Art. 4.
L'obbligo di cui all'art. 2 della presente legge non incombe a coloro che limitano la propria attivita' alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi e materiali. Ai segnalatori d'affari su menzionati e' fatto divieto di tenere in deposito apparecchi e materiali radioelettrici.
L'obbligo di cui all'art. 2 della presente legge non incombe a coloro che limitano la propria attivita' alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi e materiali. Ai segnalatori d'affari su menzionati e' fatto divieto di tenere in deposito apparecchi e materiali radioelettrici.