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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6151 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, MINORENNI E IPROTEZIONE INTERNAZIONALE
in composizione collegiale, nella persona dei Consiglieri: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa IK MA Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 133 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9 ottobre 2025, vertente tra nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Massimiliano Barberini, come da Procura in atti
Appellante contro in nome del questore pro tempore, Controparte_1
in nome del pro tempore, Controparte_2 CP_3 entrambi rappresentati in difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato di domiciliata CP_1 in via Dei Portoghesi 12 00184 PEC, CP_1 Email_1
Appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 19077/2024, pubblicata 12 dicembre 2024 e notificata il 13 dicembre 2024, con la quale, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 26103/2023 RG. dinanzi al
Tribunale di Roma, è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il diniego del Questore del permesso di soggiorno per coesione familiare.
Conclusioni: per la parte appellante, con note depositate il 12 luglio 2025 in sostituzione dell'udienza, il difensore ha concluso chiedendo di: “a) DICHIARARE la sentenza n. 19077/2024 RG
N 26103/2023 emessa dal TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVIII GIUDICE Dott.ssa LILLA DE NUCCIO, nulla per mancanza di elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazione e comunque per violazione di legge ed errata interpretazione della norma;
b) In riforma dell'impugnata sentenza annullare la condanna al pagamento delle spese di lite c) Con vittoria di competenze e spese oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2023, con la quale è stato respinto il suo ricorso contro il decreto di diniego della Carta di soggiorno di lunga durata per motivi familiari, richiesta dal ricorrente in data 27 agosto 2021, in quanto coniuge di una cittadina di uno stato membro dell'Unione Europea dal 29 ottobre 2013.
La Questura di ha emesso un provvedimento di diniego del permesso di soggiorno il 19 CP_1 gennaio 2023, con notifica all'istante del rigetto in data 11 maggio 2023, in considerazione del mancato riscontro dei presupposti di cui al D.lgs. 30/2007, nonché in considerazione dell'efficacia e della esecutività di un provvedimento di espulsione emesso a carico del cittadino marocchino il
22.04.2021, in seguito alla sua scarcerazione, provvedimento impugnato innanzi al Giudice di Pace
e divenuto successivamente irrevocabile con il rigetto del ricorso in data 14.11.2022.
Dal provvedimento della Questura si evince, in particolare, che il ricorrente è stato titolare di
Carta di soggiorno rilasciata dal Questore di Foggia il 28.08.2015 in ragione del rapporto di coniugio con la sig.ra nata in [...] il [...], e ha scontato una pena detentiva Persona_1 in carcere dal 10.05.2018 al 22.04.2021, in virtù del cumulo di pene per sette sentenze di condanna, passate in giudicato, per reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione, lesioni personali, porto di armi o oggetti atti a offendere, tentato furto. Inoltre, risulta che il ricorrente ha dichiarato di essersi trasferito insieme alla moglie a prima della sua CP_1 carcerazione, per ivi svolgere attività lavorativa nel settore edile con regolare contratto, ma tali dichiarazioni non hanno trovato riscontri documentali, là dove lo stesso risulta residente in via
MO AL, mentre la coniuge, residente nel Comune di Trinitapoli (BT), risulta irreperibile.
Per questi motivi
, rigettata la sua istanza, sulla base del decreto di espulsione il cittadino marocchino è stato trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria ex art. 14 TUI, ove, svolta la domanda di protezione internazionale, è stato nuovamente trattenuto ex art. 6 del Dlgs 142/2015, fino alla sua liberazione in considerazione della mancata convalida della misura restrittiva da parte del Tribunale di Roma.
ha proposto opposizione avverso il diniego della Carta di Soggiorno, Parte_1 rappresentando la necessità di un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra la tutela del proprio diritto all'unità familiare e l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza dello Stato;
ha dedotto, a tal fine, di aver scontato la pena, di vivere unitamente alla coniuge e di svolgere una regolare attività lavorativa.
Nell'ambito del giudizio di primo grado si è costituito il chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In particolare il ha eccepito la carenza dei presupposti per il rilascio del permesso CP_2 di soggiorno, evidenziando, in particolare, che il ricorrente avrebbe presentato, in sede di istanza, una mera proposta di affitto a nome suo e della coniuge;
che quest'ultima non risulta residente nel Comune di e che risulta aver presentato dimissioni dal proprio lavoro in data 02.01.2021; nè risultano CP_1 posizioni INPS recentemente aperte a nome del ricorrente da ditte edili e da ultimo i reati ascritti e le condanne riportate, per le quali è stato sottoposto a detenzione dal 10.05.2018 al 22.04.2021, costituiscono motivo ostativo al rilascio del titolo di soggiorno.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha escluso la sussistenza di elementi idonei a fondare un giudizio di pericolosità sociale dell'istante, ma ha parimenti escluso la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo di soggiorno, non ritenendo idonea a supportare il diritto vantato la documentazione prodotta in atti (estratto per riassunto del registro dell'atto di matrimonio, rilasciato il 21.11.2022; ricevuta di pagamento di bollettino per rilascio permesso di soggiorno;
verbale di denuncia di smarrimento di documenti dell'11.01.2023; cessione di fabbricato del 27.01.2023 a suo nome;
certificato dell'08.01.2020 per percorso di formazione per operatore di ristorazione – aiuto cuoco, n. 300 h.; attestato di partecipazione a corso di formazione, rilasciato il
30.05.2019; lettera di conferimento incarico professionale rilasciata da cooperativa sociale il
22.09.2021 e due ricevute di pagamento del 31.01.2022 e 28.02.2022; comunicazione Unilav per il periodo 25.04.2023 al 26.04.2024; certificato di residenza;
permesso di soggiorno;
copia pec del
15.11.2022 e ricevuta di convocazione, da Ufficio immigrazione di ) CP_1
Il Tribunale di Roma ha rilevato come non sia stato depositato nulla in relazione alla coniuge del ricorrente e dunque ha ritenuto non provata l'effettiva permanenza del rapporto di coniugio, che costituisce l' elemento contestato nel provvedimento impugnato oltre che il principale presupposto del diritto di cui si discute.
Avverso la predetta sentenza il Sig. ha proposto appello per i motivi che Parte_1 seguono.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo innanzitutto la violazione dell'art. 30, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998, nella parte in cui stabilisce che: “La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.” L'appellante ha dunque sostenuto che secondo quanto disposto dalla citata norma, il mancato rilascio o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è connesso all'accertamento della natura fittizia del matrimonio, e non può invece essere una diretta conseguenza dell'accertamento della mancata convivenza effettiva tra i coniugi, tal che sussisterebbero nel caso di specie i requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno, tenuto conto che costui è in Italia dal 1997ed era già titolare di carta di soggiorno per motivi familiari.
Peraltro, l'appellante ha anche posto a fondamento della sua domanda la circostanza che l'acquisizione dello status di richiedente protezione internazionale determinerebbe il superamento del decreto di espulsione e la regolarità del suo soggiorno con conseguente applicazione dell'art. 30 lettera b) del D.lgs 286/1998 per cui, fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno è rilasciato agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha eccepito la violazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 30/2007, atteso che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari non implica il requisito della convivenza effettiva tra i coniugi né quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe errato nel ricollegare il rigetto del ricorso all'assenza di prova della convivenza.
Le censure sono fondate.
Deve innanzitutto osservarsi che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di un cittadino dell'Unione Europea disciplinato dal D.lgs
30/2007 non implica il requisito del pregresso soggiorno regolare del richiedente, tal che è da escludere che il decreto di espulsione emesso dopo la scarcerazione dell'istante e divenuto irrevocabile possa assumere rilievo ai fini della decisione.
Ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 30/2007 infatti il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Nemmeno l'effettiva convivenza con il coniuge costituisce un presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario coniugato con un cittadino dell'Unione Europea, salvo che venga accertato, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del D.lgs. 286/1998 che il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato. Quindi il permesso di soggiorno può essere negato solo nel caso in cui il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, previa valutazione degli elementi che inducono a presumere il predetto abuso (cfr. Cass. 6747/2021; Cass. 10977/2023; Cass. 13189/2024; Cass. 9437/2025).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 19077/2024, pubblicata 12 dicembre 2024 e notificata il 13 dicembre 2024, deve accertarsi il diritto di ad ottenere il rilascio del permesso Parte_1 di soggiorno per coesione familiare.
La mancata sostanziale opposizione alla domanda da parte del , che ha scelto in CP_2 questa fase di non costituirsi, giustifica la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e l'irripetibilità delle spese processuali del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 133/2025.
a) Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 19077/2024, pubblicata 12 dicembre 2024 e notificata il 13 dicembre 2024, accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per coesione familiare;
b) Compensa le spese del primo grado di giudizio e dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa IK MA dott.ssa Sofia Rotunno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, MINORENNI E IPROTEZIONE INTERNAZIONALE
in composizione collegiale, nella persona dei Consiglieri: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa IK MA Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 133 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9 ottobre 2025, vertente tra nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Massimiliano Barberini, come da Procura in atti
Appellante contro in nome del questore pro tempore, Controparte_1
in nome del pro tempore, Controparte_2 CP_3 entrambi rappresentati in difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato di domiciliata CP_1 in via Dei Portoghesi 12 00184 PEC, CP_1 Email_1
Appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 19077/2024, pubblicata 12 dicembre 2024 e notificata il 13 dicembre 2024, con la quale, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 26103/2023 RG. dinanzi al
Tribunale di Roma, è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il diniego del Questore del permesso di soggiorno per coesione familiare.
Conclusioni: per la parte appellante, con note depositate il 12 luglio 2025 in sostituzione dell'udienza, il difensore ha concluso chiedendo di: “a) DICHIARARE la sentenza n. 19077/2024 RG
N 26103/2023 emessa dal TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVIII GIUDICE Dott.ssa LILLA DE NUCCIO, nulla per mancanza di elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazione e comunque per violazione di legge ed errata interpretazione della norma;
b) In riforma dell'impugnata sentenza annullare la condanna al pagamento delle spese di lite c) Con vittoria di competenze e spese oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 dicembre 2023, con la quale è stato respinto il suo ricorso contro il decreto di diniego della Carta di soggiorno di lunga durata per motivi familiari, richiesta dal ricorrente in data 27 agosto 2021, in quanto coniuge di una cittadina di uno stato membro dell'Unione Europea dal 29 ottobre 2013.
La Questura di ha emesso un provvedimento di diniego del permesso di soggiorno il 19 CP_1 gennaio 2023, con notifica all'istante del rigetto in data 11 maggio 2023, in considerazione del mancato riscontro dei presupposti di cui al D.lgs. 30/2007, nonché in considerazione dell'efficacia e della esecutività di un provvedimento di espulsione emesso a carico del cittadino marocchino il
22.04.2021, in seguito alla sua scarcerazione, provvedimento impugnato innanzi al Giudice di Pace
e divenuto successivamente irrevocabile con il rigetto del ricorso in data 14.11.2022.
Dal provvedimento della Questura si evince, in particolare, che il ricorrente è stato titolare di
Carta di soggiorno rilasciata dal Questore di Foggia il 28.08.2015 in ragione del rapporto di coniugio con la sig.ra nata in [...] il [...], e ha scontato una pena detentiva Persona_1 in carcere dal 10.05.2018 al 22.04.2021, in virtù del cumulo di pene per sette sentenze di condanna, passate in giudicato, per reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione, lesioni personali, porto di armi o oggetti atti a offendere, tentato furto. Inoltre, risulta che il ricorrente ha dichiarato di essersi trasferito insieme alla moglie a prima della sua CP_1 carcerazione, per ivi svolgere attività lavorativa nel settore edile con regolare contratto, ma tali dichiarazioni non hanno trovato riscontri documentali, là dove lo stesso risulta residente in via
MO AL, mentre la coniuge, residente nel Comune di Trinitapoli (BT), risulta irreperibile.
Per questi motivi
, rigettata la sua istanza, sulla base del decreto di espulsione il cittadino marocchino è stato trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria ex art. 14 TUI, ove, svolta la domanda di protezione internazionale, è stato nuovamente trattenuto ex art. 6 del Dlgs 142/2015, fino alla sua liberazione in considerazione della mancata convalida della misura restrittiva da parte del Tribunale di Roma.
ha proposto opposizione avverso il diniego della Carta di Soggiorno, Parte_1 rappresentando la necessità di un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra la tutela del proprio diritto all'unità familiare e l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza dello Stato;
ha dedotto, a tal fine, di aver scontato la pena, di vivere unitamente alla coniuge e di svolgere una regolare attività lavorativa.
Nell'ambito del giudizio di primo grado si è costituito il chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. In particolare il ha eccepito la carenza dei presupposti per il rilascio del permesso CP_2 di soggiorno, evidenziando, in particolare, che il ricorrente avrebbe presentato, in sede di istanza, una mera proposta di affitto a nome suo e della coniuge;
che quest'ultima non risulta residente nel Comune di e che risulta aver presentato dimissioni dal proprio lavoro in data 02.01.2021; nè risultano CP_1 posizioni INPS recentemente aperte a nome del ricorrente da ditte edili e da ultimo i reati ascritti e le condanne riportate, per le quali è stato sottoposto a detenzione dal 10.05.2018 al 22.04.2021, costituiscono motivo ostativo al rilascio del titolo di soggiorno.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha escluso la sussistenza di elementi idonei a fondare un giudizio di pericolosità sociale dell'istante, ma ha parimenti escluso la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo di soggiorno, non ritenendo idonea a supportare il diritto vantato la documentazione prodotta in atti (estratto per riassunto del registro dell'atto di matrimonio, rilasciato il 21.11.2022; ricevuta di pagamento di bollettino per rilascio permesso di soggiorno;
verbale di denuncia di smarrimento di documenti dell'11.01.2023; cessione di fabbricato del 27.01.2023 a suo nome;
certificato dell'08.01.2020 per percorso di formazione per operatore di ristorazione – aiuto cuoco, n. 300 h.; attestato di partecipazione a corso di formazione, rilasciato il
30.05.2019; lettera di conferimento incarico professionale rilasciata da cooperativa sociale il
22.09.2021 e due ricevute di pagamento del 31.01.2022 e 28.02.2022; comunicazione Unilav per il periodo 25.04.2023 al 26.04.2024; certificato di residenza;
permesso di soggiorno;
copia pec del
15.11.2022 e ricevuta di convocazione, da Ufficio immigrazione di ) CP_1
Il Tribunale di Roma ha rilevato come non sia stato depositato nulla in relazione alla coniuge del ricorrente e dunque ha ritenuto non provata l'effettiva permanenza del rapporto di coniugio, che costituisce l' elemento contestato nel provvedimento impugnato oltre che il principale presupposto del diritto di cui si discute.
Avverso la predetta sentenza il Sig. ha proposto appello per i motivi che Parte_1 seguono.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata deducendo innanzitutto la violazione dell'art. 30, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998, nella parte in cui stabilisce che: “La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.” L'appellante ha dunque sostenuto che secondo quanto disposto dalla citata norma, il mancato rilascio o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è connesso all'accertamento della natura fittizia del matrimonio, e non può invece essere una diretta conseguenza dell'accertamento della mancata convivenza effettiva tra i coniugi, tal che sussisterebbero nel caso di specie i requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno, tenuto conto che costui è in Italia dal 1997ed era già titolare di carta di soggiorno per motivi familiari.
Peraltro, l'appellante ha anche posto a fondamento della sua domanda la circostanza che l'acquisizione dello status di richiedente protezione internazionale determinerebbe il superamento del decreto di espulsione e la regolarità del suo soggiorno con conseguente applicazione dell'art. 30 lettera b) del D.lgs 286/1998 per cui, fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno è rilasciato agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha eccepito la violazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 30/2007, atteso che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari non implica il requisito della convivenza effettiva tra i coniugi né quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe errato nel ricollegare il rigetto del ricorso all'assenza di prova della convivenza.
Le censure sono fondate.
Deve innanzitutto osservarsi che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di un cittadino dell'Unione Europea disciplinato dal D.lgs
30/2007 non implica il requisito del pregresso soggiorno regolare del richiedente, tal che è da escludere che il decreto di espulsione emesso dopo la scarcerazione dell'istante e divenuto irrevocabile possa assumere rilievo ai fini della decisione.
Ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 30/2007 infatti il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Nemmeno l'effettiva convivenza con il coniuge costituisce un presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario coniugato con un cittadino dell'Unione Europea, salvo che venga accertato, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del D.lgs. 286/1998 che il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato. Quindi il permesso di soggiorno può essere negato solo nel caso in cui il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, previa valutazione degli elementi che inducono a presumere il predetto abuso (cfr. Cass. 6747/2021; Cass. 10977/2023; Cass. 13189/2024; Cass. 9437/2025).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 19077/2024, pubblicata 12 dicembre 2024 e notificata il 13 dicembre 2024, deve accertarsi il diritto di ad ottenere il rilascio del permesso Parte_1 di soggiorno per coesione familiare.
La mancata sostanziale opposizione alla domanda da parte del , che ha scelto in CP_2 questa fase di non costituirsi, giustifica la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e l'irripetibilità delle spese processuali del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 133/2025.
a) Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 19077/2024, pubblicata 12 dicembre 2024 e notificata il 13 dicembre 2024, accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per coesione familiare;
b) Compensa le spese del primo grado di giudizio e dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa IK MA dott.ssa Sofia Rotunno