Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1449
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa e/o invalida notifica della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto la cartella validamente notificata in data 07/05/2013 mediante consegna personale al destinatario, ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.p.c. Non essendo stata impugnata nei termini, la cartella è divenuta definitiva.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto la cartella validamente notificata e non impugnata nei termini, divenendo quindi definitiva. L'eccezione di decadenza è stata respinta.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione decennale del credito tributario

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione decennale dell'imposta, computando il periodo di sospensione dei termini di riscossione (art. 68 D.L. 18/2020). Alla data di notifica dell'intimazione, il termine decennale prorogato non era spirato.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, dichiarando che il termine si era perfezionato in data 07/05/2018, prima dell'entrata in vigore della normativa emergenziale COVID-19 e in assenza di atti interruttivi anteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1449
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1449
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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