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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/11/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 15 del Ruolo Generale di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Monica Paglialunga, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nata il [...] a [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Salerni, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto del 08.01.25 e Parte_1 [...] anno chiesto la modifica parziale della sentenza n. 400/2017 CP_1 pubblicata dall'intestato Tribunale il 27.04.2017 che ha recepito le condizioni concordate tra le parti nel giudizio di divorzio RG n. 3567/2016.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che dal mese di giugno 2024 il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica e pertanto Per_1 hanno richiesto la revoca dell'obbligo al mantenimento posto a carico del padre.
Gli istanti hanno altresì chiesto la conferma dell'obbligo paterno al mantenimento dell'altro figlio per l'importo rivalutatosi nel tempo Per_2 secondo indici ISTAT di euro 300,25 al mese.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha trasmesso gli atti al PM in sede e quindi, acquisto il parere favorevole, ha riservato al Collegio la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta alla richiesta delle parti, atteso che entrambi i genitori hanno confermato la sopravvenuta autonomia economica del figlio che dal mese di giugno 2024 è arruolato nell'Esercito Italiano e Per_1 percepisce un reddito mensile di circa € 1.250,00.
Nulla deve essere disposto a titolo di spese del procedimento avendo le parti presentato domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 15/2025 R.G.V.G., a parziale modifica delle disposizioni adottate con la sentenza di divorzio n.
400/2017 pubblicata il 27.04.2017, così provvede:
A) revoca l'obbligo di al mantenimento del figlio con Parte_1 Per_1 decorrenza dal mese di giugno 2024;
B) dispone che corrisponda per il mantenimento del figlio Parte_1
la somma mensile rivalutata secondo indici ISTAT di € 300,25 Per_2 mensili, oltre rivalutazione ISTAT futura, da corrispondersi non oltre il giorno 21 di ciascun mese e comprensiva della quota dovuta dal padre nella misura del 50% per le spese straordinarie scolastiche, sportive e mediche del minore. 3
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 31 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 15 del Ruolo Generale di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Monica Paglialunga, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nata il [...] a [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Salerni, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto del 08.01.25 e Parte_1 [...] anno chiesto la modifica parziale della sentenza n. 400/2017 CP_1 pubblicata dall'intestato Tribunale il 27.04.2017 che ha recepito le condizioni concordate tra le parti nel giudizio di divorzio RG n. 3567/2016.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che dal mese di giugno 2024 il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica e pertanto Per_1 hanno richiesto la revoca dell'obbligo al mantenimento posto a carico del padre.
Gli istanti hanno altresì chiesto la conferma dell'obbligo paterno al mantenimento dell'altro figlio per l'importo rivalutatosi nel tempo Per_2 secondo indici ISTAT di euro 300,25 al mese.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha trasmesso gli atti al PM in sede e quindi, acquisto il parere favorevole, ha riservato al Collegio la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta alla richiesta delle parti, atteso che entrambi i genitori hanno confermato la sopravvenuta autonomia economica del figlio che dal mese di giugno 2024 è arruolato nell'Esercito Italiano e Per_1 percepisce un reddito mensile di circa € 1.250,00.
Nulla deve essere disposto a titolo di spese del procedimento avendo le parti presentato domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 15/2025 R.G.V.G., a parziale modifica delle disposizioni adottate con la sentenza di divorzio n.
400/2017 pubblicata il 27.04.2017, così provvede:
A) revoca l'obbligo di al mantenimento del figlio con Parte_1 Per_1 decorrenza dal mese di giugno 2024;
B) dispone che corrisponda per il mantenimento del figlio Parte_1
la somma mensile rivalutata secondo indici ISTAT di € 300,25 Per_2 mensili, oltre rivalutazione ISTAT futura, da corrispondersi non oltre il giorno 21 di ciascun mese e comprensiva della quota dovuta dal padre nella misura del 50% per le spese straordinarie scolastiche, sportive e mediche del minore. 3
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 31 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso