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Sentenza 31 maggio 2021
Sentenza 31 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2021, n. 21338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21338 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: US AN nato il [...] LI KL nato il [...] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo dichiarasi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21338 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 14/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, quella del 10 settembre 2018 con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto DI MI e KL MU (in concorso con HO CA, la cui posizione è stata stralciata) responsabili dei reati di tentato omicidio in danno di BE NJ e LE BA e del connesso reato in materia di armi condannandoli, rispettivamente, alla pena di anni sei e mesi quattro ed anni quattro di reclusione. 2. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, nel pomeriggio del 4 marzo 2018, nel centro di Bologna, nei pressi della Sala Borsa, si è verificata una lite tra giovani di origine albanese all'esito della quale due minorenni, BE NJ e LE BA, hanno riportato ferite da taglio in conseguenza delle quali sono stati trasportati in ospedale. Dalla documentazione medica acquisita è emerso, in particolare, che il primo è stato raggiunto da un colpo al dorso, al livello della regione paralombare destra, con soluzione di continuo cutanea che ha determinato la lacerazione del rene destro a livello del profilo posteriore del terzo superiore-terzo medio ed un ematoma retroperitoneale, mentre il secondo è stato colpito con tre fendenti di cui uno a livello del terzo inferiore della regione antero - laterale dell'emotorace destro, uno a livello del terzo superiore della superficie antero - laterale della regione del fianco destro, uno a livello della superficie laterale dell'emibacino di sinistra. La ricostruzione dei fatti è stata compiuta, inizialmente, mediante le dichiarazioni della sola persona offesa in grado di riferire quanto accaduto (BE NJ) che ha dichiarato di essersi trovata, il pomeriggio dei fatti, nella piazzetta antistante la Sala Borsa con alcuni amici e di avere avuto una breve discussione con altri tre giovani che si trovavano nelle vicinanze. Quando il diverbio sembrava essersi risolto, i tre gli si erano avvicinati e DI IL, dopo avergli chiesto cosa avesse da dire, lo aveva colpito con uno schiaffo. NJ aveva reagito avvinghiandosi all'aggressore per non essere colpito nuovamente ma era intervenuto un altro giovane del terzetto (riconosciuto in KL MU) che, come il primo aggressore, era in possesso di un coltello. A questo punto era intervenuto in difesa del NJ, LE BA che, a sua volta, era stato affrontato dall'ultimo componente del gruppo, HO CA. 1 NJ ha riferito di essere stato trattenuto alle spalle da un soggetto che gli aveva puntato un coltello alla gola ed urlato contro «ti ammazzo»; in quel frangente era stato colpito con una coltellata alla schiena. I tre si erano poi allontanati ridendo e gettando contro il NJ il cappello che questi aveva perso nel corso della colluttazione chiedendogli se ne rivendicasse la restituzione. La ricostruzione della vicenda, con particolare riguardo alla partecipazione attiva dei tre aggressori indicati dalla persona offesa, è avvenuta anche attraverso le dichiarazioni, sostanzialmente convergenti, degli altri giovani che si trovavano nella piazzetta in compagnia delle vittime. Mediante l'acquisizione delle videoriprese delle telecamere di sorveglianza della Sala Borse è stato possibile identificare i tre aggressori. Ulteriori elementi probatori sono stati desunti da alcune intercettazioni svolte in altro procedimento penale, che hanno consentito di accertare sia la presenza certa dei tre presso la Sala Borsa al momento dei fatti, sia il ferimento del IL con il coltello da egli stesso utilizzato nella colluttazione, così come la progettazione della fuga per l'Albania. Circostanza, quest'ultima, dimostrata proprio dall'avvenuto arresto del IL presso l'aeroporto di Milano Malpensa (ove era in partenza insieme al CA) il 6 marzo 2018. E' stato altresì valorizzato, quale elemento a carico degli imputati, l'accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale di Budrio, proprio la sera del 4 marzo 2018, da parte del IL che presentava ferite da taglio al I e II dito della mano sinistra. I giudici hanno altresì dato atto di quanto dichiarato dai tre, rispettivamente, in sede di udienza di convalida del fermo (CA e IL) e di spontanee dichiarazioni (MU); in tali circostanze hanno sostanzialmente ammesso di avere preso parte alla lite, tentando di alleggerire le proprie posizioni ed affermando che era stato il NJ a provocare, con il proprio atteggiamento, la reazione del IL e degli amici che erano intervenuti in un secondo momento. La Corte di appello, peraltro, oltre a richiamare per relationem la motivazione adottata dal giudice di primo grado, ha attribuito rilevanza ad intercettazioni nel corso delle quali è emersa l'intenzione di concordare anche con le persone offese una versione dei fatti che addossasse, indifferentemente, sul IL o sul MU la responsabilità dell'accaduto. L'intero compendio probatorio, valutato in termini coincidenti dai giudici di merito, è stato ritenuto idoneo a dimostrare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto in ragione del mezzo lesivo utilizzato, della pluralità dei colpi inferti, in specie alla persona offesa BA, delle frasi minacciose pronunciate nel 2 corso dell'aggressione, della prossimità di organi vitali alle zone colpite. Rispetto alla sentenza di primo grado, la Corte di appello ha ritenuto di determinare il trattamento sanzionatorio in termini più miti operando, per IL, una maggiore riduzione ai sensi dell'art. 56 cod. pen. e per MU quantificando una pena base inferiore con un ridotto aumento a titolo di continuazione, fermo restando il giudizio di bilanciamento delle circostanze già compiuto dal giudice di primo grado. 3.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, DI IL articolando due motivi. 3.1.1. Con il primo ha eccepito «nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, co. 1 e 2, 533 co. 1, c.p.p.; 43, 56, 575, 582 c.p.; per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione». Ha dedotto la carenza di logicità della motivazione della sentenza di appello in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di tentato omicidio per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile. Nella prospettiva difensiva, la sentenza di merito ha valorizzato solo quanto emergente in punto di idoneità dell'azione, nonostante la consulenza medica avesse fatto emergere che per nessuna delle due persone offese dei reati di tentato omicidio vi sia mai stata una condizione di pericolo di vita e che le sedi corporee attinte non avevano riguardato organi vitali. Alla luce di tali evidenze, il riferimento esclusivo alla idoneità dell'azione a mettere in pericolo la vita delle persone offese non poteva integrare una motivazione sufficiente. 3.1.2. Il secondo motivo ha avuto riguardo alla «nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 2, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale e mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti». La Corte di appello avrebbe dovuto compiere, sulla base di quanto richiesto dagli artt. 69 e 133 cod. pen., una valutazione complessiva degli elementi circostanziali allo scopo di valutare la personalità del reo e la gravità della condotta criminosa. La sentenza ha omesso di considerare la confessione dell'imputato e la sua collaborazione con gli inquirenti, così come il corretto comportamento processuale del medesimo. Da ciò sarebbe dovuto derivare, siccome avvenuto per gli altri coimputati, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti. 3 3.2. Ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, anche AN MU, articolando tre motivi. 3.2.1. Con il primo ha dedotto il travisamento del fatto in quanto i giudici di merito hanno affermato che il coltellino svizzero in possesso dell'imputato era idoneo a causare le profonde ferite riportate dalle vittime, laddove, invece, da alcun elemento probatorio era emerso che quel coltellino fosse stato usato per colpire le persone offese, essendosi limitato l'imputato a mostrare l'oggetto a chi lo stava minacciosamente fronteggiando. 3.2.2. Con il secondo composito motivo ha dedotto l'erronea applicazione della norma in tema di concorso di persone atteso che egli avrebbe dovuto essere assolto per assenza di qualsiasi «volontà concorsuale» ed, eventualmente, ritenuto responsabile del reato più grave solo a norma dell'art. 116 cod. pen.. Egli era rimasto sostanzialmente estraneo alla condotta posta in essere dal coimputato e non aveva mai fatto uso del coltellino detenuto;
pertanto, era mancata qualsiasi volontà di aderire alla condotta delittuosa da altri posta in essere. Aveva arrestato la propria soglia di partecipazione alla vicenda delittuosa alla sola fase della colluttazione, senza prendere parte ad alcuna frazione di condotta successiva. Né poteva assumere rilievo il dato, pure valorizzato in sentenza, secondo cui era emersa l'esistenza di un accordo tra i vari concorrenti per indicarlo come unico responsabile dei tentati omicidi. Semmai, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere l'esistenza della fattispecie disciplinata dall'art. 116 cod. pen. ed il ricorrente responsabile della sola condotta da lui posta in essere. 3.2.3. Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per non avere derubricato i reati di tentato omicidio in quelli meno gravi di lesioni personali. Deponeva in tal senso la circostanza che non erano stati attinti organi vitali e che mai vi era stato un pericolo di vita per le vittime. Le modalità dell'azione, la circostanza che i fatti si siano svolti in pieno giorno nel centro di Bologna in un luogo, quindi, affollato, in uno con la particolare tipologia dell'apporto concorsuale alla condotta altrui e del dolo d'impeto che aveva connotato l'intera azione, deponevano a favore della tesi dell'esistenza della sola volontà di provocare lesioni alle persone offese e non certo la loro morte. In senso contrario non poteva essere valorizzata la circostanza che siano state pronunciate le parole «ti ammazzo», trattandosi di espressione che, nella valutazione complessiva della vicenda in esame, non assumeva alcuna rilevanza 4 decisiva. 4. Non essendo stata presentata istanza di discussione orale del processo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati in quanto complessivamente infondati. 2. Privo di fondamento'01 primo motivo di ricorso presentato nell'interesse del IL con il quale è stata dedotta la carenza motivazionale in relazione all'elemento soggettivo dei delitti di tentato omicidio oggetto del procedimento. Sul punto la Corte bolognese si è soffermata in termini adeguati e congrui rispetto alla ricostruzione fattuale operata sulla scorta del materiale istruttorio illustrato ed esaminato. Allo scopo di valutare il requisito dell'idoneità della condotta a causare la morte della vittima i giudici di merito hanno correttamente assegnato rilievo ad indici fattuali univoci, quali lo strumento usato (due coltelli a serramanico), il numero dei colpi inferti, le parti del corpo attinte (prossime alla sede di organi primari che hanno subito lesioni), la pronuncia di frasi intimidatorie e minacciose. È stata, quindi, fatta corretta applicazione del principio per cui «in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881-01). Con riferimento, invece, all'elemento soggettivo, i giudici di merito hanno logicamente argomentato desumendone l'esistenza (sotto forma di dolo d'impeto) dallo svolgimento dei fatti, dalla pronuncia della frase minacciosa nel contesto dell'aggressione verso le vittime, dalla manifestata volontà degli imputati (e, quindi, anche del ricorrente IL) di punire i connazionali impedendo l'intervento a chiunque fosse stato intenzionato a difendere gli aggrediti. Il motivo di ricorso, così come formulato, appare non del tutto coerente con la motivazione che intende contestare in quanto i giudici di merito non si sono limitati a desumere l'elemento intenzionale dalla idoneità dell'azione a provocare la morte delle persone offese non operando alcuna sovrapposizione dei due 5 diversi requisiti. L'elemento soggettivo e quello oggettivo dei reati di cui all'imputazione sono stati esaminati con motivazioni distinte sui rispettivi punti. Né a smentire la ricorrenza dell'elemento soggettivo dei reati di tentato omicidio, può essere addotta la circostanza che le vittime dell'accoltellamento, secondo le consulenze mediche in atti, non siano state in pericolo di vita. Tenuto conto dello sviluppo della vicenda in fatto, tale circostanza non assume rilievo decisivo. A tale proposito, deve darsi continuità, all'orientamento espresso da Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 - 01 con la quale è stato affermato che, «in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa». 3. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del IL. Il giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti ritenute è stato ampiamente motivato dalla Corte di appello che, sul punto, ha indicato nell'imputato colui che ha posto in essere le condotte più gravi precisando che le sue ammissioni di responsabilità non hanno apportato alcun «contributo rilevante ad un quadro probatorio già consolidato», segnalando, altresì, «la pluralità e gravità del contributo personale dato alla duplice aggressione». Tale spiegazione affronta adeguatamente e logicamente la questione del bilanciamento tra le circostanze fornendo una spiegazione logica ed, in questa sede, insindacabile della scelta operata dai giudici di merito. E' stato di recente ribadito che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838, con richiami a precedenti conformi). Un residuo spazio di intervento del giudice di legittimità nel giudizio di comparazione tra circostanze è stato individuato da Sez. 5, Sentenza n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874, che ha affermato il principio per cui, «in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di 6 comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza con cui il giudice di appello aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti facendo riferimento, fra l'altro, alla gravità dei fatti, al movente, al numero dei soggetti coinvolti)». I parametri valorizzati nella sentenza della Corte bolognese, per quanto sopra esposto, sono ampiamente esenti da qualsiasi vizio di illogicità o carenza motivazionale. 4. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse del MU è non solo infondato ma anche parzialmente eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza dei giudici di merito. Con esso viene eccepito il «travisamento del fatto» che si sarebbe sostanziato nella inconferente affermazione dell'idoneità del coltellino svizzero in possesso dell'imputato a causare le ferite subite dalle vittime. Il travisamento risiederebbe nel fatto che non risulta da alcun elemento che l'imputato abbia utilizzato quell'oggetto se non per mostrarlo a chi lo stava fronteggiando nei momenti concitati della lite, non già per colpirlo. Per come formulato, il motivo è, innanzitutto, inammissibile in quanto privo del requisito di specificità. E' stato condivisibilnnente affermato che «in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati» (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492-01). Il motivo è privo dell'indicazione degli elementi probatori decisivi in grado di disarticolare la motivazione della sentenza impugnata, dovendosi ritenere generico il riferimento alle «dichiarazioni delle parti offese» ed alle «riprese video della colluttazione», trattandosi di un richiamo privo della indicazione del contenuto delle dichiarazioni e delle riprese asseritamente in contrasto con la ricostruzione della sentenza. Il motivo è altresì infondato nel merito. La sentenza ha ricostruito con motivazione ampia, logica e coerente le 7 circostanze dell'aggressione unitariamente posta in essere dai tre autori, non solo alla luce delle emergenze antecedenti (telecamere di sorveglianza) e contestuali al fatto (dichiarazioni delle vittime e dei presenti), ma anche successive (intercettazioni e dichiarazioni delle persone offese circa le «visite» ricevute da connazionali albanesi interessati a conoscere i particolari dell'aggressione e l'identità dell'autore dell'accoltellamento). Il profilo della dedotta mancata utilizzazione del coltello da parte del IL, se non per minacciare, è stato preso in considerazione dalla Corte di appello ed è stato smentito soprattutto in ragione del fatto che dalle intercettazioni è emerso il tentativo dei coimputati MU e CA di addossare la responsabilità dell'accoltellamento sul solo IL. Un tentativo posto in essere dallo stesso ricorrente che, tuttavia, non ha potuto fare a meno di ammettere di essere stato in possesso, k sua volta, di un coltellino. Non solo la sentenza ha ricostruito in termini coerenti le modalità dell'aggressione e la partecipazione all'accoltellamento con l'uso dello strumento detenuto dal MU, ma ha (da qui anche l'eccentricità del motivo di ricorso rispetto alla ratio decidendi) ritenuto, in termini ineccepibili, irrilevante, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti, ai fini della ricostruzione di una responsabilità concorsuale del MU, la circostanza che «autore materiale di entrambi gli accoltellamenti sarebbe stato il solo LI». A tale scopo ha valorizzato il fatto che due degli aggressori erano armati, tutti gli imputati hanno continuato a prendere parte all'aggressione (avvenuta contestualmente) dopo l'estrazione dei coltelli, colpendo una seconda persona, oltre al NJ e bloccando quanti intendessero intervenire, tutti e tre insieme hanno irriso il NJ, insieme si sono allontanati ed hanno mantenuto i contatti tra loro anche successivamente all'aggressione tentando di predisporre la fuga. A fronte di tale complessiva ed articolata ricostruzione (che ha preso in esame e giunto ad ipotizzare anche di «dare spazio» alla tesi difensiva del mancato utilizzo del coltellino) il motivo si presenta, come detto, per certi versi, inammissibile e, per altri, infondato. 5. Il secondo motivo si pone, anch'esso, ai limiti dell'ammissibilità laddove pretende di sollecitare alla Corte di legittimità una rivalutazione nel merito di profili già esaminati e risolti dai giudici di merito con motivazione immune da censura alcuna. Proprio gli elementi di fatti sintetizzati al paragrafo precedente e valorizzati dai giudici di merito hanno consentito, da un lato, di ricostruire la fattispecie della condotta concorsuale del MU, dall'altro di qualificare la stessa ai sensi 8 dell'art. 110 cod. pen. escludendo, motivatamente, la fattispecie del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. Assume spiccata rilevanza, sul punto, la circostanza (pacifica perché ammessa dallo stesso imputato) che il MU abbia preso parte attiva all'aggressione armato di un coltello. Non solo, ma vi era anche la piena consapevolezza che gli altri fossero armati e lo sviluppo dei fatti doveva certamente essere stato previsto (quanto men sotto forma dell'accettazione del rischio). Non è emersa, né è stata dedotta una distinzione di ruoli tra i vari compartecipi, sicché non può ipotizzarsi alcuna condotta esorbitante o più grave rispetto a quella concordata. Peraltro, difetta anche ogni deduzione difensiva su quella che poteva essere la volontà effettivamente concordata tra i vari compartecipi. Correttamente, quindi, la sentenza della Corte ha valorizzato l'azione contestuale dei tre aggressori e la circostanza che alcuni di essi detenessero dei coltelli. La pronuncia di frasi minacciose culminate nella minaccia di morte e l'estensione della violenza anche contro soggetti diversi dall'originario obiettivo sono state circostanze adeguatamente valorizzate per affermare l'integrazione sia della responsabilità che la sua ascrivibilità al titolo di concorso «pieno» ai sensi dell'art. 110 cod. pen.. Deve darsi seguito all'orientamento in base al quale, «in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479-01; conformi Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003-01; Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604-01; Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, Camko, Rv. 251849-01). In termini sostanzialmente conformi anche Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977-01. 6. Il terzo motivo proposto nell'interesse del MU è, anch'esso, infondato. In ordine all'assenza del pericolo di vita per le vittime si richiama quanto già esposto per l'analogo motivo di ricorso proposto dal coimputato IL (paragrafo 3 della presente sentenza). La sola volontà di causare lesioni è stata correttamente e logicamente smentita dalla coerente analisi degli elementi fattuali più volte esposti (cfr. 9 paragrafo precedente), che non risultano in alcun modo smentiti dal fatto che l'aggressione si sia svolta in pieno giorno ed in luogo affollato;
circostanze che non sono idonee a depotenziare la valenza indiziarla assegnata unitariamente a tutti gli elementi caratterizzanti lo svolgimento dei fatti per come interpretati dai giudici di merito. La lettura delle circostanze fattuali è stata svolta dalla Corte di appello in maniera unitaria e non parcellizzata;
in tale ottica appare persuasiva ed insuscettibile di valutazione alternativa, in questa sede, la pronuncia dell'espressione «ti ammazzo» che non è stata valorizzata in termini assoluti in sede di merito, ma alla luce dell'intero compendio degli elementi istruttori a disposizione. Si può concordare con la lettura secondo cui quell'espressione, isolatamente considerata, non può assumere valore decisivo, ma non è in questi termini che si è espressa la Corte di appello che ha valutato la circostanza nell'insieme ed alla luce dell'intero svolgimento dei fatti operando una interpretazione logica e coerente. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, rigettati.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna ir ricorrentfk/ al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 14/04/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo dichiarasi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21338 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 14/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, quella del 10 settembre 2018 con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto DI MI e KL MU (in concorso con HO CA, la cui posizione è stata stralciata) responsabili dei reati di tentato omicidio in danno di BE NJ e LE BA e del connesso reato in materia di armi condannandoli, rispettivamente, alla pena di anni sei e mesi quattro ed anni quattro di reclusione. 2. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, nel pomeriggio del 4 marzo 2018, nel centro di Bologna, nei pressi della Sala Borsa, si è verificata una lite tra giovani di origine albanese all'esito della quale due minorenni, BE NJ e LE BA, hanno riportato ferite da taglio in conseguenza delle quali sono stati trasportati in ospedale. Dalla documentazione medica acquisita è emerso, in particolare, che il primo è stato raggiunto da un colpo al dorso, al livello della regione paralombare destra, con soluzione di continuo cutanea che ha determinato la lacerazione del rene destro a livello del profilo posteriore del terzo superiore-terzo medio ed un ematoma retroperitoneale, mentre il secondo è stato colpito con tre fendenti di cui uno a livello del terzo inferiore della regione antero - laterale dell'emotorace destro, uno a livello del terzo superiore della superficie antero - laterale della regione del fianco destro, uno a livello della superficie laterale dell'emibacino di sinistra. La ricostruzione dei fatti è stata compiuta, inizialmente, mediante le dichiarazioni della sola persona offesa in grado di riferire quanto accaduto (BE NJ) che ha dichiarato di essersi trovata, il pomeriggio dei fatti, nella piazzetta antistante la Sala Borsa con alcuni amici e di avere avuto una breve discussione con altri tre giovani che si trovavano nelle vicinanze. Quando il diverbio sembrava essersi risolto, i tre gli si erano avvicinati e DI IL, dopo avergli chiesto cosa avesse da dire, lo aveva colpito con uno schiaffo. NJ aveva reagito avvinghiandosi all'aggressore per non essere colpito nuovamente ma era intervenuto un altro giovane del terzetto (riconosciuto in KL MU) che, come il primo aggressore, era in possesso di un coltello. A questo punto era intervenuto in difesa del NJ, LE BA che, a sua volta, era stato affrontato dall'ultimo componente del gruppo, HO CA. 1 NJ ha riferito di essere stato trattenuto alle spalle da un soggetto che gli aveva puntato un coltello alla gola ed urlato contro «ti ammazzo»; in quel frangente era stato colpito con una coltellata alla schiena. I tre si erano poi allontanati ridendo e gettando contro il NJ il cappello che questi aveva perso nel corso della colluttazione chiedendogli se ne rivendicasse la restituzione. La ricostruzione della vicenda, con particolare riguardo alla partecipazione attiva dei tre aggressori indicati dalla persona offesa, è avvenuta anche attraverso le dichiarazioni, sostanzialmente convergenti, degli altri giovani che si trovavano nella piazzetta in compagnia delle vittime. Mediante l'acquisizione delle videoriprese delle telecamere di sorveglianza della Sala Borse è stato possibile identificare i tre aggressori. Ulteriori elementi probatori sono stati desunti da alcune intercettazioni svolte in altro procedimento penale, che hanno consentito di accertare sia la presenza certa dei tre presso la Sala Borsa al momento dei fatti, sia il ferimento del IL con il coltello da egli stesso utilizzato nella colluttazione, così come la progettazione della fuga per l'Albania. Circostanza, quest'ultima, dimostrata proprio dall'avvenuto arresto del IL presso l'aeroporto di Milano Malpensa (ove era in partenza insieme al CA) il 6 marzo 2018. E' stato altresì valorizzato, quale elemento a carico degli imputati, l'accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale di Budrio, proprio la sera del 4 marzo 2018, da parte del IL che presentava ferite da taglio al I e II dito della mano sinistra. I giudici hanno altresì dato atto di quanto dichiarato dai tre, rispettivamente, in sede di udienza di convalida del fermo (CA e IL) e di spontanee dichiarazioni (MU); in tali circostanze hanno sostanzialmente ammesso di avere preso parte alla lite, tentando di alleggerire le proprie posizioni ed affermando che era stato il NJ a provocare, con il proprio atteggiamento, la reazione del IL e degli amici che erano intervenuti in un secondo momento. La Corte di appello, peraltro, oltre a richiamare per relationem la motivazione adottata dal giudice di primo grado, ha attribuito rilevanza ad intercettazioni nel corso delle quali è emersa l'intenzione di concordare anche con le persone offese una versione dei fatti che addossasse, indifferentemente, sul IL o sul MU la responsabilità dell'accaduto. L'intero compendio probatorio, valutato in termini coincidenti dai giudici di merito, è stato ritenuto idoneo a dimostrare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto in ragione del mezzo lesivo utilizzato, della pluralità dei colpi inferti, in specie alla persona offesa BA, delle frasi minacciose pronunciate nel 2 corso dell'aggressione, della prossimità di organi vitali alle zone colpite. Rispetto alla sentenza di primo grado, la Corte di appello ha ritenuto di determinare il trattamento sanzionatorio in termini più miti operando, per IL, una maggiore riduzione ai sensi dell'art. 56 cod. pen. e per MU quantificando una pena base inferiore con un ridotto aumento a titolo di continuazione, fermo restando il giudizio di bilanciamento delle circostanze già compiuto dal giudice di primo grado. 3.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, DI IL articolando due motivi. 3.1.1. Con il primo ha eccepito «nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, co. 1 e 2, 533 co. 1, c.p.p.; 43, 56, 575, 582 c.p.; per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione». Ha dedotto la carenza di logicità della motivazione della sentenza di appello in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di tentato omicidio per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile. Nella prospettiva difensiva, la sentenza di merito ha valorizzato solo quanto emergente in punto di idoneità dell'azione, nonostante la consulenza medica avesse fatto emergere che per nessuna delle due persone offese dei reati di tentato omicidio vi sia mai stata una condizione di pericolo di vita e che le sedi corporee attinte non avevano riguardato organi vitali. Alla luce di tali evidenze, il riferimento esclusivo alla idoneità dell'azione a mettere in pericolo la vita delle persone offese non poteva integrare una motivazione sufficiente. 3.1.2. Il secondo motivo ha avuto riguardo alla «nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 2, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale e mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti». La Corte di appello avrebbe dovuto compiere, sulla base di quanto richiesto dagli artt. 69 e 133 cod. pen., una valutazione complessiva degli elementi circostanziali allo scopo di valutare la personalità del reo e la gravità della condotta criminosa. La sentenza ha omesso di considerare la confessione dell'imputato e la sua collaborazione con gli inquirenti, così come il corretto comportamento processuale del medesimo. Da ciò sarebbe dovuto derivare, siccome avvenuto per gli altri coimputati, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti. 3 3.2. Ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, anche AN MU, articolando tre motivi. 3.2.1. Con il primo ha dedotto il travisamento del fatto in quanto i giudici di merito hanno affermato che il coltellino svizzero in possesso dell'imputato era idoneo a causare le profonde ferite riportate dalle vittime, laddove, invece, da alcun elemento probatorio era emerso che quel coltellino fosse stato usato per colpire le persone offese, essendosi limitato l'imputato a mostrare l'oggetto a chi lo stava minacciosamente fronteggiando. 3.2.2. Con il secondo composito motivo ha dedotto l'erronea applicazione della norma in tema di concorso di persone atteso che egli avrebbe dovuto essere assolto per assenza di qualsiasi «volontà concorsuale» ed, eventualmente, ritenuto responsabile del reato più grave solo a norma dell'art. 116 cod. pen.. Egli era rimasto sostanzialmente estraneo alla condotta posta in essere dal coimputato e non aveva mai fatto uso del coltellino detenuto;
pertanto, era mancata qualsiasi volontà di aderire alla condotta delittuosa da altri posta in essere. Aveva arrestato la propria soglia di partecipazione alla vicenda delittuosa alla sola fase della colluttazione, senza prendere parte ad alcuna frazione di condotta successiva. Né poteva assumere rilievo il dato, pure valorizzato in sentenza, secondo cui era emersa l'esistenza di un accordo tra i vari concorrenti per indicarlo come unico responsabile dei tentati omicidi. Semmai, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere l'esistenza della fattispecie disciplinata dall'art. 116 cod. pen. ed il ricorrente responsabile della sola condotta da lui posta in essere. 3.2.3. Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per non avere derubricato i reati di tentato omicidio in quelli meno gravi di lesioni personali. Deponeva in tal senso la circostanza che non erano stati attinti organi vitali e che mai vi era stato un pericolo di vita per le vittime. Le modalità dell'azione, la circostanza che i fatti si siano svolti in pieno giorno nel centro di Bologna in un luogo, quindi, affollato, in uno con la particolare tipologia dell'apporto concorsuale alla condotta altrui e del dolo d'impeto che aveva connotato l'intera azione, deponevano a favore della tesi dell'esistenza della sola volontà di provocare lesioni alle persone offese e non certo la loro morte. In senso contrario non poteva essere valorizzata la circostanza che siano state pronunciate le parole «ti ammazzo», trattandosi di espressione che, nella valutazione complessiva della vicenda in esame, non assumeva alcuna rilevanza 4 decisiva. 4. Non essendo stata presentata istanza di discussione orale del processo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati in quanto complessivamente infondati. 2. Privo di fondamento'01 primo motivo di ricorso presentato nell'interesse del IL con il quale è stata dedotta la carenza motivazionale in relazione all'elemento soggettivo dei delitti di tentato omicidio oggetto del procedimento. Sul punto la Corte bolognese si è soffermata in termini adeguati e congrui rispetto alla ricostruzione fattuale operata sulla scorta del materiale istruttorio illustrato ed esaminato. Allo scopo di valutare il requisito dell'idoneità della condotta a causare la morte della vittima i giudici di merito hanno correttamente assegnato rilievo ad indici fattuali univoci, quali lo strumento usato (due coltelli a serramanico), il numero dei colpi inferti, le parti del corpo attinte (prossime alla sede di organi primari che hanno subito lesioni), la pronuncia di frasi intimidatorie e minacciose. È stata, quindi, fatta corretta applicazione del principio per cui «in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881-01). Con riferimento, invece, all'elemento soggettivo, i giudici di merito hanno logicamente argomentato desumendone l'esistenza (sotto forma di dolo d'impeto) dallo svolgimento dei fatti, dalla pronuncia della frase minacciosa nel contesto dell'aggressione verso le vittime, dalla manifestata volontà degli imputati (e, quindi, anche del ricorrente IL) di punire i connazionali impedendo l'intervento a chiunque fosse stato intenzionato a difendere gli aggrediti. Il motivo di ricorso, così come formulato, appare non del tutto coerente con la motivazione che intende contestare in quanto i giudici di merito non si sono limitati a desumere l'elemento intenzionale dalla idoneità dell'azione a provocare la morte delle persone offese non operando alcuna sovrapposizione dei due 5 diversi requisiti. L'elemento soggettivo e quello oggettivo dei reati di cui all'imputazione sono stati esaminati con motivazioni distinte sui rispettivi punti. Né a smentire la ricorrenza dell'elemento soggettivo dei reati di tentato omicidio, può essere addotta la circostanza che le vittime dell'accoltellamento, secondo le consulenze mediche in atti, non siano state in pericolo di vita. Tenuto conto dello sviluppo della vicenda in fatto, tale circostanza non assume rilievo decisivo. A tale proposito, deve darsi continuità, all'orientamento espresso da Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 - 01 con la quale è stato affermato che, «in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa». 3. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del IL. Il giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti ritenute è stato ampiamente motivato dalla Corte di appello che, sul punto, ha indicato nell'imputato colui che ha posto in essere le condotte più gravi precisando che le sue ammissioni di responsabilità non hanno apportato alcun «contributo rilevante ad un quadro probatorio già consolidato», segnalando, altresì, «la pluralità e gravità del contributo personale dato alla duplice aggressione». Tale spiegazione affronta adeguatamente e logicamente la questione del bilanciamento tra le circostanze fornendo una spiegazione logica ed, in questa sede, insindacabile della scelta operata dai giudici di merito. E' stato di recente ribadito che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838, con richiami a precedenti conformi). Un residuo spazio di intervento del giudice di legittimità nel giudizio di comparazione tra circostanze è stato individuato da Sez. 5, Sentenza n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874, che ha affermato il principio per cui, «in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di 6 comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza con cui il giudice di appello aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti facendo riferimento, fra l'altro, alla gravità dei fatti, al movente, al numero dei soggetti coinvolti)». I parametri valorizzati nella sentenza della Corte bolognese, per quanto sopra esposto, sono ampiamente esenti da qualsiasi vizio di illogicità o carenza motivazionale. 4. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse del MU è non solo infondato ma anche parzialmente eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza dei giudici di merito. Con esso viene eccepito il «travisamento del fatto» che si sarebbe sostanziato nella inconferente affermazione dell'idoneità del coltellino svizzero in possesso dell'imputato a causare le ferite subite dalle vittime. Il travisamento risiederebbe nel fatto che non risulta da alcun elemento che l'imputato abbia utilizzato quell'oggetto se non per mostrarlo a chi lo stava fronteggiando nei momenti concitati della lite, non già per colpirlo. Per come formulato, il motivo è, innanzitutto, inammissibile in quanto privo del requisito di specificità. E' stato condivisibilnnente affermato che «in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati» (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492-01). Il motivo è privo dell'indicazione degli elementi probatori decisivi in grado di disarticolare la motivazione della sentenza impugnata, dovendosi ritenere generico il riferimento alle «dichiarazioni delle parti offese» ed alle «riprese video della colluttazione», trattandosi di un richiamo privo della indicazione del contenuto delle dichiarazioni e delle riprese asseritamente in contrasto con la ricostruzione della sentenza. Il motivo è altresì infondato nel merito. La sentenza ha ricostruito con motivazione ampia, logica e coerente le 7 circostanze dell'aggressione unitariamente posta in essere dai tre autori, non solo alla luce delle emergenze antecedenti (telecamere di sorveglianza) e contestuali al fatto (dichiarazioni delle vittime e dei presenti), ma anche successive (intercettazioni e dichiarazioni delle persone offese circa le «visite» ricevute da connazionali albanesi interessati a conoscere i particolari dell'aggressione e l'identità dell'autore dell'accoltellamento). Il profilo della dedotta mancata utilizzazione del coltello da parte del IL, se non per minacciare, è stato preso in considerazione dalla Corte di appello ed è stato smentito soprattutto in ragione del fatto che dalle intercettazioni è emerso il tentativo dei coimputati MU e CA di addossare la responsabilità dell'accoltellamento sul solo IL. Un tentativo posto in essere dallo stesso ricorrente che, tuttavia, non ha potuto fare a meno di ammettere di essere stato in possesso, k sua volta, di un coltellino. Non solo la sentenza ha ricostruito in termini coerenti le modalità dell'aggressione e la partecipazione all'accoltellamento con l'uso dello strumento detenuto dal MU, ma ha (da qui anche l'eccentricità del motivo di ricorso rispetto alla ratio decidendi) ritenuto, in termini ineccepibili, irrilevante, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti, ai fini della ricostruzione di una responsabilità concorsuale del MU, la circostanza che «autore materiale di entrambi gli accoltellamenti sarebbe stato il solo LI». A tale scopo ha valorizzato il fatto che due degli aggressori erano armati, tutti gli imputati hanno continuato a prendere parte all'aggressione (avvenuta contestualmente) dopo l'estrazione dei coltelli, colpendo una seconda persona, oltre al NJ e bloccando quanti intendessero intervenire, tutti e tre insieme hanno irriso il NJ, insieme si sono allontanati ed hanno mantenuto i contatti tra loro anche successivamente all'aggressione tentando di predisporre la fuga. A fronte di tale complessiva ed articolata ricostruzione (che ha preso in esame e giunto ad ipotizzare anche di «dare spazio» alla tesi difensiva del mancato utilizzo del coltellino) il motivo si presenta, come detto, per certi versi, inammissibile e, per altri, infondato. 5. Il secondo motivo si pone, anch'esso, ai limiti dell'ammissibilità laddove pretende di sollecitare alla Corte di legittimità una rivalutazione nel merito di profili già esaminati e risolti dai giudici di merito con motivazione immune da censura alcuna. Proprio gli elementi di fatti sintetizzati al paragrafo precedente e valorizzati dai giudici di merito hanno consentito, da un lato, di ricostruire la fattispecie della condotta concorsuale del MU, dall'altro di qualificare la stessa ai sensi 8 dell'art. 110 cod. pen. escludendo, motivatamente, la fattispecie del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. Assume spiccata rilevanza, sul punto, la circostanza (pacifica perché ammessa dallo stesso imputato) che il MU abbia preso parte attiva all'aggressione armato di un coltello. Non solo, ma vi era anche la piena consapevolezza che gli altri fossero armati e lo sviluppo dei fatti doveva certamente essere stato previsto (quanto men sotto forma dell'accettazione del rischio). Non è emersa, né è stata dedotta una distinzione di ruoli tra i vari compartecipi, sicché non può ipotizzarsi alcuna condotta esorbitante o più grave rispetto a quella concordata. Peraltro, difetta anche ogni deduzione difensiva su quella che poteva essere la volontà effettivamente concordata tra i vari compartecipi. Correttamente, quindi, la sentenza della Corte ha valorizzato l'azione contestuale dei tre aggressori e la circostanza che alcuni di essi detenessero dei coltelli. La pronuncia di frasi minacciose culminate nella minaccia di morte e l'estensione della violenza anche contro soggetti diversi dall'originario obiettivo sono state circostanze adeguatamente valorizzate per affermare l'integrazione sia della responsabilità che la sua ascrivibilità al titolo di concorso «pieno» ai sensi dell'art. 110 cod. pen.. Deve darsi seguito all'orientamento in base al quale, «in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479-01; conformi Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003-01; Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604-01; Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, Camko, Rv. 251849-01). In termini sostanzialmente conformi anche Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977-01. 6. Il terzo motivo proposto nell'interesse del MU è, anch'esso, infondato. In ordine all'assenza del pericolo di vita per le vittime si richiama quanto già esposto per l'analogo motivo di ricorso proposto dal coimputato IL (paragrafo 3 della presente sentenza). La sola volontà di causare lesioni è stata correttamente e logicamente smentita dalla coerente analisi degli elementi fattuali più volte esposti (cfr. 9 paragrafo precedente), che non risultano in alcun modo smentiti dal fatto che l'aggressione si sia svolta in pieno giorno ed in luogo affollato;
circostanze che non sono idonee a depotenziare la valenza indiziarla assegnata unitariamente a tutti gli elementi caratterizzanti lo svolgimento dei fatti per come interpretati dai giudici di merito. La lettura delle circostanze fattuali è stata svolta dalla Corte di appello in maniera unitaria e non parcellizzata;
in tale ottica appare persuasiva ed insuscettibile di valutazione alternativa, in questa sede, la pronuncia dell'espressione «ti ammazzo» che non è stata valorizzata in termini assoluti in sede di merito, ma alla luce dell'intero compendio degli elementi istruttori a disposizione. Si può concordare con la lettura secondo cui quell'espressione, isolatamente considerata, non può assumere valore decisivo, ma non è in questi termini che si è espressa la Corte di appello che ha valutato la circostanza nell'insieme ed alla luce dell'intero svolgimento dei fatti operando una interpretazione logica e coerente. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, rigettati.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna ir ricorrentfk/ al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 14/04/2021