Articolo 6 della Legge 18 agosto 2000, n. 248
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 settembre 2000
Art. 6. 1. L' articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
Entrata in vigore il 19 settembre 2000
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