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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1754/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17642/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011716865000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090179793542000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140115109424000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1756/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.10.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259011716865000 emessa con riferimento alle seguenti cartelle:
1) n. 07120090179793542000 per Irpef 2006
2) n. 07120140115109424000 per Irpef 2008
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione delle imposte, prescrizione di sanzioni ed interessi.
In data 26.11.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9.1.2026 il ricorrente insisteva nelle proprie richieste.
In data 22.1.2026 parte resistente insisteva nelle proprie richieste.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti sopra indicati occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto, in allegato alle controdeduzioni, le relate di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti avvenute come segue: per il n. 1) il 8.4.2010 a mani convivente;
per il n. 2) il 22.11.2024 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata notificata per compiuta giacenza.
Ed ancora l'atto n. 1) risultava seguito dall'intimazione n. 07120149112618331000 notificata il 17.12.2014
a mani convivente.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente che invero formulava rilievi solo sulla notifica di cui alla cartella n. 2). Trattasi, tuttavia, di rilievi infondati alla luce della documentazione prodotta attestante l'assenza del destinatario e di ulteriori soggetti e la conseguente notifica a mezzo affissione nella casa comunale, il tutto ritualmente comunicato al contribuente a mezzo raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza. Né diversamente da quanto eccepito, può ritenersi ambigua la relata di notifica essendo evidente dal tenore complessivo dell'atto che la stessa veniva eseguita con il deposito presso la casa comunale a seguito di una pluralità di accessi infruttuosi per assenza del destinatario.
Ne deriva che i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti atti, che risultano - come detto - notificati ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
2. Quanto alla pretesa prescrizione occorre precisare che quando si controverte di tributi statali il termine di prescrizione decennale opera anche successivamente alla notifica della prima cartella esattoriale.
Al fine di valutare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione deve, tuttavia, tenersi conto dell'art. 68 del
D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Ciò posto, tenendo conto della più risalente notifica degli atti sottesi (22.11.2024 per la cartella n. 2, avendo alla cartella n. 1 fatto seguito l'intimazione notificata il 17.12.2014) e dell'intervenuta notifica dell'ultima intimazione di pagamento impugnata (in data 22.9.2025), considerando la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale applicabile.
3. Ad analoghe conclusioni non può, invece, pervenirsi per le sanzioni per le quali opera il termine di prescrizione quinquennale che risulta nel caso di specie decorso.
Ed infatti, “Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'"actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019, Rv. 652721 - 02).
4. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, annulla l'atto impugnato limitatamente alle obbligazioni per sanzioni ed interessi.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(CO de LC NO) (ID CO)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17642/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011716865000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090179793542000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140115109424000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1756/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.10.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259011716865000 emessa con riferimento alle seguenti cartelle:
1) n. 07120090179793542000 per Irpef 2006
2) n. 07120140115109424000 per Irpef 2008
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione delle imposte, prescrizione di sanzioni ed interessi.
In data 26.11.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9.1.2026 il ricorrente insisteva nelle proprie richieste.
In data 22.1.2026 parte resistente insisteva nelle proprie richieste.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti sopra indicati occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto, in allegato alle controdeduzioni, le relate di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti avvenute come segue: per il n. 1) il 8.4.2010 a mani convivente;
per il n. 2) il 22.11.2024 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata notificata per compiuta giacenza.
Ed ancora l'atto n. 1) risultava seguito dall'intimazione n. 07120149112618331000 notificata il 17.12.2014
a mani convivente.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente che invero formulava rilievi solo sulla notifica di cui alla cartella n. 2). Trattasi, tuttavia, di rilievi infondati alla luce della documentazione prodotta attestante l'assenza del destinatario e di ulteriori soggetti e la conseguente notifica a mezzo affissione nella casa comunale, il tutto ritualmente comunicato al contribuente a mezzo raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza. Né diversamente da quanto eccepito, può ritenersi ambigua la relata di notifica essendo evidente dal tenore complessivo dell'atto che la stessa veniva eseguita con il deposito presso la casa comunale a seguito di una pluralità di accessi infruttuosi per assenza del destinatario.
Ne deriva che i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti atti, che risultano - come detto - notificati ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
2. Quanto alla pretesa prescrizione occorre precisare che quando si controverte di tributi statali il termine di prescrizione decennale opera anche successivamente alla notifica della prima cartella esattoriale.
Al fine di valutare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione deve, tuttavia, tenersi conto dell'art. 68 del
D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Ciò posto, tenendo conto della più risalente notifica degli atti sottesi (22.11.2024 per la cartella n. 2, avendo alla cartella n. 1 fatto seguito l'intimazione notificata il 17.12.2014) e dell'intervenuta notifica dell'ultima intimazione di pagamento impugnata (in data 22.9.2025), considerando la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale applicabile.
3. Ad analoghe conclusioni non può, invece, pervenirsi per le sanzioni per le quali opera il termine di prescrizione quinquennale che risulta nel caso di specie decorso.
Ed infatti, “Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'"actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019, Rv. 652721 - 02).
4. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, annulla l'atto impugnato limitatamente alle obbligazioni per sanzioni ed interessi.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(CO de LC NO) (ID CO)