Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 721
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa o irrituale notifica degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella

    La Corte ritiene che la notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ufficio non sia soggetta alle regole della L. 890/1982, ma a quelle del servizio postale ordinario, per cui non è necessaria la CAD. La notifica si considera perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o dalla data di ritiro.

  • Rigettato
    Prescrizione e vizi formali (decadenza dell'azione coattiva)

    La Corte ritiene che le censure relative alla decadenza dell'azione coattiva concernono fattispecie distinte da quella in esame e che, in assenza di tempestiva impugnazione, la pretesa tributaria è divenuta definitiva. Inoltre, i vizi procedurali dedotti non sono tali da comportare la caducazione dell'atto.

  • Inammissibile
    Domanda nuova in appello

    La Corte ritiene che le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica, introdotte in appello, violano il divieto di domande nuove e l'art. 24 del d.lgs. 546/1992, poiché non sono state proposte con motivi aggiunti in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 721
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 721
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo