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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 6410/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Maccioni Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Migliorini;
Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 15.01.2024
Per la ricorrente: “chiede l'affidamento condiviso del minore con delega sanitaria e scolastica alla madre stante l'irreperibilità del padre, incontri liberi padre-figlio e un assegno di mantenimento da quantificarsi nella misura di giustizia.”
Per il resistente: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta”.
pagina 1 di 6 Fatto e diritto
1. , con ricorso depositato il 02.06.2024, ha chiesto al Tribunale disporsi Parte_2
l'ascolto senza ritardo del figlio minore nato il [...] dalla relazione tra Persona_1
Per_ la ricorrente e , l'affidamento esclusivo di alla madre presso cui dovrà Controparte_1
essere collocato, la previsione degli incontri padre/figlio secondo tempi e modalità che risulteranno essere idonee a seguito dell'istruttoria, porsi a carico del padre un assegno a titoli di contributo per il mantenimento del figlio nella misura che sarà ritenuta equa, oltre al 50% delle spese straordinarie, la predisposizione di misure a sostegno del minore per aiutarlo ad interrompere l'uso di alcol e stupefacenti e a riprendere un percorso di studi. Ha rappresentato l'abbandono da parte del minore della casa materna, presso cui sarebbe stato collocato, ed il rifiuto del ragazzo di avere qualsiasi tipo di rapporto con la madre. La ricorrente ha precisato che la relazione con il sarebbe durata dal 2006 al 2012 CP_1 allorquando sarebbe cessata a causa delle condotte del relative all'uso di sostanze CP_1
stupefacenti (cocaina) che lo avrebbero reso del tutto inaffidabile soprattutto in ordine alla
Per_ cura del figlio Dopo l'interruzione della convivenza col la ricorrente ha CP_1
dichiarato di essersi trasferita, insieme al figlio, in una nuova casa in affitto e che i rapporti
Per_ tra ed il padre si sarebbero molto ridotti tanto da affermare che l'unico genitore ad occuparsi moralmente e materialmente del figlio sarebbe stata la madre, con l'aiuto dei Per_ nonni materni. La ha narrato che il figlio in seguito ad un episodio Parte_1
minaccioso da parte del padre avvenuto nel 2015, sarebbe rimasto impaurito perché profondamente turbato dall'accaduto tanto che avrebbe poi iniziato ad avere problemi psicologici, rifiutando ogni rapporto con il padre e manifestando, in particolare, l'incapacità
a controllare la rabbia, tanto da dover iniziare, nell'anno 2016, un percorso di psicoterapia.
La condizione psicologica del minore, apparentemente tornata alla normalità con
Per_ l'adolescenza, avrebbe avuto ricadute in epoca più recente allorquando avrebbe manifestato una crisi profonda in concomitanza con l'inizio di una regolare frequentazione con il padre. Il 17.02.2024 si sarebbe verificato un episodio di aggressione durante un
Per_ tragitto in treno in danno di da parte di due ragazzi di origine albanese per asseriti motivi relativi alla cessione di sostanze stupefacenti, e da quel momento il minore avrebbe interrotto ogni rapporto, anche telefonico, con la madre e sarebbe andato ad abitare con il pagina 2 di 6 padre. Il 01.06.204, poi, la madre avrebbe ricevuto una chiamata dall'Ospedale di Careggi con la quale le sarebbe stato detto che il figlio sarebbe stato portato al P.S. perché trovato,
“in stato soporoso in poliabuso” e questi, rifiutando ogni contatto con la madre e rifiutando altresì di eseguire l'esame tossicologico sulle urine, avrebbe chiesto al padre di essere portato a casa di questo evitando ogni contatto con la madre. Tenuto conto dunque di tutte le gravi condotte fino ad ora poste in essere dal padre ai danni del figlio, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di affidare il minore in via esclusiva alla madre, con conseguente collocamento presso di essa.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 10.09.2024 si è costituito il padre CP_1
il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto del
[...]
Per_ ricorso. In particolare, rilevato che il figlio abiterebbe tuttora con la madre, ha dedotto di aver sempre avuto buoni rapporti con il figlio, di aver contribuito, secondo le sue possibilità, al mantenimento dello stesso e che, semmai, sarebbe stata la madre ad aver sempre impedito una frequentazione regolare tra il padre ed il figlio. Ha quindi concluso chiedendo, previo rigetto del ricorso, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i
Per_ genitori e la previsione di un assegno per il mantenimento di a carico del padre comunque rapportato alle condizioni economiche del resistente. In riferimento agli incontri padre figlio, avendo quest'ultimo 16 anni, ha chiesto che lo stesso sia libero di incontrare suo padre come meglio crede e/o stabilirsi dalla madre o dal padre a seconda della sua volontà.
3. Il giudizio è stato quindi istruito mediante le produzioni documentali.
4. All'udienza del 15.01.2025, è comparsa la ricorrente con il proprio difensore ed il difensore del resistente. La madre, interrogata, ha dichiarato “io lavoro come infermiera Per_ con contratto a tempo indeterminato e guadagno al mese euro 1800,00; mio figlio
Per_ abita con me dalla fine del mese di agosto 2024. non frequenta il Ser.D. ed ha ripreso
Per_ ad andare a scuola e a fare sport (calcio) a livello agonistico. ha rivisto il padre solo
Per_ in occasione del compleanno del padre il 26.12.2024. non sta frequentando il padre.
Forse si sentono per telefono ma non in modo continuativo. Io non so che lavoro sta facendo il padre. Io non ho contatti con il padre. Io non mi oppongo ad incontri liberi padre-figlio. Confermo le richieste fatte dal mio legale in data odierna”. Le parti, invitate pagina 3 di 6 dal Giudice relatore a concludere e a discutere oralmente la causa, hanno quindi concluso come sopra riportato ed il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Per_
5. Quanto all'affidamento del figlio minore il Collegio prende atto della circostanza che, come dichiarato dalla madre, il figlio abiti con la medesima a far data dal mese di agosto 2024 e che entrambi i genitori, messe da parte le esasperazioni che possono aver caratterizzato i loro rapporti in seguito alla cessazione della loro relazione, abbiano poi trovato una composizione delle divergenze con conseguente abbandono da parte della madre della domanda di affidamento esclusivo. Gli stessi sembrano ora possedere consapevolezza degli aspetti critici legati alle situazioni di accudimento del figlio oramai diciassettenne ed il Collegio, pertanto, non rileva al momento elementi ostativi alla previsione dell'affidamento condiviso, con delega alla madre per le decisioni in materia sanitaria e scolastica stante la rilevata difficoltà a reperire il padre. Si dispone, di conseguenza, il mantenimento della domiciliazione prevalente del minore presso la madre.
6. Quanto al diritto di visita del padre il Collegio, attesa la non opposizione della madre ad
Per_ incontri liberi padre-figlio e l'età di ormai diciassettenne, dispone che la frequentazione tra il padre ed il figlio avvenga in forma libera, secondo i desideri e la volontà del minore.
7. Quanto ai profili di natura economica il Collegio rileva che la madre ha dichiarato di lavorare come infermiera con contratto a tempo indeterminato, di guadagnare al mese €
1.800,00 e di aver percepito nell'anno 2022 un reddito imponibile di € 30.962,00. Non ha proprietà immobiliari ed abita insieme al figlio ed ai propri genitori in una casa condotta in locazione. Il padre ha depositato la CU 2024 dalla quale si desume aver percepito reddito da lavoro dipendente relativamente al 2023 per un importo di € 2.825,05. Nella comparsa di risposta ha confermato di essere attualmente un lavoratore autonomo con partita IVA con uno stipendio annuo di circa € 3.000,00. Preso atto di quanto sopra dichiarato ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio dispone che il
Per_ padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre entro il giorno 5 del mese della somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT ritenendo che tale somma sia adeguata ai bisogni del minore, preso atto della condizione economica della madre. Al riguardo va, infatti, comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque pagina 4 di 6 gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del CNF del
2017. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che venga percepito interamente dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario della prole.
19. Stante l'esito complessivo del giudizio, le relative spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento condiviso del figlio nato il [...] ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e domiciliazione presso la madre e con delega alla stessa per le decisioni in materia sanitaria e scolastica;
2) dispone incontri liberi tra il padre ed il figlio;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
Per_ del figlio minore mediante il versamento alla madre della Parte_1 somma di € 200,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate secondo le linee guida del
Protocollo del CNF del 2017;
5) dispone che l'assegno unico per il minore venga attribuito interamente alla madre;
6) dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Si comunichi alle parti.
pagina 5 di 6 Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 15.01.2024.
Il Giudice rel.
Il Presidente dott.ssa Serena Alinari
dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 6410/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Maccioni Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Migliorini;
Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 15.01.2024
Per la ricorrente: “chiede l'affidamento condiviso del minore con delega sanitaria e scolastica alla madre stante l'irreperibilità del padre, incontri liberi padre-figlio e un assegno di mantenimento da quantificarsi nella misura di giustizia.”
Per il resistente: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta”.
pagina 1 di 6 Fatto e diritto
1. , con ricorso depositato il 02.06.2024, ha chiesto al Tribunale disporsi Parte_2
l'ascolto senza ritardo del figlio minore nato il [...] dalla relazione tra Persona_1
Per_ la ricorrente e , l'affidamento esclusivo di alla madre presso cui dovrà Controparte_1
essere collocato, la previsione degli incontri padre/figlio secondo tempi e modalità che risulteranno essere idonee a seguito dell'istruttoria, porsi a carico del padre un assegno a titoli di contributo per il mantenimento del figlio nella misura che sarà ritenuta equa, oltre al 50% delle spese straordinarie, la predisposizione di misure a sostegno del minore per aiutarlo ad interrompere l'uso di alcol e stupefacenti e a riprendere un percorso di studi. Ha rappresentato l'abbandono da parte del minore della casa materna, presso cui sarebbe stato collocato, ed il rifiuto del ragazzo di avere qualsiasi tipo di rapporto con la madre. La ricorrente ha precisato che la relazione con il sarebbe durata dal 2006 al 2012 CP_1 allorquando sarebbe cessata a causa delle condotte del relative all'uso di sostanze CP_1
stupefacenti (cocaina) che lo avrebbero reso del tutto inaffidabile soprattutto in ordine alla
Per_ cura del figlio Dopo l'interruzione della convivenza col la ricorrente ha CP_1
dichiarato di essersi trasferita, insieme al figlio, in una nuova casa in affitto e che i rapporti
Per_ tra ed il padre si sarebbero molto ridotti tanto da affermare che l'unico genitore ad occuparsi moralmente e materialmente del figlio sarebbe stata la madre, con l'aiuto dei Per_ nonni materni. La ha narrato che il figlio in seguito ad un episodio Parte_1
minaccioso da parte del padre avvenuto nel 2015, sarebbe rimasto impaurito perché profondamente turbato dall'accaduto tanto che avrebbe poi iniziato ad avere problemi psicologici, rifiutando ogni rapporto con il padre e manifestando, in particolare, l'incapacità
a controllare la rabbia, tanto da dover iniziare, nell'anno 2016, un percorso di psicoterapia.
La condizione psicologica del minore, apparentemente tornata alla normalità con
Per_ l'adolescenza, avrebbe avuto ricadute in epoca più recente allorquando avrebbe manifestato una crisi profonda in concomitanza con l'inizio di una regolare frequentazione con il padre. Il 17.02.2024 si sarebbe verificato un episodio di aggressione durante un
Per_ tragitto in treno in danno di da parte di due ragazzi di origine albanese per asseriti motivi relativi alla cessione di sostanze stupefacenti, e da quel momento il minore avrebbe interrotto ogni rapporto, anche telefonico, con la madre e sarebbe andato ad abitare con il pagina 2 di 6 padre. Il 01.06.204, poi, la madre avrebbe ricevuto una chiamata dall'Ospedale di Careggi con la quale le sarebbe stato detto che il figlio sarebbe stato portato al P.S. perché trovato,
“in stato soporoso in poliabuso” e questi, rifiutando ogni contatto con la madre e rifiutando altresì di eseguire l'esame tossicologico sulle urine, avrebbe chiesto al padre di essere portato a casa di questo evitando ogni contatto con la madre. Tenuto conto dunque di tutte le gravi condotte fino ad ora poste in essere dal padre ai danni del figlio, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di affidare il minore in via esclusiva alla madre, con conseguente collocamento presso di essa.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 10.09.2024 si è costituito il padre CP_1
il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto del
[...]
Per_ ricorso. In particolare, rilevato che il figlio abiterebbe tuttora con la madre, ha dedotto di aver sempre avuto buoni rapporti con il figlio, di aver contribuito, secondo le sue possibilità, al mantenimento dello stesso e che, semmai, sarebbe stata la madre ad aver sempre impedito una frequentazione regolare tra il padre ed il figlio. Ha quindi concluso chiedendo, previo rigetto del ricorso, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i
Per_ genitori e la previsione di un assegno per il mantenimento di a carico del padre comunque rapportato alle condizioni economiche del resistente. In riferimento agli incontri padre figlio, avendo quest'ultimo 16 anni, ha chiesto che lo stesso sia libero di incontrare suo padre come meglio crede e/o stabilirsi dalla madre o dal padre a seconda della sua volontà.
3. Il giudizio è stato quindi istruito mediante le produzioni documentali.
4. All'udienza del 15.01.2025, è comparsa la ricorrente con il proprio difensore ed il difensore del resistente. La madre, interrogata, ha dichiarato “io lavoro come infermiera Per_ con contratto a tempo indeterminato e guadagno al mese euro 1800,00; mio figlio
Per_ abita con me dalla fine del mese di agosto 2024. non frequenta il Ser.D. ed ha ripreso
Per_ ad andare a scuola e a fare sport (calcio) a livello agonistico. ha rivisto il padre solo
Per_ in occasione del compleanno del padre il 26.12.2024. non sta frequentando il padre.
Forse si sentono per telefono ma non in modo continuativo. Io non so che lavoro sta facendo il padre. Io non ho contatti con il padre. Io non mi oppongo ad incontri liberi padre-figlio. Confermo le richieste fatte dal mio legale in data odierna”. Le parti, invitate pagina 3 di 6 dal Giudice relatore a concludere e a discutere oralmente la causa, hanno quindi concluso come sopra riportato ed il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Per_
5. Quanto all'affidamento del figlio minore il Collegio prende atto della circostanza che, come dichiarato dalla madre, il figlio abiti con la medesima a far data dal mese di agosto 2024 e che entrambi i genitori, messe da parte le esasperazioni che possono aver caratterizzato i loro rapporti in seguito alla cessazione della loro relazione, abbiano poi trovato una composizione delle divergenze con conseguente abbandono da parte della madre della domanda di affidamento esclusivo. Gli stessi sembrano ora possedere consapevolezza degli aspetti critici legati alle situazioni di accudimento del figlio oramai diciassettenne ed il Collegio, pertanto, non rileva al momento elementi ostativi alla previsione dell'affidamento condiviso, con delega alla madre per le decisioni in materia sanitaria e scolastica stante la rilevata difficoltà a reperire il padre. Si dispone, di conseguenza, il mantenimento della domiciliazione prevalente del minore presso la madre.
6. Quanto al diritto di visita del padre il Collegio, attesa la non opposizione della madre ad
Per_ incontri liberi padre-figlio e l'età di ormai diciassettenne, dispone che la frequentazione tra il padre ed il figlio avvenga in forma libera, secondo i desideri e la volontà del minore.
7. Quanto ai profili di natura economica il Collegio rileva che la madre ha dichiarato di lavorare come infermiera con contratto a tempo indeterminato, di guadagnare al mese €
1.800,00 e di aver percepito nell'anno 2022 un reddito imponibile di € 30.962,00. Non ha proprietà immobiliari ed abita insieme al figlio ed ai propri genitori in una casa condotta in locazione. Il padre ha depositato la CU 2024 dalla quale si desume aver percepito reddito da lavoro dipendente relativamente al 2023 per un importo di € 2.825,05. Nella comparsa di risposta ha confermato di essere attualmente un lavoratore autonomo con partita IVA con uno stipendio annuo di circa € 3.000,00. Preso atto di quanto sopra dichiarato ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio dispone che il
Per_ padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre entro il giorno 5 del mese della somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT ritenendo che tale somma sia adeguata ai bisogni del minore, preso atto della condizione economica della madre. Al riguardo va, infatti, comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque pagina 4 di 6 gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del CNF del
2017. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che venga percepito interamente dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario della prole.
19. Stante l'esito complessivo del giudizio, le relative spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento condiviso del figlio nato il [...] ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e domiciliazione presso la madre e con delega alla stessa per le decisioni in materia sanitaria e scolastica;
2) dispone incontri liberi tra il padre ed il figlio;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
Per_ del figlio minore mediante il versamento alla madre della Parte_1 somma di € 200,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate secondo le linee guida del
Protocollo del CNF del 2017;
5) dispone che l'assegno unico per il minore venga attribuito interamente alla madre;
6) dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Si comunichi alle parti.
pagina 5 di 6 Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 15.01.2024.
Il Giudice rel.
Il Presidente dott.ssa Serena Alinari
dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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