Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 17/03/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 52/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Rita LORETO Presidente Ida CONTINO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere-relatore Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello principale iscritto al n. 61966 del Registro di Segreteria, promosso dal:
-sig. EL IG (C.F.: [...]) nato il 20 ottobre 1959 a Serre (SA), rappresentato e difeso per mandato rilasciato per atto separato ma da intendersi comunque in calce all’atto d’appello depositato in data 2 gennaio 2025, dagli Avv.ti NI NO (PEC: antoninonobile@pec.it ) e VI RN
(PEC: vitocornetta@pec.giuffre.it), con Studio in Serre (SA), Via Roma n. 70, con domicilio eletto, ai fini della presente vicenda, in Frosinone, via Fedele Calvosa n. 39 fax 0775201198, presso lo studio dell’Avv. NI NO, con dichiarazione di voler ricevere
SENT. 52/2026 le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: antoninonobile@pec.it e vitocornetta@pec.giuffre.it – appellante principale;
contro
-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania, in persona del Procuratore regionale p.t., – appellata principale;
nonché contro
-EESAVING S.R.L. IN FALLIMENTO (C.F.: 0545062065;
nell’atto d’appello, così come nella sentenza impugnata e nella citazione della Procura regionale, la società è indicata, per mero errore materiale, come EN AV SR in fallimento, mentre, sulla base della restante documentazione contenuta nel fascicolo di I grado, ivi compresa quella riveniente dal curatore fallimentare, nonché quella tratta dal portale dei fallimenti, la società va correttamente indicata come EE SR in fallimento
(sempre con C.F./Partita IVA: 0545062065), con sede legale in Campagna (SA), via SS. 91 per Contursi n. 99, in persona del Curatore fallimentare p.t., rapp.to e difeso in primo grado dall’Avv.
MA UA e presso di lui elettivamente domiciliato in Salerno alla via R. De Martino n. 10 (PEC: avvmarioguarino@cnfpec.it);
- OL DO (C.F.: [...]), nato il 21 settembre 1967 a Campagna (SA);
per la riforma
-della sentenza n. 582/2024 della Sezione giurisdizionale della SENT. 52/2026 Campania della Corte dei conti, depositata in data 4 dicembre 2024;
e nel giudizio sull’appello incidentale iscritto al n. 61966 del Registro di Segreteria, promosso dal:
-Procuratore generale presso la Corte dei conti, domiciliato in Roma, via A. Baiamonti n. 25, che ha dichiarato di voler ricevere tutte le notifiche relative al presente procedimento presso la Procura generale della Corte dei conti (c.f.: 80218670588)
all’indirizzo di posta elettronica certificata:
procura.generale.appelli@corteconticert.it appellante incidentale;
nei confronti di
-EL IG (C.F.: [...]) nato il 20 ottobre 1959 a Serre (SA), rappresentato e difeso dagli Avv.ti NI NO (PEC: antoninonobile@pec.it) e VI RN (PEC:
vitocornetta@pec.giuffre.it) – appellato incidentale;
nonché’ nei confronti di
-EESAVING S.R.L. IN FALLIMENTO (C.F.: 0545062065),
con sede legale in SERRE (SA), via Tiri di Fanteria 22 CAP 84028, in persona del Curatore fallimentare p.t., rapp.ta e difesa, in primo grado, dall’Avv. MA UA e presso di lui elettivamente domiciliato in Salerno alla via R. De Martino n. 10 (PEC:
avvmarioguarino@cnfpec.it) – appellato incidentale;
-OL DO (C.F.: [...]) nato il 21 settembre 1967 a Campagna (SA), contumace nel giudizio di primo grado – appellato incidentale;
SENT. 52/2026 avverso
-la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 582/2024, depositata il 4 dicembre 2024, impugnata nei confronti della Procura contabile con atto d’appello notificato il 31 dicembre 2024;
VISTI gli atti d’appello e tutti i documenti di causa;
Alla pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2026, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci:
omessa la relazione del Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, sono stati uditi l’Avv. NI NO per il sig. IC, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale Alfio Vecchio;
Ritenuto in
FATTO
1. Con gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania ha, in primo luogo, dichiarato la contumacia del convenuto OL DO, nonché rigettato le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da uno degli altri convenuti, ovvero EL IG (difetto di giurisdizione contabile, incompetenza territoriale, nullità della citazione per violazione dei diritti di difesa, prescrizione dell’azione erariale).
Nel merito, la Sezione ha condannato i convenuti soc. EE SAVING s.r.l. in fallimento (in realtà, per quanto precisato in epigrafe, EESAVING SR in fallimento, dicitura utilizzata nel prosieguo della presente sentenza), OL DO e SENT. 52/2026 EL IG al pagamento, in solido tra di loro e in favore del Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., della somma di €.
4.430.601,06, oltre accessori di legge e spese di giudizio, da calcolarsi nei termini puntualmente indicati in sentenza.
Tutto ciò in relazione a una ipotesi di responsabilità dolosa connessa, nell’impostazione attorea (sostanzialmente recepita dalla Sezione territoriale), all’illecita acquisizione di n. 34.530 TEE (Titoli di Efficienza Energetica, comunemente detti “Certificati HI”),
richiesti e ottenuti, nel periodo 2016-2018, dalla EESAVING s.r.l. mediante una corposa serie di operazioni (ritenute) fittizie.
1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza, la Procura regionale, attivatasi a seguito di notizie di stampa e della ricezione della nota prot. 0651317/2022 della GdF – Compagnia di Battipaglia, nell’atto di citazione:
-ha illustrato gli elementi salienti del sistema incentivante degli interventi di risparmio ed efficientamento energetico, basato sull’emissione e sulla circolazione dei titoli di efficienza energetica
(TEE);
-ha descritto il ruolo svolto, nell’ambito di tale sistema, dalle imprese ammesse alla proposizione di progetti di efficientamento energetico, aventi la denominazione di Società di Servizi Energetici
(“Energy Service Company”, più in breve “ESCo”), come l’odierna soc. EESAVING s.r.l. (poi dichiarata fallita);
-ha riferito in merito alle vicende riguardanti la ESCo EESAVING s.r.l., con particolare riguardo alla dimensione economica dei SENT. 52/2026 contributi indebitamente percepiti e ai riscontri di totale fittizietà delle operazioni sottese;
-ha rappresentato gli sviluppi della vicenda sul versante amministrativo, nell’ambito del quale il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (SE s.p.a.), con provvedimenti del 1.3.2018, 18.3.2018 e 15.6.2018, ha disposto nei confronti di EESAVING s.r.l. la decadenza dal diritto ai contributi accreditati e la revoca dei TEE assegnati, con conseguente obbligo di restituzione degli stessi ovvero, in alternativa, di pagamento del corrispondente valore monetario.
A fronte del perdurante inadempimento da parte dell’intimata società, nonostante i tre decreti ingiuntivi ottenuti da SE con ricorsi dinanzi al T.A.R. del Lazio (n. 285/2019, n. 2256/2019 e n.
2260/2019, gli ultimi due oggetto di opposizione rigettata con sentenze del T.A.R. Lazio, sez. III/ter, nn. 8863/2020 e 8864/2020, non gravate d’appello), SE ha successivamente chiesto e ottenuto il fallimento della EESAVING s.r.l., nonché l’ammissione al passivo, in via privilegiata, dei propri crediti, nell’importo di €.
7.582.140,63 (sentenza n. 10/2022 del 28/2/2022 del Tribunale fallimentare di Salerno);
-ha richiamato le risultanze del parallelo procedimento penale, avente a oggetto gli stessi fatti qui in rilevo.
Nell’ambito di tale procedimento, DO OL e IG EL (unitamente ai figli di quest’ultimo, LE e UA IC), sono stati oggetto di richiesta di rinvio a giudizio in data SENT. 52/2026 6.11.2022 e, successivamente, all’esito del prescelto giudizio abbreviato, riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti (ivi compreso quello di truffa aggravata continuata in concorso ex artt. 48, 81co. 2, 110 e 640-bis c.p.), con conseguente condanna alla pena detentiva di anni tre e giorni venti, con la confisca per equivalente dei beni costituenti profitto del reato (rispettivamente, con sentenze del Tribunale di Salerno n. 173/2023 per quanto concerne il sig.
BO e n. 167/2023 per quanto riguarda il sig. IC IG).
Ciò in relazione all’accusa, per quanto di specifico rilievo in questa sede, di avere, nel periodo compreso tra il gennaio 2016 e il febbraio 2018 e nella rispettiva veste di amministratori di fatto
(IC) e di diritto (BO), costituito la società ESCo EN AV SR e, tramite questa, formato e presentato plurime richieste di emissione di TEE relativi a interventi di efficientamento e risparmio energetico in realtà mai eseguiti, ottenendo titoli di risparmio energetico successivamente scambiati sul mercato regolato da GME per un controvalore di quasi 6 milioni di euro
(l’accusa penale investe anche analoga vicenda, asseritamente realizzata attraverso altra società ESCo, ovvero la DE Energia SR);
-ha illustrato lo svolgimento della fase preprocessuale del giudizio di primo grado, la quale ha portato all’adozione dell’atto di citazione con cui è stato contestato, a titolo di dolo, ai convenuti EESAVING s.r.l. in fallimento, OL DO (quale amministratore di diritto della società dal 15.1.2016 al 10.6.2019)
SENT. 52/2026 e EL IG (quale amministratore di fatto della società e poi di diritto della stessa, a partire dal 11.6.2019) un danno di €.
7.647.832,88, pari al valore complessivo dei TEE definitivamente ottenuti senza titolo da EESAVING, tra il febbraio 2016 e il febbraio 2018, successivamente richiesti in restituzione da SE;
-ha, infine, dettagliatamente indicato le condotte illecite realizzate dai soggetti convenuti.
1.b) All’esito del giudizio di primo grado, la Sezione adita ha adottato la sentenza qui impugnata, con le statuizioni prima esposte.
Nello specifico, per quanto riguarda i profili di merito, il primo giudice ha, in primo luogo, provveduto a una sintetica ricostruzione delle modalità di funzionamento del mercato dei c.d. Certificati HI, evidenziando, tra l’altro, che:
-i Soggetti Obbligati (distributori di energia elettrica e gas naturale)
sono tenuti a raggiungere determinati obiettivi di risparmio energetico operando direttamente, ovvero accedendo ai risparmi conseguiti da altre categorie di soggetti (i soggetti volontari),
attraverso l'incentivo economico rappresentato dai c.d. TEE (Titoli di Efficienza Energetica).
-il mancato raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento dell’efficienza energetica annualmente assegnato, espone i Soggetti Obbligati a sanzioni pecuniarie; per converso, il conseguimento dell’obiettivo consente loro di accedere a un contributo pubblico concesso dallo Stato e stabilito annualmente in proporzione ai titoli SENT. 52/2026 assegnati e annullati per lo scopo;
-a loro volta, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica di ESCO (Energy Service Company, soggetti volontari),
possono accedere al meccanismo, ottenendo titoli di efficienza energetica, a seguito di verifica positiva, da parte di SE, della proposta (progetto) di efficientamento energico (soprattutto degli edifici) presso clienti finali.
Questi titoli, una volta emessi, possono essere oggetto di negoziazione e cessione da parte delle ESCO in un apposito mercato, gestito da GME S.p.a. (Gestore Mercato Energia, società interamente partecipata da SE S.p.a.), nel quale le ESCO cedono i titoli ai soggetti obbligati che non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico loro assegnati.
Nella specifica vicenda all’esame, il giudice di prime cure, sulla base del materiale istruttorio versato in atti (in gran parte riveniente dal parallelo procedimento penale), ha ritenuto acclarato che “...la ESCo convenuta, denominata EE SAVING s.r.l. (…), unitamente alle persone fisiche che hanno gestito l’acquisizione dei TEE per il tramite dell’impresa societaria, ha beneficiato degli introiti economici che ne sono derivati dalla relativa monetizzazione, a fronte della totale (ma, chiaramente, dissimulata) inesistenza dei presupposti interventi di efficientamento energetico” (pag. 10 della sentenza gravata).
In definitiva, sarebbe emersa la radicale fittizietà e/o mancata esecuzione degli interventi di efficientamento energetico (dichiarati SENT. 52/2026 per eseguiti su costruzioni civili) oggetto delle numerose Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC) presentate dalla soc.
ENsaving, nel periodo d’interesse.
Per questa via, sarebbe stata possibile l’indebita emissione, in favore della società, di complessivi 34.530 TEE, in gran parte oggetto di cessione nell’ambito del mercato regolato (con il conseguimento di un introito, per la società, pari a €.
5.920.542,92).
La fittizietà dei progetti in questione (ovvero dell’attività di ESCo svolta dalla EESAVING s.r.l.), avrebbe trovato conferma, secondo la Sezione territoriale, in una pluralità di elementi, quali:
-le verifiche amministrative interne, che hanno portato SE a statuire la decadenza dagli incentivi della società beneficiaria, a fronte delle irregolarità rilevate e del mancato riscontro, da parte della già menzionata società, della richiesta di fornire supporti documentali integrativi circa l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico alla base dei TEE riconosciuti;
-il mancato rinvenimento, da parte della Guardia di Finanza, della documentazione tecnico-amministrativa degli interventi di efficientamento energetico asseritamente realizzati dalla società tra l’ottobre 2015 e il luglio 2016;
-la mancanza di evidenze di flussi finanziari riferibili a costi sottesi alla materiale esecuzione delle opere e dei servizi, attinenti ai richiamati interventi;
-la destinazione di tutti gli introiti derivanti dalla vendita dei TEE SENT. 52/2026 ottenuti a finalità del tutto estranee rispetto a quelle pertinenti all’esecuzione dei progetti, ovvero a scopi personali dei soci e amministratori dell’impresa stessa;
-l’esame approfondito dei dati contenuti nella documentazione progettuale degli interventi, inoltrata dalla EESAVING s.r.l.
sulla piattaforma di SE S.p.A., con l’emersione, ad es., della circostanza per cui nessuna delle imprese indicate come esecutrici dei lavori avrebbe emesso e/o ricevuto fatture per prestazioni rese nei rapporti con l’ESCo qui in rilievo;
-l’esame dettagliato dei gruppi degli interventi, suddivisi per area geografica, effettuato dagli inquirenti con verifiche analitiche a campione, che avrebbe posto in luce la totale simulazione, da parte di EESAVING s.r.l., della presentazione e della realizzazione degli interventi stessi;
-la disamina dei flussi economici della società, che avrebbe fatto emergere la mancanza di qualsiasi traccia contabile e bancaria di costi effettivamente pertinenti all’attività caratteristica dello sviluppo di progetti di efficientamento energetico, così come la mancanza, a fronte dei cospicui introiti realizzati con l’acquisizione e la rivendita dei TEE, di utilizzo degli stessi in modo coerente con l’operatività di una ESCo;
-l’esito, favorevole a SE, dei giudizi d’opposizione ai decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti per ottenere la restituzione degli importi indebitamente percetti, nonché l’ammissione, al passivo della società, dei crediti rivendicati da SE;
SENT. 52/2026
-gli sviluppi, già ricordati, del parallelo procedimento penale.
Nondimeno, con riferimento alla quantificazione del pregiudizio patito, la Sezione territoriale non ha condiviso la prospettazione attorea circa la commisurazione del danno erariale al controvalore
(per €. 7.647.832,88) espresso dai TEE al momento della loro emissione e determinato sulla base dei valori di ritiro stabiliti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per l’anno di riferimento ovvero, in difetto, in base al valore medio di contrattazione mensile.
Per converso, il primo giudice, aderendo alla prospettazione difensiva del convenuto IC, ha fissato il danno erariale nell’importo di €. 4.430.601,06, corrispondente al contributo tariffario come determinato dall’ARERA negli anni di riferimento e risultante dal prospetto riepilogativo riportato a pag. 8 dell’atto di citazione, che sarebbe stato corrisposto ai Soggetti Obbligati dopo la negoziazione e annullamento dei TEE effettivamente scambiati nel mercato regolamentato dalla EESAVING s.r.l. (n. 28.885 TEE, su di un totale di 34.530 TEE, emessi in favore della stessa).
Il menzionato importo di €. 4.430.601,06 è stato addebitato ai convenuti, a titolo di dolo e in solido tra di loro.
Con specifico riferimento alla posizione del IC, la Sezione territoriale ha rimarcato la ricorrenza di una pluralità di circostanze
(ristretta composizione della compagine sociale della EE SAVING s.r.l., comprendente il IC e parenti diretti dello stesso; l’incasso, nel triennio 2016-2018, della somma complessiva SENT. 52/2026 di €. 261.415,71, la quale sarebbe solo formalmente riferita a compensi per attività di consulenza per la ricerca di nuovi clienti nel settore dell’efficienza energetica, rappresentando in realtà un mero espediente per acquisire provvista monetaria dalla società, asseritamente non impegnata in reali progetti di efficientamento energetico; la materiale disponibilità di un rapporto di c/c bancario intestato alla EE SAVING S.r.l., utilizzato anche per scopi totalmente personali; l’utilizzo della GREESAVING s.r.l. per fatturare e pagare acquisti di beni totalmente estranei all’attività d’impresa di quest’ultima, tra i quali elettrodomestici e orologi di lusso), da cui sarebbe possibile desumere che lo stesso, “…al di là delle formali qualifiche gestorie intestate al OL, svolgeva un chiaro ruolo di amministratore di fatto della EE SAVING s.r.l.,
come emerso dai molteplici riscontri eseguiti dagli inquirenti, che restituiscono un quadro di totale strumentalizzazione dello strumento societario da parte del predetto convenuto, che utilizzava la EE SAVING s.r.l., appositamente ideata e costituita, come proprio strumento operativo per eseguire la frode e ritrarne diretto profitto, tra l’altro utilizzando direttamente conti correnti bancari intestati all’impresa” (così pag. 45 della sentenza gravata).
2. Avverso la sentenza n. 582/2024, il sig. EL IG ha proposto appello principale, con atto notificato in data 31 dicembre 2024 (nei confronti della Procura erariale) e depositato il 2 gennaio 2025, con il patrocinio degli Avv.ti NI NO e VI RN.
L’appellante, dopo la ricostruzione delle vicende di causa, ha SENT. 52/2026 formulato i seguenti motivi di impugnativa:
1) Sulla giurisdizione: errata valutazione dei fatti, carente e contraddittoria motivazione.
L’appellante ha, in primo luogo, ribadito gli aspetti essenziali della vicenda, sottolineando, tra l’altro, che:
-nessun accertamento sarebbe stato svolto per verificare se i TEE emessi in favore della EESAVING e successivamente acquistati dai Soggetti Obbligati siano stati poi annullati presso la CSEA, al fine di rispettare gli obblighi imposti dalla legge per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico;
-nessuna somma di denaro sarebbe stata sostanzialmente erogata dallo Stato in favore della EESAVING, la quale, inoltre, non avrebbe dovuto erogare alcunché all’impresa esecutrice, non rappresentando essa il soggetto che ha effettivamente eseguito l’intervento di miglioramento energetico;
-l’importo chiesto in restituzione da SE (€. 7.647.832,88) con tre decreti ingiuntivi e ammesso, in privilegio, al passivo fallimentare della società (per €. 7.582.140,63), sarebbe stato autodeterminato dal SE e non potrebbe coincidere con il danno erariale richiesto dalla Procura regionale;
-se del caso, il soggetto danneggiato dalle condotte contestate ai convenuti sarebbe il Soggetto Obbligato che ha acquistato i TEE, sostenendone effettivamente il costo economico, atteso che i TEE
(anche detti “Certificati HI”) non sarebbero degli incentivi bensì lo strumento principale di uno “schema d’obbligo” ideato per la SENT. 52/2026 promozione di interventi di efficientamento energetico.
Il sig. IC si è, dunque, diffusamente soffermato sulle modalità di funzionamento del meccanismo dei certificati bianchi, per sostenere, tra l’altro, che:
-tale meccanismo non sarebbe un incentivo, rappresentando uno schema d’obbligo ideato per la promozione di interventi di efficientamento energetico, prevedente obiettivi annuali crescenti di miglioramento dell’efficienza energetica per i distributori di elettricità e gas naturale con oltre 50.000 utenti serviti;
-la ESCo (come la EESAVING S.r.l.), figura prevista dal D.M. 20 luglio 2004 e successivamente dal d.lgs. n. 115/08, non realizzerebbe direttamente gli interventi di efficientamento energetico, ma avrebbe lo scopo di gestire i rapporti amministrativi ed economici con l’Ente Gestore dei Certificati HI e con il Mercato dei Certificati HI, al fine di tradurre i risparmi ottenuti in somme di denaro, con spostamento del rischio d’impresa
(derivante dall’investimento di efficientamento) dall’utente finale, che beneficia dei risultati energetici, a una società terza esterna, la ESCo;
-la ESCo, in particolare, si limiterebbe a reperire i progetti di efficientamento energetico sul mercato (cd. Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi – RVC) e a trasmetterli al SE per la relativa approvazione (e conseguente erogazione di TEE), potendo in alternativa, la ESCo, acquistare i TEE sul mercato e rivenderli, attraverso transazioni bilaterali, ai cd. “Soggetti Obbligati” ovvero SENT. 52/2026 ad altre ESCo;
-il Soggetto Obbligato potrebbe – in un termine non determinato –
portare all’incasso il TEE presso la Cassa dei Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e percepire da quest’ultima un contributo.
L’appellante si è, poi, lamentato del fatto che la sentenza gravata avrebbe erroneamente individuato l’oggetto del giudizio, il quale, per come asseritamente rilevato nell’atto di citazione, atterrebbe al credito erariale che si ritiene sorto a seguito dell’annullamento dei certificati bianchi emessi a favore della società convenuta.
Il fatto posto alla base del danno sarebbe, dunque, l’intervenuta decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi, con conseguente obbligo di restituzione dei titoli rilasciati, disposto dal SE in autotutela.
Il presente giudizio sarebbe allora incentrato esclusivamente sulla mancata restituzione delle somme che il SE ritiene di aver indebitamente attribuito a ENsaving s.r.l., sia pur in via indiretta, tramite la consegna dei certificati bianchi.
Si tratterebbe, in particolare, di un’azione di natura restitutoria, come tale sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti e rientrante nella giurisdizione del Giudice ordinario, cui appartiene, alla luce della giurisprudenza a tale scopo richiamata, la cognizione in ordine alle richieste restitutorie dell’Amministrazione, derivanti da indebito oggettivo (art. 2033 cc.).
Nel caso di specie, la richiesta restitutoria avanzata da SE, posta dalla Procura regionale a base dell’invito a dedurre, andrebbe SENT. 52/2026 correttamente inquadrata nella fattispecie di indebito oggettivo, disciplinato dall’art. 2033 c.c., a seguito dell’annullamento dei titoli originariamente emessi, con conseguente attribuzione della giurisdizione al Giudice Ordinario.
Il sig. IC ha, infine, eccepito l’assenza, allo stato, di ogni accertamento in contraddittorio dei fatti contestati (tantomeno con pronunce coperte da giudicato), così come il mancato assolvimento, da parte della Procura erariale, dell’onere probatorio relativo agli elementi della responsabilità erariale;
2) Sull’incompetenza territoriale: errata qualificazione dei fatti, violazione dell’art. 18 c.g.c.
L’appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione d’incompetenza territoriale.
Sul punto ha ribadito che il “danno” azionato dalla Procura erariale si sarebbe verificato ove il SE S.p.A. (soggetto asseritamente danneggiato) ha la sua sede, ossia in Roma, radicandosi, per questa via, la competenza funzionale della Sezione regionale della Corte dei conti del Lazio, ex art. 18, comma 1, lett. b), c.g.c.
E invero, nella Regione Lazio (ove ha sede SE e si trovano i terminali che gestiscono le pratiche trasmesse dalle ESCO -RVC), la predetta SE avrebbe adottato l’atto, fonte dell’asserita dispersione del denaro, con il relativo depauperamento economico.
In ogni caso, la competenza territoriale della Sezione giurisdizionale del Lazio sussisterebbe anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, c.g.c., dal momento che la condotta “casualmente prevalente”, nel caso SENT. 52/2026 all’esame, non sarebbe imputabile alla ENsaving S.r.l. o ai suoi esponenti, quanto piuttosto al soggetto passivo (SE S.p.A.) che ha materialmente disposto l’erogazione dei TEE in favore della ESCo.
Ciò sul presupposto che, nella vicenda oggetto di scrutinio, verrebbero in rilievo plurime condotte, soggettivamente e oggettivamente connesse tra loro, tali da rendere necessaria la loro valutazione in unico processo.
L’appellante ha, infine, richiamato sentenze della Corte di cassazione penale in materia di indebita erogazione di contributi pubblici per sostenere che, nel giudizio per danno erariale, la competenza per territorio si radicherebbe nel luogo nel quale ha sede l’ente pubblico che eroga il contributo e non nel luogo di ricezione degli incentivi da parte del beneficiario;
3) Contraddittorietà delle motivazioni, errata valutazione dei fatti oggetto di giudizio.
L’appellante principale ha eccepito la contraddittorietà di fondo della sentenza, sotto i molteplici profili della competenza territoriale, della condotta ascrivibile al sig. IC IG (cui verrebbe ingiustamente addebitato l’intero danno asseritamente arrecato),
della quantificazione del “danno” azionato (che sarebbe privo di qualsivoglia conforto probatorio), della completezza del contraddittorio (atteso che l’appellante si troverebbe nell’impossibilità di difendersi in relazione ad azioni compiute da soggetti esterni, come l’asserita falsificazione della documentazione SENT. 52/2026 allegata alle RVC);
4) Sull’incompletezza del contraddittorio: errore nella valutazione del fatto, violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa.
L’appellante ha eccepito la violazione del principio del contraddittorio, lamentandosi del fatto di non avere potuto articolare appieno la propria difesa per la mancata citazione in giudizio di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale (a iniziare dagli autori materiali dei documenti, asseritamente falsi, prodotti da ENsAV s.r.l. in allegato alle RVC presentate), su cui si baserebbe l’intero impianto accusatorio.
Tale violazione sarebbe tanto più evidente alla luce della natura dolosa della responsabilità contestata.
In definitiva, secondo l’appellante, restando precluso al giudice chiamare in causa terzi non citati, l’atto di citazione avrebbe dovuto dichiararsi nullo per l’intrinseca contraddittorietà tra i soggetti citati in giudizio e l’indicazione dei mezzi di prova dei quali la Procura regionale intendeva avvalersi, in asserita violazione del principio di effettivo contraddittorio (art. 111 Cost.) e dell’art. 163, comma 3, n. 5 del codice di rito.
Infine, la mancata citazione in giudizio dei terzi soggetti individuati dalla Guardia di finanza come coautori dei fatti oggetto del giudizio
(così, ad es., le Società ELETTROMIC S.r.l.s., ELIPOWER S.r.l.s.,
TRADE S.r.l.s., ROMANZI EDILIZIA S.r.l., citate nel provvedimento oggetto di gravame) lederebbe gravemente il diritto alla difesa degli SENT. 52/2026 stessi soggetti, impossibilitati a esprimersi in un giudizio le cui risultanze, secondo l’impostazione difensiva, potrebbero avere effetto diretto nei loro confronti;
5) Sulla condotta ascrivibile all’odierno appellante: errore nella valutazione del fatto.
L’appellante si è lamentato del fatto che la Corte non avrebbe illustrato gli elementi di fatto sulla cui base ha ritenuto che il sig.
EL fosse il perno principale della complessiva architettura fraudolenta.
E invero, sarebbe emersa unicamente la ricezione di una parte delle somme percepite dalla Società, peraltro corrisposte a titolo di consulenze per impianti eolici effettivamente realizzati e mai posti in discussione da parte degli inquirenti.
In ogni caso, il IC potrebbe essere chiamato a rispondere unicamente di tali somme (€. 261.415,71).
Allo stesso modo, mancherebbe qualsivoglia supporto probatorio all’affermazione circa la materiale disponibilità, in capo allo stesso, di un rapporto di c/c bancario intestato alla EESAVING S.r.l.
(utilizzato anche per scopi totalmente personali) ovvero circa l’utilizzo della società per fatturare e pagare acquisti di beni totalmente estranei all’attività d’impresa di quest’ultima.
In definitiva, sarebbe rimasta indimostrata la responsabilità, a titolo di dolo o colpa grave, del IC, così come l’effettivo ruolo operativo/apporto svolto dallo stesso all’interno della società.
Egli, in particolare, non avrebbe posto in essere alcuna condotta SENT. 52/2026 attiva per l’erogazione dei TEE in argomento, non avendo formato né sottoscritto alcuna RVC trasmessa al Gestore.
Allo stesso tempo, avendo il IC assunto la carica di amministratore e legale rappresentante della società successivamente all’erogazione dei TEE (e alla revoca disposta da SE), in assenza di prove contrarie l’appellante non potrebbe ritenersi inserito nell’eziologia degli eventi che avrebbero determinato il contestato danno (non avendo formato o concorso a formare la documentazione trasmessa al SE S.p.A.).
Risulterebbe evidente, sotto questo punto di vista, l’assenza di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Infine, l’appellante si è lamentato del fatto che il primo giudice non avrebbe fatto buon governo del principio per cui le prove acquisite in altra sede (penale o civile) non sarebbero riconducibili a una prova piena, come tale dotata di autosufficienza decisoria nel giudizio contabile;
6) Sull’elemento soggettivo: contraddittorietà, errata qualificazione del fatto.
L’appellante ha sostenuto che, a fronte dell’estraneità del sig.
IC alla gestione della ENsaving e, soprattutto, alla predisposizione della documentazione contestata dagli inquirenti, sarebbe totalmente mancata la dimostrazione, da parte della Procura contabile, della sua conoscenza e consapevolezza delle illiceità individuate nelle RVC presentate a SE e delle falsità ascritte dagli inquirenti alle società partner.
SENT. 52/2026 Le prove presenti in giudizio escluderebbero, anzi, un concorso doloso di IC IG nella predisposizione delle RVC e dei documenti allegati.
Conseguentemente, le affermazioni del primo giudice circa la connotazione dolosa dei convenuti (compreso il IC)
risulterebbero del tutto prive di ogni riscontro e, anzi, totalmente divergenti rispetto alle risultanze processuali;
7) Sull’entità del danno Con riferimento alla quantificazione del danno (che la Corte, aderendo all’impostazione difensiva, ha parametrato all’importo che ritenuto effettivamente erogato dalla Cassa dei Servizi Energetici e Ambientali S.p.A. ai Soggetti Obbligati a titolo di contributo tariffario), l’appellante ha sostenuto che:
-non corrisponderebbe al vero l’affermazione, contenuta in sentenza, per cui il valore del già menzionato contributo, determinato dall’ARERA per gli anni di riferimento (2016, 2017 e 2018) ed esposto nella tabella riportata nella nota (3) a pag. 8 dell’atto di citazione, non sarebbe stato contestato, atteso che la difesa in sede di costituzione in giudizio si sarebbe diffusamente soffermata in merito alla illegittimità di tali importi;
-non sarebbe stata in alcun modo accertata l’entità del “contributo tariffario” erogato dalla CSEA, atteso che nessun accertamento sarebbe stato effettuato dalla Procura erariale per verificare (i)
l’effettiva cessione a Soggetti Obbligati dei TEE riconosciuti a ENsaving, (ii) l’effettivo annullamento, da parte dei Soggetti SENT. 52/2026 Obbligati, dei TEE percepiti da EN AV presso la Cassa dei Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), (iii) l’effettiva erogazione, e in che misura, del contributo tariffario, da parte di CSEA e in favore dei Soggetti Obbligati, per effetto dei TEE percepiti da ENsaving.
Secondo l’appellante, in assenza di tale necessaria provvista probatoria, idonea soprattutto a verificare, attraverso apposito tracciamento dei titoli, se tali TEE siano stati commercializzati e, poi, posti all’incasso presso la CSEA, la domanda avanzata dalla Procura erariale non avrebbe potuto essere accolta.
Risulterebbe allora erronea la statuizione dei primo giudice sul punto, in quanto non vi sarebbe in atti alcun elemento da cui desumere che i TEE emessi siano stati (e quando) effettivamente portati all’incasso dai Soggetti Obbligati né che, per effetto di ciò, la CSEA abbia erogato un contributo tariffario e per quale importo.
L’appellante ha, infine, sostenuto che, per il principio della parziarietà dell’obbligazione contabile, sarebbe possibile ascrivere agli odierni indagati la sola quota del danno complessivo direttamente riconducibile all’attività dagli stessi svolta, ma non la parte di danno, pur in astratto fonte di responsabilità, derivante dall’apporto di soggetti terzi, quantunque rimasti estranei al giudizio.
Nel caso di specie, andrebbe esclusa dagli importi oggetto di condanna nei confronti dell’appellante la quota di danno (ritenuta maggioritaria) imputabile ai soggetti compartecipi, persone fisiche o giuridiche.
SENT. 52/2026 Tanto più che, nel caso di specie, l’elemento soggettivo caratterizzante l’apporto del singolo partecipante non potrebbe essere ricondotto al dolo, ma al più a colpa.
Il sig. IC ha, infine, censurato la decisione gravata per non aver ridotto il danno ai sensi dell’art. 1227 c.c. (concorso causale colposo del danneggiato).
Sul punto ha ribadito che la concessione di migliaia di TEE sarebbe avvenuta senza l’effettuazione, da parte di SE e per tre anni, dei controlli previsti dalla legge, né sui documenti presentati, né sui cantieri oggetto di intervento, né, più in generale, sulle pratiche presentate da ENsaving s.r.l.
Il comportamento, ritenuto gravemente omissivo di SE, avrebbe concorso ad aggravare il danno, se non addirittura a determinarlo, sul presupposto che una corretta istruttoria, da parte del Gestore, al momento della presentazione delle RVC oggi contestate, avrebbe portato alla sospensione immediata del procedimento di riconoscimento dei TEE, causa del presunto danno erariale.
Allo stesso modo, una qualsiasi attività di controllo successiva avrebbe certamente contribuito a contenere l’erogazione di illeciti TEE;
8) Sulla prescrizione L’appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale, riportandosi a un precedente della Sezione Lombardia.
E invero, nel caso di specie, i convenuti non avrebbero realizzato SENT. 52/2026 alcun occultamento doloso del danno, non avendo adottato alcuna condotta per “ritardare” l’accertamento del danno.
Né l’occultamento in questione potrebbe coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, richiedendosi, secondo la giurisprudenza a tale scopo richiamata, un’ulteriore condotta, indirizzata a impedire la conoscenza del fatto.
L’appellante ha, dunque, sostenuto che sarebbero prescritti, in assenza di ogni atto interruttivo della prescrizione nei confronti delle società e dei suoi amministratori indagati, tutti i TEE emessi, quantomeno negli anni 2016 e 2017, in quanto antecedenti al quinquennio antecedente la notifica dell’invito a dedurre, avvenuta solo nel dicembre 2023, ben oltre lo spirare del termine prescrizionale.
Nel caso in esame tale momento coinciderebbe con l’emissione dei TEE successivamente revocati da SE o, al più, con la data
(10.3.2018) in cui SE S.p.A. ha disposto la decadenza dal diritto e la revoca dei TEE assegnati.
Resterebbe confermata la prescrizione delle azioni erariali in relazione a tutti i TEE emessi.
In conclusione, l’appellante ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata:
a) in via preliminare, la declaratoria del difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale della Regione Campania;
b) in via principale, la declaratoria di nullità dell’atto di citazione, per violazione dei diritti di difesa del convenuto, e di intervenuta SENT. 52/2026 prescrizione dell’azione erariale;
c) il rigetto in ogni caso di tutte le richieste attoree, per infondatezza delle stesse e/o mancanza di supporto probatorio;
d) in via subordinata, la riduzione dell’addebito, in relazione alla mancata citazione dei principali responsabili dei fatti ascritti e in relazione alla responsabilità della stessa SE ai sensi dell’art. 1227 c.c.;
e) la rideterminazione del danno complessivamente ascritto in base a quanto effettivamente versato, da SE e dagli Enti dallo stesso controllati, ai Soggetti Obbligati cessionari dei TEE rilasciati alla ENsaving s.r.l.;
f) la determinazione, in ogni caso, dell’apporto causale fornito singolarmente dal convenuto IC IG e dai soggetti rimasti estranei al giudizio di primo grado nella causazione del danno asseritamente patito dall’erario, al fine di quantificare, nei rapporti esterni ovvero, quantomeno, nei rapporti interni tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, la quota afferente al singolo del complessivo danno identificato;
g) in via istruttoria, di ordinare alla Procura regionale di depositare in giudizio gli elementi sulla base dei quali è stato determinato il presunto danno erariale fatto valere nel presente giudizio.
3. Con atto notificato il 24 febbraio 2025 (nei confronti di IC IG e della soc. ENsaving SR in fallimento) e 20 marzo 2025
(nei confronti di BO DO), successivamente depositato in data 25 marzo 2025, la Procura generale, nel contestare la SENT. 52/2026 fondatezza dell’appello principale del IC, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 582/2024 della Sezione Campania.
Ha, in particolare, censurato la decisione sotto il profilo della erroneità e/o contraddittorietà della motivazione in punto di individuazione del danno risarcibile e di quantificazione dello stesso.
A tal riguardo, l’Organo requirente, fatti brevi cenni sulle modalità di funzionamento del sistema dei certificati bianchi, ha sostenuto l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui ha commisurato il danno da risarcire al solo importo derivato dalla cessione dei 28.885 “TEE “annullati” dai Soggetti Obbligati presso la CSEA (ovvero, €. 4.430.601,06).
Tale danno, infatti, sarebbe addirittura inferiore alle somme indebitamente e dolosamente incassate dalla EESAVING s.r.l.
(pari a €. 5.920.542,92), destinate, nella prospettazione attorea, al soddisfacimento di bisogni personali, al di fuori di precipue finalità di efficientamento energetico.
Conseguentemente, la quantificazione del danno erariale al solo importo riconosciuto al momento del rimborso dal SE, per il tramite della CSEA, ai soggetti richiedenti, non costituirebbe una misura realmente sanzionatoria e deterrente nei confronti del compimento di raggiri e truffe, potendo l’importo della condanna risultare (come in questo caso) inferiore, anche per cifre rilevanti, rispetto agli illeciti guadagni.
In ogni caso, secondo la Procura generale, rappresentando la SENT. 52/2026 corresponsione dei TEE una modalità di erogazione di contributi pubblici, il valore di questi andrebbe determinato con riferimento a quello di emissione, atteso che questo costituirebbe il valore per il quale la PA si determinerebbe al rilascio del titolo.
Nello specifico, la Procura generale ha sostenuto che:
-i TEE sarebbero uno strumento giuridico che integra ex se il valore di incentivo pubblico, possedendo la caratteristica di esprimere, una volta emessi, un valore economico autonomo rispetto al sottostante investimento di efficientamento energetico, così da consentire una circolazione giuridica assimilabile a quella dei titoli di credito;
-il valore dei TEE cambierebbe nel tempo, secondo le negoziazioni e in maniera non strettamente legata all’originario valore dell’efficientamento energetico che si sarebbe dovuto realizzare;
-la natura dei TEE sarebbe quella di titoli di valore il cui possesso costituirebbe già un vantaggio per il possessore, in quanto potrebbe renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul mercato, come per qualsiasi altro titolo, senza necessità di attendere la loro monetizzazione.
Essi, in particolare, riconoscerebbero l’esistenza di un valore, di per sé positivo per il possessore (e negativo per l’emittente), nella possibilità infatti di negoziarli, oltre che con negoziazioni presso il GME, anche con negoziazioni bilaterali sottratte a specifici controlli e registrazioni;
-nel caso di specie, già con l’emissione dei certificati bianchi, il SE avrebbe erogato un contributo pari al valore dei 34.530 TEE;
SENT. 52/2026
-il danno patito dalla collettività sussisterebbe già con l’emissione dei certificati bianchi illegittimi, per l’assenza dell’efficientamento energetico che al momento dell’emissione avrebbe già dovuto essere stato realizzato;
- lo stesso art. 12, comma 13, del D.M. MISE 11.01.2017, in materia di recuperi connessi alle violazioni determinanti l’indebito accesso agli incentivi, alluderebbe testualmente ai TEE quali “somme erogate”.
Il danno andrebbe commisurato all’importo dei contributi erogati in favore della EESAVING s.r.l. dal SE con l’emissione dei TEE, come asseritamente confermato dal fatto che il Tar Lazio, in sede di emissione dei decreti ingiuntivi richiesti dal SE (e di successiva opposizione agli stessi) avrebbe riconosciuto la sussistenza del credito per l’intero importo di emissione dei certificati bianchi (€.
7.647.832,88, pari al valore di tutti i TEE emessi).
Questa interpretazione risulterebbe, altresì, in linea con la giurisprudenza penale in materia di reati conseguenti all’illecita percezione degli incentivi energetici secondo la quale il pregiudizio erariale si concretizzerebbe fin dal momento dell’emissione dei TEE perché, già da allora, si verificherebbe la dispersione del denaro pubblico.
Conseguentemente, tutti i TEE emessi in favore della EESAVING s.r.l. costituirebbero una diminuzione patrimoniale netta per le casse pubbliche, integrante un danno concreto, attuale e determinato.
SENT. 52/2026 Infine, la circostanza per cui, nella fattispecie all’esame, la EN AV abbia poi scambiato solo 28.855 TEE (e non tutti i 34.530 percepiti) sarebbe dipesa dalla consapevolezza dei percettori di aver ottenuto i titoli senza il necessario sforzo/costo imprenditoriale, e non già da una presunta assenza di valore di tali certificati bianchi, già liberamente scambiabili.
In conclusione, la Procura generale ha chiesto che il giudice d’appello, respinto il gravame principale e in accoglimento di quello incidentale, riformi la sentenza impugnata in punto di quantificazione del danno, condannando i convenuti, per i titoli rilasciati alla società EESAVING s.r.l., per l’importo di €.
7.647.832,88, quantificato in relazione al valore dei TEE al momento della loro emissione, così come richiesto dalla Procura regionale nell’atto di citazione.
4. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2026, l’Avv. NI NO, per il sig. IC e il P.M. hanno insistito, con articolate argomentazioni, per l’accoglimento delle proprie, rispettive posizioni.
Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via pregiudiziale va disposta, ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c., la riunione degli odierni appelli, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza.
2. Risulta ora possibile procedere all’esame dei gravami, partendo SENT. 52/2026 da quello principale dispiegato dal sig. EL IG e, nell’ambito dello stesso, allo scrutinio dei motivi attinenti a questioni pregiudiziali e/o preliminari.
A tal riguardo, non è privo di utilità rammentare che, per consolidata giurisprudenza, la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 76 e 279 c.p.c.,
attualmente disciplinato dall’art. 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto, fermo restando che l’ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (in termini, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App.,
n. 31/2025 e n. 150/2024, con la giurisprudenza contabile, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, ivi richiamata).
Ciò premesso, l’appello principale del sig. EL risulta infondato e va, come tale, rigettato, per quanto di seguito esposto.
2.a) Nello specifico, risulta sicuramente infondato il motivo n. 1, volto a far valere il difetto di giurisdizione contabile nella presente controversia, sul presupposto che l’oggetto del giudizio, per come asseritamente rilevato nell’atto di citazione, atterrebbe al credito erariale che si ritiene sorto a seguito dell’annullamento dei certificati bianchi emessi a favore della società convenuta.
In particolare, il fatto posto alla base del danno sarebbe l’intervenuta decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi, SENT. 52/2026 con conseguente obbligo di restituzione dei titoli rilasciati (o del loro controvalore economico) disposto dal SE in autotutela.
Il giudizio sarebbe allora incentrato esclusivamente sulla mancata restituzione delle somme che il SE ritiene di aver indebitamente attribuito a ENsaving s.r.l., sia pur in via indiretta, tramite la consegna dei certificati bianchi.
Si tratterebbe, in particolare, di un’azione di natura restitutoria, come tale rientrante nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., a seguito dell’annullamento dei titoli originariamente emessi.
Trattasi di impostazione non corretta.
Sul punto, giova osservare in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda, cioè sulla base del “...c.d. petitum sostanziale, individuabile indagando sull’effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio e alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui si articola”
(così, da ultimo, Corte conti, Sez. II App., n. 226/2025, con la giurisprudenza, della Cassazione e contabile, ivi richiamata).
La giurisdizione si determina, dunque, in base al petitum sostanziale, il quale va identificato in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice e anche in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione SENT. 52/2026
(in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 128/2025, richiamante Cass. SS.UU. nn. 5236/2025, 2368/2024, 20350/2018, 12378/2008).
In ogni caso, la pronuncia in punto giurisdizione non presuppone l'accertamento della situazione di fatto, in quanto “…ai fini della decisione sulla giurisdizione, l'apprezzamento affidato al giudice, con il correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati” (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2006, n. 4894, richiamata da Corte conti, Sez. II App, n.
148/2023).
Orbene, nella fattispecie all’esame, sulla base di quanto emerge dalla piana lettura dell’atto di citazione, il petitum sostanziale risulta chiaramente incentrato su una richiesta risarcitoria che attiene al danno che sarebbe scaturito dall’indebita emissione, in favore della società ENsaving SR, dei certificati bianchi.
Nell’impostazione attorea tale emissione sarebbe, infatti, stata ottenuta attraverso condotte truffaldine, di rilievo anche penale, violative degli obblighi di servizio gravanti sulla società (e sugli amministratori, di fatto o di diritto, della stessa), per effetto dell’inserimento nel programma pubblicistico, di rilievo anche comunitario, di efficientamento energetico.
L’iniziativa della Procura erariale è, dunque, finalizzata a ottenere il risarcimento del danno che la condotta fraudolenta dei soggetti già convenuti in primo grado avrebbe arrecato all’Erario, consentendo SENT. 52/2026 alla società di ottenere certificati di efficienza energetica (con il vantaggio economico a essi connesso) cui la stessa non avrebbe avuto diritto.
Il relativo giudizio resta allora collocato in un ambito squisitamente risarcitorio, di pertinenza della Corte dei conti, istituzionalmente chiamata a verificare la sussistenza dei plurimi presupposti della contestata responsabilità amministrativa (danno erariale, condotta illecita, nesso eziologico ed elemento soggettivo).
In un ambito differente si collocano, per contro, le iniziative di recupero dell’indebito oggettivo, attivate direttamente dall’Amministrazione e di competenza di altro plesso giurisdizionale, nonché legate al differente presupposto dello spostamento patrimoniale intervenuto in assenza (originaria o sopravvenuta) di un legittimo titolo giustificativo (sui presupposti di operatività dell’azione di ripetizione dell’indebito, vedasi, tra le altre, Cass., n.
16163/2024 e n. 18266/2018).
Resta allora confermato l’assoggettamento dell’odierna controversia alla giurisdizione della Corte dei conti.
Tale assoggettamento, del resto, si giustifica anche sotto il profilo, ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza formatasi proprio nella materia specifica dell’indebito ottenimento di T.E.E., della distrazione di contributi pubblici erogati a privati per la realizzazione di programmi di stampo pubblicistico, con l’attribuzione al soggetto che ne beneficia anche di poteri e funzioni tipicamente pubblicistiche (tra le altre, Corte conti, Sez. I App. n. 81/2025; id.,
SENT. 52/2026 Sez. II App., n. 274/2023).
La medesima giurisprudenza (in particolare, la richiamata Corte conti, Sez. II App., n. 274/2023) ha inoltre sottolineato l’irrilevanza, ai fini dell’esclusione della giurisdizione contabile, della previsione normativa (art. 133, comma 1, lett. o, c.g.a.) che ha attribuito al giudice amministrativo la cognizione di cause “attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia”, incluse quelle risarcitorie, e ha richiamato sul punto, con argomentazioni del tutto condivisibili:
-la reciproca indipendenza tra le diverse giurisdizioni, anche quando investono gli stessi fatti materiali, con l’unico limite del divieto, qui rispettato, di una duplicazione risarcitoria, non risultando che SE abbia ottenuto l’integrale ristoro delle proprie pretese patrimoniali, a seguito dell’attivazione delle iniziative monitorie di cui si dirà meglio in seguito (sui rapporti tra le azioni promosse, per i medesimi fatti, innanzi a giudici diversi, vedasi da ultimo Corte conti, Sez. II App. n. 194/2025, con la giurisprudenza della Cassazione ivi richiamata);
-la diversità delle valutazioni cui è chiamato il giudice amministrativo (legittimità o meno delle “procedure” e dei
“provvedimenti”, con la connessa pretesa risarcitoria) rispetto a quelle demandate al giudice contabile (liceità o meno delle condotte contestate e lesione di diritti patrimoniali e non patrimoniali delle pubbliche amministrazioni).
In conclusione, il presente motivo di doglianza va disatteso.
SENT. 52/2026 2.b) Egualmente infondato si appalesa il motivo d’appello n. 2, finalizzato a censurare la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione d’incompetenza territoriale in favore della Sezione Lazio.
Sul punto, l’appellante ha ribadito che il “danno” azionato dalla Procura erariale si sarebbe verificato in Roma, sede di SE S.p.A.
(soggetto asseritamente danneggiato), radicandosi, per questa via, la competenza funzionale della Sezione regionale della Corte dei conti del Lazio, ex art. 18, comma 1, lett. b), c.g.c.
Del resto, nella Regione Lazio (ove ha sede SE e si trovano i terminali che gestiscono le pratiche trasmesse dalle ESCO -RVC),
SE s.p.a. avrebbe adottato l’atto, fonte dell’asserita dispersione del denaro, con il relativo depauperamento economico.
In ogni caso, la competenza territoriale della Sezione giurisdizionale del Lazio sussisterebbe anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, c.g.c., dal momento che la condotta “casualmente prevalente”, nel caso all’esame, non sarebbe imputabile alla ENsaving S.r.l. o ai suoi esponenti, quanto piuttosto al soggetto passivo (SE S.p.A.), che ha materialmente disposto l’erogazione dei TEE in favore della ESCo.
Ciò sul presupposto che, nella vicenda oggetto di scrutinio, verrebbero in rilievo plurime condotte, soggettivamente e oggettivamente connesse tra loro, tali da rendere necessaria la loro valutazione in un unico processo.
Nondimeno, come anticipato, il motivo non riveste pregio.
SENT. 52/2026 Giova osservare al riguardo che l’art. 18, comma 1, lett. b) c.g.c.
attribuisce alla Sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente “i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione” (sottolineatura aggiunta).
Nella presente fattispecie, la sede della società percettrice, il luogo della gestione e della percezione del controvalore dei certificati bianchi (tutti identificabili nella Regione Campania) contribuiscono, senza dubbio alcuno, a radicare la competenza territoriale della Sezione giurisdizionale per la Campania, tanto sotto il profilo del luogo di gestione, quanto sotto quello del luogo di verificazione del danno, richiamati dalla disposizione sopra riportata.
Ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza in materia di indebito ottenimento di T.E.E. (così, tra le altre, Corte conti, Sez. I App., n. 81/2025).
Le conclusioni appena esposte non sono inficiate dal richiamo, per contro operato dall’appellante, al comma 5 del già menzionato art.
18 (“Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente”).
SENT. 52/2026 E invero, come efficacemente rilevato dal giudice di prime cure, il danno oggetto del presente giudizio costituisce diretta ed esclusiva conseguenza delle (sole) condotte (ritenute) truffaldine, attuate dalla campana ENsaving SR per ottenere T.E.E., cui la stessa non avrebbe avuto titolo.
Resta, dunque, confermata l’infondatezza del presente motivo d’appello.
2.c) Deve ora essere scrutinato il motivo di gravame n. 3, con il quale l’appellante:
-ha eccepito la violazione del principio del contraddittorio, lamentandosi del fatto di non avere potuto articolare appieno la propria difesa per la mancata citazione, in giudizio, di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale (a iniziare dagli autori materiali dei documenti, asseritamente falsi, prodotti da ENsaving s.r.l. in allegato alle RVC presentate), su cui si baserebbe l’intero impianto accusatorio;
-ha sostenuto che, restando precluso al Giudice di chiamare in causa terzi non citati, l’atto di citazione avrebbe dovuto dichiararsi nullo per l’intrinseca contraddittorietà tra i soggetti citati in giudizio e l’indicazione dei mezzi di prova dei quali la Procura regionale intendeva avvalersi, in asserita violazione del principio di un effettivo contraddittorio (art. 111 Cost.) e dell’art. 163, comma 3, n. 5 del codice di rito;
-ha affermato che la mancata citazione in giudizio dei terzi soggetti individuati dalla Guardia di finanza come coautori dei fatti oggetto SENT. 52/2026 del giudizio (così, ad es., le Società ELETTROMIC S.r.l.s., ELIPOWER S.r.l.s., TRADE S.r.l.s., OMISSIS EDILIZIA S.r.l., citate nel provvedimento oggetto di gravame) lederebbe gravemente il diritto alla difesa degli stessi soggetti, impossibilitati a esprimersi in un giudizio, le cui risultanze, secondo l’impostazione difensiva, potrebbero avere effetto diretto nei loro confronti.
Il motivo non riveste pregio.
Sul punto, il Collegio rileva che la mancata citazione in giudizio di soggetti asseritamente concorrenti nella fattispecie illecita non può integrare la lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell’appellante né, tantomeno, la nullità dell’atto di citazione.
L’intero intero impianto accusatorio risulta, infatti, fondato sui vantaggi economici conseguiti esclusivamente dalla società ENsaving SR (della quale il IC sarebbe stato amministratore di fatto), per effetto dell’acquisizione di titoli di efficienza energetica connessi a fittizi interventi di efficientamento energetico.
Rispetto a tale profilo, l’appellante ha avuto sicuramente la possibilità di dispiegare le proprie difese innanzi alla Sezione territoriale (così come in questa sede), possibilità di cui, del resto, il IC si è concretamente avvalso con la formulazione di argomentazioni ampie e articolate.
Allo stesso modo, risulta infondata la censura finalizzata a far valere l’asserita violazione dei diritti di difesa facenti capo a soggetti terzi non citati in giudizio, non essendo la sentenza gravata stata SENT. 52/2026 pronunciata nei loro confronti, la cui posizione è stata evidentemente richiamata al solo fine di far risaltare le condotte dei convenuti.
2.d) Va ora scrutinato il motivo d’appello n. 8, con il quale il sig.
EL ha affermato l’erroneità della decisione gravata nella parte in cui la stessa ha rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale.
Nello specifico, l’appellante ha formulato articolate argomentazioni, come sopra diffusamente riportate, finalizzate a negare la ricorrenza, nella fattispecie all’esame, di una ipotesi di
“occultamento doloso” del danno, per la dedotta assenza di una condotta “ulteriore” (rispetto a quella di commissione del fatto),
specificatamente diretta a “ritardare” l’accertamento del danno.
Quanto sopra farebbe risaltare la prescrizione di tutti i TEE emessi, quantomeno negli anni 2016 e 2017, in quanto antecedenti al quinquennio precedente la notifica dell’invito a dedurre, avvenuta solo nel dicembre 2023, ben oltre lo spirare del termine prescrizionale.
L’esordio del termine prescrizionale coinciderebbe, infatti, con l’emissione dei TEE successivamente revocati da SE o, al più, con la data (10.3.2018) in cui SE S.p.A. ha disposto la decadenza dal diritto e la revoca dei TEE assegnati.
Il presente motivo non merita accoglimento.
Sul punto giova osservare che, nell’ipotesi di “occultamento doloso del danno”, l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/94 lega l’esordio SENT. 52/2026 del termine quinquennale di prescrizione dell’azione erariale alla data della sua “scoperta”.
Per consolidata giurisprudenza, tale occultamento è da ritenersi in re ipsa nelle ipotesi di danno scaturente da vicende di rilievo
(anche) penale, specie se connotate, come nel caso di specie, da modalità truffaldine e ingannatrici di perpetrazione dell’illecito (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 194/2025, 31/2025, n. 185/2024, n. 63/2023, n. 1/2022 e n. 14/2022, con la giurisprudenza ivi richiamata).
Il doloso occultamento va, infatti, inteso come “...fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente ovvero in relazione all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio” (così, Corte conti, Sez. I App., n.
81/2025, significativamente adottata in fattispecie ampiamente sovrapponibile alla presente, con la giurisprudenza ivi richiamata).
Con particolare riferimento all’individuazione del presupposto del doloso occultamento rispetto a vicende di indebite erogazioni di contributi pubblici, i cui procedimenti sono connotati dalla sussistenza di stringenti obblighi di produzione di documentazione veritiera a corredo delle domande, la giurisprudenza contabile ha già ritenuto necessario, ai fini della decorrenza della prescrizione, che siano stati resi evidenti, attraverso apposita attività investigativa, gli elementi essenziali della fattispecie illecita, in primis l’evento di danno e la sua ricollegabilità al soggetto SENT. 52/2026 beneficiario (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 358/2022, con la giurisprudenza ivi richiamata).
L’impossibilità per l’Amministrazione di agire a tutela del proprio diritto, quale circostanza irrimediabilmente ostativa all’esordio del termine prescrizionale, sussiste sicuramente nell’ipotesi, come quella all’esame, di condotte truffaldine volte all’indebito conseguimento di finanziamenti pubblici, con riferimento alle quali l’occultamento doloso, come correttamente rilevato dal primo giudice, costituisce elemento costitutivo della “frode”.
In applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nella fattispecie oggetto di causa, in base alla documentazione versata agli atti, può ragionevolmente ritenersi che SE (o anche la Procura erariale) abbiano “scoperto” il danno, prendendo compiuta ed effettiva contezza della fattispecie di illecito erariale (con il danno derivatone) alla data dell’acquisizione della relazione conclusiva della Guardia di Finanza del 9 dicembre 2022, prot. n.
0651317/2022 (pervenuta alla Procura contabile il giorno successivo) ovvero, al più, alla data della richiesta di rinvio a giudizio penale (6 novembre 2022), quale momento in cui, con la precisazione delle imputazioni penali, i fatti hanno assunto una concreta qualificazione giuridica, atta a identificarli come produttivi di danno erariale (su tale ultimo profilo, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 14/2022).
Rispetto alle menzionate date, risulta sicuramente tempestiva la notifica del cd. invito a dedurre, contenente rituale costituzione in SENT. 52/2026 mora e, dunque, dotato di sicura efficacia interruttiva ex art. 67 c.g.c., in quanto avvenuta nei confronti del sig. IC in data 28 dicembre 2023.
Tutto ciò senza considerare la data (precedente) di notifica dell’invito nei confronti della società ENsaving SR (2 dicembre 2013), rivestente efficacia interruttiva, ex art. 1310 c.c., anche nei confronti dei sigg.ri IC e BO, quali condebitori solidali della società.
In ogni caso, per mera completezza, va osservato che la tempestività dell’azione erariale dovrebbe affermarsi anche se si volesse ritenere che l’esordio del termine prescrizionale vada legato, come prospettato in via gradata dall’appellante, alla data
(1° marzo 2018) del provvedimento con cui SE S.p.A. ha disposto la decadenza dal diritto della società beneficiaria e la revoca dei TEE assegnati, con la connessa richiesta di restituzione dei titoli indebitamente percepiti.
Ciò alla luce della circostanza, già rimarcata dal primo giudice, dell’attività interruttiva cui ha provveduto SE in epoca successiva al 1° marzo 2018, avendo lo stesso SE chiesto e ottenuto, nei confronti della società ENsaving, n. 3 decreti ingiuntivi per il complessivo importo di €. 7.647.832,88 (pari alla somma oggetto della richiesta risarcitoria formulata dalla Procura regionale con l’atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado).
Trattasi, in particolare, dei seguenti atti:
a) ricorso per decreto ingiuntivo del 28 febbraio 2019 per €.
SENT. 52/2026 3.077.216,38, accolto con decreto ingiuntivo del TAR Lazio n.
2260/2019 del 1° aprile 2019, notificato il 18 aprile 2019, a sua volta oggetto di opposizione rigettata dal TAR Lazio con sentenza n.
8864/2020;
b) ricorso per decreto ingiuntivo per €. 4.504.294,25, accolto con decreto ingiuntivo del TAR Lazio n. 2259/2019 del 1° aprile 2019, notificato il 18 aprile 2019, a sua volta oggetto di opposizione rigettata dal TAR Lazio con sentenza n. 8863/2020;
c) ricorso per decreto ingiuntivo del 28 dicembre 2018 per €.
65.692,95, accolto con decreto ingiuntivo del TAR Lazio n.
285/2019, pubblicato il 22 gennaio 2019 (secondo quanto riportato a pag. 11 della comunicazione di reato n. 365281/2019 del 16 luglio 2019), non oggetto di opposizione.
Per effetto della già menzionata attività interruttiva, sarebbe stato inoltre rispettato il termine massimo di prescrizione dell’azione erariale (7 anni, quale oggi previsto dall’art. 66, comma 2, c.g.c.),
pur prendendo quale dies a quo il 1° marzo 2018.
Infine, va rimarcato che il concreto atteggiarsi della fattispecie qui scrutinata esclude la sussistenza dell’eccepita prescrizione anche a seguito della recente novella, introdotta dalla legge n. 1/2026.
La richiamata novella, infatti, intervenendo sull’art. 1, comma 2, legge n. 20/94, ha continuato ad ancorare il dies a quo, nelle ipotesi di doloso occultamento del danno, alla data della relativa scoperta, limitandosi a prevedere la necessità che tale occultamento si realizzi
“…con una condotta attiva o in violazione in violazione di obblighi di SENT. 52/2026 comunicazione”.
Tale è la situazione ricorrente nella fattispecie all’esame, connotata dalla presentazione di plurime Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi, relativi a interventi di efficientamento e risparmio energetico fittizi e mai eseguiti (con allegata documentazione inveritiera).
Risulta allora sicuramente integrato il presupposto della “condotta attiva” di realizzazione del “doloso occultamento”, il quale rappresenta, come anticipato, elemento essenziale della stessa fattispecie illecita qui in rilievo.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente motivo di doglianza va rigettato.
2.e) Vanno ora esaminati i motivi di doglianza nn. 3, 5 e 6, suscettibili di trattazione congiunta, in quanto tutti attinenti al merito della controversia e finalizzati a far risaltare, con articolate argomentazioni, come sopra diffusamente riportate, l’errata valutazione dei fatti in cui sarebbe incorso il primo giudice, con particolare riferimento ai profili della (dedotta) contraddittorietà delle motivazioni, della condotta ascrivibile all’appellante e dell’elemento soggettivo.
Tali motivi risultano privi di pregio.
2.e.1) A tal riguardo, si appalesa utile ribadire, sia pure in maniera sintetica, le modalità di funzionamento del mercato dei c.d.
certificati bianchi, già opportunamente ricostruite dal primo giudice.
Tale mercato trova la propria origine nel decreto interministeriale SENT. 52/2026 20 luglio 2004 e nel successivo decreto 21 dicembre 2007, che hanno introdotto un meccanismo in virtù del quale alcuni soggetti
(i distributori di energia elettrica e gas naturale) sono obbligati a raggiungere determinati obiettivi di risparmio energetico operando direttamente, ovvero accedendo ai risparmi conseguiti da altre categorie di soggetti (i soggetti volontari), attraverso l'incentivo economico rappresentato dai c.d. TEE (Titoli di Efficienza Energetica), tra i quali rientrano i c.d. Certificati HI.
In altri termini, i certificati bianchi rappresentano lo strumento principale attraverso il quale lo Stato italiano persegue il conseguimento degli obiettivi obbligatori di risparmio energetico in ambito nazionale, funzionali al raggiungimento dell’overall target europeo (cfr. d.lgs. n. 79/1999; d.lgs. n. 164/2000; d.lgs. n.
115/2008; d.lgs. n. 28/2011; d.m. 28 dicembre 2012; d.m. 11 gennaio 2017; d.m. 10 maggio 2018; d.m. 21 maggio 2021).
Ai soggetti obbligati, quindi, viene annualmente assegnato un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica da conseguirsi presso i clienti finali e quantificabile in numero di TEE.
L'obiettivo è soddisfatto se il distributore dimostra al G.S.E., entro il 31 maggio di ogni anno, di possedere un numero adeguato di TEE, a valere per l'anno precedente.
Se il soggetto obbligato non consegue l'obiettivo, vengono irrogate a suo carico sanzioni pecuniarie.
Se, al contrario, l'obiettivo è raggiunto, il soggetto obbligato può beneficiare di un contributo, concesso dallo Stato e stabilito SENT. 52/2026 annualmente in proporzione ai titoli assegnati e annullati per il raggiungimento dello scopo.
Oltre ai soggetti obbligati, altri operatori, tra cui quelli aventi i requisiti per avere la qualifica di ESCO (Energy Service Company, soggetti volontari), possono accedere al meccanismo, ottenendo titoli di efficienza energetica: in particolare, questi soggetti individuano e attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica (soprattutto degli edifici) presso clienti finali, ottenendo conseguentemente i corrispondenti risparmi energetici, per il riconoscimento dei quali inviano una proposta (progetto) al G.S.E.
In caso di esito positivo della verifica, il G.S.E. riconosce i titoli di efficienza energetica al soggetto proponente e comunica al G.M.E.
di stanziare un certo numero di titoli a favore di quest'ultimo, proporzionale ai risparmi energetici conseguiti grazie alla realizzazione dei progetti di efficientamento.
Il TEE, o certificato bianco, quindi, per la sua stessa natura e per le stesse motivazioni della sua emissione, presuppone che sia stato effettivamente posto in essere l'intervento di efficientamento energetico, vale a dire che si verifichi il risparmio energetico cui lo stesso era finalizzato.
Questi titoli, una volta emessi, possono essere oggetto di successiva negoziazione e cessione da parte delle ESCO in un apposito mercato, gestito da GME S.p.a. (Gestore Mercato Energia, società interamente partecipata da SE S.p.a.), nel quale le ESCO cedono i titoli ai soggetti obbligati che non sono riusciti a raggiungere gli SENT. 52/2026 obiettivi di efficientamento energetico loro assegnati.
Nell’ambito di tale meccanismo, pertanto, appare evidente che i soggetti come le società c.d. ESCO, anche se non percettrici diretti di un contributo pubblico poiché non obbligati ad adempiere alla quota d’obbligo sopra indicata, si inseriscono comunque pienamente nel programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo, nel momento in cui presentano progetti di risparmio energetico, instando contestualmente per l’emissione dei c.d. certificati bianchi (o TEE).
2.e.2) Ciò detto in termini generali, nella fattispecie in esame la pluralità degli atti ed elementi contenuti nel fascicolo di causa, in gran parte rivenienti dal parallelo procedimento penale, autonomamente (ri)valutati in questa sede, depongono, con ragionevole certezza, per la responsabilità dell’odierno appellante.
Quest’ultimo risulta, infatti, aver rivestito un ruolo di assoluto rilievo nel sistema illecito, finalizzato all’ottenimento indebito di certificati bianchi da parte della società ENsaving SR (la cui posizione, oggetto di statuizioni non impugnate e dunque ormai definitive in punto di responsabilità, sarà in questa sede richiamata, al fine di evidenziare le condotte del IC).
Sul punto, giova osservare in termini generali che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, “il giudice contabile può pacificamente attingere da varie fonti, ai fini della formazione del proprio, libero convincimento ex art. 116 c.p.c. (oggi, art. 95 c.g.c.)
e, dunque, ai fini dell’assunzione della decisione di propria SENT. 52/2026 competenza. Il medesimo giudice risulta sicuramente legittimato a valutare la complessiva documentazione acquisita al fascicolo processuale, con libero e prudente apprezzamento ai sensi dell’art.116 c.p.c. Con particolare riferimento al materiale derivante da un giudizio diverso da quello per danno erariale, esso ben può essere esaminato e valutato dal giudice contabile, per essere posto
(unitamente a tutta la restante documentazione) a base dell’emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa di alcuno: tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e preprocessuale penale, devono e possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudicante, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del convincimento sull’esistenza dell’eventuale danno e delle conseguenti responsabilità amministrative/contabili (…). La Corte dei conti può, dunque, utilizzare e valutare, nel giudizio per responsabilità amministrativo/contabile, le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della decisione di propria competenza (…)” (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 185/2024, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 31/2025, n. 194/2025 e n.
259/2025).
Nel giudizio per danno erariale, dunque, il Giudice può acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio tra le parti, atti formati in ambito penale, anche se in quella sede non ancora sottoposti al vaglio dibattimentale (Corte conti, Sez. II App., n. 38/2014 e n.
SENT. 52/2026 31/2025).
Nel medesimo giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, risultano ammissibili anche le prove c.d. atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito
(ad es., gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), in base alle quali – previo contraddittorio tra le parti – il Giudicante può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c., purché di tale utilizzazione fornisca adeguata motivazione
(Corte conti, Sez. II App., n. 647/2017, n. 159/2020 e, più recentemente, n. 75/2023, par. 12.1 e n. 31/2025; Cass., n.
626/2016 e n. 840/2015).
In ogni caso, il giudizio di responsabilità amministrativa, a differenza di quello penale governato dalla necessità della prova
“oltre ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.) e in conformità alla natura essenzialmente risarcitoria della già menzionata responsabilità amministrativa, soggiace alla regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” per cui il giudice contabile può ben formare il proprio convincimento circa la responsabilità del convenuto sulla base degli elementi disponibili, in relazione al caso concreto e al fatto che gli stessi possono ritenersi SENT. 52/2026 attendibili in presenza di elementi che ne consentono la loro verifica e conferma (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n.
231/2021, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. II App., n.
31/2025).
2.e.3) Orbene, nel caso di specie, vengono in rilievo, innanzitutto, le plurime relazioni/comunicazioni della Guardia di Finanza, sia indirizzate alla Procura penale (n. 365821/2019 del 16 luglio 2019, n. 5667720/2020 del 2 dicembre 2020, n. 556358/2021 del 20 ottobre 2021), sia inoltrate alla Procura erariale (n. 651317/2022 del 9 dicembre 2022 e n. 507420 del 21 settembre 2023), con relativi allegati, cui per brevità si rinvia.
Da tali relazioni emergono, infatti, plurimi e oggettivi elementi, già adeguatamente valorizzati dalla Sezione territoriale, dimostrativi della fittizietà dei progetti di efficientamento energetico, cui ineriscono le richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC)
presentate dalla soc. ENsaving SR, quali, ad es.:
-l’assenza o comunque la mancata messa a disposizione, da parte del legale rappresentante della società, di documentazione tecnicoamministrativa relativa agli interventi progettuali;
-la totale mancanza di documentazione di spesa a supporto dei medesimi progetti;
-la destinazione degli introiti derivanti dalla vendita dei TEE ottenuti a finalità estranee a quelle pertinenti ai progetti ovvero a scopi personali dei soci e amministratori della società percettrice;
-l’utilizzo, in allegato alle istruttorie, di fatture sostanzialmente SENT. 52/2026 false.
Trattasi di elementi che assumono particolare rilievo anche nella presente sede giuscontabile, in quanto elementi oggettivi acclarati all’esito di plurime e diversificate attività investigative, dispiegatesi attraverso il puntuale esame della documentazione bancaria e fiscale della soc. ENsaving SR, nonché dei dati inseriti nella documentazione progettuale degli interventi, immessa dalla società sulla piattaforma di SE.
I medesimi elementi risultano, altresì, alla base dell’ordinanza del 10 giugno 2022 di applicazione nei confronti del sig. IC IG della misura cautelare degli arresti domiciliari e, soprattutto, della sentenza n. 167/2023 del Tribunale di Salerno, attualmente gravata d’appello.
La decisione in questione, all’esito del giudizio abbreviato a tale scopo attivato, ha condannato il EL alla pena di anni tre e giorni venti di reclusione, oltre alla multa di €. 4.334,00, (anche)
per il reato di truffa aggravata continuata in concorso ex artt. 48, 81- co. 2, 110 e 640-bis c.p.
Ciò in relazione all’accusa di avere, nella veste di amministratore di fatto della società ENsaving SR, concorso all’indebito ottenimento, da parte della stessa, di TEE relativi a interventi di efficientamento e risparmio energetico in realtà mai eseguiti, successivamente scambiati sul mercato regolato da GME.
Nello specifico, la richiamata sentenza ha ritenuto acclarata la responsabilità penale del sig. IC, sottolineando che lo stesso SENT. 52/2026 ha “...ricoperto, inizialmente, la qualità di amministratore di fatto della ENsaving Srl e della Vecchia Energia Srl, per poi assumere il ruolo di amministratore di diritto della ENsaving SR, a partire dal 18.6.2019” (pag. 5 della motivazione).
Ha, in particolare, rimarcato che “...Nell’informativa finale redatta dalla Guardia di Finanza, invero, si evidenzia che non veniva esibito e consegnato, sebbene ripetutamente ed a lungo richiesto, alcun documento di natura tecnico-amministrativa che consentisse ai militari operanti di compiere le pertinenti attività di controllo sull’esecuzione delle opere da cui era scaturita la richiesta di rilascio dei TEE e la successiva vendita.
Il disvalore del piano criminoso, oltretutto, emerge dalla circostanza che l’attività imprenditoriale esercitata dagli imputati era stata organizzata al fine esclusivo di perpetrare la truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche in esame.
Le società indicate, infatti, risultano essenzialmente sprovviste di una struttura di impresa idonea, essendo costituite al solo scopo di generare le numerose richieste di certificati bianchi, tra l’altro presentate in un lasso di tempo ristretto.
Ciò si desume dalla circostanza che la EE SR e la DE Energia SR hanno presentato progetti di efficientamento energetico, disseminati sull’intero territorio nazionale, per un ammontare di €.
158.323.770,56 (…), analiticamente riportati nei due prospetti riepilogativi contenuti nella suddetta informativa, qui da intendersi richiamata, ed è stato accertato, all’esito di una verifica preliminare SENT. 52/2026 e comune alle due società, che:
-Nessuna delle imprese esecutrici dei lavori ha ufficialmente emesso alcuna fattura fiscale nei confronti dei soggetti privati committenti;
-Nessuna delle imprese esecutrici dei lavori ha ufficialmente emesso alcuna fattura fiscale nei confronti dei tecnici/progettisti;
-Nessuna delle imprese esecutrici dei lavori ha ufficialmente emesso né ricevuto alcuna fattura fiscale verso/da EE Srl o DE energia Srl;
-Tutte le fatture fiscali (false) allegate alle istruttorie sono state predisposte adoperando solo due formati schematici, senza logo o riferimenti commerciali, né indicazioni delle modalità del pagamento o timbro/firma per quietanza;
-Tutti gli elaborati progettuali (inizio e fine lavori) e le comunicazioni agli enti, asseritamente redatti da ingegneri esercenti la professione in varie località italiane, hanno lo stesso formato (così, pag. 7 e 8 della motivazione).
La decisione penale ha, infine, richiamato, alle pagg. 8 - 19 della motivazione, i diversi progetti della ENsaving SR (e della DE Energia SR), suddivisi per area di riferimento, per evidenziare rispetto a ciascuno di essi gli elementi di criticità emersi all’esito dell’attività di p.g., concludendo nel senso che “...In definitiva, molteplici appaiono i dati da cui risulta il carattere fittizio delle iniziative di efficientamento energetico oggetto delle istanze inoltrate, come, a titolo, esemplificativo, i seguenti:
-i legali rappresentanti della ENsaving Srl e della DE energia SENT. 52/2026 Srl, sebbene abbiano ricevuto tre volte l’invito ad esibire la documentazione tecnico-amministrativa relativa ai progetti, dalla quale poter riscontrare le opere e gli interventi effettivamente realizzati, non hanno mai fornito alcun documento attinente, benché vi fossero tenuti;
-da un analitico esame della documentazione contabile e bancaria delle due società è emerso che le stesse non hanno registrato documenti contabili relativi a costi per la realizzazione dei progetti, non hanno commissionato tali interventi tecnici ad altro operatore economico e non hanno impegnato alcuna risorsa finanziaria per il sostenimento di costi inerenti all’esecuzione di tali interventi;
-le società, come sarà evidenziato di seguito, hanno utilizzato tutte le risorse finanziarie provenienti dalla vendita dei Certificati bianchi per finalità estranee a quelle pertinenti ai progetti di efficientamento energetico” (pag. 19 della motivazione).
A fronte di tanto, non possono trovare spazio le pur articolate argomentazioni difensive, finalizzate a far risaltare essenzialmente:
-la non corretta applicazione, da parte della Sezione territoriale, del principio per cui le prove acquisite in altra sede (penale o civile) non sarebbero riconducibili a una prova piena, come tale dotata di autosufficienza decisoria nel giudizio contabile;
-la mancata dimostrazione della responsabilità, a titolo di dolo o colpa grave, del IC, così come l’effettivo ruolo operativo/apporto svolto dallo stesso all’interno della società.
A tale ultimo riguardo, l’appellante ha sostenuto di non aver posto SENT. 52/2026 in essere alcuna condotta attiva per l’erogazione dei TEE in argomento (non avendo formato né sottoscritto alcuna RVC trasmessa al Gestore).
Ha inoltre sottolineato di aver assunto la carica di amministratore e legale rappresentante della società successivamente alla predetta erogazione (e alla revoca disposta da SE).
Nondimeno, quanto alla prima doglianza, è sufficiente ribadire in senso contrario che la Corte dei conti può utilizzare e valutare, nel giudizio per responsabilità amministrativo/contabile, le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della decisione di propria competenza, purché di tale utilizzazione sia fornita, come nel caso di specie, adeguata motivazione (tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 259/2025).
Allo stesso modo, con riferimento alla seconda doglianza, il Collegio ribadisce in primo luogo che la contestazione penale, sfociata nella condotta sopra richiamata, riposa proprio sul fatto di avere il IC operato quale amministratore di fatto della società, che ha percepito indebitamente i T.E.E.
In ogni caso, il ruolo di rilievo rivestito dal sig. IC all’interno della società (pur in assenza di cariche formali e ancor prima dell’assunzione delle stesse) e, più in generale, nell’ambito della complessiva vicenda di illecita strumentalizzazione dello strumento societario all’ottenimento indebito dei TEE (anche per trarne profitto diretto), trova conferma nella lettura congiunta degli elementi già adeguatamente valorizzati dal primo giudice (e non efficacemente SENT. 52/2026 smentiti dall’appellante).
Ci si riferisce, in particolare, alla ristretta composizione della compagine sociale della EESAVING s.r.l., comprendente il IC e parenti diretti dello stesso (i figli LE e UA, anch’essi condannati in sede penale), nonché all’incasso, nel triennio 2016-2018, della considerevole somma complessiva di oltre €. 260.000,00.
E invero, come correttamente rilevato in primo grado, tenuto conto dell’impegno solo formale della società in progetti di efficientamento energetico in realtà fittizi, è ragionevole ritenere che la percezione di tale somma, formalmente riferita a compensi per attività di consulenza nella ricerca di nuovi clienti nel settore dell’efficienza energetica, sia stata il frutto di un mero espediente attuato per acquisire provvista monetaria dalla società.
Non vanno poi trascurati la materiale disponibilità di un rapporto di c/c bancario intestato alla EE SAVING S.r.l., utilizzato anche per scopi totalmente personali, nonché l’utilizzo della EN AV s.r.l. per fatturare e pagare acquisti di beni totalmente estranei all’attività d’impresa di quest’ultima, tra i quali elettrodomestici e orologi di lusso.
Tali ultime circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, possono ritenersi acclarate, in quanto accertate dalla Guardia di Finanza all’esito delle puntuali investigazioni dalla stessa svolte (relazione n. 556358/2021 del 20 ottobre 2021, pag.
17, con gli allegati in essa richiamati; relazione 651317/2022 del 9 SENT. 52/2026 dicembre 2022, pag. 39).
Resta allora confermato come il sig. IC abbia avuto un ruolo di assoluto rilievo nella vicenda illecita oggetto di causa, operando quale amministratore di fatto della società percettrice dei certificati bianchi, nonché beneficiando, anche personalmente, dell’attività truffaldina complessivamente realizzata.
La sua condotta è sicuramente qualificabile in termini di dolo, risultando palese la coscienza e volontà di ottenere vantaggi indebiti, anche personali, attraverso il compimento di condotte, di rilievo pure penale, che hanno comportato il sostanziale asservimento dello strumento societario della ENsaving SR all’ottenimento indebito di TEE.
Resta allora confermata l’infondatezza degli illustrati motivi d’appello.
2.f) Egualmente infondato si appalesa il motivo di doglianza n.
7, finalizzato a far valere l’erroneità della sentenza gravata in punto di entità del danno oggetto di condanna, sul presupposto che:
-sarebbe rimasto indimostrato l’effettivo “annullamento” dei titoli ceduti ai Soggetti obbligati e il conseguente, effettivo incasso del contributo tariffario da parte degli stessi (contributo cui invece il giudice di prime cure ha fatto riferimento ai fini della quantificazione del danno erariale);
-dal danno addebitato al IC andrebbe comunque scomputata la quota, ritenuta maggioritaria, da addossare ai soggetti compartecipi, non citati in giudizio;
SENT. 52/2026
-bisognerebbe, infine, tener conto, sempre ai fini della riduzione del danno da addebitare all’appellante, del concorso colposo ex art.
1227 c.c. dell’Amministrazione asseritamente danneggiata (SE),
la quale non avrebbe correttamente istruito le pratiche, poi sfociate nei provvedimenti concessivi dei certificati bianchi, né svolto efficacemente i prescritti controlli, concorrendo a determinare (o ad aggravare) il lamentato pregiudizio.
E invero, quanto alla dedotta necessità di scomputare, in applicazione del principio di parziarietà dell’obbligazione contabile, la quota di danno astrattamente riconducibile ai terzi compartecipi non citati in giudizio, è sufficiente rilevare in senso contrario che, venendo in rilievo una ipotesi di responsabilità solidale per compartecipazione dolosa nella causazione del danno ex art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/94, “...il condannato risponde per l’intero debito risarcitorio (...), fatta salva l’azione di regresso nei confronti dei presunti coobbligati solidali, ovvero l’autonoma iniziativa risarcitoria dell’amministrazione danneggiata nei riguardi del terzo non convenuto, fino alla definitiva riparazione del danno arrecato” (I App., sent. n. 1/2023) (così testualmente, Corte conti, Sez. I App. n. 81/2025, pronunciata con riferimento a fattispecie ampiamente sovrapponibile alla presente).
Allo stesso modo, non risulta ravvisabile alcun concorso colposo ex art. 1227 c.c. di SE nella produzione del danno, essendo stata la già menzionata SE vittima della truffa ordita ai suoi danni (anche)
dall’appellante e, dunque, indotta incolpevolmente in errore SENT. 52/2026 dall’altrui condotta ingannatrice.
In tale contesto, pur subordinando l’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 l'erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica, di competenza del SE, alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza e pur dovendo tale verifica effettuarsi attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti, si precisa che le verifiche di SE sono necessariamente consistite nell’esame della documentazione e dei dati trasmessi dalla stessa società richiedente, mentre solo successivamente è emersa la complessa vicenda illecita generatrice del pregiudizio erariale, proprio in quanto realizzata con modalità truffaldine (in termini, la più volte citata Corte conti, Sez. I App., n. 81/2025).
Aggiungasi che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa proprio nell’ipotesi di provvedimenti di decadenza assunti da SE per indebito ottenimento di TEE, “l’attività di verifica può fisiologicamente collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio, in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi”
dovendosi considerare che: “l’originaria ammissione agli incentivi pubblici – essendo avvenuta in base a quanto dichiarato, sotto la propria responsabilità, dal soggetto responsabile ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 – è solo una fase del relativo procedimento amministrativo. Fase priva di stabilità, in quanto seguita da quella del prescritto controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese” (TAR SENT. 52/2026 Lazio, n. 7763/2025).
Infine, non riveste pregio/rilievo la doglianza concernente l’asserita, mancata dimostrazione dell’effettivo “annullamento” dei titoli ceduti ai Soggetti obbligati, quale condizione necessaria per l’erogazione del contributo tariffario in loro favore.
Ciò alla luce della necessità, che sarà meglio esplicitata in sede di esame dell’appello incidentale della Procura generale, di parametrare il danno oggetto di condanna non già al menzionato contributo, bensì al controvalore monetario dei TEE al momento della relativa emissione, determinato sulla base dei valori di ritiro stabiliti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente) per l’anno di riferimento ovvero, in difetto, in base al valore medio di contrattazione mensile.
Tale controvalore risulta chiaramente esplicitato nella documentazione presente agli atti di causa (provvedimenti con cui SE ha intimato la restituzione dei titoli di efficienza energetica indebitamente percepiti, ricorsi per decreti ingiuntivi proposti dal medesimo SE, decreti ingiuntivi conseguentemente ottenuti e richiamati nelle sentenze del giudice amministrativo, intervenute all’esito dei giudizi d’opposizione all’uopo proposti), risultando allora possibile il rigetto della richiesta istruttoria dell’appellante di ordinare alla Procura contabile la documentazione sulla cui base è stato quantificato il contestato danno erariale.
Il medesimo controvalore risulta, infine, ottenuto in applicazione di criteri liquidatori, la cui correttezza è stata ritenuta dal TAR Lazio SENT. 52/2026 non contestabile <<...ove si consideri che il G.S. ha determinato il prezzo dei TEE sulla base di elementi oggettivi, ossia "valorizzando i titoli al prezzo definito dall'Autorità per l'anno 2016 (Deliberazione DMRT/EFC/10/17) e per l'anno 2017, non essendo disponibili i prezzi definiti dall'Autorità, ai prezzi di mercato medi mensili
(calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei TEE oggetti di recupero)">> (così testualmente, TAR Lazio, n.
8864/2020 e n. 8863/2020, pronunciate in sede di rigetto dell’opposizione dispiegata da ENsaving SR avverso due dei tre decreti ingiuntivi ottenuti da SE).
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l’appello principale del sig. IC va rigettato.
3. Il Collegio è ora chiamato allo scrutinio dell’appello incidentale dispiegato dalla Procura generale.
Il gravame è volto, in particolare, a censurare la decisione gravata nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la responsabilità amministrativa di tutti i convenuti, ha disatteso la quantificazione attorea del danno, parametrando l’importo oggetto di condanna non già al controvalore monetario di tutti i TEE al momento della relativa emissione (€. 7.647.832,88, pari all’importo successivamente richiesto in restituzione da SE), bensì al valore del contributo tariffario unico (€. 4.430.601,06) che la Sezione ha ritenuto conseguito dai Soggetti Obbligati a seguito dell’annullamento dei certificati ceduti dalla soc. ENsaving SR.
SENT. 52/2026 Il medesimo appello risulta inammissibile, per tardività, nei confronti del sig. OL DO, mentre si appalesa tempestivo e fondato nei confronti della soc. ENsaving SR in fallimento e del sig. EL IG.
3.a) Sul punto, giova osservare che l’appello in questione va correttamente qualificato come incidentale “autonomo” (detto anche “improprio” o “atipico”), in quanto l’interesse a impugnare della Procura erariale nasce direttamente dalla sentenza impugnata, e non già dall’avvenuta proposizione dell’appello principale, trattandosi di interesse che preesiste alla stessa, con tutto ciò che ne consegue in relazione alla disciplina dei termini processuali (Corte conti, Sez. II App., n. 56/2025, n. 63/2023 e n.
196/2020; id., Sez. I App., n. 95/2021; id., Sez. III App., n.
392/2018).
L’interesse dell’attore pubblico all’impugnazione si appalesa, infatti, svincolato e preesistente al gravame principale del sig. IC, siccome volto a dare piena attuazione all’iniziale richiesta di condanna, a fronte di statuizioni della pronuncia incidenti, in senso sfavorevole, sulla posizione/pretesa erariale.
Orbene, l’appello incidentale “autonomo”, diretto a contestare statuizioni sfavorevoli alla posizione dell’appellante contenute nella decisione di primo grado, deve proporsi entro il termine previsto a pena di decadenza dall’art.184, comma 4, c.g.c., ovvero entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla notificazione di altra SENT. 52/2026 impugnazione (così, Corte conti, Sez. II App., n. 63/2023, con la giurisprudenza ivi richiamata).
In mancanza di notifica della sentenza, opera evidentemente il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso all’esame, in assenza di notifica della sentenza di primo grado ed essendo la notifica dell’appello principale del sig. IC intervenuta nei confronti della Procura erariale (regionale e generale) in data 31 dicembre 2024, la notifica del gravame incidentale di Parte pubblica avrebbe dovuto intervenire entro il 1°
marzo 2025 (60 gg dal 31 dicembre 2024).
La medesima notifica risulta, dunque, tempestiva nei confronti della soc. ENsaving SR in fallimento e del sig. IC IG, in quanto intervenuta, in base agli atti di causa, in data 24 febbraio 2025.
Essa, per contro, risulta tardiva nei confronti del sig. OL DO, siccome effettuata, sempre in base agli atti di causa, solo in data 20 marzo 2025 (a mani proprie, presso l’Istituto penitenziario in cui lo stesso risultava all’epoca detenuto, dopo un primo, infruttuoso tentativo di notifica).
Il gravame risulta allora intempestivo nei suoi confronti, con conseguente declaratoria d’inammissibilità dell’appello incidentale della Procura generale limitatamente alla posizione del sig. BO
DO.
La declaratoria d’inammissibilità non è impedita dal fatto che, nel caso di specie, la questione della tardività dell’appello è stata rilevata d’ufficio e non sottoposta al previo contraddittorio delle SENT. 52/2026 parti, trattandosi di questione di puro diritto, per la quale non trova applicazione l’art. 91, comma 5, c.g.c., che richiama l’art. 101 c.p.c.
sull’assegnazione, da parte del giudice, di un termine alle parti per controdedurre su questioni rilevate d’ufficio.
A tal riguardo, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, alla cui stregua “l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101 c.p.c., comma 2 non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese”
(Cass., n. 11724/2021; Cass. n. 10353/2016; n. 15037/2018; n.
22778/2019).
E ancora, “...non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio SENT. 52/2026 dell'eventuale violazione di siffatti termini" (così, Cass. n.
29803/2019).
In ogni caso, la definizione dell’appello attraverso la decisione di una questione preliminare giustifica la compensazione delle spese limitatamente alla posizione del sig. BO DO, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
3.b) Nel merito, come anticipato, l’appello della Procura generale risulta fondato, con riferimento alla posizione della soc.
ENsaving SR in fallimento e del sig. IC IG.
Sul punto, va ribadito che, a fronte dell’ottenimento ritenuto illecito di n. 34.530 TEE complessivi, di cui n. 28.885 negoziati nell’ambito del mercato regolamentato (per un incasso da parte della società di
€. 5.920,542,92), il primo giudice ha pronunciato condanna per
€. 4.430.601,06 (pari al contributo tariffario unico che il medesimo giudice ha reputato conseguito dai cd. soggetti obbligati), anziché per €. 7.647.832,88 (il controvalore monetario di tutti i TEE al momento della relativa emissione), come per contro richiesto in citazione.
Orbene, questa Sezione, nel rigettare in una analoga fattispecie di indebito ottenimento di TEE l’eccezione di inesistenza e inattualità del danno sul presupposto che il meccanismo di rilascio dei certificati bianchi non comporterebbe l’erogazione di alcun contributo pubblico, con la conseguenza che l’immissione di titoli asseritamente illeciti produrrebbe un eventuale nocumento solo in capo agli operatori – soggetti privati – che li abbiano acquistati, ha SENT. 52/2026 già avuto modo di osservare che: << …I TEE incidono sia sul rapporto tra il SE ed il richiedente, sia su quello intercorrente tra il titolare dei CB e l’acquirente sul mercato.
Per il primo rapporto deve rilevarsi che se un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP),
conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica, esso si pone già come il “premio” che l’ente pubblico paga a colui che consegue il risparmio energetico: sussiste una interconnessione in forza della quale soltanto dal risultato
(efficientamento energetico) deriva il beneficio (il TEE). Se poi, come nella fattispecie, si dimostra che l’obiettivo non è stato centrato, il titolo energetico rimane sine causa, ed è pertanto ripetibile. Il danno, dunque, deriva dall’attribuzione di una posizione di vantaggio a un soggetto che ne ha beneficiato ingiustamente.
Non è un caso che, come ricordato in sentenza, l’art. 12, comma 13, del D.M. MISE 11.01.2017 stabilisce che “le violazioni, elusioni, inadempimenti incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l’indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all’art. 42, comma 3 del D. lgs n.28 del 2011.
Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il SE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate”, alludendo testualmente a “somme erogate”. A riprova dell’assunto, il SE ha chiesto agli odierni appellanti la restituzione dei medesimi titoli di efficienza energetica indebitamente percepiti o, in alternativa, il SENT. 52/2026 relativo controvalore economico, pari a quello di “realizzo”
(11.590.915,91 €.). La disciplina di settore è perfettamente in linea con i principi di matrice civilistica che governano anche l’azione della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, anche a voler escludere che i CB integrino veri e propri contributi pubblici (in denaro), la caducazione ex nunc del titolo traslativo produce gli effetti restitutori propri dell’indebito oggettivo. In questa prospettiva, trova applicazione la regola pretium succedit in locum rei (…)
In relazione, infine, alla quantificazione del danno, è stato già precisato che la perdita economica è pari al controvalore economico dei TEE indebitamente percepiti, senza che possa tenersi conto delle commissioni pagate al GME in sede di cessione dei titoli” (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 274/2023, richiamata anche dalla Procura generale e prevedente la conferma della decisione della Sez. Piemonte n. 97/2022, che ha parametro il danno al controvalore dei titoli chiesti in restituzione da SE).
E invero, rappresentando il TEE un premio erogato dall’Ente pubblico al beneficiario a fronte di un risultato già raggiunto
(efficientamento energetico), l’emissione del certificato in assenza del risultato concreta di per sé un danno erariale certo e attuale, il quale deve conseguentemente parametrarsi al controvalore del certificato al momento dell’emissione, siccome coincidente con quello d’insorgenza del pregiudizio.
D’altro canto, come condivisibilmente rilevato dalla Procura SENT. 52/2026 generale appellante, il possesso del certificato bianco costituisce già un vantaggio per il possessore, trattandosi di titolo di per sé negoziabile.
La relativa percezione, ove intervenuta illecitamente, integra allora un vantaggio indebito per il percettore e un danno concreto e attuale per l’Ente emittente, per la cui quantificazione deve farsi riferimento al controvalore del titolo all’atto della sua emissione, quale momento di acquisizione del possesso per il destinatario, senza che possa rilevare, a tal fine, l’entità del contributo tariffario successivamente conseguito dai cd. soggetti obbligati, a seguito dell’annullamento dei titoli ceduti dalla società ESCo.
La stessa Corte di cassazione penale, pronunciatasi in materia di truffa diretta al conseguimento indebito di certificati bianchi, ha sottolineato, in maniera alquanto significativa, che “...La natura dei TEE è pertanto, con tutta evidenza, quella di titoli di valore il cui possesso integra già un vantaggio per il possessore, poiché può renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul mercato, come per qualsiasi altro titolo, senza necessità di attendere la loro monetizzazione: possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali, e il loro valore economico è definito nelle sessioni di scambio sul mercato. Se tale è la natura dei TEE, il profitto, e il conseguente danno, si realizzano già al momento della loro emissione, e quindi deve escludersi che, come sostiene la difesa, la truffa sia rimasta allo stato del tentativo” (così, testualmente, Cass.
SENT. 52/2026 pen., n. 11136/2020, richiamata anche dalla Procura appellante).
Tale ultima decisione risulta, infine, richiamata da quella n.
167/2023, con la quale il Tribunale di Salerno, nella presente fattispecie, ha condannato (anche) il sig. IC, ritenendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato di truffa, il mancato incasso di tutti i certificati bianchi, sul presupposto che l’evento di danno si ricollega al momento dell’emissione dei titoli, siccome titoli incorporanti il controvalore monetario e immediatamente scambiabili.
Resta, dunque, confermata la fondatezza del gravame di parte pubblica.
Conseguentemente, in parziale riforma della decisione impugnata, la società EESAVING s.r.l. in fallimento e il sig. EL IG vanno condannati al pagamento, in solido tra di loro e in favore del Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.a., dell’importo di €. 7.647.832,88 (pari al valore complessivo dei TEE, definitivamente ottenuti senza titolo da EESAVING SR, tra il febbraio 2016 e il febbraio 2018, successivamente richiesti in restituzione da SE), di cui €. 4.430.601,06 in solido, oltreché tra di loro, anche con il sig. OL DO (importo oggetto della condanna irrogata in primo grado, che resta ferma in questi termini per il sig. BO).
Sui menzionati importi sono dovuti gli oneri accessori, nei termini e modalità indicate dal primo giudice, come sotto meglio esplicitati.
4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l’appello SENT. 52/2026 principale proposto dal sig. EL IG va rigettato.
L’appello incidentale dispiegato dalla Procura generale nei confronti del sig. OL DO va dichiarato inammissibile.
L’appello incidentale proposto dalla Procura generale nei confronti della società EESAVING s.r.l. in fallimento e del sig.
EL IG va accolto e, per effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, la soc. EESAVING s.r.l. in fallimento
(C.F./Partita IVA: 0545062065) e il sig. EL IG vanno condannati al pagamento, in solido tra di loro e in favore del Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., dell’importo complessivo di €.
7.647.832,88, di cui €. 4.430.601,06 in solido, oltreché tra di loro, anche con il sig. OL DO (importo oggetto della condanna irrogata in primo grado, che resta ferma per il sig.
BO).
Sugli importi oggetto di condanna sono dovuti gli oneri accessori, nei termini e modalità indicate dal primo giudice (rivalutazione monetaria dalla data di emissione dell’invito a dedurre e sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e interessi legali sull’importo così rivalutato, dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado fino all’effettivo soddisfo).
Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c. e sono poste a carico della società EESAVING s.r.l. in fallimento e del sig. EL IG, in parti eguali tra di loro.
Spese compensate per OL DO.
SENT. 52/2026
P.Q.M.
-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:
-RIUNISCE l’appello principale proposto dal sig. EL IG e quello incidentale dispiegato dalla Procura generale avverso la sentenza n. 582/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania;
-RIGETTA l’appello principale proposto dal sig. EL IG avverso la sentenza n. 582/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania;
-DICHIARA l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla Procura generale avverso la sentenza n. 582/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con riferimento alla posizione del sig. OL DO;
-ACCOGLIE l’appello incidentale proposto dalla Procura generale avverso la sentenza n. 582/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in relazione alla posizione della società EESAVING s.r.l. in fallimento e del sig. EL IG e, per effetto, in parziale riforma della menzionata sentenza, CONDANNA la soc. EESAVING s.r.l. in fallimento
(C.F./Partita IVA: 0545062065) e il sig. EL IG al pagamento, in solido tra di loro e in favore del Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., dell’importo complessivo di €.
7.647.832,88, di cui €. 4.430.601,06 in solido, oltreché tra di SENT. 52/2026 loro, anche con il sig. OL DO.
Sugli importi oggetto di condanna sono dovuti gli oneri accessori, nei termini e modalità indicate dal primo giudice (rivalutazione monetaria dalla data di emissione dell’invito a dedurre e sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e interessi legali sull’importo così rivalutato, dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado fino all’effettivo soddisfo).
Le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 384.00
(TRECENTOTTANTAQUATTRO/00) sono poste a carico della società EESAVING s.r.l. in fallimento e del sig. EL IG, in parti eguali tra di loro.
Spese compensate per il sig. OL DO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.
Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Rita LORETO)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 17 MARZO 2026 p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
CI IA