CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo il provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 31025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31025 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON CO, n. a Clusone il 5/12/1977 avverso l'ordinanza del 43/12/2022 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
lette le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrente dall'avv. Vittorio Cocito, il quale ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31025 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2022, il Tribunale di Brescia, per quanto qui rileva, ha respinto la richiesta di riesame proposta da CO ON avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto relativo ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, al medesimo provvisoriamente contestati quale legale rappresentante della EGB RE NI RI. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, CO ON ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per essere stato ritenuto sussistente il periculum in mora. Si lamenta che, con valutazione contraddittoria rispetto alla decisione assunta sull'istanza di riesame proposta dal coindagato BI DA, l'ordinanza, per un verso, ha operato una soltanto parziale ricostruzione del patrimonio sequestrato all'indagato ed alla società, erroneamente ritenendo che lo stesso fosse inferiore all'importo sino alla concorrenza del quale è stato disposto il sequestro e, per altro verso, ha omesso qualsiasi motivazione (o l'ha adottata in modo soltanto apparente) sulle ragioni per le quali, nelle more del giudizio, i beni potrebbero essere sottratti ad una futura ed eventuale confisca. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in ordine al rigetto della doglianza con cui si lamentava l'illegittima estensione del sequestro alle somme versate su un conto corrente che, al fine di poter proseguire l'attività, era stato aperto dalla EGB RE NI RI successivamente alla notifica del provvedimento genetico ed alla sua esecuzione su altri valori e beni della società. Su quel conto corrente, infatti, erano confluite somme di denaro derivanti da operazioni e transazioni lecite avvenute dopo il sequestro e quindi non costituenti prezzo né profitto dei reati ipotizzati suscettibili di essere sottoposti a confisca diretta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto d'interesse, poiché l'impugnazione è stata proposta soltanto da CO ON in proprio, come si ricava dall'allegata procura speciale, ove il ricorrente specifica che la nomina del difensore incaricato di redigere il ricorso e la procura speciale a lui rilasciata si riferiscono alla proposizione dell'impugnazione "in mio nome e per mio conto". 2 L'ordinanza, dunque, non è stata impugnata anche dalla società EGB RE NI RI, l'unica ad avere interesse all'accoglimento della doglianza qui proposta (avendo il ricorrente, semmai, un interesse personale contrario, posto che, nella prospettiva della confisca del profitto del reato per equivalente, il suo obbligo solidale è subordinato all'impossibilità di eseguire la confisca in via diretta). 2. Quanto al primo motivo, occorre innanzitutto considerare che dal riepilogo delle ragioni di doglianza proposte da CO ON con l'istanza di riesame, quale effettuato nell'ordinanza impugnata, non emerge che davanti al Tribunale fosse stata contestata la sussistenza del periculum in mora, né si rappresentava al giudice del riesame che quanto sequestrato avesse valore superiore all'importo per il quale era stato disposto il vincolo. 2.1. Ciò premesso, osserva il Collegio che, sul punto, vale il principio secondo cui in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il cd. "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro ("fumus commissi delicti" e, in quello preventivo, "periculum in mora"), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali non espressamente dedotti (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023; Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano e a., Rv. 267508). Se, dunque, il tribunale del riesame ha correttamente preso in esame il profilo del periculum - e se, al proposito, l'indagato è certamente legittimato a proporre in questa sede doglianze - in difetto di allegazione circa l'avvenuta devoluzione della questione con specifici motivi di riesame non può invece prospettarsi alcun vizio di omessa motivazione con riguardo al fatto che sarebbero stati sottoposti a vincolo valori e beni per un importo maggiore rispetto a quello sino alla concorrenza del quale è stato disposto il sequestro. 2.2. Tantomeno possono censurarsi profili di contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione operata con riguardo alla posizione del coindagato DA. Oltre al rilievo che con riguardo a quest'ultimo l'ordinanza riepiloga anche specifiche doglianze proposte rispetto alla carenza del periculum in mora e che si tratta comunque di una distinta posizione non necessariamente comparabile con quella dell'odierno ricorrente, deve in ogni caso osservarsi che il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge. Quanto alla giustificazione della decisione, 3 costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta o contraddittorietà ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 3. Il primo motivo è invece fondato nella parte in cui si lamentano l'omessa valutazione della sussistenza del periculum e la violazione di legge per aver l'ordinanza affermato che quel requisito sussiste automaticamente quando il patrimonio del soggetto passibile di confisca sia di consistenza inferiore alla somma sino alla concorrenza della quale questa dovrebbe operare. In particolare, dopo aver osservato che «il patrimonio finanziario ed immobiliare non è risultato sufficientemente capiente per garantire ad oggi il futuro (ed eventuale) soddisfacimento delle finalità ablative», l'ordinanza conclude lapidariamente nel senso che questa circostanza «rende superflua la verifica circa l'eventuale sussistenza di un pericolo di depauperamento delle garanzie». 3.1. Nell'affermare questo principio, il tribunale cautelare ha richiamato l'obiter contenuto in una recente decisione emessa da questa Corte (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619) che, in aderenza al principio affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, LL, Rv. 281848- 01), ha condivisibilmente ribadito la necessità che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca debba contenere anche la concisa motivazione del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca (il principio è stato successivamente più volte affermato: Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Rv. 284145; Sez. 3, n. 49491 del 04/11/2022, Migliaro, Rv. 283993). Sottraendosi, tuttavia, a tale obbligo, l'ordinanza impugnata ha valorizzato il passo della sentenza Guarrera nel quale, enfatizzandosi il richiamo fatto nella motivazione della sentenza delle Sezioni unite all'istituto del sequestro conservativo, si sottolinea che, con particolare riguardo al sequestro finalizzato alla confisca di somme di denaro, le connotazioni del perículum riguardano, «in termini di gradualità progressiva, due diversi aspetti: dapprima quello inerente alla garanzia offerta dalla solidità patrimoniale e finanziaria del soggetto che deve subire la misura, che, se precaria, mette in radice in dubbio le future prospettive di attuazione della misura ablativa;
in seconda battuta, laddove il 4 primo momento di verifica non sia grado di giustificare l'adozione della cautela anticipatoria, coinvolge il possibile depauperamento nel tempo della relativa garanzia, da correlare, in via di prognosi, ai contegni tipicamente propri dell'indagato ricavati da diversi indici, primi tra tutti quelli immediatamente offerti dalle condotte illecite realizzate». A parere del Collegio, la lettura che di tale obiter ha dato il tribunale del riesame non è condivisibile. 3.2. Va al proposito innanzitutto osservato che il richiamo effettuato nella motivazione della sentenza LL (§. 7) al parallelismo con la disciplina del sequestro conservativo - così come, peraltro, a quella del sequestro impeditivo - appare finalizzato a giungere alla conclusione (v. il citato §. 7, in fine) «della insostenibilità di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l'onere motivazionale al solo aspetto del fumus, finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale». Con specifico riguardo alla funzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nello stesso paragrafo le Sezioni unite rilevano la necessità «che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Una esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo». 3.3. Or bene, se è pur vero che, quando si tratta di denaro, la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio in esame, non può farsene tuttavia derivare alcun automatismo, né in un senso, né nell'altro, ciò che - soprattutto nella prospettiva affermata dal provvedimento qui impugnato - equivarrebbe a vanificare l'obbligo di motivazione che le Sezioni unite hanno inteso rafforzare. Se appare logicamente predicabile - anche qui, senza che se ne possa però trarre una regola assoluta - che la consistenza e solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili (si pensi a patrimoni e/o redditi in misura largamente superiore all'importo assoggettabile ad ablazione), non si può invece ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente sì da esonerare il giudice della cautela dall'obbligo di rendere la necessaria motivazione. Affermare questa conclusione significherebbe equiparare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro - e, in particolare, alla confisca per equivalente del profitto del reato - al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., che, in alternativa al pericolo di dispersione della 5 garanzia patrimoniale esistente al momento dell'adozione della misura, considera anche quello fondato sulla mera mancanza/insufficienza di detta garanzia, in tal caso non occorrendo, secondo la communis opinio, giustificata dalla lettera della legge (cfr. Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118; Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813), che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore. Il sequestro conservativo, tuttavia, va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, essendo irrilevante che le stesse possano essere disperse per effetto dell'attività di quest'ultimo o per ragioni indipendenti dalla sua condotta e dovendo essere valutate in senso negativo anche le operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero del credito (così, Sez. 4, n. 39524 del 21/06/2016, Tassielli, Rv. 268873). La particolare disciplina del sequestro conservativo è infatti finalizzata alla salvaguardia della generica garanzia patrimoniale che grava sul debitore per l'adempimento delle sue obbligazioni (art. 2740 cod. civ.) ed il suo campo di applicazione è delineato con riguardo agli obblighi concernenti le "sanzioni civili" indicate negli artt. 185 ss. cod. pen. Per questo l'istituto è caratterizzato da previsioni tipiche del sistema civile, dai limiti previsti con riguardo alla pignorabilità dei beni (art. 316, comma 1, cod. proc. pen.) all'indicazione della natura privilegiata che i crediti per cui interviene il sequestro acquistano rispetto ad altri crediti (art. 316, comma 4, cod. proc. pen.), dalla possibilità per il debitore di offrire cauzione per sottrarsi al vincolo cautelare (art. 319 cod. proc. pen.) alla conversione del sequestro in pignoramento (art. 320 cod. proc. pen.). Essendo ben diversa la disciplina - e la ratio - del sequestro preventivo, nell'ambito della quale ha trovato collocazione anche la cautela reale finalizzata alla confisca di valore, non appare dunque consentito fondare il presupposto di quest'ultima sulla mera mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale. Il giudice chiamato ad applicare l'art. 321, comma 2, o comma 2-bis, cod. proc. pen. dovrà invece fondare il periculum, dandone adeguata motivazione, sulla valutazione prognostica concernente gli eventi suscettibili di verificarsi medio tempore e tali da poter pregiudicare l'esecuzione della confisca sul patrimonio di cui l'autore del reato dispone, quale che esso sia. 4. Con riguardo alla posizione del ricorrente - e non anche della società, non impugnante - l'ordinanza impugnata va pertanto annullata in parte qua con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame in ordine alla sussistenza del periculum. Nel resto, come detto, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile. 6
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione del perículum con riguardo al sequestro disposto nei confronti di ON CO e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 6 aprile 2023.
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
lette le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrente dall'avv. Vittorio Cocito, il quale ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31025 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2022, il Tribunale di Brescia, per quanto qui rileva, ha respinto la richiesta di riesame proposta da CO ON avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto relativo ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, al medesimo provvisoriamente contestati quale legale rappresentante della EGB RE NI RI. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, CO ON ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per essere stato ritenuto sussistente il periculum in mora. Si lamenta che, con valutazione contraddittoria rispetto alla decisione assunta sull'istanza di riesame proposta dal coindagato BI DA, l'ordinanza, per un verso, ha operato una soltanto parziale ricostruzione del patrimonio sequestrato all'indagato ed alla società, erroneamente ritenendo che lo stesso fosse inferiore all'importo sino alla concorrenza del quale è stato disposto il sequestro e, per altro verso, ha omesso qualsiasi motivazione (o l'ha adottata in modo soltanto apparente) sulle ragioni per le quali, nelle more del giudizio, i beni potrebbero essere sottratti ad una futura ed eventuale confisca. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in ordine al rigetto della doglianza con cui si lamentava l'illegittima estensione del sequestro alle somme versate su un conto corrente che, al fine di poter proseguire l'attività, era stato aperto dalla EGB RE NI RI successivamente alla notifica del provvedimento genetico ed alla sua esecuzione su altri valori e beni della società. Su quel conto corrente, infatti, erano confluite somme di denaro derivanti da operazioni e transazioni lecite avvenute dopo il sequestro e quindi non costituenti prezzo né profitto dei reati ipotizzati suscettibili di essere sottoposti a confisca diretta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto d'interesse, poiché l'impugnazione è stata proposta soltanto da CO ON in proprio, come si ricava dall'allegata procura speciale, ove il ricorrente specifica che la nomina del difensore incaricato di redigere il ricorso e la procura speciale a lui rilasciata si riferiscono alla proposizione dell'impugnazione "in mio nome e per mio conto". 2 L'ordinanza, dunque, non è stata impugnata anche dalla società EGB RE NI RI, l'unica ad avere interesse all'accoglimento della doglianza qui proposta (avendo il ricorrente, semmai, un interesse personale contrario, posto che, nella prospettiva della confisca del profitto del reato per equivalente, il suo obbligo solidale è subordinato all'impossibilità di eseguire la confisca in via diretta). 2. Quanto al primo motivo, occorre innanzitutto considerare che dal riepilogo delle ragioni di doglianza proposte da CO ON con l'istanza di riesame, quale effettuato nell'ordinanza impugnata, non emerge che davanti al Tribunale fosse stata contestata la sussistenza del periculum in mora, né si rappresentava al giudice del riesame che quanto sequestrato avesse valore superiore all'importo per il quale era stato disposto il vincolo. 2.1. Ciò premesso, osserva il Collegio che, sul punto, vale il principio secondo cui in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il cd. "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro ("fumus commissi delicti" e, in quello preventivo, "periculum in mora"), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali non espressamente dedotti (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023; Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano e a., Rv. 267508). Se, dunque, il tribunale del riesame ha correttamente preso in esame il profilo del periculum - e se, al proposito, l'indagato è certamente legittimato a proporre in questa sede doglianze - in difetto di allegazione circa l'avvenuta devoluzione della questione con specifici motivi di riesame non può invece prospettarsi alcun vizio di omessa motivazione con riguardo al fatto che sarebbero stati sottoposti a vincolo valori e beni per un importo maggiore rispetto a quello sino alla concorrenza del quale è stato disposto il sequestro. 2.2. Tantomeno possono censurarsi profili di contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione operata con riguardo alla posizione del coindagato DA. Oltre al rilievo che con riguardo a quest'ultimo l'ordinanza riepiloga anche specifiche doglianze proposte rispetto alla carenza del periculum in mora e che si tratta comunque di una distinta posizione non necessariamente comparabile con quella dell'odierno ricorrente, deve in ogni caso osservarsi che il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge. Quanto alla giustificazione della decisione, 3 costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta o contraddittorietà ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 3. Il primo motivo è invece fondato nella parte in cui si lamentano l'omessa valutazione della sussistenza del periculum e la violazione di legge per aver l'ordinanza affermato che quel requisito sussiste automaticamente quando il patrimonio del soggetto passibile di confisca sia di consistenza inferiore alla somma sino alla concorrenza della quale questa dovrebbe operare. In particolare, dopo aver osservato che «il patrimonio finanziario ed immobiliare non è risultato sufficientemente capiente per garantire ad oggi il futuro (ed eventuale) soddisfacimento delle finalità ablative», l'ordinanza conclude lapidariamente nel senso che questa circostanza «rende superflua la verifica circa l'eventuale sussistenza di un pericolo di depauperamento delle garanzie». 3.1. Nell'affermare questo principio, il tribunale cautelare ha richiamato l'obiter contenuto in una recente decisione emessa da questa Corte (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619) che, in aderenza al principio affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, LL, Rv. 281848- 01), ha condivisibilmente ribadito la necessità che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca debba contenere anche la concisa motivazione del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca (il principio è stato successivamente più volte affermato: Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Rv. 284145; Sez. 3, n. 49491 del 04/11/2022, Migliaro, Rv. 283993). Sottraendosi, tuttavia, a tale obbligo, l'ordinanza impugnata ha valorizzato il passo della sentenza Guarrera nel quale, enfatizzandosi il richiamo fatto nella motivazione della sentenza delle Sezioni unite all'istituto del sequestro conservativo, si sottolinea che, con particolare riguardo al sequestro finalizzato alla confisca di somme di denaro, le connotazioni del perículum riguardano, «in termini di gradualità progressiva, due diversi aspetti: dapprima quello inerente alla garanzia offerta dalla solidità patrimoniale e finanziaria del soggetto che deve subire la misura, che, se precaria, mette in radice in dubbio le future prospettive di attuazione della misura ablativa;
in seconda battuta, laddove il 4 primo momento di verifica non sia grado di giustificare l'adozione della cautela anticipatoria, coinvolge il possibile depauperamento nel tempo della relativa garanzia, da correlare, in via di prognosi, ai contegni tipicamente propri dell'indagato ricavati da diversi indici, primi tra tutti quelli immediatamente offerti dalle condotte illecite realizzate». A parere del Collegio, la lettura che di tale obiter ha dato il tribunale del riesame non è condivisibile. 3.2. Va al proposito innanzitutto osservato che il richiamo effettuato nella motivazione della sentenza LL (§. 7) al parallelismo con la disciplina del sequestro conservativo - così come, peraltro, a quella del sequestro impeditivo - appare finalizzato a giungere alla conclusione (v. il citato §. 7, in fine) «della insostenibilità di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l'onere motivazionale al solo aspetto del fumus, finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale». Con specifico riguardo alla funzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nello stesso paragrafo le Sezioni unite rilevano la necessità «che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Una esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo». 3.3. Or bene, se è pur vero che, quando si tratta di denaro, la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio in esame, non può farsene tuttavia derivare alcun automatismo, né in un senso, né nell'altro, ciò che - soprattutto nella prospettiva affermata dal provvedimento qui impugnato - equivarrebbe a vanificare l'obbligo di motivazione che le Sezioni unite hanno inteso rafforzare. Se appare logicamente predicabile - anche qui, senza che se ne possa però trarre una regola assoluta - che la consistenza e solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili (si pensi a patrimoni e/o redditi in misura largamente superiore all'importo assoggettabile ad ablazione), non si può invece ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente sì da esonerare il giudice della cautela dall'obbligo di rendere la necessaria motivazione. Affermare questa conclusione significherebbe equiparare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro - e, in particolare, alla confisca per equivalente del profitto del reato - al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., che, in alternativa al pericolo di dispersione della 5 garanzia patrimoniale esistente al momento dell'adozione della misura, considera anche quello fondato sulla mera mancanza/insufficienza di detta garanzia, in tal caso non occorrendo, secondo la communis opinio, giustificata dalla lettera della legge (cfr. Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118; Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813), che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore. Il sequestro conservativo, tuttavia, va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, essendo irrilevante che le stesse possano essere disperse per effetto dell'attività di quest'ultimo o per ragioni indipendenti dalla sua condotta e dovendo essere valutate in senso negativo anche le operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero del credito (così, Sez. 4, n. 39524 del 21/06/2016, Tassielli, Rv. 268873). La particolare disciplina del sequestro conservativo è infatti finalizzata alla salvaguardia della generica garanzia patrimoniale che grava sul debitore per l'adempimento delle sue obbligazioni (art. 2740 cod. civ.) ed il suo campo di applicazione è delineato con riguardo agli obblighi concernenti le "sanzioni civili" indicate negli artt. 185 ss. cod. pen. Per questo l'istituto è caratterizzato da previsioni tipiche del sistema civile, dai limiti previsti con riguardo alla pignorabilità dei beni (art. 316, comma 1, cod. proc. pen.) all'indicazione della natura privilegiata che i crediti per cui interviene il sequestro acquistano rispetto ad altri crediti (art. 316, comma 4, cod. proc. pen.), dalla possibilità per il debitore di offrire cauzione per sottrarsi al vincolo cautelare (art. 319 cod. proc. pen.) alla conversione del sequestro in pignoramento (art. 320 cod. proc. pen.). Essendo ben diversa la disciplina - e la ratio - del sequestro preventivo, nell'ambito della quale ha trovato collocazione anche la cautela reale finalizzata alla confisca di valore, non appare dunque consentito fondare il presupposto di quest'ultima sulla mera mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale. Il giudice chiamato ad applicare l'art. 321, comma 2, o comma 2-bis, cod. proc. pen. dovrà invece fondare il periculum, dandone adeguata motivazione, sulla valutazione prognostica concernente gli eventi suscettibili di verificarsi medio tempore e tali da poter pregiudicare l'esecuzione della confisca sul patrimonio di cui l'autore del reato dispone, quale che esso sia. 4. Con riguardo alla posizione del ricorrente - e non anche della società, non impugnante - l'ordinanza impugnata va pertanto annullata in parte qua con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame in ordine alla sussistenza del periculum. Nel resto, come detto, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile. 6
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione del perículum con riguardo al sequestro disposto nei confronti di ON CO e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 6 aprile 2023.