TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8922 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 17.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°7725\2025 del ruolo generale lav.
TRA
c.f. rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
S. M. Mancusi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to G. Fiorentino
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.3.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con sentenza n.25433\2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma era stato riconosciuto il requisito sanitario per la liquidazione dell' assegno ordinario di invalidità in favore della ricorrente con decorrenza dal
18.2.2022, che aveva trasmesso all' modello AP 70, che l' CP_1 CP_1 non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma maturata a CP_1 titolo di ratei scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito eccependo che all'epoca della richiesta di CP_1 liquidazione la sentenza non era passata in giudicato e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità \ improcedibilità della domanda. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta deducendo l'intervenuta liquidazione della prestazione.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_1 oggetto come si evince dalla relativa comunicazione di liquidazione del 5.8.2025.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di
E.1800,00 con attribuzione.
Si comunichi
Roma 17.9.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 17.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°7725\2025 del ruolo generale lav.
TRA
c.f. rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
S. M. Mancusi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to G. Fiorentino
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.3.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con sentenza n.25433\2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma era stato riconosciuto il requisito sanitario per la liquidazione dell' assegno ordinario di invalidità in favore della ricorrente con decorrenza dal
18.2.2022, che aveva trasmesso all' modello AP 70, che l' CP_1 CP_1 non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma maturata a CP_1 titolo di ratei scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito eccependo che all'epoca della richiesta di CP_1 liquidazione la sentenza non era passata in giudicato e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità \ improcedibilità della domanda. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta deducendo l'intervenuta liquidazione della prestazione.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_1 oggetto come si evince dalla relativa comunicazione di liquidazione del 5.8.2025.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di
E.1800,00 con attribuzione.
Si comunichi
Roma 17.9.2025 Il Giudice