Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2025, proposto da
IA PI, AL NA, GE NA, UA NA, GE NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Yvonne Posteraro, con domicilio eletto presso il suo studio in Amantea, via Veneto, 21/A;
contro
Provincia di Crotone, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Crotone n. 1459 del 28 novembre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. RI BA e udito il difensore dei ricorrenti come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza del 28 novembre 2028, n. 1459, il Tribunale di Crotone ha condannato la Provincia di Crotone al pagamento delle seguenti somme di denaro: in favore di IA PI, GE NA (nata il [...]) e AL NA, € 141.500,00 ciascuno; in favore di UA NA e GE NA (nata il [...]), € 30.660,50 ciascuno; il tutto oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza; nonché € 8.052,00 in favore di tutti gli attori a titolo di pagamento delle spese di lite;
- detta sentenza, appellata dalla amministrazione resistente, è stata pienamente confermata con sentenza del 10 agosto 2022, n. 931, della Corte d’Appello di Catanzaro, passata in giudicato;
- entrambe le sentenze sono state notificate alla amministrazione resistente, come risulta dalle ricevute in atti;
- con ricorso notificato in data 18 febbraio 2025, depositato nella Segreteria in data 24 febbraio 2025, i creditori hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- hanno peraltro rappresentato di aver concluso, prima della proposizione del ricorso, una transazione con la Provincia relativa alle modalità di pagamento del titolo, con la previsione di una rateizzazione in tre rate, ma che la Provincia non ha adempiuto al pagamento della prima rata nei termini fissati;
- i ricorrenti avanzano, altresì, richiesta di pagamento degli interessi e delle spese di registrazione dei due provvedimenti giurisdizionali;
- alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 il legale dei ricorrenti ha rappresentato che sono stati effettuati parziali pagamenti da parte della Provincia, ma che le tempistiche previste dalla transazione risultano comunque inadempiute;
- l’amministrazione, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria dei ricorrenti, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, né di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, né della eventuale natura novativa della transazione succitata;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- in ordine alla domanda sugli interessi, essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione;
- non può essere riconosciuto il rimborso delle spese di registrazione dei provvedimenti, allo stato, perché manca prova del loro avvenuto pagamento.
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza dei ricorrenti, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore del costituito procuratore, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo della Provincia di Crotone di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura dei ricorrenti della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza delle parti ricorrenti, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna la Provincia di Crotone al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, e con distrazione in favore del costituito procuratore, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 4.906,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA | VO LE |
IL SEGRETARIO