Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2023, proposto da
Condominio Cimarani, Antonio Giuliani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Armando Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sulmona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fracassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LL S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Fabio Di Battista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L'Aquila, via G. Verdi n. 18;
per l'annullamento
del provvedimento autorizzativo per l'avvio dell'esercizio di casa funeraria art. 37 L.R. n. 41 del 10-08-2012 e ss.mm.ii., n. 2 reg. del 01.06.2023 con cui la III ripartizione pianificazione-gestione del territorio ambiente e infrastrutture del Comune di Sulmona rilasciava “al Sig. LL SS, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] - in qualità di Amministratore Unico della Società ‘LL s.r.l.' p. iva 02032370666 avente sede legale a Sulmona in Via Edward Lear s.n.c. - già autorizzato alla realizzazione della struttura de qua con il provvedimento conclusivo n. 1/2023 del 03.02.2023 (procedimento Unico n. 112/2022) AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizio di Casa Funeraria ex art. 37 L.R. n. 41/2012 testo in vigore, presso l'immobile sito a Sulmona in Via Edward Lear s.n.c. NCEU foglio 50 particella 1539 sub. 45- 46 nel rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, di quelle contenute nella L.R. n. 41/2012 testo in vigore, nella D.G.R. Abruzzo n. 310 del 18.05.2018, nella normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere della ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila prot. n. 0000666/23/RDE/6 del 26.05.2023” (Cfr. all. n. 1), e di tutti gli altri atti inerenti al relativo procedimento, presupposti e/o conseguenti e/o comunque connessi all'impugnato provvedimento, tra cui, in particolare, il provvedimento conclusivo n. 1/2023 del 3.02.2023 con cui la III ripartizione pianificazione-gestione del territorio ambiente e infrastrutture del Comune di Sulmona rilasciava “Al Sig. SS LL, in qualità di Amministratore Unico della Ditta “LL s.r.l.”, P.IVA 02032370666, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO composto dai seguenti elaborati: - Relazione tecnica; - Inquadramento e Planimetria Generale; - Elaborati grafici dello stato di fatto e Progetto; per la “Realizzazione di una casa funeraria, senza opere, all'interno di una struttura commerciale, ai sensi della Legge Regionale n. 41/2012, così come modificata dalla L.R. 21 novembre 2021 n. 23 e dalla L.R. 16 giugno 2022 n. 10” sull'immobile individuato in Via E. Lear - Catasto Foglio 50 Mappale 1539” (Cfr. all. n. 2), e di tutti gli altri atti inerenti al relativo procedimento, presupposti e/o conseguenti e/o comunque connessi all'impugnato provvedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sulmona e di LL S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa AN IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18.09.2023, i ricorrenti impugnano il provvedimento autorizzativo n. 2 del 1.6.2023 rilasciato dalla III^ Ripartizione del Comune di Sulmona alla controinteressata LL srl, per l’avvio dell’esercizio di casa funeraria ex art. 37 L.R. dell’Abruzzo n. 41/2012.
I ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale di Polizia mortuaria, modificato dalla delibera di C.C. n. 58/2016, e per violazione dell’art. 37 L.R. Abruzzo, nonché per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Il Comune di Sulmona si è costituito in giudizio con atto depositato il 9.10.2023 impugnando e contestando ogni avversa pretesa, siccome destituita di fondamento giuridico e fattuale.
Si è costituito, altresì, il controinteressato LL srl eccependo l’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene il ricorso del tutto infondato nel merito.
Occorre premettere in fatto che:
- in data 03.02.2023 con provvedimento n. 1/2023 il Sig. LL SS – Amministratore Unico della Società LL s.r.l. è stato autorizzato, alla “Realizzazione di una casa funeraria, senza opere, all’interno di una struttura commerciale, ai sensi della Legge Regionale n. 41/2012, così come modificata dalla L.R. 21novembre 2021 n. 23 e dalla L.R. 16 giugno 2022 n. 10” sull’immobile in Via E. Lear – Catasto Foglio 50 mappale 1539”;
- l’atto autorizzativo era preceduto dal parere di conformità urbanistica e dal parere igienico sanitario favorevole della ASL. Prot.- n. 225966 del 15;
- la LL s.r.l., a seguito di tale atto, trasmetteva l’istanza di “Autorizzazione all’avvio dell’esercizio di Casa Funeraria ex art. 37 L.R. n. 41/2012 e ss.mm.ii., presso l’immobile sito a Sulmona Via Edward Lear s.n.c. NCEU foglio 50 particella 1539 sub. 45- 46”, al portale telematico, facendola acquisire al protocollo del Comune di Sulmona.
I ricorrenti impugnano l’atto di autorizzazione ritenendolo lesivo dei loro interessi e contestano il rispetto delle norme urbanistiche che sarebbero state violate dal Comune di Sulmona, con l’adozione del provvedimento impugnato.
I ricorrenti hanno affermato la sussistenza del proprio interesse a ricorrere e della legittimazione ad causam poiché la loro residenza si trova nelle immediate vicinanze della casa funeraria e tale circostanza li abiliterebbe ad agire contro l’autorizzazione concessa, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi a riguardo.
Sia il Comune che la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poichè non è condivisibile la tesi per cui il criterio della vicinitas possa essere l’elemento decisivo ed esclusivo per l’individuazione della legittimazione, non valendo da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato ( cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 22/2021).
Peraltro parte ricorrente avrebbe, secondo la tesi del Comune resistente, l’onere di dimostrare l’effettività del pregiudizio derivante dalla realizzazione della costruzione di cui si controverte, ciò anche al fine di consentire al Tribunale una concreta comparazione dei confliggenti interessi, che nello specifico riguarda una attività imprenditoriale, onere, tuttavia, non assolto.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione considerato che il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
L’Amministrazione resistente dimostra in atti la legittimità del procedimento seguito nella concessione dell’atto di autorizzazione.
In riferimento al procedimento per cui è causa, in ragione dell’art. 37, comma 3, della L.R. n.
12/2010 che recita “…(omissis) l'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata
dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in conformità alle disposizioni della presente legge e successive disposizioni attuative, previa verifica della compatibilità con le destinazioni d'uso previste nella zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti e previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio” – il Comune ha, infatti, acquisito i pareri previsti dalla normativa regionale.
In particolare:
1)parere del Servizio Edilizia per la verifica del rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, della specifica destinazione d’uso nonché delle norme relative alla prevenzione incendi e per la verifica dei requisiti di cui all’art. 37 comma 4, della L.R. n. 41/2012.;
2)parere del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente della ASL n. 1 relativamente alla verifica dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché in relazione ai requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi atti a consentire lo svolgimento delle funzioni previste, agevolmente e in sicurezza.
A seguito della richiesta istruttoria effettuata sono stati adottati i pareri favorevoli degli Uffici interpellati.
In data 26.05.2023, come emerge dagli atti di causa, il Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 1 Avezzano-Sulmona- L’Aquila – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ha rilasciato parere favorevole del 26.05.2023, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione, con le seguenti prescrizioni: “… (omissis) a condizione che l’autorimessa per mezzo funebre non venga utilizzata per il lavaggio e la disinfezione dei mezzi. Nonostante allo stato attuale le procedure operative aziendali della ASL 1 Abruzzo, per i prelievi di liquidi biologici e annessi cutanei, prevedano che tali operazioni debbano essere eseguite, per motivi di opportunità ed esigenze igienico-sanitarie, presso obitori, la ditta ha comunque stipulato contratto con ditta per lo smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri”.
In data 31.05.2023 il Servizio Edilizia del Comune di Sulmona, in merito alla richiesta di
verifica delle norme urbanistiche ed edilizie, alla specifica destinazione d’uso nonché alle
norme relative alla prevenzione incendi e alla verifica dei requisiti di cui all’art. 37 comma 4
della L.R. n. 41/2012, ha rilasciato parere favorevole in data 31- 05-2023 evidenziando che “…(omissis) le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 26 della L.R. 22/2023, “…non si
applicano alle case funerarie già autorizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge” e che nel caso in esame la casa funeraria di che trattasi è stata già autorizzata con provvedimento conclusivo n. 01/2023 (Procedimento Unico n. 112/2022). Alla luce dei riscontri effettuati si esprime parere favorevole relativo alla verifica delle norme urbanistiche ed edilizie, alla specifica destinazione d’uso nonché alle norme relative alla prevenzione incendi e alla verifica dei requisiti di cui all’art. 37 comma 4 della L.R. n. 41/2012 e ss.mm.ii.”;
Successivamente la Società LL s.r.l. ha trasmesso in data 07.04.2023 la Segnalazione Certificata per l’Agibilità, acquisita al protocollo del Comune.
In seguito è stato rilasciato il gravato provvedimento.
La legittimità dell’operato dell’Amministrazione risulta dalla documentazione in atti ed è condivisibile l’interpretazione normativa fornita dal Comune resistente sull’applicabilità della modifica normativa ex art. 26, comma 1, L.R. 17 maggio 2023, n. 22 relativa al divieto di avviare attività di casa funeraria nelle zone residenziali di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2 del d.m. 1444/1968.
Giova osservare che l’art. 26 della L.R. n. 22 del 17.05.2023 dispone che “Al comma 4
dell'articolo 37 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e
di polizia mortuaria), dopo le parole "Le case funerarie non possono essere collocate ad una
distanza inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori." sono inserite le seguenti: "Le case funerarie non possono essere collocate nelle zone A e B di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968
e all'interno di edifici a destinazione prevalentemente residenziale nelle restanti zone. 2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle case funerarie già autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge”.
Il legislatore ha voluto, dunque, espressamente escludere dall’applicazione dell’art. 37, comma
4, della L.R. n. 41/2012 – come modificato dalla L. R. n. 22/2023 – le Case Funerarie già
autorizzate alla realizzazione atteso che il comma 2 dell’art. 26 della L.R. n. 22/2023 non può
chiaramente riferirsi alle strutture funerarie già in esercizio.
Del resto una diversa interpretazione ed applicazione della norma avrebbe determinato un grave
danno economico a quelle strutture già realizzate o in corso di realizzazione in forza di un
provvedimento autorizzativo emesso in epoca precedente.
Nel caso di specie si applica pacificamente tale esclusione poiché la controinteressata LL era già titolare di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività imprenditoriale in questione.
Per quanto attiene la violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale di Polizia mortuaria, modificato dalla delibera di C.C. n. 58/2016 e dell’art. 37 L.R. Abruzzo n. 41/2012 nella
parte in cui fa espresso divieto di realizzare case funerarie in zone residenziali, il Comune evidenzia come la conformità urbanistica dell’intervento sia stata erroneamente contestata.
Il Collegio condivide le osservazioni proposte.
L’edificio oggetto del titolo ricade in Zona Residenziale di Completamento (art. 3.30 delle N.T.A.).
Secondo l’art. 3.27 delle NTA vigenti, tra le attività ammesse nelle zone residenziali ricadenti
al di fuori del Centro Storico, rientrano anche le attività commerciali e artigianato di servizio,
categorie a cui è riconducibile la “Casa Funeraria” considerata attività mista.
Con riguardo alla possibilità di autorizzare l’insediamento di una casa funeraria, secondo la Delibera di Consiglio Comunale n. 58/2016, “Le case funerarie possono essere ubicate nelle Zone artigianali di cui agli artt. 3.48, 3.49 e 3.50 delle N.T.A. e nel P.I.P., nella Zona per Attrezzature Tecniche – art. 3.15 delle N.T.A., nella Zona per attrezzature Socio-sanitarie - art. 3.16 delle N.T.A., nella Zona per Attrezzature Commerciali – art. 3.19 delle N.T.A., nella Zona per Attrezzature Direzionali – art. 3.20 delle N.T.A”.
Le Zone Residenziali quindi non sarebbero in astratto rientrate tra quelle in cui poter localizzare
la Casa Funeraria proposta, ma la L.R. n. 10 del 16 giugno 2022, però, modifica l’art. 37 comma
4 della L.R. 41 del 10 agosto 2012 : “Le case funerarie non possono essere collocate ad una
distanza inferiore di mt. 250 da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e strutture
socio-sanitarie residenziali. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza
inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori. Per le nuove aperture di case funerarie è necessario
garantire almeno n. 12 posti auto di pertinenza oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili. Con deliberazione consiliare o con regolamento di polizia mortuaria, i Comuni possono individuare ulteriori ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere la realizzazione di tali strutture. La deliberazione consiliare non costituisce variante alla pianificazione urbanistica comunale. I Comuni, per esigenze di carattere urbanistico o sociodemografico legate al proprio territorio, possono altresì stabilire una distanza maggiore a quella minima di mt. 250, comunque non superiore a mt. 800. In assenza della diversa distanza stabilita dal Comune, trova applicazione la distanza minima prevista dal presente comma”.
La norma così come modificata consente, pertanto, ai Comuni un margine di azione nell’individuazione delle zone in cui poter eventualmente collocare le case funerarie, che prima era precluso, consentendo “ai Comuni di escludere parti del territorio invece di individuare le aree idonee”.
La precedente delibera di Consiglio Comunale n. 58/2016, quindi, indica le zone in cui possono insediarsi le case funerarie ma non individua “le aree in cui limitare od escludere la realizzazione” senza precisare i “particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico” necessari a giustificare detta scelta.
Ne discende che la L.R. n.41/2012 - così come modificata dalla L.R. n. 10 del 16 giugno 2022 - ha liberalizzato la realizzazione delle case funerarie, salvo le eccezionali e tipiche ipotesi da individuare motivatamente da parte dei Comuni, con la conseguenza che la Delibera di Consiglio Comunale n. 58/2016, antecedente, risulta oggi in contrasto con la sopravvenuta normativa regionale.
Tale ricostruzione normativa è stata sinteticamente richiamata nel parere di conformità urbanistica n. 1135 LF, che chiarisce come le riforme legislative regionali abbiano inciso sulle contrastanti previsioni della Delibera CC 58/2016, superandole.
Ne consegue che le censure proposte in relazione a tale asserita violazione non meritano accoglimento.
Conclusivamente il Collegio respinge il ricorso siccome infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2000,000 a favore di ciascuna delle parti costituite, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IR, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AN Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN IR |
IL SEGRETARIO