Versione
7 giugno 1989
7 giugno 1989
Art. 7. 1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il comitato puo' delegare uno o piu' dei suoi componenti.
2. Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonche' quelli che applicano misure cautelari limitative della liberta' personale nei confronti degli inquisiti.
3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.
4. In casi eccezionali di necessita' ed urgenza il presidente del comitato puo' adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al comitato. Se il comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
5. I provvedimenti deliberati dal comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.
6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il comitato si avvale della polizia giudiziaria.
2. Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonche' quelli che applicano misure cautelari limitative della liberta' personale nei confronti degli inquisiti.
3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.
4. In casi eccezionali di necessita' ed urgenza il presidente del comitato puo' adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al comitato. Se il comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
5. I provvedimenti deliberati dal comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.
6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il comitato si avvale della polizia giudiziaria.
Commentari • 5
- 1. LA MOTIVAZIONE DEL RICORSO PRESIDENZIALE CONTRO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO: QUALCHE OSSERVAZIONE CRITICACarlo Michele Cortellessa · https://www.rivistaaic.it/it/ · 12.459635
[…] Le Immunità presidenziali nella giurisprudenza costituzionale. - 4.-L'art.7 della legge n.219 del 1989 e l'asserito divieto assoluto di intercettazioni di conversazioni presidenziali.- 5.- Intercettazioni delle comunicazioni del Presidente e sfera delle immunità.- 6. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 15/01/2013, n. 1Provvedimento: […] 1.2.– Ad avviso del ricorrente, la tesi del Procuratore della Repubblica non sarebbe condivisibile, in quanto, alla luce dell'art. 90 Cost. e dell'art. 7 della legge n. 219 del 1989 – salvi i casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e con l'applicazione del regime previsto dalle norme che disciplinano il procedimento d'accusa – le intercettazioni delle conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorché «indirette» od «occasionali», dovrebbero ritenersi assolutamente vietate. […]Leggi di più...
- captazione casuale di conversazioni intrattenute dal presidente della repubblica·
- ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal presidente della repubblica·
- presidente della repubblica·
- attività di intercettazione su utenze telefoniche in uso ad un senatore sottoposto ad indagini·
- immunità·
- procura della repubblica di palermo·
- reiezione.·
- eccepita inammissibilità per asserita carenza di una lesione attuale e concreta·
- eccepita inammissibilità di questione che prospetta la censura di un mero errore in procedendo·
- eccepita inammissibilità per la contraddizione tra il petitum e le ragioni addotte in suo sostegno