Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato IU IA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Ministero della Difesa, Legione Carabinieri Campania, Stazione -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento: a. del decreto della Prefettura di -OMISSIS- - Area I, prot. -OMISSIS- del 31.3.2025, notificato in data 3.4.2025, recante divieto di detenere armi, munizioni o materie esplodenti; b. del verbale di acquisizione armi della Legione Carabinieri Campania del 5.3.2024; nonché, ove e per quanto occorra: c. della nota della Legione Carabinieri Campania - Stazione -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del 5.3.2024, recante “valutazione revoca/sospensione titolo di polizia ai sensi artt. 38-39 TULPS. Avvenuto ritiro arma da sparo e munizionamento”; d. di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; con istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato sub a), nella sola parte in cui dispone la confisca, decorsi 150 giorni dalla notifica del provvedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Salerno e di Ministero della Difesa e di Legione Carabinieri Campania Stazione -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. VA ME e uditi per le parti i difensori IA IU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame sono avversati dall’odierno ricorrente gli atti meglio indicati in epigrafe. Espone il ricorrente di essere stato regolarmente autorizzato alla mera detenzione di armi, nella specie costituite da una pistola revolver e relativo munizionamento, senza licenza di “portare l’arma” fuori dal luogo di custodia e di averla sempre correttamente detenuta.
Nell’ambito del procedimento penale -OMISSIS- RG GIP e n. -OMISSIS- RGNR della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di -OMISSIS-, il ricorrente veniva sottoposto alla misura cautelare in carcere. Quindi, con provvedimento reso dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- in data 4.3.2024, tale misura veniva sostituita da quella degli arresti domiciliari in -OMISSIS-, -OMISSIS-, presso l’abitazione della figlia. Rappresenta il ricorrente che il 10 aprile 2024 il Tribunale di Salerno (cui nelle more era transitato il processo, per ragioni di competenza per territorio) ha revocato la misura custodiale, sostituendola con il più mite obbligo di dimora nel Comune di -OMISSIS- e che il 3 giugno 2024 anche l’obbligo di dimora è stato mitigato nell’ancor più mite divieto
di dimora in taluni specifici Comuni, sul presupposto che l’esigenza cautelare sarebbe stata
idoneamente tutelata “atteso che agli indagati, in tal modo, è inibito comunque ogni
contatto con lo svolgimento della propria attività presso le loro aziende (poste all’esterno
dei confini di -OMISSIS-) e neppure possono avere contatti diretti con la P.A.”
Quindi, in data 5.3.2025, nel corso degli adempimenti di rito posti in essere dal personale della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, emergeva che il -OMISSIS- era titolare di porto d’armi e in possesso di arma da fuoco, detenuta presso l’abitazione sita in -OMISSIS-, -OMISSIS-, presso la quale si trovava – sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito del sopra indicato procedimento penale - -OMISSIS-, figlio del ricorrente. In ragione di quanto sopra, i militari procedevano al ritiro di un revolver marca Smith & Wesson calibro 357 con relativo munizionamento, nonché del porto d’armi n. -OMISSIS- e provvedevano a notiziare la Prefettura di Salerno dell’accaduto che, con decreto del 31.3.2025, emetteva il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui veniva disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi dell’art. 39, comma 1, T.U.L.P.S.
Avverso detto provvedimento è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ARTT. 11, 39 E 43 T.U.L.P.S. – ARTT. 3, 7 ,10 e 21-OCTIES L. 241/1990 – ART. 6 CEDU – ART. 111 COST. ECCESSO DI POTERE: TRAVISAMENTO DEL FATTO E DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – MOTIVAZIONE APODITTICA, APPARENTE, ASSERTIVA.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione chiedendo il rigetto del proposto ricorso.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Devesi preliminarmente respingere la richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa. In base all’art. 39, comma 2, del r.d. n. 773 del 1931, infatti, nei casi d’urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono, nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne, all’immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti detenute e regolarmente denunciate, dandone immediata comunicazione al Prefetto. L’art. 38, comma 3, della medesima normativa, dispone più in generale che l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico. In sintesi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza in materia di armi hanno il potere-dovere di adottare misure cautelari autonome - direttamente lesive - e quindi impugnabili. In questo senso è stato chiarito che il ritiro cautelare del porto d'armi costituisce una misura preventiva e anticipatoria, finalizzata ad evitare che la situazione di pericolo possa degenerare; il divieto di detenzione e la revoca sono invece provvedimenti distinti, autonomi e definitivi (Cons. Stato, Sez. III, 29-1-2020, n. 715). A ciò consegue l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa.
Tanto premesso, venendo al merito della questione, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa che il possesso da parte di un cittadino di un’arma o l’utilizzo della medesima, non rientra nello “statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo”, ma costituisce un quid pluris accordato in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell’utilizzo dell’arma, l’Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 175; Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2024, n. 1453; Consiglio di Stato, Sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565).
Al riguardo, la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”, osservando, altresì, che “dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti”.
Ne discende che è assunto pacifico che le autorizzazioni di polizia possano essere negate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.) e alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma, T.U.L.P.S.).
In particolare l’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, stabilisce che “il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi postula un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia, atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della disponibilità di armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614).
Come affermato da Consiglio di Stato, Sez. III, 14 aprile 2025, n. 3213, “il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III, 12/06/2020; 25/08/2020, n. 5200; Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977; id. 7 marzo 2016, n. 922; id., 12 giugno 2014, n. 2987); costituiscono inoltre idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. -OMISSIS-; id. 20 marzo 2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260).
Pertanto, la valutazione sul pericolo di abuso delle armi, che ai sensi dell’articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, può fondare il divieto di detenzione delle stesse, non si concreta in un giudizio di pericolosità sociale implicante un’analisi della personalità dell’interessato, ma può ancorarsi anche a singoli episodi specifici che, alla stregua di un giudizio discrezionale non manifestamente irragionevole né illogico, faccia ritenere sussistente il rischio di abuso delle armi, finanche al di là dell’esistenza di condotte “rimproverabili” dell’interessato”.
Alla luce di tali coordinate normative e interpretative, il compendio di elementi che emergono dagli atti consente di disattendere i rilievi formulati.
Del resto, va ribadita la piena autonomia tra il giudizio di pericolosità cui è chiamata l’Amministrazione dell’interno nei procedimenti come quello avversato con il ricorso in esame e i provvedimenti adottati in sede penale.
Infatti, “Ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, l'amministrazione può valutare un determinato fatto nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente, indipendentemente dalla conclusione che la vicenda possa avere in sede penale; sussiste sostanziale autonomia tra l'accertamento a fini penali e quello per scopi di pubblica sicurezza, poiché la valutazione amministrativa differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi o munizioni da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso; ne consegue che non è necessaria l'attribuzione all'interessato di una responsabilità penale per fatti riconducibili all'uso delle armi, in quanto il giudizio prognostico a fondamento del diniego dell'uso delle armi viene considerato più stringente dell'accertamento della responsabilità penale e può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne o misure di pubblica sicurezza” (T.A.R. , Torino , sez. II , 14/06/2021 , n. 610).
Con riguardo a quanto più specificamente afferente il profilo del contraddittorio procedimentale, vale ricordare che, per consolidata giurisprudenza, “Il provvedimento prefettizio ex art. 39 R.D. n. 773/1931 - TULPS - statuente il divieto di detenzione di armi rientra tra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità, per i quali può esser omessa la comunicazione di avvio del procedimento. Esso, in quanto rimedio finalizzato a salvaguardare la collettività dal pericolo dell'uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne, ha di per sé il carattere dell'urgenza, qualificata dal pericolo della compromissione degli interessi pubblici dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, che caratterizza la misura preventiva di cui trattasi.” (TAR., Salerno , sez. I , 11/11/2024 , n. 2134).
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.
Le spese processuali, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, devono essere interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA ME, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Anna Saporito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VA ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.