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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1343/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO OB, Presidente
FILIPPINI STEFANO, Relatore
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1081/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Tesoro - Mef-Dip.tes.-Ucid-Uff.coord.inf.dip.
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083590836 131590,49
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2016 60108324441000 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 722/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente proposto e depositato parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata lamentandone l'illegittimità.
All'udienza del 26.1.2026 il difensore del ricorrente è comparso dichiarando di rinunciare al ricorso, del quale non ha neppure curato la notifica alla controparte.
In relazione a tanto la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte , esaminati gli atti di causa, rileva che dagli atti emerge la rinuncia al ricorso, che può considerarsi tacitamente accettata dalla controparte.
Si conclude dunque per l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla per le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO OB, Presidente
FILIPPINI STEFANO, Relatore
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1081/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Tesoro - Mef-Dip.tes.-Ucid-Uff.coord.inf.dip.
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083590836 131590,49
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2016 60108324441000 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 722/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente proposto e depositato parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata lamentandone l'illegittimità.
All'udienza del 26.1.2026 il difensore del ricorrente è comparso dichiarando di rinunciare al ricorso, del quale non ha neppure curato la notifica alla controparte.
In relazione a tanto la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte , esaminati gli atti di causa, rileva che dagli atti emerge la rinuncia al ricorso, che può considerarsi tacitamente accettata dalla controparte.
Si conclude dunque per l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla per le spese.