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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1449/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2529/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024842288000 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 25/03/2024 e depositato in pari data, la sig.ra Ricorrente_1
, C.F. CF_Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239024842288/000, notificata il 02/02/2024, relativa alla cartella di pagamento n. 29320120072001181000 concernente IRAP anno 2009 per l'importo complessivo di € 3.578,85.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione deducendo i seguenti motivi:
Nullità dell'intimazione per omessa e/o invalida notifica della cartella presupposta, con conseguente violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973;
Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto alla riscossione, per omessa notifica nei termini di legge della cartella di pagamento;
Intervenuta prescrizione decennale del credito tributario, maturata successivamente alla data di notifica della cartella;
Intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, maturata successivamente alla notifica della cartella;
In via conseguenziale, richiesta di annullamento integrale dell'intimazione impugnata con vittoria di spese e distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando integralmente le doglianze avversarie e producendo copia della cartella di pagamento e della relativa relata di notifica del 07/05/2013, deducendo la validità della notificazione e l'operatività della sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.
L. 18/2020.
All'udienza del 09/02/2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare la questione relativa alla validità della notificazione della cartella presupposta;
successivamente va scrutinata l'eccezione di prescrizione del credito, distinguendo tra imposta principale e accessori.
1. Sulla notifica della cartella
Dalla relata prodotta risulta che la cartella n. 29320120072001181000 è stata notificata in data 07/05/2013 presso la residenza della contribuente in Ragalna, Indirizzo_1 , mediante consegna personale al destinatario.
È principio consolidato che la notifica a mani proprie, effettuata ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.p.c., si perfeziona con la sola consegna dell'atto e non richiede ulteriori formalità (Cass. civ., sez. V, n. 5077/2019;
n. 11804/2017).
Ne consegue che la cartella deve ritenersi validamente notificata e, non essendo stata impugnata nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, è divenuta definitiva.
2. Sulla prescrizione dell'imposta
In tema di tributi erariali, la Suprema Corte ha più volte affermato che, in assenza di titolo giudiziale, il termine di prescrizione dell'imposta è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. SS.UU. n. 23397/2016;
Cass. n. 2044/2023).
Nel caso di specie:
notifica cartella: 07/05/2013 scadenza naturale decennale: 07/05/2023
Tuttavia, l'art. 68 D.L. 18/2020, come convertito e successivamente prorogato, ha disposto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale sospensione incide anche sui termini di prescrizione relativi alle entrate oggetto di riscossione (cfr. Cass. civ., sez. V, n. 28165/2023).
Il periodo di sospensione, pari a 542 giorni, deve pertanto essere computato ai fini del termine prescrizionale.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione (02/02/2024) il termine decennale, prorogato per effetto della sospensione, non risultava ancora spirato.
L'eccezione di prescrizione dell'imposta deve pertanto essere rigettata.
3. Sulla prescrizione di sanzioni e interessi
Diverso è il regime prescrizionale delle sanzioni e degli interessi.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la mancata impugnazione della cartella non comporta la trasformazione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., in assenza di titolo giudiziale (Cass. SS.UU. n.
23397/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito che:
le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ex art. 20 D.Lgs. 472/1997; gli interessi si prescrivono nel termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
(Cass. n. 12936/2016; Cass. n. 23162/2020; Cass. n. 7486/2022; Cass. n. 24449/2024).
Nel caso in esame, la cartella è stata notificata il 07/05/2013; il termine quinquennale è pertanto spirato il
07/05/2018.
Tale termine risulta maturato in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa emergenziale COVID-19; la sospensione successivamente intervenuta non può incidere su una prescrizione già perfezionatasi.
Non risultano atti interruttivi anteriori al 07/05/2018.
Deve pertanto dichiararsi la prescrizione delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi.
3-bis. Sulla distinzione tra definitività della cartella e prescrizione successiva del credito
Occorre, a fini di completezza, chiarire la distinzione tra la definitività della cartella non impugnata e la successiva estinzione del credito per prescrizione.
È principio ormai consolidato che la mancata impugnazione della cartella nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs.
546/1992 comporta la definitività dell'atto sotto il profilo dell'an e del quantum della pretesa, ma non determina la trasformazione del termine prescrizionale in quello decennale ex art. 2953 c.c., in assenza di titolo giudiziale.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno affermato che la cartella di pagamento non opposta non acquista efficacia di giudicato sostanziale e non integra titolo giudiziale idoneo a convertire il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. La definitività dell'atto riguarda la non più contestabilità della pretesa, ma non incide sul regime prescrizionale del credito.
Ne consegue che la prescrizione continua a decorrere anche dopo la notifica della cartella e può essere eccepita con riferimento al periodo successivo, ferma la distinzione tra termine applicabile all'imposta principale e termine applicabile agli accessori. Nel caso di specie, la cartella del 07/05/2013 è divenuta definitiva per mancata impugnazione, ma ciò non impedisce di verificare l'eventuale maturazione della prescrizione del credito nel periodo successivo, secondo i rispettivi termini di legge.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, risultando le stesse prescritte, e rigettato per il resto.
Le spese seguono la soccombenza prevalente della resistente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania – Sezione 10, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1,
accoglie il ricorso limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, che dichiara prescritte;
rigetta nel resto il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239024842288/000 nella parte relativa alle sanzioni e agli interessi;
condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in euro
900,00, oltre accessori di legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Difensore_1
, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2529/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024842288000 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 25/03/2024 e depositato in pari data, la sig.ra Ricorrente_1
, C.F. CF_Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239024842288/000, notificata il 02/02/2024, relativa alla cartella di pagamento n. 29320120072001181000 concernente IRAP anno 2009 per l'importo complessivo di € 3.578,85.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione deducendo i seguenti motivi:
Nullità dell'intimazione per omessa e/o invalida notifica della cartella presupposta, con conseguente violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973;
Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto alla riscossione, per omessa notifica nei termini di legge della cartella di pagamento;
Intervenuta prescrizione decennale del credito tributario, maturata successivamente alla data di notifica della cartella;
Intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, maturata successivamente alla notifica della cartella;
In via conseguenziale, richiesta di annullamento integrale dell'intimazione impugnata con vittoria di spese e distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando integralmente le doglianze avversarie e producendo copia della cartella di pagamento e della relativa relata di notifica del 07/05/2013, deducendo la validità della notificazione e l'operatività della sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.
L. 18/2020.
All'udienza del 09/02/2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare la questione relativa alla validità della notificazione della cartella presupposta;
successivamente va scrutinata l'eccezione di prescrizione del credito, distinguendo tra imposta principale e accessori.
1. Sulla notifica della cartella
Dalla relata prodotta risulta che la cartella n. 29320120072001181000 è stata notificata in data 07/05/2013 presso la residenza della contribuente in Ragalna, Indirizzo_1 , mediante consegna personale al destinatario.
È principio consolidato che la notifica a mani proprie, effettuata ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.p.c., si perfeziona con la sola consegna dell'atto e non richiede ulteriori formalità (Cass. civ., sez. V, n. 5077/2019;
n. 11804/2017).
Ne consegue che la cartella deve ritenersi validamente notificata e, non essendo stata impugnata nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, è divenuta definitiva.
2. Sulla prescrizione dell'imposta
In tema di tributi erariali, la Suprema Corte ha più volte affermato che, in assenza di titolo giudiziale, il termine di prescrizione dell'imposta è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. SS.UU. n. 23397/2016;
Cass. n. 2044/2023).
Nel caso di specie:
notifica cartella: 07/05/2013 scadenza naturale decennale: 07/05/2023
Tuttavia, l'art. 68 D.L. 18/2020, come convertito e successivamente prorogato, ha disposto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale sospensione incide anche sui termini di prescrizione relativi alle entrate oggetto di riscossione (cfr. Cass. civ., sez. V, n. 28165/2023).
Il periodo di sospensione, pari a 542 giorni, deve pertanto essere computato ai fini del termine prescrizionale.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione (02/02/2024) il termine decennale, prorogato per effetto della sospensione, non risultava ancora spirato.
L'eccezione di prescrizione dell'imposta deve pertanto essere rigettata.
3. Sulla prescrizione di sanzioni e interessi
Diverso è il regime prescrizionale delle sanzioni e degli interessi.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la mancata impugnazione della cartella non comporta la trasformazione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., in assenza di titolo giudiziale (Cass. SS.UU. n.
23397/2016).
La Suprema Corte ha altresì ribadito che:
le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ex art. 20 D.Lgs. 472/1997; gli interessi si prescrivono nel termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
(Cass. n. 12936/2016; Cass. n. 23162/2020; Cass. n. 7486/2022; Cass. n. 24449/2024).
Nel caso in esame, la cartella è stata notificata il 07/05/2013; il termine quinquennale è pertanto spirato il
07/05/2018.
Tale termine risulta maturato in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa emergenziale COVID-19; la sospensione successivamente intervenuta non può incidere su una prescrizione già perfezionatasi.
Non risultano atti interruttivi anteriori al 07/05/2018.
Deve pertanto dichiararsi la prescrizione delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi.
3-bis. Sulla distinzione tra definitività della cartella e prescrizione successiva del credito
Occorre, a fini di completezza, chiarire la distinzione tra la definitività della cartella non impugnata e la successiva estinzione del credito per prescrizione.
È principio ormai consolidato che la mancata impugnazione della cartella nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs.
546/1992 comporta la definitività dell'atto sotto il profilo dell'an e del quantum della pretesa, ma non determina la trasformazione del termine prescrizionale in quello decennale ex art. 2953 c.c., in assenza di titolo giudiziale.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno affermato che la cartella di pagamento non opposta non acquista efficacia di giudicato sostanziale e non integra titolo giudiziale idoneo a convertire il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. La definitività dell'atto riguarda la non più contestabilità della pretesa, ma non incide sul regime prescrizionale del credito.
Ne consegue che la prescrizione continua a decorrere anche dopo la notifica della cartella e può essere eccepita con riferimento al periodo successivo, ferma la distinzione tra termine applicabile all'imposta principale e termine applicabile agli accessori. Nel caso di specie, la cartella del 07/05/2013 è divenuta definitiva per mancata impugnazione, ma ciò non impedisce di verificare l'eventuale maturazione della prescrizione del credito nel periodo successivo, secondo i rispettivi termini di legge.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, risultando le stesse prescritte, e rigettato per il resto.
Le spese seguono la soccombenza prevalente della resistente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania – Sezione 10, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1,
accoglie il ricorso limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, che dichiara prescritte;
rigetta nel resto il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239024842288/000 nella parte relativa alle sanzioni e agli interessi;
condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in euro
900,00, oltre accessori di legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Difensore_1
, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026