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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2221/2021 Reg. Gen.
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Bagnara Calabra (RC), corso Vittorio Emanuele II n.
112, elettivamente domiciliato in Palmi (RC), corso A. Barbaro n. 34, presso lo studio dell'avv.
IC MI dal quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
- appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Bagnara Calabra (RC), via Garibaldi n. 156, presso lo studio dell'avv. Maria Domenica CA dalla quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 758/2021.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti all'udienza dell'1.12.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 758/2021 del 21.5.2021 notificata il 16.6.2021- con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_1
dichiarava la nullità e l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento prov. n. 125354 del
19.12.2020 (n. prot. 22336), relativamente al servizio idrico integrato anno 2017 e contestuale intimazione ad adempiere, emesso dall' per l'omesso o Controparte_2
parziale pagamento della fattura n. 13919 del 24.9.2020 dell'importo di € 404,40 con conseguente condanna dell'ente comunale alla refusione delle spese di lite.
L'appellante, con un unico motivo di gravame, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure dichiarava nulla ed illegittima l'ingiunzione di pagamento in quanto determinata nell'importo attraverso il ricorso ad un metodo di calcolo presuntivo e forfettario.
Al riguardo, rappresentava di aver calcolato il quantum dell'avviso di pagamento opposto sulla scorta di un calcolo basato sull'effettivo consumo dell'utente ossia in seguito a specifiche letture - e a tentativi di lettura effettuate dall'ente e autoletture eseguite dall'utente stesso - conformemente al disposto di cui agli artt. 22 e 44 del “Regolamento vigente per la distribuzione delle acque”.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata con conseguente condanna di al pagamento del canone richiesto per come da ingiunzione, vinte le spese di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva e deduceva l'infondatezza dell'appello senza, tuttavia, Controparte_1
prendere posizione sul motivo di gravame, bensì riproponendo l'eccezione di prescrizione rimasta assorbita nel precedente grado di giudizio. Concludeva chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado con condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza necessità di istruttoria.
Quindi, all'udienza dell'1.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione, il
Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. (norma
2 ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, D.Lgs.
164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. L'appello è infondato, pertanto, va rigettato.
Occorre premettere che, con riferimento al servizio idrico, l' ha stabilito che il CP_3
gestore, per gli utenti con un consumo fino a 3.000 mc annui, debba effettuare almeno due tentativi di lettura del contatore a distanza di almeno 150 giorni solari l'uno dall'altro, dando informazioni preliminari agli utenti dei tentativi di raccolta, prendendo in carico la misura raccolta dal cliente finale, lasciando nota cartacea del tentativo di misurazione fallito (art. 7 delibera 218/2016/R/idr).
In caso d'indisponibilità, per un utente finale, dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autolettura, è previsto che il gestore effettui una stima in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore (art. 10), mentre, in caso d'indisponibilità in relazione a un determinato periodo di tempo, è previsto che il gestore effettui una stima in base ai consumi precedenti (art. 11).
Deve dunque ritenersi che sia possibile quantificare i consumi in via presuntiva soltanto qualora non sia stato possibile effettuare le misurazioni e il cliente finale non abbia nemmeno trasmesso l'autolettura del contatore (cfr. Cass. civ. n. 25794/2018, Cass. civ. n. 12870/2017,
Con G.d.P. Castellammare Golfo 16/07/2004, G.d.P. Nocera Inferiore 16/02/2009 e Trib. Napoli
21/11/2001).
Tanto chiarito, quanto al riparto dell'onere probatorio, deve rammentarsi che in forza dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, per cui, anche quando la causa, come quella in esame, è un'azione di accertamento negativo, promossa cioè dal debitore/utente per far dichiarare inesistente il proprio debito, è il gestore idrico, che si afferma creditore, provando i consumi effettivi o la base contrattuale che legittima un calcolo diverso (Cass. civ. n. 20187/2025; Sent. Trib. RC n.
1636/2025).
Nella fattispecie in esame, le doglianze promosse dal non Parte_1
trovano alcun supporto probatorio.
3 Infatti, non risulta prodotto in atti né l'ingiunzione di pagamento né la fattura, né il tentativo di lettura, né l'autodichiarazione di - seppure questi ultimi indicati nell'atto di CP_1
appello come allegati nn 3-4-5-, né altro elemento da cui evincere la modalità di calcolo applicata.
In definitiva, non risultano provati: i) la modalità di calcolo utilizzata per quantificare il corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato;
ii) le letture o i tentativi di lettura effettuati dall'ente comunale iii) le autoletture dell'utente.
L'appellante non ha dunque fornito alcun elemento atto a supportare la propria difesa.
L'appello va dunque rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
3. Considerato che le difese svolte dall'appellato nella propria comparsa di costituzione non sono volte a prendere posizione sul motivo di gravame bensì si limitano a riproporre l'eccezione di prescrizione rimasta assorbita nel precedente grado di giudizio, questo giudice ritiene sussistenti i presupposti di legge per la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo secondo i valori minimi (DM 55/2014 e succ. mod.) dello scaglione applicabile per le cause di valore fino ad €
1.100,00, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente spiegata (compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria, si v. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
Non sussistono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, I comma, c.p.c. avendo parte appellante agito nel rispetto delle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento (non ravvisandosi nel comportamento processuale dalla stessa tenuto gli estremi della mala fede o colpa grave) e non avendo parte appellata, prima ancora che provato, dedotto il pregiudizio sofferto quale conseguenza della condotta processuale di controparte articolando sul punto una domanda del tutto generica
Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
4
P.Q.M.
Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta, per le causali in motivazione, l'appello proposto dal Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 758/2021;
[...]
2. compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. condanna il appellante al pagamento, in favore dell'appellato della Pt_1 CP_1
restante parte delle spese di lite liquidate in € 166,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Domenica
CA dichiaratosi antistatario;
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Reggio Calabria, 22 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
5
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2221/2021 Reg. Gen.
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Bagnara Calabra (RC), corso Vittorio Emanuele II n.
112, elettivamente domiciliato in Palmi (RC), corso A. Barbaro n. 34, presso lo studio dell'avv.
IC MI dal quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
- appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Bagnara Calabra (RC), via Garibaldi n. 156, presso lo studio dell'avv. Maria Domenica CA dalla quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 758/2021.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti all'udienza dell'1.12.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 758/2021 del 21.5.2021 notificata il 16.6.2021- con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_1
dichiarava la nullità e l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento prov. n. 125354 del
19.12.2020 (n. prot. 22336), relativamente al servizio idrico integrato anno 2017 e contestuale intimazione ad adempiere, emesso dall' per l'omesso o Controparte_2
parziale pagamento della fattura n. 13919 del 24.9.2020 dell'importo di € 404,40 con conseguente condanna dell'ente comunale alla refusione delle spese di lite.
L'appellante, con un unico motivo di gravame, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure dichiarava nulla ed illegittima l'ingiunzione di pagamento in quanto determinata nell'importo attraverso il ricorso ad un metodo di calcolo presuntivo e forfettario.
Al riguardo, rappresentava di aver calcolato il quantum dell'avviso di pagamento opposto sulla scorta di un calcolo basato sull'effettivo consumo dell'utente ossia in seguito a specifiche letture - e a tentativi di lettura effettuate dall'ente e autoletture eseguite dall'utente stesso - conformemente al disposto di cui agli artt. 22 e 44 del “Regolamento vigente per la distribuzione delle acque”.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata con conseguente condanna di al pagamento del canone richiesto per come da ingiunzione, vinte le spese di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva e deduceva l'infondatezza dell'appello senza, tuttavia, Controparte_1
prendere posizione sul motivo di gravame, bensì riproponendo l'eccezione di prescrizione rimasta assorbita nel precedente grado di giudizio. Concludeva chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado con condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza necessità di istruttoria.
Quindi, all'udienza dell'1.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione, il
Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. (norma
2 ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, D.Lgs.
164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. L'appello è infondato, pertanto, va rigettato.
Occorre premettere che, con riferimento al servizio idrico, l' ha stabilito che il CP_3
gestore, per gli utenti con un consumo fino a 3.000 mc annui, debba effettuare almeno due tentativi di lettura del contatore a distanza di almeno 150 giorni solari l'uno dall'altro, dando informazioni preliminari agli utenti dei tentativi di raccolta, prendendo in carico la misura raccolta dal cliente finale, lasciando nota cartacea del tentativo di misurazione fallito (art. 7 delibera 218/2016/R/idr).
In caso d'indisponibilità, per un utente finale, dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autolettura, è previsto che il gestore effettui una stima in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore (art. 10), mentre, in caso d'indisponibilità in relazione a un determinato periodo di tempo, è previsto che il gestore effettui una stima in base ai consumi precedenti (art. 11).
Deve dunque ritenersi che sia possibile quantificare i consumi in via presuntiva soltanto qualora non sia stato possibile effettuare le misurazioni e il cliente finale non abbia nemmeno trasmesso l'autolettura del contatore (cfr. Cass. civ. n. 25794/2018, Cass. civ. n. 12870/2017,
Con G.d.P. Castellammare Golfo 16/07/2004, G.d.P. Nocera Inferiore 16/02/2009 e Trib. Napoli
21/11/2001).
Tanto chiarito, quanto al riparto dell'onere probatorio, deve rammentarsi che in forza dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, per cui, anche quando la causa, come quella in esame, è un'azione di accertamento negativo, promossa cioè dal debitore/utente per far dichiarare inesistente il proprio debito, è il gestore idrico, che si afferma creditore, provando i consumi effettivi o la base contrattuale che legittima un calcolo diverso (Cass. civ. n. 20187/2025; Sent. Trib. RC n.
1636/2025).
Nella fattispecie in esame, le doglianze promosse dal non Parte_1
trovano alcun supporto probatorio.
3 Infatti, non risulta prodotto in atti né l'ingiunzione di pagamento né la fattura, né il tentativo di lettura, né l'autodichiarazione di - seppure questi ultimi indicati nell'atto di CP_1
appello come allegati nn 3-4-5-, né altro elemento da cui evincere la modalità di calcolo applicata.
In definitiva, non risultano provati: i) la modalità di calcolo utilizzata per quantificare il corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato;
ii) le letture o i tentativi di lettura effettuati dall'ente comunale iii) le autoletture dell'utente.
L'appellante non ha dunque fornito alcun elemento atto a supportare la propria difesa.
L'appello va dunque rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
3. Considerato che le difese svolte dall'appellato nella propria comparsa di costituzione non sono volte a prendere posizione sul motivo di gravame bensì si limitano a riproporre l'eccezione di prescrizione rimasta assorbita nel precedente grado di giudizio, questo giudice ritiene sussistenti i presupposti di legge per la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo secondo i valori minimi (DM 55/2014 e succ. mod.) dello scaglione applicabile per le cause di valore fino ad €
1.100,00, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente spiegata (compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria, si v. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
Non sussistono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, I comma, c.p.c. avendo parte appellante agito nel rispetto delle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento (non ravvisandosi nel comportamento processuale dalla stessa tenuto gli estremi della mala fede o colpa grave) e non avendo parte appellata, prima ancora che provato, dedotto il pregiudizio sofferto quale conseguenza della condotta processuale di controparte articolando sul punto una domanda del tutto generica
Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta, per le causali in motivazione, l'appello proposto dal Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 758/2021;
[...]
2. compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. condanna il appellante al pagamento, in favore dell'appellato della Pt_1 CP_1
restante parte delle spese di lite liquidate in € 166,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Domenica
CA dichiaratosi antistatario;
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Reggio Calabria, 22 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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