CASS
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/08/2025, n. 29712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29712 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da La TI NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/2/2025 del Tribunale di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata;
udito l'Avv. Marco Clementi, difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2025 il Tribunale di Palermo ha confermato il provvedimento emesso il 12 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 6 Num. 29712 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 09/07/2025 preliminari dello stesso Tribunale, con cui ad NO La TI è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato cóntestato. Secondo il ricorrente, la sola detenzione della chiave, che forniva la possibilità di fare ingresso nel fondo, riconducibile anche ad altri soggetti e ove era occultata la sostanza stupefacente, non varrebbe a far sussumere la condotta, ascritta all'indagato, nell'alveo della norma di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, essendo stata ritrovata, in un magazzino di cui l'indagato aveva le chiavi, una busta di plastica con 397 grammi di cocaina, non compatibili con un uso strettamente personale, ma destinati alla cessione a terzi;
come confermato da t contestuale ritrovamento di uno strumento idoneo al confezionamento di singole dosi. Alla luce del dato concreto e specifico rappresentato dall'avere rinvenuto le chiavi del magazzino proprio presso l'abitazione dell'indagato, il Tribunale ha disatteso le deduzioni difensive, tese a mettere in risalto che l'uso del magazzino, all'interno del quale era stata ritrovata la cocaina, non era esclusivo ma riconducibile anche ad altri soggetti contitolari dell'immobile, come comprovato dalla documentazione prodotta all'udienza del 28 febbraio 2025. Si tratta di motivazione che, in quanto logica e non contraddittoria, sfugge ad ogni rilievo consentito in questa sede. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la disponibilità delle chiavi dell'anzidetto magazzino da parte dell'indagato e l'indiscussa detenzione di un bilancino di precisione costituiscono indizi che possono essere qualificati gravi, secondo la definizione data da questa Corte, secondo cui un indizio è grave quando è pertinente al fatto da provare e in grado di esprimere, nella sua valenza qualitativa, una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto da quello ignoto (Sez. 6, n. 26115 dell'11/6/2020, Pesce, Rv. 279610 - 01) Per di più, il ricorrente non ha neanche specificato in cosa consistesse la documentazione prodotta dinanzi al Tribunale e le ragioni per cui dovesse 2 9/7 ritenersi che il fondo fosse nti9 nella disponibilità non solo formale ma - ed è ciò che più rileva nel caso in esame - anche di fatto di altre persone. 3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 luglio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata;
udito l'Avv. Marco Clementi, difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2025 il Tribunale di Palermo ha confermato il provvedimento emesso il 12 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 6 Num. 29712 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 09/07/2025 preliminari dello stesso Tribunale, con cui ad NO La TI è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato cóntestato. Secondo il ricorrente, la sola detenzione della chiave, che forniva la possibilità di fare ingresso nel fondo, riconducibile anche ad altri soggetti e ove era occultata la sostanza stupefacente, non varrebbe a far sussumere la condotta, ascritta all'indagato, nell'alveo della norma di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, essendo stata ritrovata, in un magazzino di cui l'indagato aveva le chiavi, una busta di plastica con 397 grammi di cocaina, non compatibili con un uso strettamente personale, ma destinati alla cessione a terzi;
come confermato da t contestuale ritrovamento di uno strumento idoneo al confezionamento di singole dosi. Alla luce del dato concreto e specifico rappresentato dall'avere rinvenuto le chiavi del magazzino proprio presso l'abitazione dell'indagato, il Tribunale ha disatteso le deduzioni difensive, tese a mettere in risalto che l'uso del magazzino, all'interno del quale era stata ritrovata la cocaina, non era esclusivo ma riconducibile anche ad altri soggetti contitolari dell'immobile, come comprovato dalla documentazione prodotta all'udienza del 28 febbraio 2025. Si tratta di motivazione che, in quanto logica e non contraddittoria, sfugge ad ogni rilievo consentito in questa sede. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la disponibilità delle chiavi dell'anzidetto magazzino da parte dell'indagato e l'indiscussa detenzione di un bilancino di precisione costituiscono indizi che possono essere qualificati gravi, secondo la definizione data da questa Corte, secondo cui un indizio è grave quando è pertinente al fatto da provare e in grado di esprimere, nella sua valenza qualitativa, una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto da quello ignoto (Sez. 6, n. 26115 dell'11/6/2020, Pesce, Rv. 279610 - 01) Per di più, il ricorrente non ha neanche specificato in cosa consistesse la documentazione prodotta dinanzi al Tribunale e le ragioni per cui dovesse 2 9/7 ritenersi che il fondo fosse nti9 nella disponibilità non solo formale ma - ed è ciò che più rileva nel caso in esame - anche di fatto di altre persone. 3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 luglio 2025.