratione temporis, allegato alle difese di prima istanza dell'Agenzia.
L'esame dell'atto con il quale è stata conferita la delega di firma consente di riscontrare che:
* il citato funzionario appartiene alla terza area funzionale, nell'ambito della quale rientra, a seguito dell'abolizione della classificazione in qualifiche, la c.d. carriera direttiva;
* l'atto di conferimento è stato effettuato per iscritto e risulta essere datato, motivato, limitato ad un ben definito arco temporale;
* l'atto di conferimento contiene la chiara indicazione del destinatario della delega e delle attività delegate.
Ciò è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, in tempi recenti, la Corte di Cassazione - premesso che ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973,
l'accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato da lui delegato
- ha statuito che la delega “può essere conferita con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega…il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato” precisando che “sono perciò illegittime le deleghe impersonali… prive di indicazione nominativa del soggetto delegato” (Cass. Civ., Sez. V, 23 giugno 2017, n. 15781).
Nella fattispecie in esame, l'avviso di accertamento è stato sottoscritto da un funzionario delegato in virtù di un atto di delega che risponde ai parametri sopra declinati.
8.- Con il terzo motivo l'appellante deduce il difetto di contraddittorio preventivo, secondo i giudici di primo grado la mancata instaurazione del contraddittorio, ad opera dell'Ufficio, ex art.12, comma 7, della L.
n.212/2000, non determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto non esiste alcuna norma che sanzioni con la nullità l'atto impositivo per il mancato contradditorio preventivo, ad esclusione di particolari casi individuati dalla legge. L'obbligo di collaborazione e trasparenza di cui alla L. n. 212/2000, regola il principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente ma non detta regole per la validità dell'atto di accertamento.
L'avviso di accertamento impugnato contiene la chiara indicazione dell'iter logico - giuridico seguito dall'Ufficio per determinare il reddito, consentendo al ricorrente valida difesa mediante la tempestiva impugnazione dell'atto medesimo.
Inoltre, si rileva che, in data 14 febbraio 2017, dopo la notifica dell'invito n. I01482/2016, è stato celebrato un contraddittorio - di cui è stato redatto apposito RO LE (allegato alle difese di prima istanza dell'Agenzia) - nell'ambito del quale l'Ufficio ha evidenziato le lacune rilevate nella documentazione prodotta dal contribuente chiedendone l'integrazione e ha delineato il percorso che avrebbe intrapreso per determinare la capacità contributiva del medesimo.
In secondo luogo va ricordato che il Legislatore ha regolato l'istituto del contraddittorio prevedendone l'obbligatorietà solo in relazione ad un limitato numero di procedimenti istruttori avviati nei confronti dei contribuenti, tra i quali non rientra quello da cui è scaturito l'atto impugnato in questa sede.
Il contraddittorio preventivo è previsto:
* per gli accertamenti ex artt. 37 bis e 38 del D.P.R. n. 600/1973 che si riferiscono alle ipotesi di violazione delle disposizioni antielusive e all'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche;
* per gli accertamenti che si basano su indagini bancarie e finanziarie o sugli studi di settore.
La Corte di Cassazione in più riprese ha chiarito la portata del contraddittorio endoprocedimentale, affermandone la non obbligatorietà e, conseguentemente, la validità dei relativi atti emessi dagli Uffici
Finanziari.
“Le ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate. Nella prima ipotesi l'espansione della tutela del contraddittorio procedimentale è massima, in quanto tale tutela tende a bilanciare lo squilibrio tra contribuente e Amministrazione … Nella seconda ipotesi, per contro, la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto da imporre termini dilatori all'azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente” (Cass. Civ., Sez. V, 13 giugno 2014, n. 13588).
9.- Con il quarto motivo l'appellante deduce l'errata determinazione della capacità contributiva.
Il motivo per i primi giudici è infondato atteso che, come nel caso in specie, “qualora vi sia stata una omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Ufficio è abilitato a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e quindi a determinarlo anche con metodo induttivo, non escludendo l'utilizzazione, in deroga alla regola generale, di presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art.38, comma
3, del DPR 600/73. In particolare, a fronte dell'omessa dichiarazione dei redditi, il potere/dovere dell'Amministrazione, ex artt.41 e 41/bis del DPR 600/73 e art.55 del DPR 633/72, comporta che, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o conosciuti, l'ente impositore è abilitato a determinare il reddito complessivo del contribuente, con facoltà di fare ricorso a presunzioni cosiddette “supersemplici” comportanti l'inversione dell'onere della prova. Nel caso in esame, l'Ufficio nel determinare il reddito imponibile accertato al ricorrente ha considerato correttamente i componenti negativi e quelli positivi di reddito, valorizzando anche i dati del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria;
ha correttamente determinato la capacità contributiva del ricorrente, sia in tema di imposte dirette che di indirette.”
Ed invero la motivazione dell'avviso di accertamento fa emergere, in maniera chiara ed incontrovertibile, che l'Ufficio, partendo dall'esame della documentazione prodotta dal contribuente:
* ha considerato correttamente i componenti negativi e quelli positivi di reddito, valorizzando anche i dati del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria;
* ha correttamente determinato la capacità contributiva del Ricorrente, sia in tema di imposte dirette che di indirette.
Rimangono delle mere petizioni di principio, quelle espresse dall'odierno appellante circa la necessità di scomputare dal reddito eventuali costi extracontabili in merito ai quali non viene assolto l'onere della prova.
Le medesime considerazioni si ripropongono per quel che concerne il ricavo di € 20.000,00 che il contribuente ha percepito da “Società_1 S.a.s.” in virtù del contratto di affitto dell'impresa, stipulato in data 21 novembre 2011, con atto pubblico rogato dal Notaio Nominativo_1, registrato a Siracusa il successivo 23 novembre - Serie Numero_1.
E' stata sostenuta la tesi della risoluzione del predetto contratto cui avrebbe fatto seguito la restituzione della somma percepita. Di ciò, tuttavia, non è stata fornita idonea prova. Ad oggi, pertanto, l'importo sopra citato deve intendersi percepito e come tale soggetto a tassazione.
Tantomeno merita apprezzamento la censura secondo cui le quote di ammortamento riconosciute dall'Ufficio per l'acquisto di beni strumentali, effettuato nel corso dell'anno 2011, andrebbero ricalcolate in quanto:
* andrebbe applicata il coefficiente di ammortamento del 20% in luogo del 10%; * il corretto coefficiente di ammortamento non andrebbe ridotto di metà in quanto l'anno 2011 non sarebbe il primo anno di attività bensì il secondo.
In merito al primo aspetto l'Ufficio ha correttamente rilevato che i beni strumentali acquistati dal contribuente sono stati correttamente ricondotti, in sede di accertamento, nell'ambito della categoria di beni omogenei più appropriata prevista dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988.
Ed invero, sono stati qualificati ”Mobili e arredamenti”, che scontano un coefficiente di ammortamento del
10%, tenuto conto che il contribuente esercita un'attività riconducibile nell'ambito del Gruppo 19 relativo a
“Alberghi, Ristoranti, Bar”(allegato difese prime cure dell'Agenzia).
In merito al secondo aspetto, il Collegio ritiene che correttamente abbia operato l'Ufficio, dimezzando il coefficiente del 10% per determinare la quota di ammortamento dei predetti beni da riconoscere al contribuente nel primo anno, intendendosi per tale non il primo anno di attività d'impresa, bensì il primo anno di acquisto e di entrata in funzione dei beni strumentali in commento.
L'odierno appellante ha provveduto ad acquistarli nel corso dell'anno 2011 e, pertanto, limitatamente al citato anno ha diritto di dedurre un quota di ammortamento calcolata applicando un coefficiente del 5% piuttosto che del 10%.
Legittima e fondata è, pertanto, la pretesa impositiva fatta valere dall'Ufficio.
10.- Con l'ultimo motivo d'appello il contribuente ha contestato che i primi giudici non si sono pronunciati sulla illegittimità delle sanzioni, in quanto anch'esse prescritte.
Ma, al riguardo, i primi giudici, relativamente alla prescrizione dei termini della notifica dell'avviso di accertamento, notificato entro i termini stabiliti dalla legge, hanno, altresì, dichiarato che “l'Amministrazione finanziaria non è decaduta dall'applicazione delle sanzioni, in quanto lo stesso termine trova applicazione – ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.472/1997 - anche per l'emanazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni.”
Ed invero, la motivazione dell'atto impositivo è completa anche per quel che concerne il provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, chiaramente esposte nelle pagine 20, 21 e 22 dell'avviso di accertamento, ove sono state indicate, in maniera esaustiva:
* le singole violazioni commesse, con una breve descrizione delle stesse;
* le norme di riferimento del D.Lgs. n. 471/1997;
* l'ammontare minimo e massimo della sanzione prevista per ciascuna violazione;
* un prospetto di riepilogo delle sanzioni applicabili;
* l'esito dell'applicazione del cumulo giuridico e del cumulo materiale;
* l'ammontare della sanzione amministrativa irrogata.
Fuori luogo è, dunque, l'invocata prescrizione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni che discenderebbe dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997.
Ed invero, in primo luogo la norma citata statuisce che “l'atto di contestazione …ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi” (art. 20, comma 1).
Nella fattispecie, il contribuente ha omesso la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, IVA ed IRAP relativa al periodo d'imposta 2011, che avrebbe dovuto presentare nell'anno 2012.
L'accertamento, pertanto, poteva essere emesso dall'Ufficio Controlli entro il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973.
Questo diverso termine di accertamento trova applicazione - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 - anche per l'emanazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni. Nella fattispecie, l'avviso di accertamento e il congiunto atto di irrogazione delle sanzioni, sono stati notificati il 13 giugno 2017.
Pertanto, nessuna decadenza si è verificata.
Il termine di prescrizione quinquennale invocato dal contribuente attiene alla riscossione delle sanzioni, come testualmente recita l'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, ai sensi del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” (comma 3).
Pertanto, l'Amministrazione Finanziaria a decorrere dal 13 giugno 2017 - data in cui l'avviso di accertamento e il congiunto atto di irrogazione delle sanzioni, sono stati notificati - ha cinque anni di tempo per procedere alla riscossione della sanzione. Chiaro l'errore in cui è incorsa la difesa del contribuente, interpretando come termine di decadenza un termine che ha natura prescrittiva.
L'atto impugnato merita, pertanto, di essere confermato anche sotto il profilo sanzionatorio.
11.- Per quanto sopra esposto, ritenuta la legittimità e la correttezza della pretesa tributaria, l'appello del contribuente deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, respinge l'appello e conferma la decisione impugnata..
Condanna il contribuente appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 6.711,20 (seimilasettecentoundici/20), oltre accessori di legge. Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
GE MIRABELLI AU TREBASTONI