Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di conflitti di competenza, al fine di individuare il giudice competente nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, i "reati in materia ambientale", cui si riferisce il comma primo dell'art. 3, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, sono soltanto quelli correlati alle attività di gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie nella quale la Corte, nel risolvere un conflitto negativo, ha dichiarato la competenza del G.i.p. circondariale e non di quello collegiale "regionale", vertendosi in materia di inquinamento atmosferico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2008, n. 44054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44054 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
44054 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 09/10/2008
SENTENZA
N.2652108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. GIORDANO UMBERTO
N. 022526/2008 2. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI "
3.Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA 11
" 4. Doct. CORRADINI GRAZIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sex coufl sul conflitto di competenza sollevato da
1) G.I.P C/O TRIBUNALE NAPOLI
-
nei confronti di:
2) GIP C/O TRIB SANTA MARIA CAPUA VETERE CON ORDINANZA del 19/06/2008
ABL GID TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. ЧановеCarlo Di Catole SIOTTO MARIA CRISTINA
che ha creste dichiaranti la competens del GP del climale di S. Maria Capua Vetere -
Con ordinanza del 19/6/2008 il Collegio di Giudici per le indagini preliminari, costituito presso il Tribunale di Napoli ai sensi del D.L. 23/5/2008 n. 90, ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che si era dichiarato incompetente in ordine alla richiesta avanzata dal P.M. di sequestro preventivo di un locale ove veniva esercitata attività di carrozzeria in assenza di autorizzazione regionale per le emissioni in atmosfera. Il Giudice rimettente ha sostenuto che la normativa sulla competenza di cui al citato decreto-legge riguardava non già tutti i reati in materia ambientale ma solo le fattispecie contemplate nei commi 5-9-10 dell'art. 2 del decreto, nonché le fattispecie nelle quali si configurino come elementi costitutivi o circostanziali condotte amministrative da considerarsi come essenziali o connesse, in termini di stretta funzionalità,
alla attività di gestione dei rifiuti nella Regione Campania ovvero in grado di interferire sulla medesima gestione, nonché ancora gli illeciti intrinsecamente idonei ad assumere rilievo ai fini degli interventi e delle iniziative considerate necessarie per affrontare l'emergenza rifiuti in Campania, fattispecie tutte nelle quali non rientrava l'ipotesi di reato per la quale si procedeva e che, quindi, doveva rimanere di competenza del Giudice di S. Maria Capua
Vetere.
Il conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice rimettente.
Con la normativa introdotta con il decreto legge 23/5/2008 n. 90, convertito nella legge
14/7/2008 n. 123, il legislatore ha inteso adottare "misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, e quindi misure temporalmente limitate ed esplicitamente dirette a superare l'emergenza-rifiuti nella regione Campania.
Chitto
2 L'occasio e la ratio legis sono ben delineate nella titolazione della legge de qua ed altresì
nelle singole disposizioni:
• attribuendosi, all'art. 1, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri "il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale" e preponendosi un
Sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri "in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania";
specificandosi, all'art. 2, le attribuzioni del detto Sottosegretario di Stato che, “ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania" ed in deroga di specifiche disposizioni legislative e regolamentari, provvede "all'attivazione dei siti da destinare a discarica", acquisisce “impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti", dispone, "al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto”, di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività
di propria competenza, si avvale della forza pubblica “al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania";
• prevedendosi, al medesimo art. 2, nuove ipotesi criminose per chi ostacola l'azione di gestione dei rifiuti ovvero distrugge, deteriora o rende inservibili componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti;
cutt 3 • elencandosi, all'art. 3, specifiche disposizioni, aventi efficacia fino al termine dello stato emergenziale in relazione al quale é emanato il provvedimento, in materia di
"competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania”;
devolvendosi, all'art. 4, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati";
disponendosi, nei successivi articoli, in ordine agli impianti di smaltimento, selezione,
trattamento, e termovalorizzazione dei rifiuti, alla disciplina ed alle misure in materia,
alle discariche ed agli impianti di depurazione, alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Le finalità della legge quali chiaramente esplicitate o comunque desumibili dalle richiamate disposizioni devono necessariamente essere tenute presenti ai fini che qui interessano, in quanto, se non può esservi dubbio alcuno sulla creazione -anemale- di una sorta di Procura
della Repubblica e di un ufficio GIP-GUP "regionali", deve non di meno attentamente vagliarsi l'ambito della maggiore competenza attribuita agli uffici giudiziari partenopei a seguito di quanto disposto nei commi 1-2 dell'art. 3 D.L. 23/5/2008 n. 90 come convertito nella legge n. 123/2008. Ebbene, come più sopra si é già specificato, la rubrica dell'articolo fa riferimento alla competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, sicché, considerato anche il complessivo tenore dei citati commi, appare ragionevole ritenere che con il riferimento ai “reati in materia ambientale" il legislatore abbia inteso riferirsi non già a tutti i reati riconducibili all'area ambientale ma solo a quelli di siffatta natura che si pongano in correlazione con quelli "riferiti alla gestione dei rifiuti”. Corrobora tale interpretazione la puntualizzazione introdotta in sede di conversione;
seppure la frase "attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto" appaia correlata ai reati connessi a norma dell'articolo 12
del codice di procedura penale (pur se l'apposizione della virgola davanti alla parola
"attinenti" renda giustificata la diversa interpretazione per la quale la introdotta limitazione sia da riferirsi anche alla ulteriore categoria dei reati ambientali), la puntualizzazione in questione rende comunque esplicito l'intendimento del legislatore di circoscrivere la deroga in punto di competenza alla materia latu sensu concernente la gestione dei rifiuti (in essa compresi i reati ambientali che riguardino, per un verso o per l'altro, la gestione dei rifiuti) ed ai reati connessi attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, il concentramento in un unico ufficio giudiziario di tale settore (e solo di esso) rispondendo -secondo il legislatore-
all'obiettivo del superamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.
Diversamente opinando si finirebbe per ricondurre alla allargata competenza dell'autorità
giudiziaria napoletana tutte le varie ipotesi criminose di cui al D. Legisl. 3/4/2006 n. 152
recante norme in materia ambientale, fra esse comprese quelle previste dalla parte terza
(difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche) e dalla parte quinta (tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera) pur se non correlate alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, nonché anche quelle in materia di inquinamento acustico (pur esse rientranti fra la normativa a tutela dell'ambiente e della qualità di vita), in contrasto con tutta evidenza- con le stesse finalità della normativa di cui si discute e non in correlazione con le ragioni di emergenza sottese a tale normativa.
Peraltro l'interpretazione della norma quale sopra delineata risponde al principio di diritto da sempre enunciato da questa Corte (cfr. Cass. S.U. n.13687/2003), secondo il quale le norme che introducono deroghe in materia di competenza devono essere interpretate restrittivamente ed applicate ai casi chiaramente previsti, sottraendo esse il procedimento alla competenza del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25 comma 1 Cost. Solo una "lettura" della normativa in questione nei sensi di cui sopra consente invero, in unione con la temporaneità e le ragioni di emergenza esposte nella legge, di superare possibili profili di incostituzionalità della stessa, atteso che un indiscriminato allargamento della competenza della Procura di Napoli e del GIP / GUP della medesima città, in relazione a fatti-
reato che nulla hanno a che vedere con il settore della gestione e dello smaltimento dei rifiuti,
comporterebbe una indebita lesione al principio del giudice naturale ed un ingiustificato aumento dei carichi di lavoro degli uffici partenopei, con conseguente rischio di minore efficienza investigativa rispetto ai fatti criminosi effettivamente pregiudicanti la risoluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.
Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte deve dunque convenirsi con il Giudice
rimettente in ordine alla non riconducibilità del reato in contestazione (afferente unicamente alla illecita conduzione di una attività di autocarrozzeria in assenza della autorizzazione regionale per le emissioni in atmosfera) alla tipologia di condotte criminose per le quali é
prevista, ai sensi dei commi 1-2 dell'art. 3 del D.L. 23/5/2008 n. 90 come convertito nella legge 14/7/2008 n. 123, la deroga alla competenza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma il 9/10/2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Sett
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26 NOV. 2008