TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 191
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale di Polizia mortuaria e dell'art. 37 L.R. Abruzzo

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa regionale, in particolare la L.R. n. 10 del 16 giugno 2022, abbia liberalizzato la realizzazione delle case funerarie, consentendo ai Comuni di individuare motivatamente aree di esclusione. La precedente delibera comunale risulterebbe in contrasto con la sopravvenuta normativa regionale. Inoltre, l'edificio ricade in Zona Residenziale di Completamento dove sono ammesse attività commerciali e artigianato di servizio, categorie a cui è riconducibile la casa funeraria.

  • Rigettato
    Illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, confermando la legittimità del procedimento seguito dall'Amministrazione.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti

    Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dallo scrutinio dell'eccezione di difetto di legittimazione, poiché il ricorso è stato respinto nel merito in quanto infondato. Tuttavia, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il criterio della vicinitas non è di per sé sufficiente a dimostrare la legittimazione, richiedendosi la prova di un pregiudizio specifico.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 191
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 191
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo