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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 17/02/2026, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2475/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1967/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300028221000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 510/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente generalizzata in epigrafe ha impugnato il fermo amministrativo eseguito sulla sua autovettura deducendo di essere venuta a conoscenza del medesimo soltanto in seguito ad una visura al PRA, non essendo stati a lei notificati i preavvisi di fermo acquisiti in seguito in base ad una richiesta di esibizione degli stessi.
Donde a suo dire la nullità del fermo dell'autovettura.
ADER si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e la legittimità del fermo e producendo documentazione per provare la regolare notificazione (con il rito previsto per gli irreperibili assoluti) dei due preavvisi di fermo.
Con memorie scritte entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
La Corte osserva.
Le notificazioni con il rito previsto per gli irreperibili assoluti (deposito presso la casa comunale) è regolare.
La ricorrente per provare che essa era reperibile ha prodotto la visura camerale dell'esercizio del quale essa era titolare fino al 16.10.2023, nonché della assunzione alle dipendenze della società Società_1 s.r.l. avvenuta in data 30.6.2024.
L'attività notificatoria tentata presso l'indirizzo ove ancora oggi la ricorrente risulta residente e che ha dato esito negativo risultando essa sconosciuta a tale indirizzo, si colloca nel periodo temporale successivo alla cessazione dell'attività di titolare di esercizio ed antecedente alla sua assunzione alle dipendenze della società Società_1 s.r.l.; cosicché non vi è ragione per ritenere che il messo notificatore non abbia effettuato ricerche o che delle ricerche avrebbero potuto dare esito positivo. E' anche vero peraltro che il contribuente non può trasferirsi senza dare all'amministrazione finanziaria comunicazione del nuovo indirizzo.
Donde la legittimità della notificazione dei due preavvisi di fermo e conseguentemente anche del fermo impugnato.
Infine si osserva che la parte ricorrente afferma aver conosciuto l'atto impugnato da una "visura effettuata il 06/12/2024", senza prova alcuna.
Per tutto quanto detto la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Vista la particolarità della controversia, dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Respinge il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Roma 21.1.2026 Il Presidente
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1967/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300028221000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 510/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente generalizzata in epigrafe ha impugnato il fermo amministrativo eseguito sulla sua autovettura deducendo di essere venuta a conoscenza del medesimo soltanto in seguito ad una visura al PRA, non essendo stati a lei notificati i preavvisi di fermo acquisiti in seguito in base ad una richiesta di esibizione degli stessi.
Donde a suo dire la nullità del fermo dell'autovettura.
ADER si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e la legittimità del fermo e producendo documentazione per provare la regolare notificazione (con il rito previsto per gli irreperibili assoluti) dei due preavvisi di fermo.
Con memorie scritte entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
La Corte osserva.
Le notificazioni con il rito previsto per gli irreperibili assoluti (deposito presso la casa comunale) è regolare.
La ricorrente per provare che essa era reperibile ha prodotto la visura camerale dell'esercizio del quale essa era titolare fino al 16.10.2023, nonché della assunzione alle dipendenze della società Società_1 s.r.l. avvenuta in data 30.6.2024.
L'attività notificatoria tentata presso l'indirizzo ove ancora oggi la ricorrente risulta residente e che ha dato esito negativo risultando essa sconosciuta a tale indirizzo, si colloca nel periodo temporale successivo alla cessazione dell'attività di titolare di esercizio ed antecedente alla sua assunzione alle dipendenze della società Società_1 s.r.l.; cosicché non vi è ragione per ritenere che il messo notificatore non abbia effettuato ricerche o che delle ricerche avrebbero potuto dare esito positivo. E' anche vero peraltro che il contribuente non può trasferirsi senza dare all'amministrazione finanziaria comunicazione del nuovo indirizzo.
Donde la legittimità della notificazione dei due preavvisi di fermo e conseguentemente anche del fermo impugnato.
Infine si osserva che la parte ricorrente afferma aver conosciuto l'atto impugnato da una "visura effettuata il 06/12/2024", senza prova alcuna.
Per tutto quanto detto la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Vista la particolarità della controversia, dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Respinge il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Roma 21.1.2026 Il Presidente