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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- UC FI Presidente
- ES Di BA Componente
- MI AN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4173/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
LE LA OS;
e
, rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Luca Puce;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato in data 29/04/2013 e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Alessano (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2013). Hanno R.G.V.G. 4173/2024
precisato che dalla loro unione sono nati (Tricase, Persona_1
10/03/2015) e (Tricase, 12/12/2017). Persona_2
Nel ricorso depositato in data 07/10/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione familiare, sita in Alessano alla Parte_1 via IV Novembre n. 28;
2) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra , che Parte_1 ci vivrà con i figli;
3) Regolamentare il diritto di visita del padre come segue: nei week-end a fine settimana alternati il sabato e la domenica, prelevandoli la mattina, previo avviso telefonico alla madre e riportandoli la sera della domenica entro le ore 21:00, salvo accordi diversi tra i genitori;
nel corso di ciascuna settimana il padre potrà esercitare il diritto di visita con la più ampia disponibilità alla frequentazione, previo avviso telefonico alla madre almeno 3 ore prima [segue regolamentazione del diritto di visita nelle festività e nel periodo estivo];
4) Porre a carico del sig. un assegno mensile CP_1 totale di euro 300,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli (€ 150,00 per ciascun figlio), che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT e sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
, riguardo al quale il sig. dichiara di Parte_1 CP_1 conoscere già le coordinate (IBAN) per essergliele state preventivamente comunicate;
5) Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori in ragione del 50% ciascuno, da determinarsi secondo il protocollo
2 R.G.V.G. 4173/2024
sottoscritto e previsto al riguardo dal Tribunale di Lecce, che i coniugi dichiarano di aver ricevuto in copia dai propri procuratori. Entrambi i ricorrenti dichiarano di accettare che le comunicazioni avvengano a mezzo sistemi di messaggistica telematica istantanea che danno prova dell'avvenuta ricezione, quali a mero titolo esemplificativo:
WhatsApp, Messenger, Instagram, etc… Pertanto entrambi dichiarano di rinunciare, ai fini dello scambio di comunicazioni relative ai figli, all'invio di lettere raccomandate, come previsto nel protocollo suddetto.
6) I ricorrenti precisano che entrambi sono proprietari di due cani, intestati formalmente al sig. i quali CP_1 continueranno ad essere accuditi presso l'abitazione familiare dalla sig.ra , e il sig. si impegna a Pt_1 CP_1 contribuire al 50% di qualsiasi spesa che dovesse ritenersi necessaria per il mantenimento e la buona vita dei due animali;
7) Il sig. potrà asportare gli effetti personali che CP_1 ancora si dovessero trovare nell'abitazione familiare entro 7
(sette) giorni dall'udienza di separazione;
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e, pertanto, dichiarano di rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento personale;
9) I coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio e al rilascio/rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei coniugi;
10) I coniugi dichiarano sin d'ora che, nell'auspicabile ipotesi in cui il Sig. ottenga un lavoro a tempo indeterminato CP_1
e/o stabile attività economica, provvederanno a rivedere in meglio il contributo per il mantenimento dei figli concordato a carico del marito;
3 R.G.V.G. 4173/2024
11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti e i procuratori, con la sottoscrizione del presente accordo e del successivo verbale di causa, dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 Legge Professionale.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 07/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
13/12/2024).
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative:
1. ad integrazione e specificazione delle modalità di visita dei due figli minori, ed da Persona_1 Persona_2 parte del sig. genitore non convivente, i CP_1 coniugi dichiarano e concordano che il padre nel periodo infrasettimanali terrà con sé entrambi i minori nei giorni di lunedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00.
2. Si evidenzia che la piccola il lunedì e giovedì frequenta Per_2 la scuola di danza “Contatto” in Alessano dalle 17:30 alle
18:30, mentre il martedì frequenta il catechismo presso la
Parrocchia di Alessano dalle ore 16:15 alle 17:00; il piccolo generalmente il lunedì e giovedì frequenta la scuola Per_1 calcio “Capo di Leuca” a Castrignano del Capo o a Santa
Maria di Leuca, anche se tali giornate sono variabili a seconda del campionato in atto. il mercoledì Per_1 frequenta il catechismo dalle ore 16:15 alle 17:00 presso la
4 R.G.V.G. 4173/2024
Parrocchia di Alessano. Entrambi i minori frequentano il doposcuola dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle ore
16:00.
3. I coniugi concordano che nei giorni in cui i bambini sono impegnati nelle attività sportive uno dei due genitori accompagnerà e preleverà un figlio e l'altro accompagnerà e preleverà l'altra figlia o viceversa.
4. La sig.ra provvederà personalmente o con Parte_2
l'aiuto dei suoi genitori (qualora sia impegnata nella propria attività lavorativa) ad accompagnare e a prelevare i bambini quando hanno il doposcuola.
1.4.- In occasione dell'udienza del 30/05/2025, le parti hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative:
− a precisazione della condizione sub 3, le parti si danno atto che per quanto possibile, cercheranno di essere costanti nel Per_ far pernottare presso il padre;
− in parziale modifica della condizione sub 3, il calendario di visita sarà quello indicato nel ricorso introduttivo così come integrato nella memoria depositata in data 23/01/2025;
− in aggiunta alla condizione sub 4, l'A.U.U., che ammonta nella misura intera a euro 470,00 circa, sarà percepito in via esclusiva e al 100% da . Parte_1
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come integrate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
5 R.G.V.G. 4173/2024
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4173/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 07/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Baar Parte_1
(CHE), 09/03/1982) e (Gagliano del Capo (LE), CP_1
18/12/1982) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come modificate ed integrate in occasione dell'udienza del 30/05/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alessano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 16/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MI AN UC FI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- UC FI Presidente
- ES Di BA Componente
- MI AN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4173/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
LE LA OS;
e
, rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Luca Puce;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato in data 29/04/2013 e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Alessano (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2013). Hanno R.G.V.G. 4173/2024
precisato che dalla loro unione sono nati (Tricase, Persona_1
10/03/2015) e (Tricase, 12/12/2017). Persona_2
Nel ricorso depositato in data 07/10/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione familiare, sita in Alessano alla Parte_1 via IV Novembre n. 28;
2) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra , che Parte_1 ci vivrà con i figli;
3) Regolamentare il diritto di visita del padre come segue: nei week-end a fine settimana alternati il sabato e la domenica, prelevandoli la mattina, previo avviso telefonico alla madre e riportandoli la sera della domenica entro le ore 21:00, salvo accordi diversi tra i genitori;
nel corso di ciascuna settimana il padre potrà esercitare il diritto di visita con la più ampia disponibilità alla frequentazione, previo avviso telefonico alla madre almeno 3 ore prima [segue regolamentazione del diritto di visita nelle festività e nel periodo estivo];
4) Porre a carico del sig. un assegno mensile CP_1 totale di euro 300,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli (€ 150,00 per ciascun figlio), che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT e sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
, riguardo al quale il sig. dichiara di Parte_1 CP_1 conoscere già le coordinate (IBAN) per essergliele state preventivamente comunicate;
5) Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori in ragione del 50% ciascuno, da determinarsi secondo il protocollo
2 R.G.V.G. 4173/2024
sottoscritto e previsto al riguardo dal Tribunale di Lecce, che i coniugi dichiarano di aver ricevuto in copia dai propri procuratori. Entrambi i ricorrenti dichiarano di accettare che le comunicazioni avvengano a mezzo sistemi di messaggistica telematica istantanea che danno prova dell'avvenuta ricezione, quali a mero titolo esemplificativo:
WhatsApp, Messenger, Instagram, etc… Pertanto entrambi dichiarano di rinunciare, ai fini dello scambio di comunicazioni relative ai figli, all'invio di lettere raccomandate, come previsto nel protocollo suddetto.
6) I ricorrenti precisano che entrambi sono proprietari di due cani, intestati formalmente al sig. i quali CP_1 continueranno ad essere accuditi presso l'abitazione familiare dalla sig.ra , e il sig. si impegna a Pt_1 CP_1 contribuire al 50% di qualsiasi spesa che dovesse ritenersi necessaria per il mantenimento e la buona vita dei due animali;
7) Il sig. potrà asportare gli effetti personali che CP_1 ancora si dovessero trovare nell'abitazione familiare entro 7
(sette) giorni dall'udienza di separazione;
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e, pertanto, dichiarano di rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento personale;
9) I coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio e al rilascio/rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei coniugi;
10) I coniugi dichiarano sin d'ora che, nell'auspicabile ipotesi in cui il Sig. ottenga un lavoro a tempo indeterminato CP_1
e/o stabile attività economica, provvederanno a rivedere in meglio il contributo per il mantenimento dei figli concordato a carico del marito;
3 R.G.V.G. 4173/2024
11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti e i procuratori, con la sottoscrizione del presente accordo e del successivo verbale di causa, dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 Legge Professionale.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 07/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
13/12/2024).
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative:
1. ad integrazione e specificazione delle modalità di visita dei due figli minori, ed da Persona_1 Persona_2 parte del sig. genitore non convivente, i CP_1 coniugi dichiarano e concordano che il padre nel periodo infrasettimanali terrà con sé entrambi i minori nei giorni di lunedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00.
2. Si evidenzia che la piccola il lunedì e giovedì frequenta Per_2 la scuola di danza “Contatto” in Alessano dalle 17:30 alle
18:30, mentre il martedì frequenta il catechismo presso la
Parrocchia di Alessano dalle ore 16:15 alle 17:00; il piccolo generalmente il lunedì e giovedì frequenta la scuola Per_1 calcio “Capo di Leuca” a Castrignano del Capo o a Santa
Maria di Leuca, anche se tali giornate sono variabili a seconda del campionato in atto. il mercoledì Per_1 frequenta il catechismo dalle ore 16:15 alle 17:00 presso la
4 R.G.V.G. 4173/2024
Parrocchia di Alessano. Entrambi i minori frequentano il doposcuola dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle ore
16:00.
3. I coniugi concordano che nei giorni in cui i bambini sono impegnati nelle attività sportive uno dei due genitori accompagnerà e preleverà un figlio e l'altro accompagnerà e preleverà l'altra figlia o viceversa.
4. La sig.ra provvederà personalmente o con Parte_2
l'aiuto dei suoi genitori (qualora sia impegnata nella propria attività lavorativa) ad accompagnare e a prelevare i bambini quando hanno il doposcuola.
1.4.- In occasione dell'udienza del 30/05/2025, le parti hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative:
− a precisazione della condizione sub 3, le parti si danno atto che per quanto possibile, cercheranno di essere costanti nel Per_ far pernottare presso il padre;
− in parziale modifica della condizione sub 3, il calendario di visita sarà quello indicato nel ricorso introduttivo così come integrato nella memoria depositata in data 23/01/2025;
− in aggiunta alla condizione sub 4, l'A.U.U., che ammonta nella misura intera a euro 470,00 circa, sarà percepito in via esclusiva e al 100% da . Parte_1
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come integrate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
5 R.G.V.G. 4173/2024
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4173/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 07/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Baar Parte_1
(CHE), 09/03/1982) e (Gagliano del Capo (LE), CP_1
18/12/1982) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come modificate ed integrate in occasione dell'udienza del 30/05/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alessano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 16/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MI AN UC FI
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