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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1782/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZI LA, OR
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4680/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Pasquale Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16471/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229018669478000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150039084331000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 776/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16471 del 20 novembre 2024, depositata il 21 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 avverso un avviso di intimazione di pagamento emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno 2010, per un importo complessivo pari a euro 716,61.
L'intimazione di pagamento impugnata si ricollegava a una precedente cartella di pagamento che la ricorrente assumeva essere stata notificata nel 2015, contestando tuttavia la regolarità dell'intera sequenza notificatoria degli atti presupposti.
Con il ricorso, la contribuente deduceva, in primo luogo, la mancata notifica degli atti prodromici alla riscossione coattiva e, in secondo luogo, l'intervenuta prescrizione del credito tributario, chiedendo pertanto l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite.
Nel giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, richiamando il termine di sessanta giorni per la proposizione dell'impugnazione stabilito dal decreto legislativo n. 546 del 1992.
Nel merito, l'Agente della riscossione rappresentava che la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica 2010 era stata regolarmente notificata in data 24 aprile 2015 e che, successivamente, era intervenuta un'ulteriore notifica di altra cartella nel dicembre 2018. L'ente evidenziava inoltre la propria estraneità rispetto alle attività di notifica degli atti emessi dall'ente impositore e invocava la sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla disciplina emergenziale, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
Si costituiva altresì la Regione Campania, la quale, per quanto di competenza, produceva documentazione attestante l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per l'anno 2010, effettuata nel novembre 2013, e chiedeva anch'essa il rigetto del ricorso con vittoria di spese. La Corte riteneva assorbente la questione preliminare di rito sollevata dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività. Nella motivazione, il giudice richiamava l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale stabilisce che il ricorso avverso gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario deve essere proposto, a pena di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.
Nel caso concreto, la Corte rilevava che la ricorrente non aveva depositato in atti – come era suo onere – alcun documento idoneo a dimostrare la data di effettiva ricezione dell'avviso di intimazione impugnato, che ella indicava nel 12 febbraio 2024.
In assenza di prova documentale sulla data di notificazione dell'atto, non era possibile verificare il rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la Corte riteneva sussistenti giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, in considerazione della natura strettamente processuale della decisione.
Avverso la sentenza propone appello la contribuente Ricorrente_1 , contestando, in primis, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non provata la data di notifica dell'atto impugnato e, quindi, nel concludere per la tardività dell'impugnazione, giacché la notifica dell'intimazione in data 12 febbraio 2024 sarebbe stata chiaramente documentata mediante la produzione della relata di notifica, attestante modo inequivoco la data di ricezione dell'atto da parte della destinataria.
L'appellante afferma che il ricorso introduttivo è stato notificato il 12 aprile 2024, e quindi nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Muovendo da tali premesse, l'appellante deduce la nullità della sentenza per erronea valutazione del materiale probatorio, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto preliminarmente dichiarare l'ammissibilità del ricorso e procedere all'esame delle questioni di merito.
In particolare, si afferma che, anche a voler considerare l'asserita notifica della cartella nel 2015 o quella successiva del 2018, la pretesa tributaria risulterebbe comunque prescritta alla data dell'intimazione del
2024, essendo decorso il termine triennale senza la notifica di validi atti interruttivi.
L'atto di appello censura, inoltre, la sentenza impugnata per omessa motivazione, in quanto il giudice di primo grado, arrestando la decisione alla sola questione di rito, non avrebbe esaminato né valutato le articolate doglianze di merito dedotte nel ricorso introduttivo.
Tali censure vengono integralmente riproposte in appello.
In particolare, l'appellante insiste sulla prescrizione e sulla decadenza della pretesa, sulla mancata e/o invalida notifica degli atti prodromici, sulla nullità dell'intimazione per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi e sulla conseguente lesione del diritto di difesa.
Ampio spazio viene dedicato, inoltre, alla contestazione delle modalità di notifica degli atti della riscossione.
L'appellante sostiene l'inesistenza giuridica delle notifiche eventualmente effettuate a mezzo raccomandata da soggetti non qualificati come ufficiali della riscossione, richiamando l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del
1973 e una nutrita giurisprudenza di merito che, secondo la prospettazione difensiva, escluderebbe la validità della notifica eseguita direttamente dall'agente della riscossione senza l'intermediazione di soggetti abilitati.
In tale contesto viene altresì contestata la produzione di documentazione in copia, ritenuta inidonea a fornire prova dell'avvenuta notifica in mancanza degli originali delle relate, con richiamo ai principi in materia di onere probatorio gravante sull'amministrazione finanziaria.
L'atto di appello si sofferma anche sulla violazione del diritto di difesa, affermando che la mancata conoscenza tempestiva degli atti prodromici avrebbe impedito alla contribuente di tutelarsi in modo efficace, esponendola a una pretesa ritenuta illegittima e ormai estinta. Viene evocato il principio costituzionale di cui all'articolo
24 della Costituzione, sostenendo che l'operato dell'ente impositore e dell'agente della riscossione avrebbe arrecato un pregiudizio ingiusto alla sfera giuridica e personale della contribuente.
Conclude chiedendo di riformare integralmente la sentenza impugnata, dichiarando preliminarmente ammissibile il ricorso di primo grado, accertando e dichiarando la prescrizione e/o la decadenza della pretesa tributaria relativa alla tassa automobilistica 2010 e, per l'effetto, annullando l'intimazione di pagamento e la sottesa cartella, nonché ogni atto connesso o consequenziale. Viene altresì richiesta la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Nel giudizio di appello si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione richiamando, preliminarmente, tutte le eccezioni e deduzioni già svolte nel giudizio di primo grado, insistendo sulla correttezza della decisione impugnata.
In particolare, viene ribadito che la cartella di pagamento n. 07120150039084331000, posta a fondamento dell'intimazione impugnata, è stata regolarmente notificata alla contribuente in data 24 aprile 2015, come risulta dall'estratto di ruolo e dalla relata di notifica prodotti in giudizio. Secondo l'Agente della riscossione, tale documentazione è pienamente idonea a dimostrare sia l'esistenza del credito sia l'avvenuta notificazione della cartella, nonché la successiva notificazione di atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione.
A sostegno di tale assunto, l'Agenzia richiama i principi affermati dai giudici di legittimità, affermando che, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla notifica della cartella di pagamento, è sufficiente la produzione della copia della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata, senza che sussista alcun obbligo per l'agente della riscossione di depositare in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Viene evidenziato come la Corte di Cassazione abbia più volte chiarito che l'articolo 26 del D.P.R.
n. 602 del 1973 prevede un onere di conservazione alternativo della matrice o della copia della cartella con la relazione di notifica o dell'avviso di ricevimento, e che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data può essere validamente fornita mediante tali documenti, operando altresì la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile.
Si sottolinea, inoltre, che la cartella esattoriale costituisce la stampa del ruolo, il quale rappresenta il vero titolo esecutivo, e che l'unico originale della cartella resta nella disponibilità del debitore, sicché
l'amministrazione non sarebbe comunque in grado di produrlo in giudizio.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ne afferma l'assoluta infondatezza. Viene rappresentato che, a seguito del mancato pagamento della cartella, sono state regolarmente notificate alla contribuente ulteriori intimazioni di pagamento, tra cui quella del 25 ottobre 2018
e quella oggetto del giudizio, atti che avrebbero utilmente interrotto il decorso della prescrizione. L'Agenzia sostiene che, in presenza di una sequenza di atti della riscossione ritualmente notificati e non tempestivamente impugnati, i ruoli sottesi devono ritenersi divenuti definitivi e inoppugnabili, con conseguente preclusione di qualsiasi eccezione relativa a vicende estintive anteriori, come la prescrizione maturata prima della notifica degli atti divenuti definitivi.
L'atto di controdeduzioni affronta inoltre la questione della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'Agenzia richiama espressamente la normativa emergenziale, in particolare l'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 e le successive disposizioni di proroga, sostenendo che, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di riscossione sono stati sospesi e successivamente prorogati. Secondo l'Agente della riscossione, tale sospensione normativa impedisce in ogni caso di ritenere maturata la prescrizione del credito oggetto di causa.
Alla luce dell'insieme delle argomentazioni svolte, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione conclude chiedendo di confermare la sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di appello, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, rileva la Corte che risulta versata in atti la relata della intimazione di pagamento impugnata
071 2022 90186694 78/000, notificata in data 12 febbraio 2024, a mani del destinatario, presso il domicilio fiscale della contribuente Ricorrente_1, sito in Indirizzo_1.
La produzione di tale documento consente di ritenere raggiunta la prova della notificazione dell'atto impugnato alla contribuente in data 12 febbraio 2024, dunque, della tempestività del ricorso introduttivo.
Trattasi di documento ammissibile e indispensabile ai fini della verifica della corretta instaurazione del processo e del contraddittorio, che, ai sensi del nuovo art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023, può essere prodotto in sede di appello.
Nel merito, giova, preliminarmente, evidenziare che la tassa automobilistica rinviene la primaria fonte normativa nel Decreto-legge n. 953 del 30/12/1982, convertito nella Legge n. 53/1983, (Testo Unico delle leggi sulle Tasse automobilistiche) che, modificando il precedente quadro normativo, ha trasformato il tributo da tassa di circolazione in tassa di proprietà.
Ai sensi dell'art. 5, comma 31, Legge 53/83, la tassa deve essere corrisposta a prescindere dalla effettiva circolazione del veicolo, per effetto della sola iscrizione del medesimo presso il Pubblico Registro
Automobilistico - PRA o presso i registri di immatricolazione qualora non fosse obbligata l'iscrizione al PRA.
Il comma 32 dispone che al pagamento della tassa “sono tenuti coloro, che, alla scadenza del termine utile per il pagamento ...risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi...”
Nell'ambito del più vasto quadro di decentramento e federalismo fiscale l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario”. Per effetto di tale previsione la gestione del tributo è passata dallo Stato alle Regioni, con la possibilità di limitati interventi sul tributo medesimo. Norma di riferimento per il termine di esercizio del potere di accertamento e riscossione è l'art. 5, comma
51, del D.L. 30/12/1982 n. 953, convertito con legge 28/02/1983 n. 53, che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. La lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, convertito nella L. 7 marzo
1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 31, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (Cass. ord. 10 agosto 2022, n. 24595; Cass. sent. 17 aprile 2009, n. 9120; sent. 9 maggio 2014,
n. 10067).
La notifica dell'avviso di accertamento della tassa auto entro il termine di cui all'art. 5, comma 51, del D.L.
30/12/1982 n. 953 interrompe il termine di prescrizione triennale, che inizia nuovamente a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Ciò posto, nel caso in esame, la Regione Campania, quale ente impositore della tassa automobilistica, ha documentato nel giudizio di primo grado l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2010 in data 27 novembre 2013.
Tale atto ha costituito il primo formale esercizio della potestà impositiva nei confronti della contribuente ed
è stato notificato entro il termine decadenziale previsto dalla normativa regionale e statale in materia di tassa automobilistica. Con la notifica dell'avviso di accertamento, il credito tributario è stato validamente portato a conoscenza della contribuente, ponendola in condizione di esercitare il diritto di difesa mediante impugnazione ovvero di procedere al pagamento.
A seguito del mancato pagamento dell'importo accertato e in assenza di impugnazione, l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, consentendo l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Conseguentemente, l'ente impositore ha formato il ruolo e lo ha trasmesso all'agente della riscossione.
In esecuzione di tale ruolo, Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato alla contribuente la cartella di pagamento n. 07120150039084331000 in data 24 aprile 2015. La notifica della cartella costituisce il primo atto della fase di riscossione coattiva ed è stata effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 26 del
D.P.R. n. 602 del 1973. Tale cartella, contenente l'indicazione del credito iscritto a ruolo, del titolo presupposto e degli importi dovuti, ha reso esigibile il credito e ha nuovamente interrotto il decorso della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine. Persistendo l'inadempimento della contribuente anche dopo la notifica della cartella, l'agente della riscossione ha successivamente intrapreso ulteriori iniziative finalizzate al recupero del credito. In particolare, in data 25 ottobre 2018 è stata notificata alla contribuente una ulteriore intimazione di pagamento, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha sollecitato il pagamento delle somme già iscritte a ruolo, avvertendo delle conseguenze derivanti dall'ulteriore inadempimento. Anche tale atto, in quanto idoneo a manifestare in modo inequivoco la volontà dell'amministrazione di procedere alla riscossione del credito, ha avuto efficacia interruttiva della prescrizione.
Successivamente, tenuto conto del perdurante mancato pagamento e dell'assenza di cause estintive del credito, l'agente della riscossione ha emesso e notificato l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, la cui ricezione da parte della contribuente è collocata in data 12 febbraio 2024.
Tale ultima notificazione trova il proprio fondamento nella disciplina emergenziale adottata in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la quale ha inciso in modo diretto e rilevante sui termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione.
Al riguardo giova in questa sede ricordare che, per far fronte alla situazione emergenziale da COVID 19, il
D.L. n. 18/2020, (c.d. Decreto Cura Italia) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 e convertito in legge n. 27 del 24/04/2020 ha previsto all'art. 68 comma 1, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
La sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (originariamente fissato al 31 maggio 2020) è stata prevista per i termini di versamento delle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali.
Il successivo comma 4-bis ha stabilito inoltre che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ancora, l'art. 12, comma 2, D.Lgs. 159/15, richiamato dall'art. 68, stabilisce al comma 1 che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ...”,
e, al comma 2, prevede espressamente che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Con ordinanza n. 960/2025 depositata in data 15 gennaio 2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa sopra citata va interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Afferma la Corte: “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”
Infine, La Corte di Cassazione con ordinanza 29.7.2025 n. 21765, ha precisato che la sospensione COVID-19 si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori, e pertanto anche con riferimento agli enti locali (per i tributi di loro competenza).
Pertanto, tenuto conto tenuto conto anche dei termini di sospensione e delle proroghe previste dalla normativa emergenziale, la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in data 12 febbraio 2024 deve ritenersi tempestiva.
Infondata è altresì l'eccezione incentrata sulla inesistenza giuridica delle notifiche eseguite a mezzo raccomandata da soggetti non qualificati come ufficiali della riscossione, alla luce del consolidato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica della cartella di pagamento può validamente avvenire anche mediante semplice invio di raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione, ai sensi della seconda parte del comma 1 dell'art. 26; tale modalità di notifica
è alternativa e autonoma rispetto a quella tradizionale eseguita da ufficiali giudiziari o messi notificatori, purché l'avviso di ricevimento sia prodotto in giudizio per attestare l'effettivo perfezionamento dell'atto. La
Cassazione ha più volte confermato che in giudizio è sufficiente la prova dell'avviso di ricevimento unitamente alla correlazione con l'estratto di ruolo o similare per attestare la regolarità della notifica della cartella e quindi anche del ruolo, essendo l'atto di riscossione una continuazione della posizione debitoria già definita dal ruolo stesso.
L'appello va, pertanto, disatteso. Le spese seguono la soccombenza con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in
€ 340,00 oltre accessori come per legge, con distrazione.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ZI LA, OR
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4680/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Pasquale Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16471/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229018669478000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150039084331000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 776/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16471 del 20 novembre 2024, depositata il 21 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 avverso un avviso di intimazione di pagamento emesso da Agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno 2010, per un importo complessivo pari a euro 716,61.
L'intimazione di pagamento impugnata si ricollegava a una precedente cartella di pagamento che la ricorrente assumeva essere stata notificata nel 2015, contestando tuttavia la regolarità dell'intera sequenza notificatoria degli atti presupposti.
Con il ricorso, la contribuente deduceva, in primo luogo, la mancata notifica degli atti prodromici alla riscossione coattiva e, in secondo luogo, l'intervenuta prescrizione del credito tributario, chiedendo pertanto l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite.
Nel giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, richiamando il termine di sessanta giorni per la proposizione dell'impugnazione stabilito dal decreto legislativo n. 546 del 1992.
Nel merito, l'Agente della riscossione rappresentava che la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica 2010 era stata regolarmente notificata in data 24 aprile 2015 e che, successivamente, era intervenuta un'ulteriore notifica di altra cartella nel dicembre 2018. L'ente evidenziava inoltre la propria estraneità rispetto alle attività di notifica degli atti emessi dall'ente impositore e invocava la sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla disciplina emergenziale, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
Si costituiva altresì la Regione Campania, la quale, per quanto di competenza, produceva documentazione attestante l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per l'anno 2010, effettuata nel novembre 2013, e chiedeva anch'essa il rigetto del ricorso con vittoria di spese. La Corte riteneva assorbente la questione preliminare di rito sollevata dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività. Nella motivazione, il giudice richiamava l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale stabilisce che il ricorso avverso gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario deve essere proposto, a pena di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.
Nel caso concreto, la Corte rilevava che la ricorrente non aveva depositato in atti – come era suo onere – alcun documento idoneo a dimostrare la data di effettiva ricezione dell'avviso di intimazione impugnato, che ella indicava nel 12 febbraio 2024.
In assenza di prova documentale sulla data di notificazione dell'atto, non era possibile verificare il rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la Corte riteneva sussistenti giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, in considerazione della natura strettamente processuale della decisione.
Avverso la sentenza propone appello la contribuente Ricorrente_1 , contestando, in primis, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non provata la data di notifica dell'atto impugnato e, quindi, nel concludere per la tardività dell'impugnazione, giacché la notifica dell'intimazione in data 12 febbraio 2024 sarebbe stata chiaramente documentata mediante la produzione della relata di notifica, attestante modo inequivoco la data di ricezione dell'atto da parte della destinataria.
L'appellante afferma che il ricorso introduttivo è stato notificato il 12 aprile 2024, e quindi nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Muovendo da tali premesse, l'appellante deduce la nullità della sentenza per erronea valutazione del materiale probatorio, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto preliminarmente dichiarare l'ammissibilità del ricorso e procedere all'esame delle questioni di merito.
In particolare, si afferma che, anche a voler considerare l'asserita notifica della cartella nel 2015 o quella successiva del 2018, la pretesa tributaria risulterebbe comunque prescritta alla data dell'intimazione del
2024, essendo decorso il termine triennale senza la notifica di validi atti interruttivi.
L'atto di appello censura, inoltre, la sentenza impugnata per omessa motivazione, in quanto il giudice di primo grado, arrestando la decisione alla sola questione di rito, non avrebbe esaminato né valutato le articolate doglianze di merito dedotte nel ricorso introduttivo.
Tali censure vengono integralmente riproposte in appello.
In particolare, l'appellante insiste sulla prescrizione e sulla decadenza della pretesa, sulla mancata e/o invalida notifica degli atti prodromici, sulla nullità dell'intimazione per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi e sulla conseguente lesione del diritto di difesa.
Ampio spazio viene dedicato, inoltre, alla contestazione delle modalità di notifica degli atti della riscossione.
L'appellante sostiene l'inesistenza giuridica delle notifiche eventualmente effettuate a mezzo raccomandata da soggetti non qualificati come ufficiali della riscossione, richiamando l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del
1973 e una nutrita giurisprudenza di merito che, secondo la prospettazione difensiva, escluderebbe la validità della notifica eseguita direttamente dall'agente della riscossione senza l'intermediazione di soggetti abilitati.
In tale contesto viene altresì contestata la produzione di documentazione in copia, ritenuta inidonea a fornire prova dell'avvenuta notifica in mancanza degli originali delle relate, con richiamo ai principi in materia di onere probatorio gravante sull'amministrazione finanziaria.
L'atto di appello si sofferma anche sulla violazione del diritto di difesa, affermando che la mancata conoscenza tempestiva degli atti prodromici avrebbe impedito alla contribuente di tutelarsi in modo efficace, esponendola a una pretesa ritenuta illegittima e ormai estinta. Viene evocato il principio costituzionale di cui all'articolo
24 della Costituzione, sostenendo che l'operato dell'ente impositore e dell'agente della riscossione avrebbe arrecato un pregiudizio ingiusto alla sfera giuridica e personale della contribuente.
Conclude chiedendo di riformare integralmente la sentenza impugnata, dichiarando preliminarmente ammissibile il ricorso di primo grado, accertando e dichiarando la prescrizione e/o la decadenza della pretesa tributaria relativa alla tassa automobilistica 2010 e, per l'effetto, annullando l'intimazione di pagamento e la sottesa cartella, nonché ogni atto connesso o consequenziale. Viene altresì richiesta la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Nel giudizio di appello si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione richiamando, preliminarmente, tutte le eccezioni e deduzioni già svolte nel giudizio di primo grado, insistendo sulla correttezza della decisione impugnata.
In particolare, viene ribadito che la cartella di pagamento n. 07120150039084331000, posta a fondamento dell'intimazione impugnata, è stata regolarmente notificata alla contribuente in data 24 aprile 2015, come risulta dall'estratto di ruolo e dalla relata di notifica prodotti in giudizio. Secondo l'Agente della riscossione, tale documentazione è pienamente idonea a dimostrare sia l'esistenza del credito sia l'avvenuta notificazione della cartella, nonché la successiva notificazione di atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione.
A sostegno di tale assunto, l'Agenzia richiama i principi affermati dai giudici di legittimità, affermando che, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla notifica della cartella di pagamento, è sufficiente la produzione della copia della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata, senza che sussista alcun obbligo per l'agente della riscossione di depositare in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Viene evidenziato come la Corte di Cassazione abbia più volte chiarito che l'articolo 26 del D.P.R.
n. 602 del 1973 prevede un onere di conservazione alternativo della matrice o della copia della cartella con la relazione di notifica o dell'avviso di ricevimento, e che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data può essere validamente fornita mediante tali documenti, operando altresì la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile.
Si sottolinea, inoltre, che la cartella esattoriale costituisce la stampa del ruolo, il quale rappresenta il vero titolo esecutivo, e che l'unico originale della cartella resta nella disponibilità del debitore, sicché
l'amministrazione non sarebbe comunque in grado di produrlo in giudizio.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ne afferma l'assoluta infondatezza. Viene rappresentato che, a seguito del mancato pagamento della cartella, sono state regolarmente notificate alla contribuente ulteriori intimazioni di pagamento, tra cui quella del 25 ottobre 2018
e quella oggetto del giudizio, atti che avrebbero utilmente interrotto il decorso della prescrizione. L'Agenzia sostiene che, in presenza di una sequenza di atti della riscossione ritualmente notificati e non tempestivamente impugnati, i ruoli sottesi devono ritenersi divenuti definitivi e inoppugnabili, con conseguente preclusione di qualsiasi eccezione relativa a vicende estintive anteriori, come la prescrizione maturata prima della notifica degli atti divenuti definitivi.
L'atto di controdeduzioni affronta inoltre la questione della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'Agenzia richiama espressamente la normativa emergenziale, in particolare l'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 e le successive disposizioni di proroga, sostenendo che, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di riscossione sono stati sospesi e successivamente prorogati. Secondo l'Agente della riscossione, tale sospensione normativa impedisce in ogni caso di ritenere maturata la prescrizione del credito oggetto di causa.
Alla luce dell'insieme delle argomentazioni svolte, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione conclude chiedendo di confermare la sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di appello, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, rileva la Corte che risulta versata in atti la relata della intimazione di pagamento impugnata
071 2022 90186694 78/000, notificata in data 12 febbraio 2024, a mani del destinatario, presso il domicilio fiscale della contribuente Ricorrente_1, sito in Indirizzo_1.
La produzione di tale documento consente di ritenere raggiunta la prova della notificazione dell'atto impugnato alla contribuente in data 12 febbraio 2024, dunque, della tempestività del ricorso introduttivo.
Trattasi di documento ammissibile e indispensabile ai fini della verifica della corretta instaurazione del processo e del contraddittorio, che, ai sensi del nuovo art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023, può essere prodotto in sede di appello.
Nel merito, giova, preliminarmente, evidenziare che la tassa automobilistica rinviene la primaria fonte normativa nel Decreto-legge n. 953 del 30/12/1982, convertito nella Legge n. 53/1983, (Testo Unico delle leggi sulle Tasse automobilistiche) che, modificando il precedente quadro normativo, ha trasformato il tributo da tassa di circolazione in tassa di proprietà.
Ai sensi dell'art. 5, comma 31, Legge 53/83, la tassa deve essere corrisposta a prescindere dalla effettiva circolazione del veicolo, per effetto della sola iscrizione del medesimo presso il Pubblico Registro
Automobilistico - PRA o presso i registri di immatricolazione qualora non fosse obbligata l'iscrizione al PRA.
Il comma 32 dispone che al pagamento della tassa “sono tenuti coloro, che, alla scadenza del termine utile per il pagamento ...risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi...”
Nell'ambito del più vasto quadro di decentramento e federalismo fiscale l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario”. Per effetto di tale previsione la gestione del tributo è passata dallo Stato alle Regioni, con la possibilità di limitati interventi sul tributo medesimo. Norma di riferimento per il termine di esercizio del potere di accertamento e riscossione è l'art. 5, comma
51, del D.L. 30/12/1982 n. 953, convertito con legge 28/02/1983 n. 53, che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. La lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999). Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 3, convertito nella L. 7 marzo
1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 31, convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1983, n. 53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (Cass. ord. 10 agosto 2022, n. 24595; Cass. sent. 17 aprile 2009, n. 9120; sent. 9 maggio 2014,
n. 10067).
La notifica dell'avviso di accertamento della tassa auto entro il termine di cui all'art. 5, comma 51, del D.L.
30/12/1982 n. 953 interrompe il termine di prescrizione triennale, che inizia nuovamente a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.
Ciò posto, nel caso in esame, la Regione Campania, quale ente impositore della tassa automobilistica, ha documentato nel giudizio di primo grado l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2010 in data 27 novembre 2013.
Tale atto ha costituito il primo formale esercizio della potestà impositiva nei confronti della contribuente ed
è stato notificato entro il termine decadenziale previsto dalla normativa regionale e statale in materia di tassa automobilistica. Con la notifica dell'avviso di accertamento, il credito tributario è stato validamente portato a conoscenza della contribuente, ponendola in condizione di esercitare il diritto di difesa mediante impugnazione ovvero di procedere al pagamento.
A seguito del mancato pagamento dell'importo accertato e in assenza di impugnazione, l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, consentendo l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Conseguentemente, l'ente impositore ha formato il ruolo e lo ha trasmesso all'agente della riscossione.
In esecuzione di tale ruolo, Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato alla contribuente la cartella di pagamento n. 07120150039084331000 in data 24 aprile 2015. La notifica della cartella costituisce il primo atto della fase di riscossione coattiva ed è stata effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 26 del
D.P.R. n. 602 del 1973. Tale cartella, contenente l'indicazione del credito iscritto a ruolo, del titolo presupposto e degli importi dovuti, ha reso esigibile il credito e ha nuovamente interrotto il decorso della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine. Persistendo l'inadempimento della contribuente anche dopo la notifica della cartella, l'agente della riscossione ha successivamente intrapreso ulteriori iniziative finalizzate al recupero del credito. In particolare, in data 25 ottobre 2018 è stata notificata alla contribuente una ulteriore intimazione di pagamento, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha sollecitato il pagamento delle somme già iscritte a ruolo, avvertendo delle conseguenze derivanti dall'ulteriore inadempimento. Anche tale atto, in quanto idoneo a manifestare in modo inequivoco la volontà dell'amministrazione di procedere alla riscossione del credito, ha avuto efficacia interruttiva della prescrizione.
Successivamente, tenuto conto del perdurante mancato pagamento e dell'assenza di cause estintive del credito, l'agente della riscossione ha emesso e notificato l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, la cui ricezione da parte della contribuente è collocata in data 12 febbraio 2024.
Tale ultima notificazione trova il proprio fondamento nella disciplina emergenziale adottata in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la quale ha inciso in modo diretto e rilevante sui termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione.
Al riguardo giova in questa sede ricordare che, per far fronte alla situazione emergenziale da COVID 19, il
D.L. n. 18/2020, (c.d. Decreto Cura Italia) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 e convertito in legge n. 27 del 24/04/2020 ha previsto all'art. 68 comma 1, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
La sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (originariamente fissato al 31 maggio 2020) è stata prevista per i termini di versamento delle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali.
Il successivo comma 4-bis ha stabilito inoltre che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ancora, l'art. 12, comma 2, D.Lgs. 159/15, richiamato dall'art. 68, stabilisce al comma 1 che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ...”,
e, al comma 2, prevede espressamente che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Con ordinanza n. 960/2025 depositata in data 15 gennaio 2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa sopra citata va interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Afferma la Corte: “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”
Infine, La Corte di Cassazione con ordinanza 29.7.2025 n. 21765, ha precisato che la sospensione COVID-19 si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori, e pertanto anche con riferimento agli enti locali (per i tributi di loro competenza).
Pertanto, tenuto conto tenuto conto anche dei termini di sospensione e delle proroghe previste dalla normativa emergenziale, la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in data 12 febbraio 2024 deve ritenersi tempestiva.
Infondata è altresì l'eccezione incentrata sulla inesistenza giuridica delle notifiche eseguite a mezzo raccomandata da soggetti non qualificati come ufficiali della riscossione, alla luce del consolidato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica della cartella di pagamento può validamente avvenire anche mediante semplice invio di raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione, ai sensi della seconda parte del comma 1 dell'art. 26; tale modalità di notifica
è alternativa e autonoma rispetto a quella tradizionale eseguita da ufficiali giudiziari o messi notificatori, purché l'avviso di ricevimento sia prodotto in giudizio per attestare l'effettivo perfezionamento dell'atto. La
Cassazione ha più volte confermato che in giudizio è sufficiente la prova dell'avviso di ricevimento unitamente alla correlazione con l'estratto di ruolo o similare per attestare la regolarità della notifica della cartella e quindi anche del ruolo, essendo l'atto di riscossione una continuazione della posizione debitoria già definita dal ruolo stesso.
L'appello va, pertanto, disatteso. Le spese seguono la soccombenza con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in
€ 340,00 oltre accessori come per legge, con distrazione.