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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/12/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 03/11/2025 al n. 5710/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. AVIGNI ALESSIA, elettivamente domiciliato in VIA
CIRCONVALLAZIONE FOSSE 56 46019 VIADANA presso lo studio dell'avv. AVIGNI ALESSIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. AVIGNI CP_1 C.F._2
ALESSIA, elettivamente domiciliata in VIA CIRCONVALLAZIONE FOSSE,
56 46019 VIADANA presso lo studio dell'avv. AVIGNI ALESSIA resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative aldivorzio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
09/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “A parziale Parte_1 CP_1
modifica delle condizioni di divorzio congiunto indicate nella sentenza 758/2008 pubb. 09/07/2008 del Tribunale di Mantova Dirsi che nulla è più dovuto da
a a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
dei figli e , nemmeno per le spese straordinarie e per l'effetto Per_1 Per_2
revocare la disposizione che ne prevede la corresponsione.
Spese e competenze legali a carico del sig. ”; Parte_1
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
pagina 2 di 3 2. Spese di lite a carico di . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 11/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 03/11/2025 al n. 5710/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. AVIGNI ALESSIA, elettivamente domiciliato in VIA
CIRCONVALLAZIONE FOSSE 56 46019 VIADANA presso lo studio dell'avv. AVIGNI ALESSIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. AVIGNI CP_1 C.F._2
ALESSIA, elettivamente domiciliata in VIA CIRCONVALLAZIONE FOSSE,
56 46019 VIADANA presso lo studio dell'avv. AVIGNI ALESSIA resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative aldivorzio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
09/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “A parziale Parte_1 CP_1
modifica delle condizioni di divorzio congiunto indicate nella sentenza 758/2008 pubb. 09/07/2008 del Tribunale di Mantova Dirsi che nulla è più dovuto da
a a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
dei figli e , nemmeno per le spese straordinarie e per l'effetto Per_1 Per_2
revocare la disposizione che ne prevede la corresponsione.
Spese e competenze legali a carico del sig. ”; Parte_1
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
pagina 2 di 3 2. Spese di lite a carico di . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 11/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3